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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/02/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 15043/2022 promossa da:
L'Invictus Srl, IO LM e RO NE, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec degli avv. Raul Scaffidi-Argentina e Anna Buttafuoco, che li rappresentano e difendono per delega in atti;
attori;
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Torino, via Vela 35, presso lo studio CP_1 dell'avv. Danilo Rosso, che la rappresenta e difende per delega in atti;
convenuta;
E NEI CONFRONTI DI
, elettivamente domiciliata in Torino, corso Palestro 5, presso lo Controparte_2 studio dell'avv. Michele Nastri, che la rappresenta e difende per delega in atti;
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attori: “ ... B) in via principale nel merito in accoglimento della spiegata opposizione:
b1) accertare e dichiarare nullo, annullabile o, comunque, privo di efficacia, il decreto ingiuntivo n. 4708/2022 (r.g. n. 11560/2022) emesso dal Tribunale civile di Torino e, per l'effetto, disporre la revoca dello stesso per le ragioni suesposte;
b2) accertare e dichiarare la invalidità, inefficacia e/o nullità dei contratti per cui è causa per tutte la ragioni specificate;
b3) accertare e dichiarare che la somma ingiunta non è provata e, comunque, non è dovuta;
b4) accertare e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia totale e/o parziale degli atti di fideiussione asseritamente sottoscritti dai sigg.ri IO
LM e RO NE per tutto quanto sopra argomentato.
C) in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'illegittimo comportamento tenuto da in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
della terza chiamata in causa, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, condannare le stesse, anche in solido tra loro, a:
c1) restituire quanto illegittimamente percepito in forza dei contratti di finanziamento e somministrazione azionati;
c2) risarcire i danni patiti e patiendi nella misura che sarà determinata in corso di causa, ovvero in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
D) in via istruttoria …”
Convenuta: “Respingere l'opposizione proposta dalla , dai Controparte_3
Sigg.ri LM IO e RO NE e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 4708/2022 del Tribunale di Torino;
Dichiarare tenuti e condannare la s.r.l. , i Sigg.ri LM IO e CP_3
RO NE al pagamento in solido tra loro a favore della CP_1 della somma di € 89.485,74 oltre interessi
In ogni caso con il favore delle spese”.
2 Terza chiamata: “In via preliminare
Dichiarare l'estraneità e/o la carenza di legittimazione passiva di
[...] alla vicenda per cui è causa e pertanto dichiararne l'estromissione CP_2
dal presente giudizio.
Nel merito e in via subordinata Respingere le domande tutte proposte dalla
, dai sigg.ri LM IO e NE RO nei confronti di Controparte_3
. Controparte_2
In ogni caso con il favore delle spese.”
MOTIVAZIONE
1. Gli attori hanno chiesto la revoca del decreto n. 4708/2022 - con cui il
Tribunale ha ingiunto alla a titolo di saldo debitore su rapporti di CP_3
finanziamento, e a IO LM e RO NE, in qualità di garanti delle obbligazioni assunte dalla nei confronti della , di CP_3 Controparte_2 pagare alla convenuta, in solido tra loro, € 89.485,74 (oltre interessi e spese della procedura) –, eccependo, anzitutto, l'invalidità dei finanziamenti per violazione del
Decreto Mef dell'08/05/2015, errore e abusiva concessione del credito;
infine, la nullità della fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Gli stessi attori hanno poi chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta al risarcimento del danno.
Gli attori, infine, hanno chiamato in causa la , in forza Controparte_2 della somministrazione collegata all'erogazione dei finanziamenti, eccependo l'inadempimento contrattuale ex art. 1460 Cc e chiedendo la condanna della stessa al risarcimento del danno.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e delle domande avversarie, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Anche la si è costituita in giudizio, in qualità di terza Controparte_2 chiamata, chiedendo, in via preliminare, l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, il rigetto delle domande attoree.
2. Per quanto concerne i rapporti tra gli attori e la convenuta, dai documenti prodotti in giudizio risulta, in primo luogo, che la e la , CP_3 CP_1
3 con contratto n. 190516 del 17/09/2019 e con contratto n. 190517 del 02/10/2019, hanno stipulato due finanziamenti, rispettivamente di € 75.000,00 e di € 55.000,00, entrambi “in dipendenza del contratto stipulato con avente per Controparte_4 oggetto la fornitura di prodotti a marchio …” (doc. 1 e 7 fasc. conv.); in CP_2
secondo luogo, che il LM e la NE, con lettere del 16/09/2019 e del
02/10/2019, si sono costituiti fideiussori della per l'adempimento delle CP_3
obbligazioni assunte nei confronti della in forza di tali finanziamenti CP_1
(doc. 4 e 10 fasc. conv.).
Vengono poi in rilievo, nel caso di specie: a) la lettera del 21/05/2021, con la quale gli attori hanno dichiarato espressamente “di conoscere l'importo dei crediti della e di non sollevare alcuna contestazione sugli stessi”, Controparte_1
impegnandosi a pagare il dovuto mediante cambiali e assegno bancario;
b) la mail del 10/06/2022, con la quale la NE “intende pagare un piano di rientro … con una somma mensile pari a € 650”; c) la lettera del 30/11/2020, con la quale gli attori riconoscono il debito nei confronti della e dichiarano “di non CP_1 sollevare alcuna contestazione” al riguardo (doc. 13, 23 e 24 fasc. conv.).
L'oggetto del giudizio rende allora necessario osservare che le dichiarazioni del 21/05/2021, del 10/06/2022 e del 30/11/2020 costituiscono una promessa di pagamento - che, ai sensi dell'art. 1988 Cc, “dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale” – con la conseguenza che incombe al promittente, secondo il costante orientamento della Corte di
Cassazione, l'onere di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione di tale rapporto (Cass. 13506/2014, 4804/2006 e 10762/1998).
Dall'applicazione di questi principi al caso di specie discende il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto n. 4708/2022, poiché gli attori non hanno fornito la prova contraria richiesta.
3. Va anzitutto rigettata, perché infondata, l'eccezione secondo la quale i finanziamenti sono illegittimi per violazione delle disposizioni di cui al Decreto Mef dell'08/05/2015.
A tal proposito, va anzitutto osservato che gli attori non hanno compiutamente prospettato i motivi per cui l'eventuale violazione del decreto comporterebbe l'invalidità dei finanziamenti.
A ciò si aggiunga che. come risulta dai documenti prodotti in giudizio, i
4 finanziamenti per cui è causa sono collegati a contratti di fornitura stipulati con la e tali forniture hanno “una durata pari o superiore alla durata del Controparte_2 finanziamento richiesto” (doc. 1 e 7 fasc. conv.).
4. Gli attori hanno poi eccepito l'invalidità dei finanziamenti e delle somministrazioni per errore, sostenendo che, sebbene sia previsto che “il tasso di interesse applicato (TAN) è pari allo 0%” (cit. p. 11), il meccanismo del c. d. sconto posticipato – collegato all'imposizione dell'acquisto di un determinato tipo di miscela (LT Bio), all'eccessivo prezzo della stessa e all'impegno minimo di acquisto pari a 90 Kg mensili di prodotti previsti nei contratti di fornitura – rileverebbe la natura onerosa dei finanziamenti medesimi.
Si rileva, anzitutto, che il meccanismo del c.d. sconto posticipato è previsto solo con riferimento al finanziamento n. 190517 del 02/10/2019 - le cui condizioni particolari prevedono che “il presente finanziamento è rimborsato tramite
l'imputazione degli sconti accordati da alla Richiedente come CP_2 indicati nel Contratto di Fornitura. Qualora l'importo complessivo degli sconti annuali sia inferiore alla rata in scadenza indicata nel Documento di Sintesi, la
Richiedente dovrà provvedere a pagare a la differenza comunicatale CP_1 successivamente alla data di scadenza di ciascuna rata” – e che la delega di pagamento conferita alla riguarda esclusivamente la Controparte_2
somministrazione n. 61000384 collegata a tale finanziamento, nella quale è previsto che lo sconto “sarà calcolato e liquidato da posticipatamente ed CP_2 al termine dell'anno solare di riferimento, a condizione che il Cliente abbia effettuato nel corso solare appena terminato acquisti di Prodotti almeno pari all'Impegno Minimo di Acquisto, o il minore importo da calcolare in proporzione all'effettiva durata della fornitura se inferiore all'anno” (doc. 7, 16, 17 e 18 fasc. conv.).
Dai documenti prodotti in giudizio risulta, inoltre, che con la somministrazione n. 61000384 - collegata al finanziamento n. 190517 - la si è impegnata ad acquistare mensilmente 90 Kg complessivi di CP_3
prodotti , tra i quali è indicata anche la tipologia LT Bio (doc. 17 e 18 CP_2
fasc. conv.).
Ciò premesso, l'eccezione è infondata, perché gli attori si sono limitati a richiamare le singole previsioni contrattuali del finanziamento e della
5 somministrazione e ad affermare che lo sconto anticipato di cui al contratto di fornitura “è, di fatto, impossibile perché, ab origine, è impossibile la prestazione di acquistare il quantitativo minimo imposto” (cit. p. 8), ma non hanno indicato specificamente in che modo tali clausole avrebbero determinato l'errore del cliente e dei fideiussori al momento della sottoscrizione dei contratti.
5. Gli attori hanno anche eccepito l'invalidità dei finanziamenti per erogazione abusiva del credito.
Va precisato che, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione,
l'erogazione del credito è qualificabile come “abusiva”, in quanto “effettuata a chi si palesi come non in grado di adempiere le proprie obbligazioni ed in stato di crisi, ad esempio in presenza di perdita del capitale sociale e in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi stessa…”, e tale erogazione “può integrare anche l'illecito del soggetto finanziatore per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale …” (Cass. 18610/2021).
L'eccezione in esame è infondata e va rigettata, perché gli attori hanno asserito che la convenuta avrebbe ingiustamente erogato i finanziamenti, ma non hanno allegato specificamente le condizioni di difficoltà economica in cui si sarebbe trovata la società al momento di tale erogazione – limitandosi a dedurre la chiusura del punto vendita di , che sarebbe stata determinata dalla CP_5 situazione pandemica da Covid-19 – né hanno prodotto, a tal proposito, elementi idonei a provare lo stato di crisi economica della società.
