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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/07/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 609/2021
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa promossa da
(C.F. e part. Iva ), con l'avv. Massimo Parte_1 P.IVA_1
Campanile (C.F.: ) C.F._1
- attore -
C o n t r o
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con gli avv.ti Federica Consonni e avv. stab. Elena Giusti
- convenuto -
Conclusioni delle parti
Per Parte_1
A) IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'importo ingiunto nel decreto ingiuntivo certo liquido ed esigibile e sussistendo il rischio di gravi danni per l'odierna esponente;
B) NEL MERITO: accertato e dichiarato che l'importo dovuto per sorte capitale dalla a è di complessivi € 4.400,00, Parte_1 Parte_2
di cui € 1.400,00 a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui alla fattura n. 14/E del 15.5.2019, ed € 3.000,00 a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui alla fattura n. 1/E del 13.1.2020, accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e diritto della pretesa creditoria azionata da parte opposta per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto di opposizione, ed in particolare per l'eccessività e l'arbitrarietà del prezzo richiesto a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui alle fatture n. 14/E
e n, 1/E eseguite dall'opposto, e conseguentemente ritenere e dichiarare nullo, inefficace e di nessun effetto, e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3943/2020 R.G. emesso dal Tribunale Ordinario di Monza in data 21.10.2020 e notificato a mezzo PEC all'odierna opponente in data
10.12.2020, stante l'insussistenza del credito così come azionato da parte opposta e la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito come ingiunto nel ricorso per decreto ingiuntivo, con conseguente carenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'emissione del provvedimento monitorio;
rigettare comunque ogni eventuale domanda proposta da parte opposta nei confronti dell'opponente
C) IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare mezzi istruttori nei termini di cui al 183 comma VI.
Con vittorie di spese e competenze di lite.
Per : Parte_2
Pag. 2 di 10 -in via principale concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sussistendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.;
-in subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore istanza, voglia l'On.le Tribunale di Monza, per i motivi tutti esposti in narrativa, concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., per l'importo di euro 4.400,00 ovvero, alternativamente, emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. sempre per la somma di euro 4.400,00 per la quale vi è riconoscimento di debito da parte della opponente Parte_1
[...
NEL MERITO:
-rigettare le domande ed eccezioni tutte svolte dall'attrice opponente in quanto infondate in fatto e diritto per le causali e i motivi tutti di cui in narrativa;
-confermare il decreto ingiuntivo opposto portante l'ingiunzione al pagamento della somma di euro 7.045,90, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo, oltre alle spese legali liquidate, e comunque condannare la al pagamento, in favore del signor , in Parte_1 Parte_2
qualità di titolare della omonima ditta individuale, della somma di euro
7.045,90, oltre interessi di mora dalle singole scadenze al saldo, salva la diversa maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia;
-in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della proposta opposizione, accertata e dichiarata l'esecuzione dell'attività
Pag. 3 di 10 di cui alle fatture azionate, nella diversa misura che dovesse risultare in corso di causa, condannare l'attore opponente ex art. 653 c.p.c. a corrispondere in favore della convenuta opposta il diverso corrispettivo dovuto, come determinato in corso di causa;
-condannare alla integrale rifusione di spese, diritti e Parte_1
compensi professionali.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1) Svolgimento del processo
La ha introdotto il presente giudizio proponendo Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo N. 3943/2020 emesso dal Tribunale Di
Monza il 21.10.2000 in favore di , titolare della omonima Parte_2
ditta individuale,,per l'importo di euro 7.045,90 oltre accessori a carico dell'opponente.
In particolare il credito portato dal decreto opposto si fonda sulle fatture n.
14/E del 15.5.2019, per euro 2.550,00, (per i lavori eseguiti nel cantiere di via Tibaldi, 74 in Milano) e n. 1/E dell'importo di € 4.495, 90 ( per le opere eseguite nel cantiere di via Nervesa, 10 sempre a Milano.)
Parte opponente ha allegato dunque la eccessiva e arbitraria entità del corrispettivo richiesto e ingiunto, considerato che per i lavori da eseguirsi fra le parti era stato concordato il minor prezzo onnicomprensivo di euro
4.4.00,00.
Stando agli accordi fra ed il geom. Parte_2 Controparte_1
procuratore speciale della la fattura n. 14/E del 15.05.2019 Parte_1
sarebbe stata concordata (lavori di via Nervesa, 10) in € 1.400,00, mentre
Pag. 4 di 10 quella n. 1/E del 13.04.2000 (Via Tibaldi, 74) avrebbe dovuto essere di €
3.000,00 : in relazione a tali lavori era stato infattu previsto il criterio di pagamento “a punto”, ossia ad impianto il relativo conteggio conducendo alla cifra complessiva di euro 4.400,00.
Non era invece dovuto il pagamento dell'IVA, dovendosi applicare- come riportato in fattura - il criterio del “reverse charge” con aliquota 0,00. Infine
i surriferiti importi di € 3.000,00 e di € 1.400,00 erano già comprensivi delle tubature e degli altri materiali di consumo mentre Parte_2
aveva “inspiegabilmente ed erroneamente” conteggiato a parte detti materiali 8 forniti invece direttamente dall'opponente . Parte_1
Di qui l'opposizione.
Si costituiva il convenuto-opposto che previa concessione della provvisoria esecuzione per la somma di euro 4.400,00 non contestata , chiedeva il rigetto della opposizione evidenziando, anche sulla base della condotta stragiudiziale di controparte, , la natura meramente dilatoria dell'opposizione e l'inesistenza di qualsivoglia accordo intercorso fra le parti volto a stabilire un minor importo dei lavori.
Ammesse le prove orali la causa è stata trattenuta in decisione con scambio delle memorie ex art 190 cpc
2)La ripartizione dell'onere probatorio nell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Come noto, con l'instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si insatura un giudizio ordinario a cognizione piena, nel quale il
Pag. 5 di 10 giudice vaglia nella sua integrale completezza le domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di valutarne fondatezza.
Ne consegue, in applicazione dei principi generali che regolano l'onere probatorio di ciascuna parte che, ai sensi e per gli effetti dell'art 2697 c.c.,
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Ne caso sub specie, trattandosi dell'obbligazione di pagamento derivante da un contratto di appalto privato, l'opposto, che è attore sostanziale, ha l'onere di provare l'esistenza del contratto e l'esecuzione delle prestazioni poste a fondamento del credito portato dal decreto ingiuntivo, mentre l'opponente, che è convenuto sostanziale, se intende paralizzare la pretesa avversaria, deve provare i fatti su cui fonda le sue eccezioni di modifica o estinzione del diritto.
3)Esistenza del contratto e d esecuzione dei lavori
L'opposto ha assolto pienamente all'onus probandi impostogli per legge.
L'esistenza del contratto di appalto privato, è riconosciuta pacificamente da parte opponente, che non ha mai contestato di aver commissionato i lavori di appalto - né eccepito vizi -, ma solo l' ammontare delle somme richieste.
In ogni caso l'esecuzione e l'entità dei lavori trova riscontro nelle fatture, nelle foto in atti (docc. 2, 3 e 8 del fascicolo di parte opposta) che raffigurano e descrivono le opere eseguite da e nelle Parte_2
risultanze delle prove orali.
Pag. 6 di 10 In particolare l'escussione dei testi ha premesso di accertare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, tutte le prestazioni riportate nelle fatture n. 14/E del 15.05.2019 (cantiere di via Nervesa, 10) di € 2.550,00 e n. 1/E (cantiere di vi Tibaldi, 76) del 13.04.2000 per €
4.495,90, sono state regolarmente eseguite emergendo dalle relatuve dichiarazioni che tutte le opere indicate dettagliatamente nelle fatture sono state eseguite.
In ordine al cantiere di Milano, via Nervesa n. 10 (fattura n. 14/E), la teste abitante in loco, affermava: “ho commissionato i lavori di Tes_1
ristrutturazione dei due bagni di casa mia a ed il sig. Parte_1 Pt_2
era l'idraulico”.
Previa lettura delle opere eseguite in detti bagni, confermava esattamente tutte le voci riportate in fattura e segnatamente: “predisposizione degli attacchi dei due impianti sanitari, composti da due wc, due bidet, vasca, doccia, due lavabi, e attacco lavatrice (cfr. capitolo di prova 2 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 cpc, dell'opposta), installazione e montaggio dei due impianti sanitari completi e dei mobili dei bagni
(capitolo 3 della memoria di parte opposta).
Il teste - idraulico, che ha coadiuvato il presso il cantiere di Tes_2 Pt_2
Via Nervesa n. 10 – Milano - ha fornito ulteriore conferma dell'effettuazione dei lavori sopra descritti
In ordine al cantiere di Milano, via Tibaldi n. 74 (Fattura n. 1/e del
13.01.2020), i testi escussi, e Tes_3 Testimone_4
confermavano le opere eseguite presso l'appartamento di proprietà Tes_3
e segnatamente “l'installazione di un impianto sanitario completo,
Pag. 7 di 10 composto da attacchi per un wc, un bidet, un lavabo e un boiler e relativa posa di tutti”. Le circostanze, relative al medesimo cantiere, hanno trovato altresì, conferma nelle dichiarazioni, rese dal teste che Testimone_5
accompagnava in cantiere il figlio.
I testi appaiono attendibili e le dichiarazioni convergenti e riscontrate dalla documentazione in atti, e dall'assenza di contestazioni preesistenti al giudizio ed ancor prima alla richiesta dei pagamenti , mentre eventuali imprecisioni si giustificano col tempo trascorso.
Ne segue che l'esecuzione delle opere indicate in fatture è provata.
4) Le contestazioni formulate da parte opponente.
Venendo alla disamina delle contestazioni circa il quantum, deve osservarsi che tutti gli assunti relativi alla diversa modalità di determinazione dell' ammontare del credito di parte opposta – in realtà unica contestazione sollevata nel procedimento - sono rimasti confinati al rango di mere allegazioni, prive di ogni dimostrazione processuale.
Delle affermazioni concernenti gli accordi intercorsi con il Parte_2
circa la diversa quantificazione delle opere , l'opponente non ha fornito né prova documentale, né prova orale, e altrettanto dicasi per la contrattazione del metodo di pagamento a “punto” nell'accezione dallo stesso invocata.
Ha precisato l'opposta in proposito che il “criterio di pagamento a punto”, non è un pagamento a impianto, come asserito da controparte nel suo atto introduttivo (pag.3), ma la determinazione di una cifra per ogni attacco
(attacco del bidet, della doccia, della lavabo…). I “punti d'acqua”, dunque, configurano, non gli impianti, mai punti di attacco e quindi in concreto la
Pag. 8 di 10 “predisposizione di attacco e allacciamento in cucina, predisposizione di attacco per la lavatrice, predisposizione e installazione dell'impianto di condizionamento per due split, modifiche all'impianto di riscaldamento con deviazione di due colonne del riscaldamento e predisposizione di due caloriferi, installazione del box doccia, installazione di due caloriferi, smontaggio e rimontaggio del calorifero in ghisa della camera da letto, il montaggio del mobile del bagno, il montaggio dell'impianto del condizionamento”, incluse ovviamente tutte le attività, prestazioni, ed opere necessarie per poterle eseguire.
Tale criterio appare condivisibile – e del resto è quello normalmente utilizzato nella prassi – così che anche ai sensi dell'art .2225 c.c. il corrispettivo può dirsi correttamente determinato apparendo inoltre ,e ad abundantiam, del tutto equo.
Si osserva del resto ulteriormente, sotto il profilo della dilatorietà dell'opposizione , come neppure sulle somme non contestate – per quanto emerge dagli atti conclusivi -- si sia sinora addivenuti , neppure coattivamente, al relativo pagamento
In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo N. 3943/2020 R.G.va rigettata e sulla base di tale ultimo presupposto l'opponente condannata anche al pagamento della sanzione ex art 96 comma III cpc che si determina nella misura di un terzo delle spese di lite
Le spese di lite
Per la regola della soccombenza, la deve essere condannata Parte_1
alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo per quattro fasi e su valori medi sulla base del decisum.
Pag. 9 di 10
PQM
definitivamente pronunciando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al R.G. n. 609/2020 e rigettata ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
Rigetta l'opposizione proposta dalla e per l'effetto Parte_1
Conferma il decreto ingiuntivo N 3943/2020 emesso dal Tribunale di
Monza in data 21.10.2020 e pubblicato il 25 novembre 2020.
Condanna la società opponente , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opposto, che liquida in euro 5.077,00 per Parte_2
compensi, oltre al pagamento degli accessori di legge.
Condanna altresì l'opponente al pagamento in favore del convenuto della somma di euro 3200,00 ex art. 96 comma III cpc
Monza così deciso il 16.7.2025
Il giudice
Dott. Maria Teresa latella
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 609/2021
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa promossa da
(C.F. e part. Iva ), con l'avv. Massimo Parte_1 P.IVA_1
Campanile (C.F.: ) C.F._1
- attore -
C o n t r o
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con gli avv.ti Federica Consonni e avv. stab. Elena Giusti
- convenuto -
Conclusioni delle parti
Per Parte_1
A) IN VIA PRELIMINARE: rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'importo ingiunto nel decreto ingiuntivo certo liquido ed esigibile e sussistendo il rischio di gravi danni per l'odierna esponente;
B) NEL MERITO: accertato e dichiarato che l'importo dovuto per sorte capitale dalla a è di complessivi € 4.400,00, Parte_1 Parte_2
di cui € 1.400,00 a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui alla fattura n. 14/E del 15.5.2019, ed € 3.000,00 a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui alla fattura n. 1/E del 13.1.2020, accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e diritto della pretesa creditoria azionata da parte opposta per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nel presente atto di opposizione, ed in particolare per l'eccessività e l'arbitrarietà del prezzo richiesto a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui alle fatture n. 14/E
e n, 1/E eseguite dall'opposto, e conseguentemente ritenere e dichiarare nullo, inefficace e di nessun effetto, e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3943/2020 R.G. emesso dal Tribunale Ordinario di Monza in data 21.10.2020 e notificato a mezzo PEC all'odierna opponente in data
10.12.2020, stante l'insussistenza del credito così come azionato da parte opposta e la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito come ingiunto nel ricorso per decreto ingiuntivo, con conseguente carenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'emissione del provvedimento monitorio;
rigettare comunque ogni eventuale domanda proposta da parte opposta nei confronti dell'opponente
C) IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare mezzi istruttori nei termini di cui al 183 comma VI.
Con vittorie di spese e competenze di lite.
Per : Parte_2
Pag. 2 di 10 -in via principale concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sussistendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.;
-in subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore istanza, voglia l'On.le Tribunale di Monza, per i motivi tutti esposti in narrativa, concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., per l'importo di euro 4.400,00 ovvero, alternativamente, emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. sempre per la somma di euro 4.400,00 per la quale vi è riconoscimento di debito da parte della opponente Parte_1
[...
NEL MERITO:
-rigettare le domande ed eccezioni tutte svolte dall'attrice opponente in quanto infondate in fatto e diritto per le causali e i motivi tutti di cui in narrativa;
-confermare il decreto ingiuntivo opposto portante l'ingiunzione al pagamento della somma di euro 7.045,90, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo, oltre alle spese legali liquidate, e comunque condannare la al pagamento, in favore del signor , in Parte_1 Parte_2
qualità di titolare della omonima ditta individuale, della somma di euro
7.045,90, oltre interessi di mora dalle singole scadenze al saldo, salva la diversa maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia;
-in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della proposta opposizione, accertata e dichiarata l'esecuzione dell'attività
Pag. 3 di 10 di cui alle fatture azionate, nella diversa misura che dovesse risultare in corso di causa, condannare l'attore opponente ex art. 653 c.p.c. a corrispondere in favore della convenuta opposta il diverso corrispettivo dovuto, come determinato in corso di causa;
-condannare alla integrale rifusione di spese, diritti e Parte_1
compensi professionali.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1) Svolgimento del processo
La ha introdotto il presente giudizio proponendo Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo N. 3943/2020 emesso dal Tribunale Di
Monza il 21.10.2000 in favore di , titolare della omonima Parte_2
ditta individuale,,per l'importo di euro 7.045,90 oltre accessori a carico dell'opponente.
In particolare il credito portato dal decreto opposto si fonda sulle fatture n.
14/E del 15.5.2019, per euro 2.550,00, (per i lavori eseguiti nel cantiere di via Tibaldi, 74 in Milano) e n. 1/E dell'importo di € 4.495, 90 ( per le opere eseguite nel cantiere di via Nervesa, 10 sempre a Milano.)
Parte opponente ha allegato dunque la eccessiva e arbitraria entità del corrispettivo richiesto e ingiunto, considerato che per i lavori da eseguirsi fra le parti era stato concordato il minor prezzo onnicomprensivo di euro
4.4.00,00.
Stando agli accordi fra ed il geom. Parte_2 Controparte_1
procuratore speciale della la fattura n. 14/E del 15.05.2019 Parte_1
sarebbe stata concordata (lavori di via Nervesa, 10) in € 1.400,00, mentre
Pag. 4 di 10 quella n. 1/E del 13.04.2000 (Via Tibaldi, 74) avrebbe dovuto essere di €
3.000,00 : in relazione a tali lavori era stato infattu previsto il criterio di pagamento “a punto”, ossia ad impianto il relativo conteggio conducendo alla cifra complessiva di euro 4.400,00.
Non era invece dovuto il pagamento dell'IVA, dovendosi applicare- come riportato in fattura - il criterio del “reverse charge” con aliquota 0,00. Infine
i surriferiti importi di € 3.000,00 e di € 1.400,00 erano già comprensivi delle tubature e degli altri materiali di consumo mentre Parte_2
aveva “inspiegabilmente ed erroneamente” conteggiato a parte detti materiali 8 forniti invece direttamente dall'opponente . Parte_1
Di qui l'opposizione.
Si costituiva il convenuto-opposto che previa concessione della provvisoria esecuzione per la somma di euro 4.400,00 non contestata , chiedeva il rigetto della opposizione evidenziando, anche sulla base della condotta stragiudiziale di controparte, , la natura meramente dilatoria dell'opposizione e l'inesistenza di qualsivoglia accordo intercorso fra le parti volto a stabilire un minor importo dei lavori.
Ammesse le prove orali la causa è stata trattenuta in decisione con scambio delle memorie ex art 190 cpc
2)La ripartizione dell'onere probatorio nell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Come noto, con l'instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si insatura un giudizio ordinario a cognizione piena, nel quale il
Pag. 5 di 10 giudice vaglia nella sua integrale completezza le domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di valutarne fondatezza.
Ne consegue, in applicazione dei principi generali che regolano l'onere probatorio di ciascuna parte che, ai sensi e per gli effetti dell'art 2697 c.c.,
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Ne caso sub specie, trattandosi dell'obbligazione di pagamento derivante da un contratto di appalto privato, l'opposto, che è attore sostanziale, ha l'onere di provare l'esistenza del contratto e l'esecuzione delle prestazioni poste a fondamento del credito portato dal decreto ingiuntivo, mentre l'opponente, che è convenuto sostanziale, se intende paralizzare la pretesa avversaria, deve provare i fatti su cui fonda le sue eccezioni di modifica o estinzione del diritto.
3)Esistenza del contratto e d esecuzione dei lavori
L'opposto ha assolto pienamente all'onus probandi impostogli per legge.
L'esistenza del contratto di appalto privato, è riconosciuta pacificamente da parte opponente, che non ha mai contestato di aver commissionato i lavori di appalto - né eccepito vizi -, ma solo l' ammontare delle somme richieste.
In ogni caso l'esecuzione e l'entità dei lavori trova riscontro nelle fatture, nelle foto in atti (docc. 2, 3 e 8 del fascicolo di parte opposta) che raffigurano e descrivono le opere eseguite da e nelle Parte_2
risultanze delle prove orali.
Pag. 6 di 10 In particolare l'escussione dei testi ha premesso di accertare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, tutte le prestazioni riportate nelle fatture n. 14/E del 15.05.2019 (cantiere di via Nervesa, 10) di € 2.550,00 e n. 1/E (cantiere di vi Tibaldi, 76) del 13.04.2000 per €
4.495,90, sono state regolarmente eseguite emergendo dalle relatuve dichiarazioni che tutte le opere indicate dettagliatamente nelle fatture sono state eseguite.
In ordine al cantiere di Milano, via Nervesa n. 10 (fattura n. 14/E), la teste abitante in loco, affermava: “ho commissionato i lavori di Tes_1
ristrutturazione dei due bagni di casa mia a ed il sig. Parte_1 Pt_2
era l'idraulico”.
Previa lettura delle opere eseguite in detti bagni, confermava esattamente tutte le voci riportate in fattura e segnatamente: “predisposizione degli attacchi dei due impianti sanitari, composti da due wc, due bidet, vasca, doccia, due lavabi, e attacco lavatrice (cfr. capitolo di prova 2 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 cpc, dell'opposta), installazione e montaggio dei due impianti sanitari completi e dei mobili dei bagni
(capitolo 3 della memoria di parte opposta).
