CA
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/07/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 436/2022 R.G. promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Carmelo Marzà
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Riccardo Vagliasindi
Appellato
OGGETTO: appello - indennità di disoccupazione agricola
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1778/2022 dell'11.5.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania rigettava il ricorso con cui lamentava l'illegittimo Parte_1
disconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenza della ditta “SC
RE”, nonché l'errata cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per gli anni 2016 e 2017 da parte dell , chiedendo di essere reiscritto nei suddetti elenchi e di CP_1
accertare il conseguente diritto a trattenere quanto già corrisposto dall'ente previdenziale a titolo di indennità di disoccupazione agricola per le medesime annualità.
Il tribunale, premesso che il provvedimento di disconoscimento scaturiva da verbale ispettivo, disattendeva le domande formulate dal ricorrente ritenendo che questi non avesse assolto all'onere probatorio, sullo stesso incombente, di provare i caratteri tipici della subordinazione. Escludeva la rilevanza probatoria della documentazione di formazione unilaterale proveniente dal datore di lavoro e delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato il 17.5.2022. Resisteva al gravame l che in via preliminare eccepiva CP_1
l'inammissibilità del gravame per inosservanza del disposto di cui all'art. 434 c.p.c., nonché la decadenza ex art.22 della legge n.83/1970.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con un unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto inidonee ai fini dell'accertamento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura le risultanze dell'istruttoria orale espletata, nonché la documentazione versata in atti, proveniente dal datore di lavoro. Rileva che alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 3975/2001, richiamata nella decisione impugnata, e dei principi in essa espressi relativamente agli elementi costitutivi essenziali del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, il giudice avrebbe dovuto considerare assolto l'onere probatorio e valutare diversamente le deposizioni rese in primo grado dai testimoni escussi.
Sostiene, infatti, che i testi e Testimone_1 Testimone_2
hanno confermato tutte le circostanze allegate nel ricorso Testimone_3 introduttivo del giudizio in ordine alle mansioni svolte, ai luoghi di svolgimento dell'attività lavorativa, all'orario di lavoro, al potere direttivo datoriale e all'onerosità della prestazione.
Aggiunge che la presunzione di onerosità della prestazione lavorativa, principio ormai accolto dalla Suprema Corte, si atteggia diversamente a seconda che la controversia intercorra tra datore di lavoro e il lavoratore, o tra il lavoratore e l'ente previdenziale. In quest'ultimo caso esso può atteggiarsi come elemento sintomatico di conferma della subordinazione, quando gli elementi non appaiono del tutto netti o come strumento di verifica della genuinità di elementi di prova della cui attendibilità invece si dubita. Rileva che, di contro, il verbale ispettivo non era idoneo ad inficiare la veridicità di quanto sostenuto in ricorso, anche tenuto conto del fatto che il relativo accertamento aveva avuto ad oggetto verifiche per le annualità dal 2011 al 2014 e, dunque, anni precedenti a quelli oggetto di giudizio (2016 e 2017).
2. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'odierno appellato di inammissibilità del gravame.
La censura non merita accoglimento.
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017.
Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno della domanda di revisione. 2.1. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di decadenza riproposta, in questa sede, dall , che è infondata. CP_1
L'art. 17 del D.L. n.7/1970 contempla, tra i provvedimenti rispetto ai quali opera il termine di decadenza di cui al successivo art.22, quelli di mancata iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. Agli stessi va pertanto applicato l'art.22 D.L. n.7/70 (convertito nella legge n.83/1970), a tenore del quale: Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria…nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto contezza.
Ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. n.375/1993: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono Pt_2
proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto
Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Ai fini dell'individuazione del dies a quo in relazione a cui calcolare i termini di decadenza, la Suprema Corte, con orientamento consolidato, ritiene che “…in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n.
7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza"
(Cass. n.6259/2019; n.20086/2013, n.29070/2011; n.813/2007, e di recente si veda anche Cass. 14059/2022).
È stato altresì precisato che “ … una volta scaduto il termine di 120 giorni per
l'espletamento del procedimento amministrativo innanzi alla Commissione provinciale
(30 gg. per ricorrere e 90 gg. per il formarsi del silenzio-rigetto), occorre tener conto degli ulteriori 120 giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo innanzi alla Commissione Centrale (30 + 90 gg. come sopra) e solo dopo l'accertamento del loro inutile decorso vanno computati gli ultimi 120 giorni per l'esperimento dell'azione giudiziaria di cui al citato D.L. n. 7 del 1970, art. 22…” (in termini, Cass. n.6259/2019 già cit.).
Nel caso in oggetto, è stato cancellato con il quarto elenco di Parte_1
variazione dell'anno 2018, pubblicato dal 10.3.2019 al 25.3.2019; avverso la cancellazione il predetto ha proposto tempestivo ricorso amministrativo in data
9.4.2019; nei novanta giorni successivi l non ha emesso alcun provvedimento, CP_1
per cui il silenzio rigetto si è formato in data 8.7.2019; da tale data l'appellante aveva trenta giorni per proporre ulteriore ricorso alla Commissione Centrale, dunque sino al
7.8.2019; è dunque da tale data che, (non essendo stato proposto il ricorso di secondo grado), decorreva il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario.
La decadenza non è maturata in quanto il ricorso di primo grado è stato proposto nel rispetto del suddetto termine, ossia il 16.10.2019.
2.2. Ciò premesso, l'appello proposto da è fondato. Parte_1
Su analoga vicenda (controversia instaurata da altro lavoratore dipendente della
SC), questa Corte ha avuto già modo di pronunciarsi (cfr. sent. n. 517/2024), con argomentazioni che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.c.p.c.).
Secondo il consolidato orientamento di legittimità (Cass. civ. sez. lav. n. 13769 del 2022; Cass. 19 maggio 2003 n.7845, Cass. 12.06.2000 n.7995, Cass. 5 aprile 2000
n.4232, Cass. n. 28716/2011Cass. n. 2739/2016), l'iscrizione del lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria che, però, viene meno qualora l , a seguito CP_1
di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.lgs. n.375 del 1993, art.9). In tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
È stato altresì precisato (Cass. n. 13877/2012) che: “... presupposto e giustificazione del diritto dei lavoratori in questione alla iscrizione negli appositi elenchi nominativi previsti dal D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, come pure del loro diritto alle prestazioni previdenziali è la esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate normativamente previste. Se, ovviamente, di tale esistenza l'interessato deve fornire la prova allorquando sia stato adottato, nei suoi confronti, un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, viceversa, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, la stessa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, di volta in volta richieste in giudizio, salvo che l'Istituto previdenziale convenuto contesti l'attendibilità delle relative risultanze richiamando elementi di fatto (come, in particolare, il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), la cui valutazione possa far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro (o del suo carattere subordinato). In questo caso il giudice non può limitarsi a risolvere la controversia in base al semplice riscontro della sussistenza del presupposto dell'iscrizione, che resta pur sempre solo un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutandone liberamente e prudentemente la rispondenza a dati obiettivi al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (vedi, Cass. n. 26816 del2008,
n. 16585 del 2004) ...”.
Nel caso in esame, contrariamente a quanto opinato dal giudice di primo grado, detta prova è stata fornita da , posto che tutti i testi escussi in giudizio Parte_1 hanno confermato di aver lavorato insieme all'odierno appellante, alle dipendenze di
SC RE nei terreni di Santa NI IT e in quelli di CP_2
nei periodi in contestazione.
[...]
In particolare, i testi e hanno Testimone_4 Testimone_3
riferito in ordine al periodo da settembre a dicembre 2016 e e Testimone_2
per il periodo da agosto a dicembre 2017. Testimone_1
Tutti i testi hanno confermato l'attività da essi svolta – pulitura del terreno e raccolta delle nocciole, nell'anno 2016, pulitura del terreno, potatura noccioleti e raccolta delle nocciole, nell'anno 2017 – precisando che il lavoro era diretto da
SC RE, il quale si occupava di pagare ciascuno degli operai con la somma di euro 50 al giorno;
l'orario di lavoro era dalle 7:00 alle 16:00, con un'ora di pausa per il pranzo, dal lunedì al venerdì (a volte anche il sabato, nell'anno 2016).
2.3. Le dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado risultano, nel complesso attendibili, tenuto conto del fatto che gli stessi hanno riferito circostanze specifiche e senza entrare in contraddizione.
Contrariamente a quanto sostenuto dall a tale conclusione non osta il fatto CP_1
che il teste , avesse in corso giudizio pendente nei confronti Testimone_3
dell , per pretese analoghe a quelle azionate dall'odierno appellante, CP_1
considerando che le sue dichiarazioni trovano riscontro in quelle degli altri testi e che gli accertamenti ispettivi effettuati dell e prodotti in atti, (sulla cui base è stato CP_1
disconosciuto il rapporto di lavoro dell'appellante), riguardano il periodo dal 2011 al
2014, laddove invece i testimoni hanno riferito in ordine all'attività svolta dal
[...]
nei diversi periodi dal settembre al dicembre del 2016, e da agosto a dicembre Parte_1
2017, che non sono oggetto degli accertamenti ispettivi sopra indicati.
3. L'appello va, pertanto, accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il diritto di di essere iscritto negli elenchi dei lavoratori Parte_1
agricoli del comune di residenza per gli anni 2016 e 2017, per 102 giornate lavorative in ciascun anno e di trattenere le somme già percepite a titolo di disoccupazione agricola in dette annualità. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM
147/2022) per le cause di valore indeterminabile complessità bassa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di di essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di Parte_1
residenza per l'anno 2016 per n.102 giornate lavorative e per l'anno 2017 per n. 102 giornate lavorative e di trattenere le somme già percepite a titolo di disoccupazione agricola per gli anni 2016 e 2017; condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in € 4.638,00 CP_1
quanto al giudizio di primo grado, ed in € 4.996,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi