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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/06/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3557 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Spigone, presso il cui studio sito in Pontedera (PI), Via Guerrazzi n. 23, elettivamente domicilia;
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Parte_2 C.F._2
Nazzi, presso il cui studio sito in Pontedera (PI), Piazza Curtatone n. 7, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05.12.2024, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto che fosse pronunci ato lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Montopoli in Val D'Arno (PI) il 27.08.2020.
Nell'udienza del giorno 17 aprile 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno rinunci ato a compari re personal mente, confermando di non volersi riconciliare ed insistendo nella volontà di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra le stesse concordat e.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata.
Dalla docum entazione prodott a si evince che la separazione è stata omologat a dal
Tribunale di Pisa con sentenza n. 1474/2023, pubblicata in data 28.11.2023, e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente da oltre 6 mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Tribunale.
1 In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materi ale e spiritual e non può che risolversi negativam ente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dalla cui unione è nata in data [...] , hanno chiesto che foss e Per_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni così formulate: Per_ 1) confermare l'affidamento congiunto della figlia minore con pieno diritto di entrambi i genitori ad esercitare la responsabilità genitoriale e con collocazione prevalente presso la madre;
2) confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Montopoli in Val d'Arno (PI),
Via di Musciano n. 169, alla IG.ra la quale continuerà a viverci con la Parte_1 Per_ figlia minore e dove entrambe continueranno a mantenere la residenza, mentre il
IG. continuerà a vivere altrove;
Parte_2
3) confermare il diritto di visita nei termini che seguono: per la prima settimana il padre potrà tenere presso di sé la figlia dalle ore 13.00 del lunedì sino alle ore 08.00 del giovedì mattina, con contestuale pernottamento presso la propria abitazione.
L'accompagnamento a scuola, nonostante la bambina pernotti dal padre, potrà comunque essere effettuato da parte della madre o dai nonni paterni. Mentre dalle ore
13.00 del giovedì, sino alle ore 19.00 del sabato o alle ore 08.00 del lunedì mattina
(qualora la domenica sia giorno di spettanza della madre) la figlia resterà con la madre, con pernotto presso l'abitazione della stessa e conseguente accompagnamento a scuola a cura sua o dei nonni paterni. Per la settimana successiva la madre potrà tenere presso di sé la figlia nei giorni di lunedì dalle ore 13.00 sino alle ore 08.00 del giovedì mattina, mentre dalle ore 13.00 del giovedì, sino alle ore 19.00 del sabato o alle ore 08.00 del lunedì mattina (qualora la domenica sia giorno di spettanza del padre) la figlia resterà con il padre, con contestuale pernottamento presso la sua abitazione.
L'accompagnamento a scuola potrà comunque avvenire anche a cura della madre o dei nonni paterni. In ogni caso, salvo eccezioni, il prelievo da scuola potrà avvenire anche a cura dei nonni paterni. La bambina trascorrerà la domenica con ciascun genitore in maniera alternata su base settimanale (una domenica con un genitore e la successiva con l'altro).
In merito alle festività e alle vacanze estive, i coniugi concorderanno di volta in volta
(entro quindici giorni dal singolo evento), le modalità con cui intenderanno trascorrere insieme alla figlia le ferie estive ed i giorni di Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e
Pasquetta, le festività civili ed i compleanni con l'esplicita previsione che nel corso dei giorni relativi alle suddette festività i genitori potranno tenere la figlia almeno un giorno ciascuno. In caso di eventuale disaccordo tra i coniugi, tali giornate saranno suddivise equamente ed alternate ogni anno.
Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre e la madre potranno tenere con sé la Per_ figlia per quindici (15) giorni, anche non consecutivi, (periodo intercorrente dalla fine dell'anno scolastico all'inizio dell'anno scolastico). Tutto ciò in base ai rispettivi
2 impegni lavorativi, e comunque da concordare con un preavviso di almeno due mesi dall'evento.
Il tutto, ferma restando la libertà dei coniugi di concordare, di volta in volta e di comune accordo, le singole modalità pratiche dell'affido, in base alle contingenti necessità della figlia (esigenze scolastiche, sportive e ricreative, orari, numero di pernotti, ferie, festività, vacanze etc.);
4) confermare le statuizioni economiche in punto di mantenimento, nei termini che Per_ seguono: Nessun contributo a titolo di mantenimento per la figlia sarà dovuto dall'un genitore all'altro, mentre invece le spese straordinarie saranno a carico esclusivo del IG. , dovendosi per tali intendere, oltre a quelle determinate Parte_2 di seguito, anche le seguenti: abbigliamento, mensa scolastica, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), uscite didattiche dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola e doposcuola, attività ricreative abituali. Le parti di comune accordo stabiliscono che, solamente nell'eventualità che la madre decida in futuro di lasciare la casa famigliare, il padre le corrisponderà entro il giorno 15 di ogni mese a Per_ titolo di mantenimento per la figlia la somma mensile di € 200,00=, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge a decorrere da quando esso dovrà esser effettivamente corrisposto, fino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente, da corrispondersi mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGnora codice IBAN: [...]. Parte_1
In tal caso, le spese per il mantenimento straordinario della figlia verranno ripartite tra i ricorrenti al 50% ciascuno. Gli stessi dichiarano di conoscere la natura di tali spese.
Pertanto, nello specifico quando la figlia starà con ciascuno di loro, non si considereranno spese straordinarie le seguenti: vitto, abbigliamento, contributo per spese delle abitazioni (comprese le utenze) e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali) carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli. Per quanto concerne invece le spese straordinarie queste vengono così divise: A) Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione (debitamente documentate): libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese per dentista, oculista e sanitarie, tutte tramite SSN (in difetto di accordo su specialista privato); spese di assicurazione e bollo per mezzo di trasporto
(quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori). B) spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori - scolastiche: spese per tasse scolastiche comprese quelle universitarie, scuole private, spese di alloggio in università pubbliche e private, ripetizioni, master e specializzazioni post universitari, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio ecc - spese di natura ludica e parascolastica: corsi per attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, vacanze senza i genitori, conseguimento della patente, spese ludiche dei minori ed in particolare,
3 l'attività sportiva. Ogni spesa straordinaria, al fine del diritto al rimborso da parte dell'altro coniuge, dovrà essere documentata e provata fiscalmente a mezzo ricevute, fatture, scontrini etc. ed il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dall'esibizione di detta idonea documentazione. Si precisa che, in caso di spesa effettuata da un coniuge senza raccogliere il consenso dell'altro o in caso di diniego, rimarrà a carico esclusivo del coniuge che l'ha effettuata, il quale non potrà pretendere alcun rimborso;
5) Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsiasi somma a titolo di mantenimento e che l'importo dovuto a titolo di assegno unico per la Per_ figlia sarà percepito in parti uguali da entrambi i coniugi;
6) I genitori acconsentono vicendevolmente al rilascio o al rinnovo di tutti quei documenti, quali la carta di identità, il passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio, per sé stessi come per la figlia minore, nulla opponendo ad eventuali viaggi studio o vacanze all'estero della figlia, concordano altresì che, qualora, ciascun genitore intendesse Per_ effettuare un viaggio all'estero con la figlia minore sarà necessario il previo consenso dell'altro genitore una volta conosciuta la località di destinazione;
7) Ciascuna parte provvederà a retribuire i propri difensori, i quali sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 68 L.P., precisando che la IG.ra
è ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
4. Infine, in considerazione degli interessi coinvol ti il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio cel ebrato in Montopoli in Val D'Arno
(PI) il 27.08.2020 e trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune al n.
6, Parte 1, Anno 2020, tra:
(C.F. ), nata a [...], il [...]; Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), nato a [...], il [...]; Parte_2 C.F._2
2) dispone che lo scioglimento del mat rimonio sia disciplinato alle condizioni riportate nel precedent e punto 3) della parte motiva;
3) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente uffi ciale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) dichiara compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28.05.2025
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
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