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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Noto (SR), Contrada San Corrado F.M., elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Unione
Sovietica n.13, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pizzo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], Contrada San Corrado F.M., elettivamente domiciliato in Siracusa, Via
Unione Sovietica n.13, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pizzo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero posta in decisione all'esito dell'udienza camerale dell'1/12/2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 157/2025 pubblicata in data 28/2/2025 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 22/5/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa è stata infine rimessa all'udienza dell'1/12/2025 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per l decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle medesime condizioni di cui alla separazione di seguito riportate:
1) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
2) La casa coniugale sita Noto, Contrada San Corrado F.M., censita nel NCEU del Comune di Noto al Foglio 186, Particella 346, Sub 1, come da visura catastale allegata, è assegnata alla sig. Pt_1
, ed ivi la stessa manterrà domicilio/residenza.
[...]
3) Il Sig. provvederà a fissare la propria residenza presso altro immobile non Parte_2
appena possibile.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici ed il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P. Q. M
il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Noto (SR)
[...]
il giorno 29/07/1996 (Atto n. 205, Parte 2, Serie A, Anno 1996), in conformità alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA
all'Ufficiale di stato civile del Comune di NOTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 12/12/2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Noto (SR), Contrada San Corrado F.M., elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Unione
Sovietica n.13, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pizzo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], Contrada San Corrado F.M., elettivamente domiciliato in Siracusa, Via
Unione Sovietica n.13, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pizzo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero posta in decisione all'esito dell'udienza camerale dell'1/12/2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 157/2025 pubblicata in data 28/2/2025 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 22/5/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa è stata infine rimessa all'udienza dell'1/12/2025 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per l decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle medesime condizioni di cui alla separazione di seguito riportate:
1) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
2) La casa coniugale sita Noto, Contrada San Corrado F.M., censita nel NCEU del Comune di Noto al Foglio 186, Particella 346, Sub 1, come da visura catastale allegata, è assegnata alla sig. Pt_1
, ed ivi la stessa manterrà domicilio/residenza.
[...]
3) Il Sig. provvederà a fissare la propria residenza presso altro immobile non Parte_2
appena possibile.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici ed il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P. Q. M
il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Noto (SR)
[...]
il giorno 29/07/1996 (Atto n. 205, Parte 2, Serie A, Anno 1996), in conformità alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA
all'Ufficiale di stato civile del Comune di NOTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 12/12/2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone