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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/12/2024, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 7169/2024
Tribunale di Padova
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 7169/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
07/06/2024 da
, con l'avv. Fantin Valentina, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Fantin Valentina, come da mandato in atti;
E_
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla IG.ra Parte_1
e dal IG. a Padova il 3.6.1995, trascritto nei registri dello
[...] E_ stato civile del Comune di Padova al n. 284, Parte II, Serie A dell'anno 1995, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, alle seguenti condizioni
1) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento presso il IG. , a cui viene assegnata la casa familiare sita a CP_1
Mestrino, via Granatieri di Sardegna n. 18, per continuare a viverci insieme al figlio minore e al figlio maggiorenne non autosufficiente . Per_1 Per_2
1 2) La IG.ra , presso cui i figli staranno su liberi accordi presi direttamente con Parte_1
lei, potrà, previo preavviso al IG. e accordo con i figli, trascorrere con questi CP_1
ultimi nella casa coniugale i pomeriggi dei giorni infrasettimanali.
3) Considerata l'età del figlio , quasi maggiorenne, i tempi di permanenza con i Per_1
genitori durante i periodi delle vacanze scolastiche verranno concordati direttamente con lui.
4) Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro con congruo anticipo eventuali fine settimana in cui dovesse assentarsi almeno due giorni con inclusione del pernotto, in modo che l'altro sia presente per eventuali necessità dei figli. Qualora ad assentarsi sia il IG.
, la IG.ra potrà stare con i figli nella casa coniugale. CP_1 Parte_1
5) Il IG. provvederà al mantenimento ordinario dei figli, e si accollerà CP_1
interamente, sostenendole direttamente o rimborsandole alla IG.ra , le spese Parte_1
straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, oltre a quelle relative all'impiego dell'autovettura in uso al figlio , e quelle necessarie all'ottenimento della patente Per_2 di guida per il figlio e per l'acquisto e l'impiego di un'eventuale autovettura per lo Per_1
stesso, salvo per quanto segue. Le spese straordinarie relative alle tasse universitarie dei figli verranno pagate per intero dalla IG.ra con il saldo attualmente presente sul Parte_1 proprio libretto postale di circa € 19.000,00, suddividendo tale somma in parti uguali per ciascun figlio, e fino a concorrenza della stessa. I genitori potranno, comunque, concordare di impiegare tale somma per il pagamento di altre spese straordinarie.
6) I IGnori e si danno il reciproco assenso al Parte_1 E_
rilascio/rinnovo del proprio passaporto nonché al rilascio/rinnovo di quelli del figlio minore o di altro documento equipollente valido all'espatrio.
7) Dichiarare equa e congrua, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898/1970 e successive modifiche, la corresponsione della somma complessiva di € 143.000,00
(centoquarantatremila/00), a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, a favore della IG.ra da parte del IG. . Tale somma Parte_1 E_ verrà corrisposta in due tranche annuali di € 71.500,00, ciascuna da pagare ogni anno mediante 12 rate mensili, una prima rata di € 38.500,00 e undici rate consecutive di €
3.000,00 ognuna. La prima rata decorre dal mese di deposito del ricorso per divorzio.
8) Il IG. potrà utilizzare il monolocale di proprietà della IG.ra E_
, sito a Ceglie Messapica (BR), sinora destinato a casa di villeggiatura Parte_1
della famiglia, per trascorrervi insieme ai figli i periodi di vacanza che avrà concordato previamente con la IG.ra . Parte_1
2 9) Il IG. si impegna a rendersi garante per la IG.ra E_ Parte_1
qualora la stessa avesse la necessità di trasferirsi in un immobile in locazione per il quale venisse richiesta, ad esempio per carenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la garanzia da parte di un terzo.
10) I IGnori e concordano che per il futuro, quando Parte_1 E_ anche l'ultimo dei due figli si renderà economicamente autosufficiente o rilascerà la casa coniugale, l'immobile verrà venduto e il ricavato andrà suddiviso in quote paritarie tra i comproprietari, con diritto di prelazione di ciascuno dei due”.
Per il P.M.: “conclude per L'accoglimento del ricorso”
FATTO E DIRITTO
I IGg. e hanno contratto Parte_1 E_
matrimonio concordatario il 03/06/1995 in Padova e trascritto nel relativo registro al n.284,
Parte II, Serie A dell'anno 1995.
Nel giudizio di separazione l'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale si è tenuta il
21.11.2023 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.2320/2023 depositata il 23.11.2023.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con le note depositate per l'udienza del 1.10.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse del figlio minore, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c., nonché del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente;
pertanto, va preso atto delle stesse, quanto ai punti da 1 a 5 delle a rassegnate conclusioni.
Alla luce della durata del matrimonio e delle condizioni economiche di cui alle concordi allegazioni delle parti, va riconosciuta l'equità della datio una tantum a definitiva tacitazione degli obblighi contributivi del marito di cui al punto 7 delle condizioni.
Con riferimento, poi, ai punti 6, 8, 9 e 10 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che le stesse, pur essendo volte alla definizione dei rapporti nascenti dal matrimonio, sono libera
3 espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 03/06/1995 in Parte_1 E_
Padova e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.284 anno 1995 del Comune di Padova;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in motivazione;
4. dichiara l'equità della datio una tantum concordata a favore di , Parte_1 ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L. 898/1970;
5. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 28 novembre 2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente Chiara Ilaria Bitozzi
4
Tribunale di Padova
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 7169/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
07/06/2024 da
, con l'avv. Fantin Valentina, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Fantin Valentina, come da mandato in atti;
E_
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: cessazione effetti civili matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla IG.ra Parte_1
e dal IG. a Padova il 3.6.1995, trascritto nei registri dello
[...] E_ stato civile del Comune di Padova al n. 284, Parte II, Serie A dell'anno 1995, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, alle seguenti condizioni
1) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento presso il IG. , a cui viene assegnata la casa familiare sita a CP_1
Mestrino, via Granatieri di Sardegna n. 18, per continuare a viverci insieme al figlio minore e al figlio maggiorenne non autosufficiente . Per_1 Per_2
1 2) La IG.ra , presso cui i figli staranno su liberi accordi presi direttamente con Parte_1
lei, potrà, previo preavviso al IG. e accordo con i figli, trascorrere con questi CP_1
ultimi nella casa coniugale i pomeriggi dei giorni infrasettimanali.
3) Considerata l'età del figlio , quasi maggiorenne, i tempi di permanenza con i Per_1
genitori durante i periodi delle vacanze scolastiche verranno concordati direttamente con lui.
4) Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro con congruo anticipo eventuali fine settimana in cui dovesse assentarsi almeno due giorni con inclusione del pernotto, in modo che l'altro sia presente per eventuali necessità dei figli. Qualora ad assentarsi sia il IG.
, la IG.ra potrà stare con i figli nella casa coniugale. CP_1 Parte_1
5) Il IG. provvederà al mantenimento ordinario dei figli, e si accollerà CP_1
interamente, sostenendole direttamente o rimborsandole alla IG.ra , le spese Parte_1
straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, oltre a quelle relative all'impiego dell'autovettura in uso al figlio , e quelle necessarie all'ottenimento della patente Per_2 di guida per il figlio e per l'acquisto e l'impiego di un'eventuale autovettura per lo Per_1
stesso, salvo per quanto segue. Le spese straordinarie relative alle tasse universitarie dei figli verranno pagate per intero dalla IG.ra con il saldo attualmente presente sul Parte_1 proprio libretto postale di circa € 19.000,00, suddividendo tale somma in parti uguali per ciascun figlio, e fino a concorrenza della stessa. I genitori potranno, comunque, concordare di impiegare tale somma per il pagamento di altre spese straordinarie.
6) I IGnori e si danno il reciproco assenso al Parte_1 E_
rilascio/rinnovo del proprio passaporto nonché al rilascio/rinnovo di quelli del figlio minore o di altro documento equipollente valido all'espatrio.
7) Dichiarare equa e congrua, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898/1970 e successive modifiche, la corresponsione della somma complessiva di € 143.000,00
(centoquarantatremila/00), a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, a favore della IG.ra da parte del IG. . Tale somma Parte_1 E_ verrà corrisposta in due tranche annuali di € 71.500,00, ciascuna da pagare ogni anno mediante 12 rate mensili, una prima rata di € 38.500,00 e undici rate consecutive di €
3.000,00 ognuna. La prima rata decorre dal mese di deposito del ricorso per divorzio.
8) Il IG. potrà utilizzare il monolocale di proprietà della IG.ra E_
, sito a Ceglie Messapica (BR), sinora destinato a casa di villeggiatura Parte_1
della famiglia, per trascorrervi insieme ai figli i periodi di vacanza che avrà concordato previamente con la IG.ra . Parte_1
2 9) Il IG. si impegna a rendersi garante per la IG.ra E_ Parte_1
qualora la stessa avesse la necessità di trasferirsi in un immobile in locazione per il quale venisse richiesta, ad esempio per carenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la garanzia da parte di un terzo.
10) I IGnori e concordano che per il futuro, quando Parte_1 E_ anche l'ultimo dei due figli si renderà economicamente autosufficiente o rilascerà la casa coniugale, l'immobile verrà venduto e il ricavato andrà suddiviso in quote paritarie tra i comproprietari, con diritto di prelazione di ciascuno dei due”.
Per il P.M.: “conclude per L'accoglimento del ricorso”
FATTO E DIRITTO
I IGg. e hanno contratto Parte_1 E_
matrimonio concordatario il 03/06/1995 in Padova e trascritto nel relativo registro al n.284,
Parte II, Serie A dell'anno 1995.
Nel giudizio di separazione l'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale si è tenuta il
21.11.2023 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e la separazione è stata pronunciata con sentenza n.2320/2023 depositata il 23.11.2023.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con le note depositate per l'udienza del 1.10.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse del figlio minore, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c., nonché del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente;
pertanto, va preso atto delle stesse, quanto ai punti da 1 a 5 delle a rassegnate conclusioni.
Alla luce della durata del matrimonio e delle condizioni economiche di cui alle concordi allegazioni delle parti, va riconosciuta l'equità della datio una tantum a definitiva tacitazione degli obblighi contributivi del marito di cui al punto 7 delle condizioni.
Con riferimento, poi, ai punti 6, 8, 9 e 10 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che le stesse, pur essendo volte alla definizione dei rapporti nascenti dal matrimonio, sono libera
3 espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 03/06/1995 in Parte_1 E_
Padova e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.284 anno 1995 del Comune di Padova;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe, secondo quanto indicato in motivazione;
4. dichiara l'equità della datio una tantum concordata a favore di , Parte_1 ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L. 898/1970;
5. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 28 novembre 2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente Chiara Ilaria Bitozzi
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