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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
UN Ordinario di Siena
Causa R.G. 1196 /2018 Oggi 5 marzo 2025 alle ore 13,31 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli , mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Duccio Panti, noto all'Ufficio per la parte ricorrente e l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' . I procuratori delle parti collegati da remoto CP_1
dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese l'Avvocato Panti insiste per la condanna come da nota spese depositata, mentre l'Avv. Autieri sul punto e per la quantificazione delle stesse si rimette a giustizia, chiedendo i procuratori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (immediatamente sospesa dalle ore 13,35 alle ore
14,48 per causa R.G. 218/22) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore
13,34).
Alle ore 15,39 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 15,40
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA
UN Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della g.o.t. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 474 /2023 R.Lav.
promossa da:
, residente a Gaiole in Chianti (SI) elettivamente domiciliato in Siena, via del CP_2
Cavallerizzo 1 presso lo studio dell'avvocato Duccio Panti dal quale è rappresentata, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
OPPONENTE
contro
: in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in via Lippo Memmi 2 come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. ;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 000431196 ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 CP_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia all' del UN Controparte_4
di Siena, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di opposizione in via preliminare: 1) disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. OI - 000431196 notificata alla ricorrente il 22.03.2023 per quanto dedotto ed argomentato nella superiore narrativa;
in via preliminare di rito : 2) accertare e dichiarare, da un punto di vista procedurale, che in relazione all'ordinanza ingiunzione n. OI - 000431196 l' Agenzia di Siena, ha omesso CP_1
di far precedere la notifica di detta ordinazna ingiunzione dalla notifica di qualsiasi atto prodromico all'ordinanza ingiunzione qui impugnata;
3) conseguentemente dichiarare nulla e di nessun effetto e/o annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI - 000431196 notificata alla ricorrente il
22.03.2023 per quanto dedotto ed argomentato nella superiore narrativa;
4) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell' a riscuotere dalla i presunti omessi CP_1 CP_2 versamenti previdenziali e assistenziali relativi all'annualità 2016 5) accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione qui opposta, in quanto ad essa NON è allegato l'atto di accertamento prot. N. 7500.23/11/2017.0136551 del 04/12/2017 in essa richiamato, né CP_1
l'ordinanza ingiunzione contiene alcun dato o elemento che indichi quali sarebbero i contributi per cui sarebbe stato omesso il pagamento, il periodo di riferimento e l'importo dei singoli contributi non pagati, per cui dovrà essere dichiarata nulla e/o annullabile NEL MERITO 6) accertare e dichiarare che ha provveduto al pagamento dei contributi previdenziali e CP_2 assistenziali relativi all'annualità 2016 7) conseguentemente accertare e dichiarare che
l'ordinanza ingiunzione . OI - 000431196 l' Agenzia di Siena notificata il 22.03.2023 è CP_1
errata, infondata ed illegittima per cui andrà revocata, dichiarando che nulla deve CP_2 pagare all'insp per l'annualità 2016 ed altre 8) conseguentemente revocare l'ordinanza ingiunzione . OI - 000431196 l' Agenzia di Siena notificata il 22.03.2023 dichiarando che CP_1
nulla deve corrispondere a Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa CP_2 CP_1
”.
Si è costituito l' contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed CP_1 insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il UN adito , così giudicare: - previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della ordinanza ingiunzione opposta;
- in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dalla opponente, confermando la ordinanza - ingiunzione opposta e dichiarandone
l'esecutorietà; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento della ordinanza ingiunzione opposta, ridurre la medesima nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare la sig.ra tenuta e conseguentemente condannare al pagamento in favore CP_2 dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa , a titolo di sanzioni CP_1 amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali , per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati In ogni caso, in via del tutto subordinata, in denegata ipotesi, si chiede che l'Ill. mo Signor Giudice, in caso di parziale annullamento o modifica della ordinanza opposta, voglia rideterminare le sanzioni inflitte nella misura risultante dovuta in relazione alle circostanze di fatto e diritto accertate, in misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. In ogni caso , con la condanna del ricorrente a corrispondere le spese di lite..”
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 5 marzo 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
La ricorrente ha introdotto il giudizio lamentando l'omessa notifica dell'atto prodromico e conseguente nullità di quello direttamente impugnato;
l'intervenuta prescrizione trattandosi di crediti del 2016 e quindi prescritti al 2021, la genericità della motivazione e l'intervenuto pagamento delle somme richieste, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituito l' contestando gli avversi assunti, eccependo di aver notificato l'atto CP_1 prodromico e che a fronte della sospensione ex lege dovuta all'emergenza Covid-19 alcuna prescrizione sarebbe maturata e dando atto di aver rideterminato la sanzione all'esito dell'entrata in vigore della nuova normativa, insistendo per il rigetto del ricorso.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla intervenuta prescrizione
Si dà atto che la presente decisione viene presa sulla base del principio della ragione più liquida secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. . Fermo ciò, va evidenziato che l' non ha depositato alcuna documentazione attestante CP_1
l'avvenuta ricezione e notifica alla ricorrente dell'atto prodromico, limitandosi a depositare in giudizio una schermata estratta dai propri archivi informatici da cui sembrerebbe che l'atto prodromico sia stato notificato in data 4.12.2017. Detta documentazione a fronte delle specifiche contestazioni avversarie non è idonea a fornire la prova su detta notifica.
In assenza di detta prova non solo si caduca l'atto direttamente impugnato, a seguito della nullità derivata, ma soprattutto deve ritenersi prescritto il credito a monte.
Il ricorso, pertanto è fondato e merita accoglimento dovendosi accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito oggetto di causa.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate disattendendo la nota spese depositata da parte ricorrente che non solo contiene giudiziali fasi che non si sono tenute, ma ha preso come valore di riferimento la sanzione originaria e non quella rideterminata dall' di € CP_1
1.019,16 che invece è il valore attuale della controversia, che giustifica la liquidazione ai minimi degli onorari anche in considerazione del fatto che la causa non ha avuto istruttoria, non potendosi liquidare detta fase, quindi liquida a parte ricorrente complessivi €. 929,00, di cui €. 886,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%
IVA e CAP come per legge.
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara prescritto il diritto dell' in CP_1 ordine ai titoli per cui è giudizio, per quanto esposto nella parte motiva;
2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1 spese di lite liquidate in complessivi €. 929,00, di cui €. 886,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CAP come per legge;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 05/03/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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