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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/09/2025, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13599/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13599/2021
Il giudice, lette le note di trattazione scritta,
RILEVATO che parte attrice non è riuscita a entrare nella disponibilità della documentazione medica smarrita dal CTU
Ritenuto che occorre procedere quindi alla ricostruzione del fascicolo formato: dagli atti e documenti di parte attrice depositati telematicamente, dai verbali di causa dalla CTU depositata in data 12.12.23 ritenuta la causa matura per la decisione;
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio e all'esito della camera di consiglio, ne dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa. Palermo il 11.9.25 Il Giudice Cristina Denaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale di Palermo Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro lette le note di trattazione scritta sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13599/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] il [...], cf , Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
nata a [...] il [...], cf , ,
[...] C.F._2 Parte_3
nata a [...] il [...], cf , , nata a [...] il [...], C.F._3 Parte_4
cf tutti n.q. di eredi del defunto (deceduto il 12/9/2017), C.F._4 Persona_1
elettivamente domiciliati in Palermo, in piazza T. Edison n. 7, presso lo studio dell'Avv. Arcangelo
Tempio, ( , che li rappresenta e difende per procura allegata all' atto Email_1
di citazione.
attori- ammessi al PSS
CONTRO
L' , cf in persona del Direttore e Controparte_1 P.IVA_1
lagale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Palermo, via Del Vespro 129
Convenuta contumace
2 OGGETTO: responsabilità professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutte n.q. di eredi del defunto (deceduto il 12/9/2017), convenivano in Parte_4 Persona_1
giudizio l' per sentirla condannare al Controparte_1
risarcimento del danno da malpractice medica.
Parte attrice deduceva, in dettaglio, che:
- , nell'anno 2016, si era recato presso il reparto di chirurgia plastica del Persona_1
Policlinico di Palermo per una neoformazione a carico del labbro inferiore;
- nel febbraio del 2017 il congiunto veniva sottoposto presso la struttura convenuta ad intervento chirurgico di resezione della predetta lesione;
- nel giugno 2017 si era sottoposto ad indagini strumentali (esame ecografico Persona_1
dei linfonodi del collo, dei cavi ascellari e dell'inguine e ad esame TC del torace) la cui interpretazione alla visita oncologica del 15 giugno 2017 era suggestiva del secondarismo del predetto carcinoma;
- in data 23 agosto 2017 il veniva sottoposto ad intervento chirurgico di svuotamento Per_1
laterocervicale bilaterale, con esame istologico che confermava la presenza di metastasi infonodali;
- in seguito a ciò, le sue condizioni cliniche erano peggiorate rapidamente e sino al decesso , avvenuto in data 12 settembre 2017, presso lo stesso nosocomio, con diagnosi di
"Encefalopatia post-anossica conseguente ad arresto cardiaco-respiratorio ed insufficienza multiorgano".
Deducevano le attrici la sussistenza di profili di colpa medica dei sanitari della struttura convenuta causalmente rilevanti rispetto al decesso , nella specie individuati:
- nella non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico di resezione del carcinoma del labbro inferiore, che non avrebbe rispettato i margini di exeresi previsti dalle linee guida di settore,;
- nell'inappropriatezza del protocollo seguito per il caso concreto;
3 - nella tardività degli esami bioptici eseguiti;
- nell'errata diagnosi.
Gli attori eccepivano altresì il vizio del consenso informato in relazione alla scelta del trattamento effettuato.
Conseguentemente chiedevano “condannare L , Controparte_1
in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore a risarcire tutti i danni subiti dagli attori a causa ed a seguito dell'errata diagnosi medica di cui in narrativa nella misura risultante dall'istruttoria e comunque ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo” Con vittoria di spese.
Istruita la causa, nel corso del processo veniva espletata una ctu medico legale.
All'udienza del 20.6.24 tenutasi nelle forme della trattazione scritta la causa veniva posta in decisione.
***
La domanda attorea è infondata e, conseguentemente, va rigettata.
Si premette che la vicenda si colloca in un arco temporale in parte antecedente ed in parte successivo all'introduzione della legge LI (legge 24 dell'8.3.2017). Per_2
Ad ogni buon conto, come è noto, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide – affermatasi anche prima della introduzione della legge la responsabilità Parte_5
della struttura sanitaria ha fonte in obbligazioni in parte diverse da quelle la cui violazione genera la responsabilità del singolo medico, di cui tuttavia condivide l'intima natura.
La responsabilità della struttura, infatti, ha carattere contrattuale, avendo il rapporto tra il paziente ed ente ospedaliero (o casa di cura) fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui insorgono obbligazioni di natura mista a carico dell'ente (“l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima: Cass. civ. n. 24791/2008): ossia quelle derivanti da un rapporto di carattere latu sensu alberghiero e quelle di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico ausiliario e paramedico e dell'apprestamento di tutte le
4 attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr., sul punto, anche Cass. civ. n. 1698/2006 e n. 13066/2004).
Detta conclusione ha trovato conferma anche nell'art 7 della legge - di fatto recettiva Parte_6
degli orientamenti giurisprudenziali consolidati in merito di qualificazione della responsabilità della struttura ospedaliera – a mente della quale “- “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorche' non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose
o colpose.
Dalla qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria in termini di responsabilità contrattuale discendono le conseguenze in punto di valutazione della diligenza e di ripartizione dell'onere probatorio, illustrate da numerosi recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità, alla luce del cd. principio di vicinanza della prova.
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso – consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) della preesistente patologia, oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica, quale effetto dell'intervento – mentre a carico del sanitario, o della struttura,
è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo operato, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a lui imputabile (cfr. Cass. civ. n.
11488/2004).
In ordine alla prova del nesso causale la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte ha precisato che: «sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta
5 dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (in tal senso, il principio di diritto affermato da Cass. n.18392/2017 e n. 26824/2017; conformi le successive Cass. n.29315/2017, n. 3704/2018, n.19199/2018 e n.26700/2018 cfr anche Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023 “in tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non
è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova”).
Così precisati la natura della responsabilità e la ripartizione dell'onere della prova, è necessario chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente.
In proposito, i giudici di legittimità hanno di recente affermato: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo
6 tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ. n. 16123/2010).
Come precisato da una precedente pronuncia della Suprema Corte: “In questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione – anche – preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriversi entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito” (così la citata
Cass. civ. n. 21619/2007, in motivazione).
Ebbene, nel caso di specie, difetta del tutto sia la prova della colpa/negligenza dei sanitari che ebbero in cura il che, in ogni caso, del nesso eziologico tra il comportamento di questi Per_1
ultimi e/o della struttura convenuta ed i danni patiti dal paziente.
Al riguardo giova richiamare le considerazioni svolte dal nominato Collegio di cc.tt.uu., composto dai dott.ri e , che hanno escluso , sulla base di criteri medici Persona_3 Persona_4
legali corretti e di un percorso logico immune da vizi, la insussistenza del nesso causale tra condotta colposa e danno.
I consulenti del Tribunale sono arrivati alla conclusione che “Dalla documentazione sanitaria in atti e dalla precisa analisi dell' attività e dei comportamenti dei medici che hanno avuto in cura il signor non emergono elementi di negligenza, imprudenza, imperizia da errori Persona_1
tecnici dal momento del primo ricovero del 27/02/2017 avvenuto per l' asportazione della neoplasia primitiva al momento del secondo intervento avvenuto in data 23/08 di: "linfoadenectomia bilaterale per metastasi da secondarismi della neoplasia originale". Successivamente al secondo intervento non emerge altresì alcun errore colpevole da parte dei medici che si sono succeduti nelle cure del caso sia nel reparto di Chirurgia Plastica che nella Rianimazione dove arrivò l' evento finale a causa di quella conseguente complicanza sistemica post chirurgica da collasso
7 cardiocircolatorio che determinò lo stato comatoso dell' attore in oggetto nonostante tutte le immediate manovre rianimatorie e il pronto trasferimento al Reparto di rianimazione dello stesso nosocomio. Pertanto il decesso del Signor non è casualmente riconducibile all' Persona_1
operato dei sanitari che lo ebbero in cura.” (cfr. relazione di consulenza al paragrafo -conclusioni medico legali -).
Gli Ausiliari del Giudice hanno inoltre accertato che “…il decesso del signor non è Persona_1
da imputarsi né alla patologia oncologica né a ritardi nell' intervento chirurgico né tantomeno alle metastasi linfonodali trattate chirurgicamente ma ad evidenti complicanze postoperatorie come si evince dalla Cartella Clinica e dalla prima diagnosi post-operatoria Codice ASA- ASA 3 - Malattia sistemica grave senza limitazione funzionale… Il decesso avveniva nell' U.O. di terapia intensiva dello stesso nosocomio in data 12/09 per Encefalopatia post anossica conseguente ad arresto cardio-respiratorio ed insufficienza multiorgano. È del tutto evidente che purtroppo il signor
subito dopo il risveglio post anestesia e la ripresa di tutte le funzioni vitali e nel Persona_1
giro di un paio di ore si ritrovò a causa di un collasso cardiocircolatorio post chirurgico e conseguente encefalopatia ipossica in uno stato comatoso per cui venne trasportato in rianimazione. Qui purtroppo non riprenderà più coscienza e nel giro di una decina di giorni arriverà l' evento finale”.
Alla luce degli esiti della consulenza tecnica espletata, dalla quale non vi è motivi di discostarsi, va quindi, affermata la correttezza dell'operato dei sanitari che ebbero in cura il e, per Per_1
converso, esclusa qualsiasi tipo di connessione tra la condotta del personale medico e l'aggravarsi delle condizioni cliniche del paziente, che condussero lo stesso allo stato comatoso ed all'exitus finale avvenuto in data 12/09/2017.
Né gli odierni attori hanno fornito in corso di causa prova contraria, posto che dal fascicolo di parte attrice non emerge alcuna omissione e/o negligenza dei sanitari delle strutture convenute, né alcun nesso eziologico tra la condotta medica da questi tenuta e l'aggravamento dello stato fisico del con conseguente decesso. Per_1
Complessivamente valutati i fatti di causa, alla luce degli esiti delle prove assunte, della documentazione prodotta e delle puntuali e dirimenti valutazioni dei ccttuu, può dunque concludersi che non risulta provata né la colpa medica, né eventualmente il nesso causale tra la condotta ed il
8 pregiudizio patito dal . Pt_7
Passando poi alla disamina dell'eccepito difetto del consenso informato deve valorizzarsi l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “In materia di responsabilità sanitaria,
l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece,
l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa". (Cass. Civ . Ordinanza n. 24471 del 04/11/2020).
Ora nel caso di specie, in cui viene appunto dedotta la lesione del diritto alla salute, parte ricorrente non ha provato, come era suo onere fare, che, se debitamente informato sui rischi dell'operazione, il de cuius non avrebbe acconsentito a sottoporsi all'intervento; al contrario, piuttosto, appare altamente inverosimile che il , reso edotto della patologia che lo affliggeva ( tumore Per_1
spinocellulare in cui “Le probabilità di recidive o metastasi non sono elevatissime… anche se sono più frequenti nelle zone periorifiziali della faccia” cfr CTU pag 2) avrebbe deciso di non procedere all'intervento.
Conseguentemente, non essendo configurabile in concreto un presunto dissenso, ed in assenza di allegazione di fatti dimostrativi di tale eventuale diversa scelta, anche sotto il profilo del dedotto mancato consenso al trattamento, la domanda di parte attrice non merita accoglimento.
La domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va, pertanto, integralmente rigettata.
Nulla sulla spese stante la contumacia della . Controparte_1
9 Vanno poste a carico del soccombente ( e dunque dell'Erario stante l'ammissione della parte a
Patrocinio a spese dello Stato) le spese di CTU.
PQM
IL Tribunale di Palermo – sezione terza civile - definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- rigetta la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutte n.q. di eredi del defunto nei confronti dell' Parte_4 Persona_1 [...]
; Controparte_2
- nulla sulle spese tra le parti
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'Erario.
Così deciso in Palermo il 11.9.25
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
10
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13599/2021
Il giudice, lette le note di trattazione scritta,
RILEVATO che parte attrice non è riuscita a entrare nella disponibilità della documentazione medica smarrita dal CTU
Ritenuto che occorre procedere quindi alla ricostruzione del fascicolo formato: dagli atti e documenti di parte attrice depositati telematicamente, dai verbali di causa dalla CTU depositata in data 12.12.23 ritenuta la causa matura per la decisione;
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio e all'esito della camera di consiglio, ne dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa. Palermo il 11.9.25 Il Giudice Cristina Denaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale di Palermo Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro lette le note di trattazione scritta sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13599/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] il [...], cf , Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
nata a [...] il [...], cf , ,
[...] C.F._2 Parte_3
nata a [...] il [...], cf , , nata a [...] il [...], C.F._3 Parte_4
cf tutti n.q. di eredi del defunto (deceduto il 12/9/2017), C.F._4 Persona_1
elettivamente domiciliati in Palermo, in piazza T. Edison n. 7, presso lo studio dell'Avv. Arcangelo
Tempio, ( , che li rappresenta e difende per procura allegata all' atto Email_1
di citazione.
attori- ammessi al PSS
CONTRO
L' , cf in persona del Direttore e Controparte_1 P.IVA_1
lagale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Palermo, via Del Vespro 129
Convenuta contumace
2 OGGETTO: responsabilità professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutte n.q. di eredi del defunto (deceduto il 12/9/2017), convenivano in Parte_4 Persona_1
giudizio l' per sentirla condannare al Controparte_1
risarcimento del danno da malpractice medica.
Parte attrice deduceva, in dettaglio, che:
- , nell'anno 2016, si era recato presso il reparto di chirurgia plastica del Persona_1
Policlinico di Palermo per una neoformazione a carico del labbro inferiore;
- nel febbraio del 2017 il congiunto veniva sottoposto presso la struttura convenuta ad intervento chirurgico di resezione della predetta lesione;
- nel giugno 2017 si era sottoposto ad indagini strumentali (esame ecografico Persona_1
dei linfonodi del collo, dei cavi ascellari e dell'inguine e ad esame TC del torace) la cui interpretazione alla visita oncologica del 15 giugno 2017 era suggestiva del secondarismo del predetto carcinoma;
- in data 23 agosto 2017 il veniva sottoposto ad intervento chirurgico di svuotamento Per_1
laterocervicale bilaterale, con esame istologico che confermava la presenza di metastasi infonodali;
- in seguito a ciò, le sue condizioni cliniche erano peggiorate rapidamente e sino al decesso , avvenuto in data 12 settembre 2017, presso lo stesso nosocomio, con diagnosi di
"Encefalopatia post-anossica conseguente ad arresto cardiaco-respiratorio ed insufficienza multiorgano".
Deducevano le attrici la sussistenza di profili di colpa medica dei sanitari della struttura convenuta causalmente rilevanti rispetto al decesso , nella specie individuati:
- nella non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico di resezione del carcinoma del labbro inferiore, che non avrebbe rispettato i margini di exeresi previsti dalle linee guida di settore,;
- nell'inappropriatezza del protocollo seguito per il caso concreto;
3 - nella tardività degli esami bioptici eseguiti;
- nell'errata diagnosi.
Gli attori eccepivano altresì il vizio del consenso informato in relazione alla scelta del trattamento effettuato.
Conseguentemente chiedevano “condannare L , Controparte_1
in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore a risarcire tutti i danni subiti dagli attori a causa ed a seguito dell'errata diagnosi medica di cui in narrativa nella misura risultante dall'istruttoria e comunque ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo” Con vittoria di spese.
Istruita la causa, nel corso del processo veniva espletata una ctu medico legale.
All'udienza del 20.6.24 tenutasi nelle forme della trattazione scritta la causa veniva posta in decisione.
***
La domanda attorea è infondata e, conseguentemente, va rigettata.
Si premette che la vicenda si colloca in un arco temporale in parte antecedente ed in parte successivo all'introduzione della legge LI (legge 24 dell'8.3.2017). Per_2
Ad ogni buon conto, come è noto, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide – affermatasi anche prima della introduzione della legge la responsabilità Parte_5
della struttura sanitaria ha fonte in obbligazioni in parte diverse da quelle la cui violazione genera la responsabilità del singolo medico, di cui tuttavia condivide l'intima natura.