Di contro, la convenuta ha prodotto in giudizio il bilancio della CP_3 relativo all'anno 2019, dal quale si evince che nel periodo in cui sono stati concessi i finanziamenti n. 190516 e 190517 – nello specifico, il 16/09/2019 e il 02/10/2019 - la situazione economica della società era in attivo (doc. 19 fasc. conv.).
In mancanza dei relativi presupposti, deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento del danno formulata, rispetto a tale profilo, nei confronti della convenuta.
6. Ancora, gli attori hanno eccepito la nullità totale o parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, sostenendo, in particolare, la corrispondenza delle clausole dei contratti con quelle del modello Abi 2002, censurato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
6 Rispetto a tale eccezione, la convenuta ha sostenuto, in primo luogo, che la
“non riveste la qualifica di intermediario finanziario iscritto alla Banca CP_1
d'Italia e pertanto non deve seguire alcun modello ABI” (comp. p. 13); in secondo luogo, che il contratto a valle passibile di nullità, anche solo parziale, è la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità le fideiussioni specifiche prestate dal LM e dalla NE.
Per quanto riguarda la materia in esame, si ritiene, – in conformità a diversi precedenti di questo Tribunale, che qui si richiamano in forza dell'art. 118 disp. att.
Cpc – che “il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 ha l'effetto di invertire l'onere della prova circa la fattispecie di intesa concorrenziale solo con riferimento alle fideiussioni omnibus stipulate nel periodo da ottobre 2002 e maggio 2005 […].
Al contrario, in caso di fideiussioni specifiche (cioè accessorie a un rapporto negoziale determinato) ovvero in caso di fideiussioni omnibus stipulate in un periodo diverso rispetto a quello investito dal provvedimento n. 55/2005, l'attore è gravato dell'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 L. 287/1990, al fine di provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale “a monte”, costituente l'indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione “a valle” (Trib.
Torino 5241/2024 e 3343/2023).
Dall'applicazione di questi principi al caso di specie discende il rigetto dell'eccezione in esame, considerato che, relativamente alle fideiussioni specifiche del 16/09/2019 e del 02/10/2019, gli attori si sono limitati ad allegare la corrispondenza delle clausole ivi contenute a quelle dello schema Abi 2002, ma tale corrispondenza non può ritenersi sufficiente a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate.
Gli attori, inoltre, non hanno fornito ulteriori elementi idonei a provare l'esistenza di tale intesa concorrenziale, neanche mediante la produzione di modelli standard di fideiussioni specifiche utilizzati nello stesso periodo di riferimento delle fideiussioni in esame, né hanno formulato una richiesta di esibizione ex art. 210 Cpc in tal senso.
7. Va rilevato, infine, che gli attori non hanno contestato il quantum del debito nei confronti della società, la quale, a sostegno della propria pretesa creditoria, ha prodotto in giudizio anche gli estratti conto relativi ai finanziamenti n.
7 190516 e 190617 - che riportano, rispettivamente, un saldo finale di € 37.993,74 e di € 51.492,00 – e le cambiali relative al pagamento dei debiti (doc. 9 e 14 fasc. conv.).
Quanto, poi, all'eccezione di inadempimento contrattuale, sollevata nei confronti della in merito all'obbligo di fornire la cartellonistica Controparte_2
pubblicitaria e il materiale a marchio , la stessa deve essere rigettata, in CP_2 quanto, sul punto, la e i fideiussori si sono limitati ad allegare, in CP_3 maniera del tutto generica, “la mancata realizzazione di cartellonistica ed insegne nel punto vendita di Roma” e la “mancata realizzazione e fornitura di materiale a marchio “ ” nel punto vendita di Roma” (cit. p. 15 e 16), ma non hanno CP_2
indicato la fonte dalla quale discenderebbero gli obblighi relativi alla pubblicità, né hanno prospettato in maniera adeguata e specifica le contestazioni relative alla mancata fornitura dei materiali. Deve infine essere rigettata, per mancanza dei relativi presupposti, la domanda relativa al risarcimento del danno formulata nei confronti della . Controparte_2
Deve infine essere rigettata, per mancanza dei relativi presupposti, la domanda relativa al risarcimento del danno formulata nei confronti della
[...]
. CP_2
Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano per la convenuta e la terza chiamata in € 11.268,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale e ai valori minimi per la fase istruttoria), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta l'opposizione e le domande proposte dalla e da IO CP_3
LM e RO NE nei confronti della e della CP_1 [...]
[.. , disponendo l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4708/2022; CP_6 condanna la IO LM e RO NE, in solido CP_3
tra loro, a rimborsare alla e alla le spese di lite, CP_1 Controparte_2 liquidate per ciascuna in € 11.268,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Torino, 12/02/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Con Sentenza redatta con l'assistenza della funzionaria dell dr.ssa Ylenia Perdichizzi.
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