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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 16/01/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2806 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
LI (ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato C.F._1
in Via Cristoforo Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv.
BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE, 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO
MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento di 51 giornate lavorative per l'anno
2012, sostenendo di aver prestato regolare attività lavorativa subordinata come bracciante agricola presso il Consorzio Pac Produttori Associati Capo d'Orlando,
e di essere stata illegittimamente cancellata dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per quell'anno.
A seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale in data 10 aprile
2019, la ricorrente ha appreso della cancellazione dagli elenchi per l'anno 2012.
Ha successivamente proposto ricorso amministrativo all' , rimasto CP_1
infruttuoso, e ha infine adito il Tribunale. L' si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, la decadenza CP_1 dall'azione per superamento del termine di 120 giorni fissato dall'art. 38, comma
7, della Legge n. 111/2011 e, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle giornate lavorative.
L' ha evidenziato che la cancellazione delle giornate lavorative è stata CP_1 disposta mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, avvenuta tra il 15 dicembre 2014 e il 10 gennaio 2015, come risultante dal terzo elenco di variazione per l'anno 2014, relativamente al Comune di Torrenova, progressivo 38. La cancellazione è stata portata a conoscenza dell'interessata secondo le modalità fissate dall'art. 38, comma 7, della Legge 6 luglio 2011, n. 111, che attribuisce alla pubblicazione telematica valore di notifica legale ai lavoratori interessati.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato solo in data 29 agosto
2019, risulta quindi presentato ben oltre il termine di 120 giorni fissato dalla legge per impugnare il provvedimento di cancellazione.
La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. lav., n.
13877/2012; Cass. civ., sez. lav., n. 7995/2000) conferma che la pubblicazione telematica costituisce idonea modalità di notifica, trasferendo l'onere di verifica ai soggetti interessati.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito elementi idonei a giustificare il mancato rispetto del termine di decadenza. Pertanto, l'eccezione sollevata dall' risulta fondata e assorbente rispetto al merito della pretesa. CP_1
Nonostante l'eccezione preliminare di decadenza risulti assorbente, il Giudice ritiene opportuno esaminare anche il merito delle pretese avanzate.
La ricorrente ha prodotto documentazione unilaterale, tra cui buste paga e dichiarazioni del datore di lavoro, per dimostrare l'effettiva prestazione lavorativa.
Tuttavia, tale documentazione è stata contestata dall' , che ha rilevato gravi CP_1
incongruenze emerse dagli accertamenti ispettivi condotti presso il Consorzio Pac
Produttori Associati Capo d'Orlando.
Il verbale ispettivo redatto dai funzionari , costituente atto pubblico ai sensi CP_1 dell'art. 2699 c.c., attesta che:
• La disponibilità giuridica dei terreni agricoli dichiarati dal Consorzio risale solo al 1 ottobre 2011 e al 15 febbraio 2012. • Il numero di giornate lavorative dichiarate è sproporzionato rispetto al reale fabbisogno di manodopera.
• Non sono stati versati i contributi previdenziali relativi al periodo in esame.
Tali elementi confermano la natura fittizia di gran parte dei rapporti di lavoro dichiarati, con particolare riferimento a quelli riferibili alla ricorrente.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che grava sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza effettiva del rapporto di lavoro subordinato e delle relative giornate lavorative, in conformità all'art. 2094 c.c. (Cass. civ., sez. lav., n.
729/1993; Cass. civ., sez. lav., n. 14296/2011). Nel caso in esame, la ricorrente non ha fornito prova adeguata e precisa degli elementi costitutivi del rapporto dedotto.
Considerata la particolare complessità della questione, determinata anche dalla recente evoluzione giurisprudenziale in materia, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, in applicazione dei criteri di equità sanciti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara la ricorrente decaduta dall'azione ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge 6 luglio 2011, n. 111.
2. Rigetta nel merito il ricorso per carenza di prova circa lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa oggetto della domanda.
3. Dispone la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Patti 16/01/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo