Articolo 1 della Legge 23 febbraio 1950, n. 95
Versione
12 aprile 1950
Art. 1. - II primo comma e' sostituito dal seguente:
"E' istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione per la concessione di acconti ai cittadini, profughi nel territorio nazionale, che hanno sofferto danni di guerra a beni mobili nei territori gia' italiani delle isole dell'Egeo, della Dalmazia e della Venezia Giulia".

La presente legge, munita del sigillo dallo Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 febbraio 1950

EINAUDI

DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Entrata in vigore il 12 aprile 1950