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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 58560/2023
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Addì mercoledì 19 febbraio 2025, ore 16.30, innanzi al Giudice Dott.ssa Erminia Marchese, è stata chiamata la causa iscritta al numero 58560 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023.
Sono presenti:
- per la parte opponente, , l'Avv. Francesco Sanapo;
Parte_1
- per la parte opposta, l'Avv. Edoardo Staniscia in Controparte_1
sostituzione dell'Avv. Sabrina Mastropaolo.
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, rilevato che la causa appare matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi che devono qui intendersi come per integralmente riportate e trascritte.
Dato atto, il Giudice ordina la discussione orale della causa all'esito della quale si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 19.30, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante allegazione al presente verbale che si deposita telematicamente mediante Consolle del Magistrato.
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 58560 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., riservata in decisione in data odierna e vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Germanico n. 101, presso lo studio dell'Avv. Francesco Sanapo (C.F. - C.F._2
FAX 06.95227570 - ) giusta procura in calce Email_1
all'atto di citazione in opposizione.
Parte Opponente
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avv. Sabrina
Mastropaolo (C.F. - FAX 06.68301118 – PEC C.F._3
che la rappresenta e difende, unitamente e/o Email_2 disgiuntamente all'avv. Nicola Staniscia (C.F. - FAX 06.68301118 – PEC C.F._4
) in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di Email_3
costituzione e risposta.
2 Parte opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 28.12.2023, il sig. proponeva Parte_2
opposizione, ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto, notificato in data 11.12.2023 ad istanza della con il quale gli veniva intimato il Controparte_1
pagamento per la complessiva somma di euro 1.035,51, comprensivo di spese di precetto ed oneri di legge, in forza del decreto ingiuntivo n. 19/23 emesso dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi il 19. 9.2023, per l'importo di euro 200,00, oltre interessi e spese della procedura per complessivi euro 221,50 di cui euro 21,50 per spese, oltre accessori come per legge.
A sostegno dell'opposizione l'opponente deduceva ed eccepiva la nullità dell'atto di precetto opposto per: 1) mancanza di procura;
2) eccessività delle somme ingiunte;
3) carenza di legittimazione passiva del sig. e comunque l'avvenuto pagamento della somma Parte_1
richiesta; 4) nullità della cessione di credito.
L'opponente concludeva chiedendo: “Piaccia all'.mo Tribunale adito contrariis reiectis: In via preliminare: sospendere inaudita altera parte per tutti i motivi sopra esposti ex art. 624 c.p.c.
l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo RG 19/s/2023 dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Guardia Sanframondi n. 19/2023; In via principale e nel merito: ex artt. 615 e 617 c.p.c. accertare
e dichiarare per tutti i motivi sopra esposti la carenza di legittimazione passiva del sig. Pt_1
, accertare e dichiarare l'annullabilità e/o la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto
[...]
notificato in data 11.12.2023 al medesimo sig. dalla Parte_1 Controparte_1
Sempre in via principale e nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare che il sig. nulla deve alla Voglia il Tribunale adito Parte_1 Controparte_1
concedere i termini per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre accessori come per legge.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto al numero di R.G. 58560/2023, veniva assegnato alla sezione
IV dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
3 Con comparsa di costituzione depositata in data 13.3.2024 si costituiva in giudizio la parte opposta contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
L'opposta concludeva chiedendo: “Si confida – disattesa l'istanza di sospensione – per il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi e per l'inammissibilità del giudizio di opposizione all'esecuzione poiché i fatti dedotti a sostegno della stessa sono coperti dal giudicato costituito dal titolo esecutivo.”
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 29.4.2024, il Giudice differiva la data della prima udienza al giorno 14.6.2024
All'udienza di prima comparizione, presenti i procuratori delle parti, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, fissava l'udienza del 7.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per note fino a 10 giorni prima.
A detta udienza i procuratori delle parti, su invito del giudice, chiedevano in breve rinvio per tentare il bonario componimento della controversia.
Il Giudice, dato atto, fissava l'udienza odierna per prendere atto dell'eventuale accordo transattivo, ovvero della mancata comparizione delle parti in caso di accordo amichevole o, in difetto, per gli stessi incombenti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c, per quel che concerne il motivo sub 1) dell'atto di citazione, poiché attiene alla regolarità formale del precetto, mentre per i restanti motivi, come opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'intera somma precettata dell'opposta in suo danno.
L'opposizione come sopra qualificata ex art. 617, comma 1, c.p.c. è stata tempestivamente introdotta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto opposto.
Quanto al merito l'opposizione è solo parzialmente fondata e dev'essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
4 Per quel concerne il primo motivo di opposizione, relativo alla nullità del precetto opposto per carenza di mandato da parte del procuratore che lo ha sottoscritto, va innanzitutto rilevato che, secondo un consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 8213/2012), il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati ex art. 125 c.p.c., non costituisce «atto introduttivo di un giudizio» contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia.
Dunque, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, essendo irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto.
I medesimi principi non sono invece applicabili all'atto di pignoramento che è atto di inizio del processo esecutivo ed ha valore di domanda giudiziale introduttiva del processo di espropriazione
(cfr. Cass. n. 5368/03). Per quest'ultimo, la procura è richiesta ai sensi dell'art. 125 c.p.c. e art. 170 disp. att. c.p.c. (cfr., oltre a Cass. n. 5368/03 cit., Cass. n. 5910/06 e Cass. n. 6264/12, in motivazione) e lo stesso, se posto in essere in difetto di rappresentanza processuale, è affetto da nullità insanabile e rilevabile anche d'ufficio dal giudice (così Cass. n. 10497/06 cit., nonché Cass.
n. 15903/11 e Cass. ord. n. 23390/14, ma cfr. già Cass. S.U. n. 11178/95 e ord. n. 4652/08; tutti precedenti citati trattando del primo motivo).
Nel caso di specie, lo ius postulandi in capo difensore che ha redatto e sottoscritto l'atto di precetto
è da ritenersi attribuito in base alla procura alle liti in calce al decreto ingiuntivo che ha dato luogo al titolo azionato (decreto ingiuntivo n. n. 19/23 emesso dal Giudice di Pace di Guardia
Sanframondi 19.09.2023) nella quale testualmente si legge: “Detto mandato si estende in ogni stato
e grado relativo, anche di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione e di riassunzione”(cfr. allegato 6 del fascicolo di parte opponente).
Ne discende, pertanto, la piena legittimità, in capo all'avv. Mastropasqua, del potere di redigere e notificare l'atto di precetto opposto.
Va in ogni caso ricordato che la giurisprudenza di merito e di legittimità è concorde nel ritenere che
“la procura, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo ius postulandi
5 anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito” (id est Cass. sent. n.
8959/2016; conformi: Cass. sent. n. 11311/2011; Cass. sent. n. 5368/2003; Cass. sent. n.
26296/2007; Cass. sent. n. 20827/2009).
Va, altresì, rilevato che parte opposta ha prodotto nel presente giudizio la procura alle liti legittimamente rilasciata dalla, la quale conferisce espressamente all'Avv. Sabrina Mastropasqua la facoltà di rappresentare e difendere la “nel presente giudizio, in ogni sua Controparte_1 fase e grado…” ivi compresa la fase esecutiva, sanando in tal modo qualsivoglia eventuale vizio.
Prive di pregio ed ininfluenti ai fini della decisione sono altresì le ulteriori deduzioni formulate nelle note conclusive dall'opponente come quella secondo cui “…la costituzione nel presente giudizio da parte della Società opposta con altra procura alle liti – avvenuta in data 13.03.2024 - non può sanare il pignoramento presso terzi, la cui notifica è stata richiesta in data precedente
(08.02.2024), sulla base di un precetto senza mandato alle liti.”, considerato che in questa sede oggetto di accertamento è la validità ed efficacia, sotto il profilo formale e sostanziale, del precetto opposto che, come sopra rilevato, è atto prodromico all'esecuzione che ha inizio solo con la notifica del pignoramento.
Stante i principi sopra richiamati, cui questo giudice ritiene di doversi uniformare, l'eccezione non appare fondata e non merita accoglimento.
Per quel che concerne i motivi sub 3 e 4 dell'atto di citazione, è evidente come le difese spiegate da parte opponente - volte a contestare la legittimazione passiva del sig. la non Parte_1
debenza della somma richiesta poiché già corrisposta e la validità ed efficacia della cessione di credito - vertono tutte su fatti e circostanze antecedenti la formazione del titolo che lo stesso opponente avrebbe dovuto far valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dal codice di rito.
Dagli atti e documenti di causa risulta, infatti, che il decreto ingiuntivo che costituisce il titolo della minaccia esecuzione è stato emesso nei confronti del sig. odierno opponente, nella CP_2
sua qualità di erede della sig.ra Persona_1
Pertanto, la qualità di erede del per non aver questi ancora accettato formalmente l'eredità CP_2
della sig.ra non può essere oggetto di accertamento in questa sede ma doveva essere Per_1
oggetto di accertamento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che doveva essere
6 proposto nelle forme e nei termini di cui all'art. 645 c.p.c.
Lo stesso deve dirsi con riferimento all'eccezione di non debenza delle somme richieste poiché già corrisposte e in ordine alla validità ed efficacia dell'intervenuta cessione del credito ex art. 1264 c.c. in assenza di notifica della stessa al debitore ceduto.
In tal senso si osserva che, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito che invece devono essere proposte, se non precluse, nella competente sede di cognizione.
E', infatti, pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione posso-no essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. civ., sez. VI, 18.02.2015, n. 3277).
Ed ancora, ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1,
c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008).
Più di recente, la S.C. di Cassazione si è così espressa: “in sede di opposizione all'esecuzione promossa contro un titolo esecutivo di formazione giudiziale è possibile dedurre esclusivamente questioni inerenti a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non questioni di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (Cass. sent.
22090/2021; cfr. ex multis Cass. sent. 14636/2017; Cass. sent. 17903/2012).
Stante i detti incontrovertibili principi, le doglianze di cui ai numeri 3) e 4) dell'atto di citazione in opposizione in alcun modo possono essere in questa sede esaminati.
Discorso a parte merita, invece, la doglianza sub 2) dell'atto di citazione in opposizione
7 relativamente alla quale bisogna distinguere la contestazione delle somme richieste per interessi moratori sulla sorte così come liquidati nel decreto ingiuntivo, nonché per spese, competenze ed oneri di legge della fase monitoria, da quelle richieste per la successiva fase.
In tal senso le prime, in applicazione dei principi sopra richiamati, non possono essere in questa sede contestate in quanto conformi al titolo azionato che, anche sotto tale profilo, potevano e dovevano essere oggetto di contestazione e cognizione in sede opposizione ex art. 645 c.p.c.
In particolare, conforme al titolo azionato e corretta appare la quantificazione degli interessi per euro 44,88 che sono stati liquidati nel decreto ingiuntivo “come richiesti in ricorso”, ovvero con decorrenza dalla data dell'emissione della fattura e applicando il saggio di interesse di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. (cd. interessi moratori).
Le seconde – specificatamente le somme richieste a titolo di compensi atto di precetto per euro
213,00, IVA e C.A. per euro 57,25, rimborso spese notifica per euro 38,70, spese di copia per euro
23,26, spese in autoliquidazione delibera COA 31/2017 per euro 56,00, IVA e C.A. per euro 17,32, rimborso spese generali per euro 8,40 – possono formare oggetto di contestazione e cognizione in questa sede e sono da considerarsi solo parzialmente dovute.
In merito, si osserva preliminarmente che, sebbene sia principio pacifico che il creditore possa
«autoliquidarsi» ed intimare le spese ed i compensi relativi allo stesso atto di precetto, senza che occorra alcuna statuizione da parte del giudice dell'esecuzione, altrettanto pacifico è che l'avvocato nell'autoliquidazione del compenso di precetto deve attenersi agli stessi parametri cui il giudice è tenuto ad uniformarsi nella determinazione e liquidazione dei compensi in sede giudiziale.
In particolare, il compenso del professionista deve essere parametrato all'importanza dell'opera prestata giusto il disposto dell'art. 4 del D.M. 55/14 che, in punto di liquidazione dei compensi in sede giudiziali, elenca i parametri utili per la qualificazione dell'attività professionale svolta, ovvero: urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
In ordine alla difficolta dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.
8 Alla luce di detti parametri di valutazione, nella fattispecie in esame, non si riscontrano quei presupposti di difficoltà dell'affare richiesti dalla norma che consentono al giudice – e, a fortiori, all'avvocato in sede di autoliquidazione del compenso di precetto – di liquidare il compenso secondo i valori massimi previsti dalle tabelle per la fascia di valore della causa.
Il compenso di euro 213,00 per competenze atto di precetto, calcolato dall'opposto secondo il valore massimo dei parametri di liquidazione, deve essere pertanto ridotto ad euro 142,00 corrispondente al valore medio previsto nella tabella allegata al D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00).
Su tale importo andranno calcolati gli accessori di legge dovuti (IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%) per un totale complessivo di euro 201,47.
Altrettanto non dovute sono le “spese di copia” per euro 23,26 che non risultano adeguatamente documentate.
Per quel che concerne, invece, le “spese di notifica” per euro 38,75, non essendo specificato in relazione a quali atti, devono intendersi le spese per la notifica dell'atto di precetto in ordine alle quali deve riconoscersi l'importo documentato di euro 12,70 che si evince dal timbro postale impresso sulla busta della notifica del precetto.
Il secondo motivo di opposizione deve pertanto essere accolto parzialmente, con la conseguenza che il precetto opposto deve essere ridotto di euro 150,08 (pari alla differenza tra euro 1.035,51 richiesti ed euro 885,47 dovuti).
Nonostante i tagli alle somme precettate, come prima individuati, tuttavia, come stabilito da costante giurisprudenza, il precetto non è nullo, ma solo parzialmente inefficace, per le somme eccedenti.
L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. civ. Sez. III Sent., 29/02/2008, n. 5515; Cass. civ. Sez. lavoro, 30/01/2013, n. 2160).
Pertanto, applicando il detto principio al caso di specie e le determinazioni sulle spese non dovute, come sopra riportate, l'atto di precetto per cui è opposizione resta valido per la complessiva somma
9 di euro 885,47, risultando già adeguati gli importi del rimborso forfettario, dell'IVA e della CPA, alle modifiche apportate ai compensi di precetto.
In considerazione della reciproca soccombenza, nonché in ragione del fatto che l'opposizione viene accolta solo per una parte esigua rispetto alle somme precettate, si ritiene sussistano i giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti CP_2
di così provvede: Controparte_1
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara valido ed efficace l'atto di precetto opposto limitatamente alla somma effettivamente dovuta pari a complessivi euro
885,47;
2) Spese compensate.
Così deciso in Roma all'udienza del 19 febbraio 2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
10
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Addì mercoledì 19 febbraio 2025, ore 16.30, innanzi al Giudice Dott.ssa Erminia Marchese, è stata chiamata la causa iscritta al numero 58560 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023.
Sono presenti:
- per la parte opponente, , l'Avv. Francesco Sanapo;
Parte_1
- per la parte opposta, l'Avv. Edoardo Staniscia in Controparte_1
sostituzione dell'Avv. Sabrina Mastropaolo.
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, rilevato che la causa appare matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi che devono qui intendersi come per integralmente riportate e trascritte.
Dato atto, il Giudice ordina la discussione orale della causa all'esito della quale si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 19.30, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti nelle more allontanatesi, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante allegazione al presente verbale che si deposita telematicamente mediante Consolle del Magistrato.
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 58560 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., riservata in decisione in data odierna e vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Germanico n. 101, presso lo studio dell'Avv. Francesco Sanapo (C.F. - C.F._2
FAX 06.95227570 - ) giusta procura in calce Email_1
all'atto di citazione in opposizione.
Parte Opponente
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avv. Sabrina
Mastropaolo (C.F. - FAX 06.68301118 – PEC C.F._3
che la rappresenta e difende, unitamente e/o Email_2 disgiuntamente all'avv. Nicola Staniscia (C.F. - FAX 06.68301118 – PEC C.F._4
) in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di Email_3
costituzione e risposta.
2 Parte opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 28.12.2023, il sig. proponeva Parte_2
opposizione, ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto, notificato in data 11.12.2023 ad istanza della con il quale gli veniva intimato il Controparte_1
pagamento per la complessiva somma di euro 1.035,51, comprensivo di spese di precetto ed oneri di legge, in forza del decreto ingiuntivo n. 19/23 emesso dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi il 19. 9.2023, per l'importo di euro 200,00, oltre interessi e spese della procedura per complessivi euro 221,50 di cui euro 21,50 per spese, oltre accessori come per legge.
A sostegno dell'opposizione l'opponente deduceva ed eccepiva la nullità dell'atto di precetto opposto per: 1) mancanza di procura;
2) eccessività delle somme ingiunte;
3) carenza di legittimazione passiva del sig. e comunque l'avvenuto pagamento della somma Parte_1
richiesta; 4) nullità della cessione di credito.
L'opponente concludeva chiedendo: “Piaccia all'.mo Tribunale adito contrariis reiectis: In via preliminare: sospendere inaudita altera parte per tutti i motivi sopra esposti ex art. 624 c.p.c.
l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo RG 19/s/2023 dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Guardia Sanframondi n. 19/2023; In via principale e nel merito: ex artt. 615 e 617 c.p.c. accertare
e dichiarare per tutti i motivi sopra esposti la carenza di legittimazione passiva del sig. Pt_1
, accertare e dichiarare l'annullabilità e/o la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto
[...]
notificato in data 11.12.2023 al medesimo sig. dalla Parte_1 Controparte_1
Sempre in via principale e nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare che il sig. nulla deve alla Voglia il Tribunale adito Parte_1 Controparte_1
concedere i termini per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre accessori come per legge.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto al numero di R.G. 58560/2023, veniva assegnato alla sezione
IV dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
3 Con comparsa di costituzione depositata in data 13.3.2024 si costituiva in giudizio la parte opposta contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
L'opposta concludeva chiedendo: “Si confida – disattesa l'istanza di sospensione – per il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi e per l'inammissibilità del giudizio di opposizione all'esecuzione poiché i fatti dedotti a sostegno della stessa sono coperti dal giudicato costituito dal titolo esecutivo.”
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 29.4.2024, il Giudice differiva la data della prima udienza al giorno 14.6.2024
All'udienza di prima comparizione, presenti i procuratori delle parti, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, fissava l'udienza del 7.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per note fino a 10 giorni prima.
A detta udienza i procuratori delle parti, su invito del giudice, chiedevano in breve rinvio per tentare il bonario componimento della controversia.
Il Giudice, dato atto, fissava l'udienza odierna per prendere atto dell'eventuale accordo transattivo, ovvero della mancata comparizione delle parti in caso di accordo amichevole o, in difetto, per gli stessi incombenti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c, per quel che concerne il motivo sub 1) dell'atto di citazione, poiché attiene alla regolarità formale del precetto, mentre per i restanti motivi, come opposizioni preventive all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo esse sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'intera somma precettata dell'opposta in suo danno.
L'opposizione come sopra qualificata ex art. 617, comma 1, c.p.c. è stata tempestivamente introdotta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto opposto.
Quanto al merito l'opposizione è solo parzialmente fondata e dev'essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
4 Per quel concerne il primo motivo di opposizione, relativo alla nullità del precetto opposto per carenza di mandato da parte del procuratore che lo ha sottoscritto, va innanzitutto rilevato che, secondo un consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 8213/2012), il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati ex art. 125 c.p.c., non costituisce «atto introduttivo di un giudizio» contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia.
Dunque, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, essendo irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto.
I medesimi principi non sono invece applicabili all'atto di pignoramento che è atto di inizio del processo esecutivo ed ha valore di domanda giudiziale introduttiva del processo di espropriazione
(cfr. Cass. n. 5368/03). Per quest'ultimo, la procura è richiesta ai sensi dell'art. 125 c.p.c. e art. 170 disp. att. c.p.c. (cfr., oltre a Cass. n. 5368/03 cit., Cass. n. 5910/06 e Cass. n. 6264/12, in motivazione) e lo stesso, se posto in essere in difetto di rappresentanza processuale, è affetto da nullità insanabile e rilevabile anche d'ufficio dal giudice (così Cass. n. 10497/06 cit., nonché Cass.
n. 15903/11 e Cass. ord. n. 23390/14, ma cfr. già Cass. S.U. n. 11178/95 e ord. n. 4652/08; tutti precedenti citati trattando del primo motivo).
Nel caso di specie, lo ius postulandi in capo difensore che ha redatto e sottoscritto l'atto di precetto
è da ritenersi attribuito in base alla procura alle liti in calce al decreto ingiuntivo che ha dato luogo al titolo azionato (decreto ingiuntivo n. n. 19/23 emesso dal Giudice di Pace di Guardia
Sanframondi 19.09.2023) nella quale testualmente si legge: “Detto mandato si estende in ogni stato
e grado relativo, anche di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione e di riassunzione”(cfr. allegato 6 del fascicolo di parte opponente).
Ne discende, pertanto, la piena legittimità, in capo all'avv. Mastropasqua, del potere di redigere e notificare l'atto di precetto opposto.
Va in ogni caso ricordato che la giurisprudenza di merito e di legittimità è concorde nel ritenere che
“la procura, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo ius postulandi
5 anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito” (id est Cass. sent. n.
8959/2016; conformi: Cass. sent. n. 11311/2011; Cass. sent. n. 5368/2003; Cass. sent. n.
26296/2007; Cass. sent. n. 20827/2009).
Va, altresì, rilevato che parte opposta ha prodotto nel presente giudizio la procura alle liti legittimamente rilasciata dalla, la quale conferisce espressamente all'Avv. Sabrina Mastropasqua la facoltà di rappresentare e difendere la “nel presente giudizio, in ogni sua Controparte_1 fase e grado…” ivi compresa la fase esecutiva, sanando in tal modo qualsivoglia eventuale vizio.
Prive di pregio ed ininfluenti ai fini della decisione sono altresì le ulteriori deduzioni formulate nelle note conclusive dall'opponente come quella secondo cui “…la costituzione nel presente giudizio da parte della Società opposta con altra procura alle liti – avvenuta in data 13.03.2024 - non può sanare il pignoramento presso terzi, la cui notifica è stata richiesta in data precedente
(08.02.2024), sulla base di un precetto senza mandato alle liti.”, considerato che in questa sede oggetto di accertamento è la validità ed efficacia, sotto il profilo formale e sostanziale, del precetto opposto che, come sopra rilevato, è atto prodromico all'esecuzione che ha inizio solo con la notifica del pignoramento.
Stante i principi sopra richiamati, cui questo giudice ritiene di doversi uniformare, l'eccezione non appare fondata e non merita accoglimento.
Per quel che concerne i motivi sub 3 e 4 dell'atto di citazione, è evidente come le difese spiegate da parte opponente - volte a contestare la legittimazione passiva del sig. la non Parte_1
debenza della somma richiesta poiché già corrisposta e la validità ed efficacia della cessione di credito - vertono tutte su fatti e circostanze antecedenti la formazione del titolo che lo stesso opponente avrebbe dovuto far valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione previsti dal codice di rito.
Dagli atti e documenti di causa risulta, infatti, che il decreto ingiuntivo che costituisce il titolo della minaccia esecuzione è stato emesso nei confronti del sig. odierno opponente, nella CP_2
sua qualità di erede della sig.ra Persona_1
Pertanto, la qualità di erede del per non aver questi ancora accettato formalmente l'eredità CP_2
della sig.ra non può essere oggetto di accertamento in questa sede ma doveva essere Per_1
oggetto di accertamento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che doveva essere
6 proposto nelle forme e nei termini di cui all'art. 645 c.p.c.
Lo stesso deve dirsi con riferimento all'eccezione di non debenza delle somme richieste poiché già corrisposte e in ordine alla validità ed efficacia dell'intervenuta cessione del credito ex art. 1264 c.c. in assenza di notifica della stessa al debitore ceduto.
In tal senso si osserva che, in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito che invece devono essere proposte, se non precluse, nella competente sede di cognizione.
E', infatti, pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione posso-no essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. civ., sez. VI, 18.02.2015, n. 3277).
Ed ancora, ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1,
c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 7.10.2008).
Più di recente, la S.C. di Cassazione si è così espressa: “in sede di opposizione all'esecuzione promossa contro un titolo esecutivo di formazione giudiziale è possibile dedurre esclusivamente questioni inerenti a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non questioni di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (Cass. sent.
22090/2021; cfr. ex multis Cass. sent. 14636/2017; Cass. sent. 17903/2012).
Stante i detti incontrovertibili principi, le doglianze di cui ai numeri 3) e 4) dell'atto di citazione in opposizione in alcun modo possono essere in questa sede esaminati.
Discorso a parte merita, invece, la doglianza sub 2) dell'atto di citazione in opposizione
7 relativamente alla quale bisogna distinguere la contestazione delle somme richieste per interessi moratori sulla sorte così come liquidati nel decreto ingiuntivo, nonché per spese, competenze ed oneri di legge della fase monitoria, da quelle richieste per la successiva fase.
In tal senso le prime, in applicazione dei principi sopra richiamati, non possono essere in questa sede contestate in quanto conformi al titolo azionato che, anche sotto tale profilo, potevano e dovevano essere oggetto di contestazione e cognizione in sede opposizione ex art. 645 c.p.c.
In particolare, conforme al titolo azionato e corretta appare la quantificazione degli interessi per euro 44,88 che sono stati liquidati nel decreto ingiuntivo “come richiesti in ricorso”, ovvero con decorrenza dalla data dell'emissione della fattura e applicando il saggio di interesse di cui all'art. 1284, comma 4, c.p.c. (cd. interessi moratori).
Le seconde – specificatamente le somme richieste a titolo di compensi atto di precetto per euro
213,00, IVA e C.A. per euro 57,25, rimborso spese notifica per euro 38,70, spese di copia per euro
23,26, spese in autoliquidazione delibera COA 31/2017 per euro 56,00, IVA e C.A. per euro 17,32, rimborso spese generali per euro 8,40 – possono formare oggetto di contestazione e cognizione in questa sede e sono da considerarsi solo parzialmente dovute.
In merito, si osserva preliminarmente che, sebbene sia principio pacifico che il creditore possa
«autoliquidarsi» ed intimare le spese ed i compensi relativi allo stesso atto di precetto, senza che occorra alcuna statuizione da parte del giudice dell'esecuzione, altrettanto pacifico è che l'avvocato nell'autoliquidazione del compenso di precetto deve attenersi agli stessi parametri cui il giudice è tenuto ad uniformarsi nella determinazione e liquidazione dei compensi in sede giudiziale.
In particolare, il compenso del professionista deve essere parametrato all'importanza dell'opera prestata giusto il disposto dell'art. 4 del D.M. 55/14 che, in punto di liquidazione dei compensi in sede giudiziali, elenca i parametri utili per la qualificazione dell'attività professionale svolta, ovvero: urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
In ordine alla difficolta dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.
8 Alla luce di detti parametri di valutazione, nella fattispecie in esame, non si riscontrano quei presupposti di difficoltà dell'affare richiesti dalla norma che consentono al giudice – e, a fortiori, all'avvocato in sede di autoliquidazione del compenso di precetto – di liquidare il compenso secondo i valori massimi previsti dalle tabelle per la fascia di valore della causa.
Il compenso di euro 213,00 per competenze atto di precetto, calcolato dall'opposto secondo il valore massimo dei parametri di liquidazione, deve essere pertanto ridotto ad euro 142,00 corrispondente al valore medio previsto nella tabella allegata al D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00).
Su tale importo andranno calcolati gli accessori di legge dovuti (IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%) per un totale complessivo di euro 201,47.
Altrettanto non dovute sono le “spese di copia” per euro 23,26 che non risultano adeguatamente documentate.
Per quel che concerne, invece, le “spese di notifica” per euro 38,75, non essendo specificato in relazione a quali atti, devono intendersi le spese per la notifica dell'atto di precetto in ordine alle quali deve riconoscersi l'importo documentato di euro 12,70 che si evince dal timbro postale impresso sulla busta della notifica del precetto.
Il secondo motivo di opposizione deve pertanto essere accolto parzialmente, con la conseguenza che il precetto opposto deve essere ridotto di euro 150,08 (pari alla differenza tra euro 1.035,51 richiesti ed euro 885,47 dovuti).
Nonostante i tagli alle somme precettate, come prima individuati, tuttavia, come stabilito da costante giurisprudenza, il precetto non è nullo, ma solo parzialmente inefficace, per le somme eccedenti.
L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. civ. Sez. III Sent., 29/02/2008, n. 5515; Cass. civ. Sez. lavoro, 30/01/2013, n. 2160).
Pertanto, applicando il detto principio al caso di specie e le determinazioni sulle spese non dovute, come sopra riportate, l'atto di precetto per cui è opposizione resta valido per la complessiva somma
9 di euro 885,47, risultando già adeguati gli importi del rimborso forfettario, dell'IVA e della CPA, alle modifiche apportate ai compensi di precetto.
In considerazione della reciproca soccombenza, nonché in ragione del fatto che l'opposizione viene accolta solo per una parte esigua rispetto alle somme precettate, si ritiene sussistano i giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti CP_2
di così provvede: Controparte_1
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara valido ed efficace l'atto di precetto opposto limitatamente alla somma effettivamente dovuta pari a complessivi euro
885,47;
2) Spese compensate.
Così deciso in Roma all'udienza del 19 febbraio 2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
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