Art. 1. - II primo comma e' sostituito dal seguente:
"E' istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione per la concessione di acconti ai cittadini, profughi nel territorio nazionale, che hanno sofferto danni di guerra a beni mobili nei territori gia' italiani delle isole dell'Egeo, della Dalmazia e della Venezia Giulia".
La presente legge, munita del sigillo dallo Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
"E' istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione per la concessione di acconti ai cittadini, profughi nel territorio nazionale, che hanno sofferto danni di guerra a beni mobili nei territori gia' italiani delle isole dell'Egeo, della Dalmazia e della Venezia Giulia".
La presente legge, munita del sigillo dallo Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI