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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 30/01/2026, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 578/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
ON PA, RE
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 305/2023 depositato il 17/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terracina - Piazza Municipio 04019 Terracina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 578/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 11/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1642 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato al Comune di Terracina il 01 dicembre 2022, il sig. Ricorrente_1 impugna la sentenza n.578/6/2022 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina in data
04 ottobre 2021 e depositata il 11 maggio 2022.
Nel giudizio di prime cure il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n.1642 avente per oggetto l'IMU dell'anno d'imposta 2014 per complessivi €.1.512,00.
Nel giudizio di prime cure il contribuente eccepiva la decadenza della pretesa.
Nel giudizio di prime cure si costituiva il Comune di Terracina sostenendo la legittimità della pretesa.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Commissione Tributaria Provinciale di Latina rigettava il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in €.500,00.
Con il primo motivo di appello viene eccepita l'erroneità della sentenza di prime cure in ordine alla valutazione dei fatti di causa.
Con il secondo motivo di appello viene riproposta l'eccezione già sollevata nel giudizio di prime cure avente per oggetto la decadenza della pretesa.
Conclude l'appellante con la richiesta di riforma parziale della sentenza di prime cure con vittoria di spese ed onorari di lite del doppio grado di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 17 gennaio 2023.
In data 06 febbraio 2023 si costituisce in giudizio il Comune di Terracina eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello in quanto iscritto a ruolo oltre il termine di giorni 30 dalla notifica.
Nel merito replica ai motivi di appello ribadendo la legittimità della pretesa.
Conclude con la richiesta di inammissibilità dell'appello ed in subordine con la richiesta di rigetto.
La causa viene trattata il giorno 14 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile.
Si evidenzia che l'appello è stato notificato all'appellata in data 01.12.2022 e risulta iscritto a ruolo solo in data 17 gennaio 2023 ovvero oltre il termine di giorni 30 previso dall'art.22, comma 1, D.Lgs. n.546/92. La citata disposizione sanziona con l'inammissibilità la tardività della costituzione in giudizio del ricorrente. Tale disposizione, per il grado di appello, è espressamente richiamata dal comma 3 dell'art. 53 del medesimo D.
Lgs.
A tal riguardo non vi è dubbio che, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del citato art.22 l'inammissibilità sia rilevabile d'ufficio anche in assenza di specifica eccezione della controparte. La lettura esegetica delle norme indicate non lascia spazio a diverse interpretazioni.
L'inammissibilità dell'appello impedisce lo scrutinio delle eccezioni sollevate dalle parti.
La mancata richiesta di pronuncia sulle spese di lite del Comune di Terracina giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello. spese compensate
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
ON PA, RE
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 305/2023 depositato il 17/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terracina - Piazza Municipio 04019 Terracina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 578/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 11/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1642 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato al Comune di Terracina il 01 dicembre 2022, il sig. Ricorrente_1 impugna la sentenza n.578/6/2022 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina in data
04 ottobre 2021 e depositata il 11 maggio 2022.
Nel giudizio di prime cure il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n.1642 avente per oggetto l'IMU dell'anno d'imposta 2014 per complessivi €.1.512,00.
Nel giudizio di prime cure il contribuente eccepiva la decadenza della pretesa.
Nel giudizio di prime cure si costituiva il Comune di Terracina sostenendo la legittimità della pretesa.
Con la sentenza oggetto del presente gravame la Commissione Tributaria Provinciale di Latina rigettava il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in €.500,00.
Con il primo motivo di appello viene eccepita l'erroneità della sentenza di prime cure in ordine alla valutazione dei fatti di causa.
Con il secondo motivo di appello viene riproposta l'eccezione già sollevata nel giudizio di prime cure avente per oggetto la decadenza della pretesa.
Conclude l'appellante con la richiesta di riforma parziale della sentenza di prime cure con vittoria di spese ed onorari di lite del doppio grado di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 17 gennaio 2023.
In data 06 febbraio 2023 si costituisce in giudizio il Comune di Terracina eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello in quanto iscritto a ruolo oltre il termine di giorni 30 dalla notifica.
Nel merito replica ai motivi di appello ribadendo la legittimità della pretesa.
Conclude con la richiesta di inammissibilità dell'appello ed in subordine con la richiesta di rigetto.
La causa viene trattata il giorno 14 gennaio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile.
Si evidenzia che l'appello è stato notificato all'appellata in data 01.12.2022 e risulta iscritto a ruolo solo in data 17 gennaio 2023 ovvero oltre il termine di giorni 30 previso dall'art.22, comma 1, D.Lgs. n.546/92. La citata disposizione sanziona con l'inammissibilità la tardività della costituzione in giudizio del ricorrente. Tale disposizione, per il grado di appello, è espressamente richiamata dal comma 3 dell'art. 53 del medesimo D.
Lgs.
A tal riguardo non vi è dubbio che, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del citato art.22 l'inammissibilità sia rilevabile d'ufficio anche in assenza di specifica eccezione della controparte. La lettura esegetica delle norme indicate non lascia spazio a diverse interpretazioni.
L'inammissibilità dell'appello impedisce lo scrutinio delle eccezioni sollevate dalle parti.
La mancata richiesta di pronuncia sulle spese di lite del Comune di Terracina giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'appello. spese compensate