La responsabilità della struttura, infatti, ha carattere contrattuale, avendo il rapporto tra il paziente ed ente ospedaliero (o casa di cura) fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui insorgono obbligazioni di natura mista a carico dell'ente (“l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima: Cass. civ. n. 24791/2008): ossia quelle derivanti da un rapporto di carattere latu sensu alberghiero e quelle di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico ausiliario e paramedico e dell'apprestamento di tutte le
4 attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr., sul punto, anche Cass. civ. n. 1698/2006 e n. 13066/2004).
Detta conclusione ha trovato conferma anche nell'art 7 della legge - di fatto recettiva Parte_6
degli orientamenti giurisprudenziali consolidati in merito di qualificazione della responsabilità della struttura ospedaliera – a mente della quale “- “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorche' non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose
o colpose.
Dalla qualificazione della responsabilità della struttura sanitaria in termini di responsabilità contrattuale discendono le conseguenze in punto di valutazione della diligenza e di ripartizione dell'onere probatorio, illustrate da numerosi recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità, alla luce del cd. principio di vicinanza della prova.
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso – consistente nell'aggravamento (ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) della preesistente patologia, oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica, quale effetto dell'intervento – mentre a carico del sanitario, o della struttura,
è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. civ. n. 975/2009), ovvero causalmente estraneo al suo operato, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a lui imputabile (cfr. Cass. civ. n.
11488/2004).
In ordine alla prova del nesso causale la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte ha precisato che: «sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sé, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c. solleva il creditore della obbligazione che si afferma non adempiuta
5 dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata» (in tal senso, il principio di diritto affermato da Cass. n.18392/2017 e n. 26824/2017; conformi le successive Cass. n.29315/2017, n. 3704/2018, n.19199/2018 e n.26700/2018 cfr anche Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 20707 del 17/07/2023 “in tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non
è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova”).
Così precisati la natura della responsabilità e la ripartizione dell'onere della prova, è necessario chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente.
In proposito, i giudici di legittimità hanno di recente affermato: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo
6 tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ. n. 16123/2010).
Come precisato da una precedente pronuncia della Suprema Corte: “In questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione – anche – preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriversi entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito” (così la citata
Cass. civ. n. 21619/2007, in motivazione).
Ebbene, nel caso di specie, difetta del tutto sia la prova della colpa/negligenza dei sanitari che ebbero in cura il che, in ogni caso, del nesso eziologico tra il comportamento di questi Per_1
ultimi e/o della struttura convenuta ed i danni patiti dal paziente.
Al riguardo giova richiamare le considerazioni svolte dal nominato Collegio di cc.tt.uu., composto dai dott.ri e , che hanno escluso , sulla base di criteri medici Persona_3 Persona_4
legali corretti e di un percorso logico immune da vizi, la insussistenza del nesso causale tra condotta colposa e danno.
I consulenti del Tribunale sono arrivati alla conclusione che “Dalla documentazione sanitaria in atti e dalla precisa analisi dell' attività e dei comportamenti dei medici che hanno avuto in cura il signor non emergono elementi di negligenza, imprudenza, imperizia da errori Persona_1
tecnici dal momento del primo ricovero del 27/02/2017 avvenuto per l' asportazione della neoplasia primitiva al momento del secondo intervento avvenuto in data 23/08 di: "linfoadenectomia bilaterale per metastasi da secondarismi della neoplasia originale". Successivamente al secondo intervento non emerge altresì alcun errore colpevole da parte dei medici che si sono succeduti nelle cure del caso sia nel reparto di Chirurgia Plastica che nella Rianimazione dove arrivò l' evento finale a causa di quella conseguente complicanza sistemica post chirurgica da collasso
7 cardiocircolatorio che determinò lo stato comatoso dell' attore in oggetto nonostante tutte le immediate manovre rianimatorie e il pronto trasferimento al Reparto di rianimazione dello stesso nosocomio. Pertanto il decesso del Signor non è casualmente riconducibile all' Persona_1
operato dei sanitari che lo ebbero in cura.” (cfr. relazione di consulenza al paragrafo -conclusioni medico legali -).
Gli Ausiliari del Giudice hanno inoltre accertato che “…il decesso del signor non è Persona_1
da imputarsi né alla patologia oncologica né a ritardi nell' intervento chirurgico né tantomeno alle metastasi linfonodali trattate chirurgicamente ma ad evidenti complicanze postoperatorie come si evince dalla Cartella Clinica e dalla prima diagnosi post-operatoria Codice ASA- ASA 3 - Malattia sistemica grave senza limitazione funzionale… Il decesso avveniva nell' U.O. di terapia intensiva dello stesso nosocomio in data 12/09 per Encefalopatia post anossica conseguente ad arresto cardio-respiratorio ed insufficienza multiorgano. È del tutto evidente che purtroppo il signor
subito dopo il risveglio post anestesia e la ripresa di tutte le funzioni vitali e nel Persona_1
giro di un paio di ore si ritrovò a causa di un collasso cardiocircolatorio post chirurgico e conseguente encefalopatia ipossica in uno stato comatoso per cui venne trasportato in rianimazione. Qui purtroppo non riprenderà più coscienza e nel giro di una decina di giorni arriverà l' evento finale”.
Alla luce degli esiti della consulenza tecnica espletata, dalla quale non vi è motivi di discostarsi, va quindi, affermata la correttezza dell'operato dei sanitari che ebbero in cura il e, per Per_1
converso, esclusa qualsiasi tipo di connessione tra la condotta del personale medico e l'aggravarsi delle condizioni cliniche del paziente, che condussero lo stesso allo stato comatoso ed all'exitus finale avvenuto in data 12/09/2017.
Né gli odierni attori hanno fornito in corso di causa prova contraria, posto che dal fascicolo di parte attrice non emerge alcuna omissione e/o negligenza dei sanitari delle strutture convenute, né alcun nesso eziologico tra la condotta medica da questi tenuta e l'aggravamento dello stato fisico del con conseguente decesso. Per_1
Complessivamente valutati i fatti di causa, alla luce degli esiti delle prove assunte, della documentazione prodotta e delle puntuali e dirimenti valutazioni dei ccttuu, può dunque concludersi che non risulta provata né la colpa medica, né eventualmente il nesso causale tra la condotta ed il
8 pregiudizio patito dal . Pt_7
Passando poi alla disamina dell'eccepito difetto del consenso informato deve valorizzarsi l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “In materia di responsabilità sanitaria,
l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece,
l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa". (Cass. Civ . Ordinanza n. 24471 del 04/11/2020).
Ora nel caso di specie, in cui viene appunto dedotta la lesione del diritto alla salute, parte ricorrente non ha provato, come era suo onere fare, che, se debitamente informato sui rischi dell'operazione, il de cuius non avrebbe acconsentito a sottoporsi all'intervento; al contrario, piuttosto, appare altamente inverosimile che il , reso edotto della patologia che lo affliggeva ( tumore Per_1
spinocellulare in cui “Le probabilità di recidive o metastasi non sono elevatissime… anche se sono più frequenti nelle zone periorifiziali della faccia” cfr CTU pag 2) avrebbe deciso di non procedere all'intervento.
Conseguentemente, non essendo configurabile in concreto un presunto dissenso, ed in assenza di allegazione di fatti dimostrativi di tale eventuale diversa scelta, anche sotto il profilo del dedotto mancato consenso al trattamento, la domanda di parte attrice non merita accoglimento.
La domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va, pertanto, integralmente rigettata.
Nulla sulla spese stante la contumacia della . Controparte_1
9 Vanno poste a carico del soccombente ( e dunque dell'Erario stante l'ammissione della parte a
Patrocinio a spese dello Stato) le spese di CTU.
PQM
IL Tribunale di Palermo – sezione terza civile - definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- rigetta la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutte n.q. di eredi del defunto nei confronti dell' Parte_4 Persona_1 [...]
; Controparte_2
- nulla sulle spese tra le parti
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'Erario.
Così deciso in Palermo il 11.9.25
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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