Il teste - idraulico, che ha coadiuvato il presso il cantiere di Tes_2 Pt_2
Via Nervesa n. 10 – Milano - ha fornito ulteriore conferma dell'effettuazione dei lavori sopra descritti
In ordine al cantiere di Milano, via Tibaldi n. 74 (Fattura n. 1/e del
13.01.2020), i testi escussi, e Tes_3 Testimone_4
confermavano le opere eseguite presso l'appartamento di proprietà Tes_3
e segnatamente “l'installazione di un impianto sanitario completo,
Pag. 7 di 10 composto da attacchi per un wc, un bidet, un lavabo e un boiler e relativa posa di tutti”. Le circostanze, relative al medesimo cantiere, hanno trovato altresì, conferma nelle dichiarazioni, rese dal teste che Testimone_5
accompagnava in cantiere il figlio.
I testi appaiono attendibili e le dichiarazioni convergenti e riscontrate dalla documentazione in atti, e dall'assenza di contestazioni preesistenti al giudizio ed ancor prima alla richiesta dei pagamenti , mentre eventuali imprecisioni si giustificano col tempo trascorso.
Ne segue che l'esecuzione delle opere indicate in fatture è provata.
4) Le contestazioni formulate da parte opponente.
Venendo alla disamina delle contestazioni circa il quantum, deve osservarsi che tutti gli assunti relativi alla diversa modalità di determinazione dell' ammontare del credito di parte opposta – in realtà unica contestazione sollevata nel procedimento - sono rimasti confinati al rango di mere allegazioni, prive di ogni dimostrazione processuale.
Delle affermazioni concernenti gli accordi intercorsi con il Parte_2
circa la diversa quantificazione delle opere , l'opponente non ha fornito né prova documentale, né prova orale, e altrettanto dicasi per la contrattazione del metodo di pagamento a “punto” nell'accezione dallo stesso invocata.
Ha precisato l'opposta in proposito che il “criterio di pagamento a punto”, non è un pagamento a impianto, come asserito da controparte nel suo atto introduttivo (pag.3), ma la determinazione di una cifra per ogni attacco
(attacco del bidet, della doccia, della lavabo…). I “punti d'acqua”, dunque, configurano, non gli impianti, mai punti di attacco e quindi in concreto la
Pag. 8 di 10 “predisposizione di attacco e allacciamento in cucina, predisposizione di attacco per la lavatrice, predisposizione e installazione dell'impianto di condizionamento per due split, modifiche all'impianto di riscaldamento con deviazione di due colonne del riscaldamento e predisposizione di due caloriferi, installazione del box doccia, installazione di due caloriferi, smontaggio e rimontaggio del calorifero in ghisa della camera da letto, il montaggio del mobile del bagno, il montaggio dell'impianto del condizionamento”, incluse ovviamente tutte le attività, prestazioni, ed opere necessarie per poterle eseguire.
Tale criterio appare condivisibile – e del resto è quello normalmente utilizzato nella prassi – così che anche ai sensi dell'art .2225 c.c. il corrispettivo può dirsi correttamente determinato apparendo inoltre ,e ad abundantiam, del tutto equo.
Si osserva del resto ulteriormente, sotto il profilo della dilatorietà dell'opposizione , come neppure sulle somme non contestate – per quanto emerge dagli atti conclusivi -- si sia sinora addivenuti , neppure coattivamente, al relativo pagamento
In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo N. 3943/2020 R.G.va rigettata e sulla base di tale ultimo presupposto l'opponente condannata anche al pagamento della sanzione ex art 96 comma III cpc che si determina nella misura di un terzo delle spese di lite
Le spese di lite
Per la regola della soccombenza, la deve essere condannata Parte_1
alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo per quattro fasi e su valori medi sulla base del decisum.
Pag. 9 di 10
PQM
definitivamente pronunciando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al R.G. n. 609/2020 e rigettata ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, così provvede:
Rigetta l'opposizione proposta dalla e per l'effetto Parte_1
Conferma il decreto ingiuntivo N 3943/2020 emesso dal Tribunale di
Monza in data 21.10.2020 e pubblicato il 25 novembre 2020.
Condanna la società opponente , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opposto, che liquida in euro 5.077,00 per Parte_2
compensi, oltre al pagamento degli accessori di legge.
Condanna altresì l'opponente al pagamento in favore del convenuto della somma di euro 3200,00 ex art. 96 comma III cpc
Monza così deciso il 16.7.2025
Il giudice
Dott. Maria Teresa latella
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