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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico: dott.ssa Paola Corabi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1950 del Ruolo Generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
e , rapp.ti e difesi dall'avv. Francesco Protopapa, ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
elett.te domiciliati presso il suo studio in Martano (Le) alla via Soleto, 74
PARTE OPPONENTE
E
– in persona del legale rapp.te p.t. - , rapp.ta e difesa dall'avv.to Controparte_1
Giancarlo Longo ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Milano alla via V. Monti, 2
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno proposto opposizione avverso il D.I. n. 13/2022 del 2.01.21 RG n. 10305/21,
[...] emesso dal Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, dott. Corrado D'Ambrosio, con il quale veniva ingiunto loro, il pagamento di €. 6.330,55, ciascuno pro quota in qualità di eredi del sig.
, oltre interessi e spese del procedimento, in favore della , per il Persona_1 Controparte_1 mancato pagamento delle bollette relative all'erogazione di gas naturale presso l'immobile sito in
Buccino alla via Claudio Guerdile, 180. Gli opponenti, nella qualità di eredi del sig. , contestando in fatto e in diritto il Persona_1
contenuto del decreto ingiuntivo in oggetto, ne chiedevano la revoca per infondatezza della pretesa creditoria e, nello specifico, in via preliminare, per assenza dei presupposti di legge e, nel merito, per difetto di legittimazione attiva della opposta società.
Esponevano che , loro dante causa, già sotto contratto ai fini della Persona_1
somministrazione del AS Naturale con passava alla Compagnia PHLO AS & Controparte_1
Power srl, a far data dal 01.02.2010, con contratto n. 0000503. In data 26.10.2016 decedeva e in data 24.04.2017 la moglie, sig.ra procedeva ad intestare a sé la relativa fornitura. Parte_1
Asseriva quest'ultima che le fatture relative alla fornitura del gas emesse nei suoi confronti da parte PHLO AS & Power risultavano sempre regolarmente pagate, mentre le bollette , CP_1 poste alla base dell'opposto decreto ingiuntivo, non risultavano essere state spedite né al de cuius né tanto meno agli eredi, odierni opponenti, i quali, in assenza di valida fonte negoziale, venivano a conoscenza delle stesse soltanto con la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opponente, inoltre, eccepiva la prescrizione del diritto di credito vantato dall'opposta, per scadenza dei termini.
Con propria comparsa si costituiva la società – in persona del legale rapp.te p.t. – Controparte_1
, la quale concludeva: “in via preliminare 1) concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 cpc del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito 1) respingere l'opposizione svolta in quanto infondata in fatto e in diritto e per
l'effetto confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 13/2022 del 02.01.2022 emesso dal Tribunale di
Salerno su ricorso di Rg 10305/2021 e per l'effetto condannare parte opponente a Controparte_1
pagare l'importo di € 6.330,55 ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L. 231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo 2) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra accertare e dichiarare che ha erogato il servizio di Controparte_1
somministrazione di AS naturale, in forza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, sopportando i costi di fornitura, di trasporto e dispacciamento, ai punti di prelievo meglio specificati in narrativa e per l'effetto condannare parte opponente a pagare l'importo di € 6.330,55 ovvero quell'importo che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi ex D.L. 231/2002 maturati e dovuti dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, oltre i successivi maturandi al saldo;
3) respingere l'eccezione ex adverso sollevata per lite temeraria perché infondata in fatto e in diritto. In via istruttoria, il rigetto delle istanze istruttorie avversarie e di essere ammessi a prova contraria in caso di accoglimento dei mezzi istruttori ex adverso proposti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 cpc, la causa veniva rinviata per le conclusioni e trattenuta a sentenza all'udienza del 14.03.25 ex art.190 cpc.
Prima di esaminare la fondatezza della domanda, occorre premettere che l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla (Cassazione civile sez. III,
07/10/2011, n.20613).
Si osserva, nel caso in esame, che il decreto ingiuntivo ( contro cui è stata proposta l'opposizione oggetto di causa) trae origine dalla richiesta di pagamento, avanzata dall' nei Controparte_1
confronti della parte opponente, della somma dovuta per la fornitura di energia elettrica.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, quindi, la ricorrente richiamando gli artt. 633 e CP_1
634 cpc, fonda la propria pretesa creditoria - nascente dalla fornitura di gas naturale, effettuata a favore di e , - sull'estratto autentico notarile riportante le Parte_1 Parte_4
fatture rimaste insolute, come indicate e prodotte in atti.
Parte opponente, di contro, rimarcando la mancanza dei presupposti di legge necessari ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, fonda la sua difesa essenzialmente sulla mancanza di prova da parte dell'opposta in relazione alle presunte fatture e anche in assenza di un contratto di somministrazione, oltre al fatto che, antecedentemente alla supposta fornitura di gas da parte di
[...]
il de cuius aveva cambiato somministratore passando a PH AS. CP_1
È opportuno ricordare la regola basilare dell'onere della prova e cioè che in base all'art. 2697 c.c.,
l'attore ( opposto nel giudizio di opposizione a d.i.)deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, di contro il convenuto(opponente) è tenuto a dimostrare gli eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi dello stesso.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per un contratto di fornitura di energia, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova di tutti i fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa creditoria , non potendo le fatture e l'estratto delle scritture contabili, idonee soltanto ai fini dell'emissione del decreto, costituire fonte di prova nel giudizio di opposizione (Cass n. 173717039).
In particolare, è onere del fornitore di energia, quale attore in senso sostanziale , provare non soltanto l'esistenza di un valido contratto ma anche dell'entità dei consumi fatturati e conseguentemente l'ammontare del corrispettivo dovuto. Nel caso in esame, la società ha eccepito l'inadempimento contrattuale Controparte_1 dell'opponente, offrendo la prova del rapporto contrattuale esistente tra le parti (documento n. 4 allegato alla produzione di parte opposta) nonché depositando tutte le fatture indicate e prodotte con i relativi importi.
Si osserva che parte opponente non ha contestato l'esistenza di un rapporto contrattuale con l'opposta, riconoscendone la durata fino al 1.02.2010 ( secondo quanto asserito dalla stessa), data in cui passava ad altro operatore .Ciò posto, occorre precisare che la fattura, in generale, nel giudizio di opposizione, non costituisce fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa. Tuttavia, quando il rapporto contrattuale non sia contestato fra le parti, come nel caso in esame la fattura , che si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, può costituire un valido elemento di prova in ordine alle prestazioni eseguite e quindi circa l'esistenza del credito, specie nelle ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto. Si osserva però che la contestazione mossa dagli opponenti circa il credito vantato dall'opposta partirebbe dal 1.02.10, data da loro segnalata come inizio del rapporto con l'altro fornitore di gas;
tale contestazione appare alquanto generica e priva di fondamento, atteso che non risulta depositato alcun contratto con il nuovo fornitore alla data da loro segnalata ( e cioè 1.02.10).
Infatti, in relazione alla documentazione offerta dall'opponente risulta depositato il contratto relativo alla voltura di fornitura di gas , con la società PH AS, in favore della sig.ra Pt_1
con la data del 24.04.17 e quindi successivo al decesso del marito , ma non
[...] Persona_1
risulta depositato, benchè chiesto, il rapporto originario di fornitura stipulato tra la PH AS e
. Manca, per tale motivo, la prova della data di inizio della fornitura di gas da Persona_1 parte della suddetta società all'abitazione di via Claudio Guerdile, 180 Buccino. Né può costituire prova certa quanto rappresentato nella fotografia allegata agli atti ( prodotta sotto la dicitura videata gestionale in cui si rileva la data di inizio fornitura 1.02.10 e data di fine fornitura Pt_5
24.04.17, poiché trattasi di una foto priva di riferimenti certi in relazione ai soggetti interessati.
Oltretutto risulta un numero civico, 34, diverso da quello di cui al contratto con , ove il CP_1
numero civico indicato è 180.
Ad ogni modo la documentazione depositata non risulta chiara ai fini di una corretta determinazione dei fatti di causa;
risulta, invece, che il contratto sottoscritto dal de cuius con è datato CP_1
25.07.08. La fornitura di gas naturale da parte di è confermata anche da una lettera di reclamo CP_1
del 18.01.2010, sottoscritta dal , in cui lo stesso contesta alla società fornitrice i Persona_1
consumi addebitatigli i cui importi vengono considerati molto elevati e ne chiede la verifica. Nulla, invece, si ribadisce, viene provato circa l'inizio della somministrazione di gas da parte di PH AS. Pertanto, è da ritenersi infondata l'opposizione, alla luce del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opponente, il quale non ha dimostrato “eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” di cui al decreto ingiuntivo, a differenza dell'opposta società che ha, invece, offerto prova documentale dimostrativa del proprio adempimento. In sostanza parte opponente, non ha neanche documentato i pagamenti delle somministrazioni di gas con l'altra società (PH AS), nei periodi di cui alle fatture emesse da . CP_1
Né può accogliersi l'eccezione di prescrizione del credito per scadenza dei termini.
Ed invero, la prescrizione delle bollette del gas è passata da 5 a 2 anni a decorrere dal 2.01.19.
Pertanto tutte le bollette del gas emesse fino al 1° gennaio 2019 si prescrivono ancora oggi in 5 anni.
Considerato, dunque, che il termine è di 5 anni, nel caso in esame il primo sollecito documentato risale al 22.01.14, mentre la prima delle bollette non pagate risulta emessa nell'ottobre del 2009; quindi non ancora prescritta (considerato il sollecito del gennaio 2014).
Sulla base delle considerazioni esposte, l'opposizione va rigettata.
Giustificati motivi sussistono per compensare le spese tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 13/2022 emesso dal
Tribunale di Salerno in data 2.01.21, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Salerno, 10.06.25 il gop dott.ssa Paola Corabi