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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
RG 51 -1/2025 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 51-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Parte_1 CodiceFiscale_1
Lamberti
- RICORRENTE- nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale a Torino, in Corso Agnelli 91 cap 10134
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
***
Con ricorso depositato il 4 febbraio 2025 ha domandato l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti della (c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino, in Corso Agnelli 91 cap
10134. Con decreto 11.2.2025 il giudice designato alla trattazione ha fissato udienza al 18 marzo
2025 e, lo stesso giorno del deposito del decreto, la Cancelleria ha attestato l'impossibilità di procedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a mezzo pec.
(d'ora innanzi per brevità solo “ ”) ha trasmesso Controparte_2 CP_3
l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata 12.2.2025 ed inserita nel fascicolo telematico il giorno successivo, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo a carico della società convenuta è pari a euro 500.001,65, di cui 499.840,27 euro a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” e 161,38 euro a titolo di “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”.
All'udienza del 18 marzo 2025 nessuno è comparso per la convenuta e il ricorrente, qualora non ritenuto rispettato il termine a difesa, ha chiesto assegnarsi termine per rinotifica alla società.
Il Giudice designato alla trattazione, rilevato il mancato rispetto del termine a difesa di cui all'art. 41, co 2, CCII per un giorno, ha assegnato a termine per rinotifica del Parte_1
ricorso, del decreto di fissazione udienza e del verbale, nel rispetto del termine previsto dalla norma citata, da stabilire in relazione all'udienza come nuovamente fissata al 29 aprile 2025.
Il ricorrente ha provveduto a depositare il 29 aprile 2025 prova della notifica effettuata presso la Casa Comunale di Torino il 3 marzo 2025, essendo la società convenuta irreperibile all'indirizzo risultante quale sede legale a Torino, in Corso Agnelli 91 cap 10134.
All'udienza del 29 aprile 2025, nessuno è comparso per la società convenuta, il ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione del ricorrente, che risulta creditore di oltre 12.000 euro in forza del decreto ingiuntivo n. 1608/2014 emesso dal Tribunale di Torino (doc. 2);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a Torino, in Corso Agnelli 91 cap 10134 (cfr. visura camerale del 11.2.2025 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate.
2 Occorre evidenziare, al riguardo, che all'esito della attestazione da parte della Cancelleria di impossibilità di notificare a mezzo pec (in data 11.2.2025), a seguito della assegnazione di termine per notifica effettuata all'udienza 18.3.2025, il ricorrente appare correttamente aver provveduto a notificare mediante deposito presso la ex art. 40, co 8, CP_4
CCII ,stante l'impossibilità di notificare l'atto presso la sede legale. Deve osservarsi che con l'originario decreto di fissazione di udienza era, infatti, stato indicato che “l'area riservata nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario”, prevista dall'art. 40, comma 7 CCI (come modificato dal d.lgs 13.09.2024 n.136) non è ancora regolarmente funzionante – vedi segnalazione Cancelleria in data 8.11.2024 prot. n. 6792 – e pertanto, nel caso di mancata consegna della PEC, da qualsiasi motivo dipenda l'omessa consegna, alla notifica deve sempre provvedere parte ricorrente, nelle forme previste dall'art. 40 comma 8 CCI”. Nella fattispecie, dunque, le modalità di notifica appaiono corrette;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di ai sensi dell'art. 121 CCII, attesa la veste e l'attività Controparte_1
commerciali della stessa (società a responsabilità limitata avente quale oggetto sociale, che risulta dalla visura in atti, la produzione di servizi per la comunicazione visiva in ambito commerciale, editoriale, grafico, pubblicitario e multimediale) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Mette conto osservare, peraltro, quanto all'ammontare dei debiti, che la soglia stabilita dall'art. 2 co 1 lett. d) n. 3 CCII
(ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000) appare superata considerando, oltre al debito nei confronti del ricorrente, l'importo dei carichi iscritti al ruolo risultante dalla informativa trasmessa da sopra citata pari ad euro 500.001,65; CP_3
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato funzionamento della pec, attestato dalla cancelleria al momento della tentata notifica del ricorso, e l'irreperibilità presso la sede legale della società risultante dalla tentata notifica del ricorso (cfr. allegato alla memoria 29.4.2025); il rilevante debito erariale emerso da informativa , pari a complessivi 500.001,65 euro;
il mancato deposito di CP_3 bilanci dopo l'anno 2009; l'assenza di dichiarazioni relative ai periodi di imposta dell'ultimo
3 triennio (certificazione ADE in atti); il mancato pagamento del debito nei confronti del ricorrente;
-ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto del credito del ricorrente e della situazione debitoria emersa dall'informativa di Agenzia delle Entrate-
Riscossione citata;
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino, P.IVA_1
in Corso Agnelli 91 cap 10134; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo Persona_1 stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
4 al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 26 settembre 2025 alle ore 14:30 nell'aula 12510 del Tribunale (ingresso 13, piano primo), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che
5 in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 30.04.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 51-1/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Parte_1 CodiceFiscale_1
Lamberti
- RICORRENTE- nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale a Torino, in Corso Agnelli 91 cap 10134
- CONVENUTA NON COSTITUITA –
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Con ricorso depositato il 4 febbraio 2025 ha domandato l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti della (c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino, in Corso Agnelli 91 cap
10134. Con decreto 11.2.2025 il giudice designato alla trattazione ha fissato udienza al 18 marzo
2025 e, lo stesso giorno del deposito del decreto, la Cancelleria ha attestato l'impossibilità di procedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a mezzo pec.
(d'ora innanzi per brevità solo “ ”) ha trasmesso Controparte_2 CP_3
l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata 12.2.2025 ed inserita nel fascicolo telematico il giorno successivo, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo a carico della società convenuta è pari a euro 500.001,65, di cui 499.840,27 euro a titolo di “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio” e 161,38 euro a titolo di “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica”.
All'udienza del 18 marzo 2025 nessuno è comparso per la convenuta e il ricorrente, qualora non ritenuto rispettato il termine a difesa, ha chiesto assegnarsi termine per rinotifica alla società.
Il Giudice designato alla trattazione, rilevato il mancato rispetto del termine a difesa di cui all'art. 41, co 2, CCII per un giorno, ha assegnato a termine per rinotifica del Parte_1
ricorso, del decreto di fissazione udienza e del verbale, nel rispetto del termine previsto dalla norma citata, da stabilire in relazione all'udienza come nuovamente fissata al 29 aprile 2025.
Il ricorrente ha provveduto a depositare il 29 aprile 2025 prova della notifica effettuata presso la Casa Comunale di Torino il 3 marzo 2025, essendo la società convenuta irreperibile all'indirizzo risultante quale sede legale a Torino, in Corso Agnelli 91 cap 10134.
All'udienza del 29 aprile 2025, nessuno è comparso per la società convenuta, il ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale e il Giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione del ricorrente, che risulta creditore di oltre 12.000 euro in forza del decreto ingiuntivo n. 1608/2014 emesso dal Tribunale di Torino (doc. 2);
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che la sede legale della società è a Torino, in Corso Agnelli 91 cap 10134 (cfr. visura camerale del 11.2.2025 in atti);
- la società debitrice è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocata con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate.
2 Occorre evidenziare, al riguardo, che all'esito della attestazione da parte della Cancelleria di impossibilità di notificare a mezzo pec (in data 11.2.2025), a seguito della assegnazione di termine per notifica effettuata all'udienza 18.3.2025, il ricorrente appare correttamente aver provveduto a notificare mediante deposito presso la ex art. 40, co 8, CP_4
CCII ,stante l'impossibilità di notificare l'atto presso la sede legale. Deve osservarsi che con l'originario decreto di fissazione di udienza era, infatti, stato indicato che “l'area riservata nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario”, prevista dall'art. 40, comma 7 CCI (come modificato dal d.lgs 13.09.2024 n.136) non è ancora regolarmente funzionante – vedi segnalazione Cancelleria in data 8.11.2024 prot. n. 6792 – e pertanto, nel caso di mancata consegna della PEC, da qualsiasi motivo dipenda l'omessa consegna, alla notifica deve sempre provvedere parte ricorrente, nelle forme previste dall'art. 40 comma 8 CCI”. Nella fattispecie, dunque, le modalità di notifica appaiono corrette;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di ai sensi dell'art. 121 CCII, attesa la veste e l'attività Controparte_1
commerciali della stessa (società a responsabilità limitata avente quale oggetto sociale, che risulta dalla visura in atti, la produzione di servizi per la comunicazione visiva in ambito commerciale, editoriale, grafico, pubblicitario e multimediale) e la mancata prova da parte della convenuta del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Mette conto osservare, peraltro, quanto all'ammontare dei debiti, che la soglia stabilita dall'art. 2 co 1 lett. d) n. 3 CCII
(ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000) appare superata considerando, oltre al debito nei confronti del ricorrente, l'importo dei carichi iscritti al ruolo risultante dalla informativa trasmessa da sopra citata pari ad euro 500.001,65; CP_3
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza di insolvenza si ricava dalla valutazione congiunta dei seguenti elementi: il mancato funzionamento della pec, attestato dalla cancelleria al momento della tentata notifica del ricorso, e l'irreperibilità presso la sede legale della società risultante dalla tentata notifica del ricorso (cfr. allegato alla memoria 29.4.2025); il rilevante debito erariale emerso da informativa , pari a complessivi 500.001,65 euro;
il mancato deposito di CP_3 bilanci dopo l'anno 2009; l'assenza di dichiarazioni relative ai periodi di imposta dell'ultimo
3 triennio (certificazione ADE in atti); il mancato pagamento del debito nei confronti del ricorrente;
-ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto del credito del ricorrente e della situazione debitoria emersa dall'informativa di Agenzia delle Entrate-
Riscossione citata;
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Torino, P.IVA_1
in Corso Agnelli 91 cap 10134; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo Persona_1 stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
4 al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 26 settembre 2025 alle ore 14:30 nell'aula 12510 del Tribunale (ingresso 13, piano primo), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la ricorrente intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica, nonché agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che
5 in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 30.04.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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