TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/11/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 118-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da: rappresentata dall'Avv. Vincenzo Serrao, nei confronti della Parte_1
società con sede in Penne (PE), Via Clemente De Controparte_1
Ceasaris n. 77, C.F. P.IVA_1
Ragioni Di Fatto E Di Diritto Della Decisione
Premesso che con ricorso depositato in data 15/09/2025, la società ricorrente ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società Controparte_1
vantando un credito di euro 36.458,68, come da decreto ingiuntivo n. 13785/2024
[...]
emesso dal Tribunale di Milano, reso esecutivo e notificato, nonché da atto di precetto notificato in data 03/03/2025; rilevato che all'udienza del 21 ottobre 2025, regolarmente convocata mediante pubblicazione in Area Web ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII, è comparso il difensore della ricorrente, che ha insistito per l'apertura della procedura, mentre la società debitrice non è comparsa;
Pag. 1 a 5 considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;
rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di società di capitali che esercita attività di edilizia generale, appalti pubblici e privati, progettazione e costruzione di opere civili e industriali, restauro monumentale, impianti tecnologici, servizi globali per immobili, trasporto merci e smaltimento rifiuti;
ritenuto che sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale non risultando dimostrata – come era suo onere - che la stessa sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 comma 1° lett. d) del CCI;
osservato, infatti, che per la Cassazione “l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza,
anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi.
Infatti, le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi” (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309; Cass. Civ. 31 maggio 2012, n. 8769); rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma ° lett. b) del CCI, che dagli atti risulta:
che la debitrice non ha soddisfatto il credito dell'istante, sebbene portato da titolo giudiziario definitivo, circostanza, quest'ultima, da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;
che il tentativo di pignoramento presso terzi ha avuto esito negativo, essendo state rese dichiarazioni di inesistenza di somme da parte degli istituti di credito;
che la resistente è priva di patrimonio immobiliare
Pag. 2 a 5 che dagli atti risulta che la società non deposita bilanci dal 2020; considerato inoltre che dal certificato ex art. 367 D.Lgs. 14/2019 acquisito agli atti la società presenta debiti fiscali verso l'Erario per oltre euro 252.164,14, come da cartelle esattoriali relative agli anni 2018-2021; che non risultano attivi provvedimenti di rateizzazione né istanze di definizione agevolata;
considerato che
dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;
considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCI.
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
con sede in Penne (PE), Via Clemente De Ceasaris n. 77, C.F. Controparte_1
; P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore il Dott.
con studio in Pescara, Via L. Muzii, 53 65123, professionista iscritto Persona_1 nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
ORDINA
Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.
DISPONE
che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la
Pag. 3 a 5 rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA
il giorno 24/03/2026 h. 10.00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle
Pag. 4 a 5 domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.
DISPONE
Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.
Così deciso in Pescara il 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente
Dott.ssa Federica Colantonio Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Angelozzi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da: rappresentata dall'Avv. Vincenzo Serrao, nei confronti della Parte_1
società con sede in Penne (PE), Via Clemente De Controparte_1
Ceasaris n. 77, C.F. P.IVA_1
Ragioni Di Fatto E Di Diritto Della Decisione
Premesso che con ricorso depositato in data 15/09/2025, la società ricorrente ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società Controparte_1
vantando un credito di euro 36.458,68, come da decreto ingiuntivo n. 13785/2024
[...]
emesso dal Tribunale di Milano, reso esecutivo e notificato, nonché da atto di precetto notificato in data 03/03/2025; rilevato che all'udienza del 21 ottobre 2025, regolarmente convocata mediante pubblicazione in Area Web ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII, è comparso il difensore della ricorrente, che ha insistito per l'apertura della procedura, mentre la società debitrice non è comparsa;
Pag. 1 a 5 considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario;
rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di società di capitali che esercita attività di edilizia generale, appalti pubblici e privati, progettazione e costruzione di opere civili e industriali, restauro monumentale, impianti tecnologici, servizi globali per immobili, trasporto merci e smaltimento rifiuti;
ritenuto che sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale non risultando dimostrata – come era suo onere - che la stessa sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 comma 1° lett. d) del CCI;
osservato, infatti, che per la Cassazione “l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza,
anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi.
Infatti, le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi” (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309; Cass. Civ. 31 maggio 2012, n. 8769); rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma ° lett. b) del CCI, che dagli atti risulta:
che la debitrice non ha soddisfatto il credito dell'istante, sebbene portato da titolo giudiziario definitivo, circostanza, quest'ultima, da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;
che il tentativo di pignoramento presso terzi ha avuto esito negativo, essendo state rese dichiarazioni di inesistenza di somme da parte degli istituti di credito;
che la resistente è priva di patrimonio immobiliare
Pag. 2 a 5 che dagli atti risulta che la società non deposita bilanci dal 2020; considerato inoltre che dal certificato ex art. 367 D.Lgs. 14/2019 acquisito agli atti la società presenta debiti fiscali verso l'Erario per oltre euro 252.164,14, come da cartelle esattoriali relative agli anni 2018-2021; che non risultano attivi provvedimenti di rateizzazione né istanze di definizione agevolata;
considerato che
dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;
considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCI.
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
con sede in Penne (PE), Via Clemente De Ceasaris n. 77, C.F. Controparte_1
; P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il giudice Dott.ssa Federica Colantonio e Curatore il Dott.
con studio in Pescara, Via L. Muzii, 53 65123, professionista iscritto Persona_1 nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
ORDINA
Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.
DISPONE
che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la
Pag. 3 a 5 rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA
il giorno 24/03/2026 h. 10.00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al primo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1; avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore, termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle
Pag. 4 a 5 domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.
DISPONE
Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.
Così deciso in Pescara il 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Federica Colantonio
Il Presidente
Dott. Elio Bongrazio
Pag. 5 a 5