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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/10/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.: 1490 /2017
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito della udienza del 9.9.2025 celebrata nelle forme della TRATTAZIONE SCRITTA ex art. 127 ter cpc ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1490/2017 R.G.L. TRA
, NATA IL 5 FEBBRAIO 1966 A SAPRI (SA) ED IVI RESIDENTE ALLA VIA CAGLIARI, Parte_1 N.47, C.F.: , RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVVOCATO GIUSEPPE CodiceFiscale_1 D'AMATO - C.F.: , CON CUI ELETTIVAMENTE DOMICILIA IN SALERNO, CodiceFiscale_2 ALLA VIA G. NAPODANO, N.10;
RICORRENTE
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Appare necessario riepilogare brevemente l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato in data 28.07.2017 la parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio il innanzi al Tribunale di Controparte_1 Lagonegro esponendo che:
- era inserita nelle Graduatorie Permanenti per il Personale ATA tenute dall
[...]
per il Controparte_2 collaboratore scolastico ed è una c.d. precaria storica dei lavoratori del comparto scuola in quanto destinataria nel tempo di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato su posti liberi;
- che, in particolare, la ricorrente ha stipulato ininterrottamente con l'Amministrazione Scolastica i seguenti contatti di lavoro a tempo determinato (cfr. certificato di servizio allegato): Anno Scolastico Periodo 2001/2002 dal 23/11/2001 al 31/08/2002 2002/2003 dal 01/09/2002 al 31/08/2003 2003/2004 dal 01/09/2003 al 31/08/2004 2004/2005 dal 01/09/2004 al 31/08/2005 2005/2006 dal 01/09/2005 al 31/08/2006 2006/2007 dal 01/09/2006 al 31/08/2007 2007/2008 dal 01/09/2007 al 31/08/2008 2008/2009 dal 01/09/2008 al 31/08/2009 2009/2010 dal 01/09/2009 al 31/08/2010 2010/2011 dal 20/09/2010 al 31/08/2011 2011/2012 dal 10/10/2011 al 09/06/2012 2012/2013 dal 16/10/2012 al 30/06/2013 2013/2014 dal 09/09/2013 al 30/06/2014 2014/2015 dal 30/09/2014 al 30/06/2015 2015/2016 dal 14/09/2015 al 31/08/2016 2016/2017 dal 21/09/2016 al 30/06/2017 e, quindi, per circa 16 anni;
Ha dedotto la: a) violazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UN e CEEP sul lavoro a tempo determinato;
b) violazione della Clausola 4 del predetto accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UN e CEEP sul lavoro a tempo determinato. La parte ricorrente ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: A) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con la normativa comunitaria richiamata: A.1) accertare e dichiarare che nella fattispecie sottoposta al nostro esame ha posto in essere un abusivo ricorso Controparte_3 ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato e quindi la violazione della Clausola 5 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 19 marzo 1999 che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE, come sancito e desumibile dai principi enucleabili dalla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 26 novembre 2014; nonché la violazione della clausola di non discriminazione tra rapporto di lavoro a tempo determinato e rapporto di lavoro a tempi indeterminato di cui Clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 19 marzo 1999 e che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE; A.2) e per l'effetto: - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere un risarcimento danni da 2,5 a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ex art.8 legge n.604/1966 tenuto conto della sua anzianità di servizio 16 anni al momento di proposizione del ricorso con ogni consequenziale condanna de convenuto;
- accertare CP_1 e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la una progressione stipendiale di carriera (c.d. scatti) in linea con l'anzianità maturata e conseguentemente condannare l'Amministrazione Scolastica convenuta a corrispondere alla ricorrente la differenza tra quando percepito e quanto avrebbero avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario ed integrale della propria anzianità di servizio e dei relativi scatti, come meglio innanzi precisato, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge o comunque condannare la parte convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice di tutte le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione stipendiale di competenza;
B) il tutto con vittoria di compenso di giudizio, rimborso forfetario 15%, IVA e CAP da liquidarsi con attribuzione al procuratore costituito antistatario.” Il ritualmente evocato in giudizio non si costituiva. La causa subiva rinvii CP_1 determinati dall'esorbitante carico di ruolo. Allorquando la scrivente subentrava nel ruolo pendevano circa 2990 fascicoli, ridotti alla attualità a circa 1700 nonostante le sopravvenienze. La scrivente, inoltre, sostituiva colleghi assenti ed a far data dal 9.1.2025 sostituiva la dott.ssa assente continuativamente dal servizio;
la gestione contemporanea di due ruoli ha Pt_2 determinato un enorme aggravio di lavoro ed una alterazione del programma di definizioni. Alla udienza del 9.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione e decisa nelle forme dell'art. 127 ter cpc.
2.Il ricorso è parzialmente fondato.
2.1.La Sezione IV della Suprema Corte, con alcune sentenze pronunciate all'esito dell'udienza del 18 ottobre 2016 (dalla n. 22552 alla n. 22557) e con numerose altre decisioni successive conformi, ha affrontato tutte le questioni concernenti la presente controversia. In particolare, la sentenza della Cass., Sez. L, n. 22552 del 7 novembre 2016 (punti da 118 a 125), dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di giustizia UE (sentenza 26 novembre 2014, e altri, relativa alle cause Per_1 riunite C22/13; C-61/13; C-62/13; C63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20 luglio 2016) e dalle Sezioni Unite della Corte (sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016), ha affermato i principi di diritto che seguono: "A) La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità; B) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11 prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi;
C) Ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione;
D) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1 realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109; E) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali;
F) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU della Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza;
G) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU della Corte n. 5072 del 2016; H) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, 6 fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima". Sul punto, la Corte di Giustizia dell'UE con la sentenza dell'8 maggio 2019, Causa C- 494/17, ha pure statuito che "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo Pt_3 determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UN e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude - per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato - qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare". La Corte di Lussemburgo, richiamando in più punti la propria giurisprudenza, ha evidenziato (p. 30) che nella sentenza era stato affermato che la normativa nazionale anteriore Per_1 alla L. 13 luglio 2015, n. 107 non conteneva alcuna sanzione di carattere sufficientemente energico e dissuasivo idoneo a garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro e che "l'unica possibilità per i docenti di cui trattavasi in quella causa di ottenere la trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendeva dalla loro immissione in ruolo, ottenuta in ragione del loro avanzamento nella graduatoria permanente e, pertanto, da circostanze che dovevano essere ritenute aleatorie ed imprevedibili, essendo determinate della durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché dei posti che erano nel frattempo divenuti vacanti". Ha precisato, inoltre, che le considerazioni contenute nella sentenza erano Per_1 fondate sul fatto che il termine di immissione in ruolo dei docenti "era tanto variabile quanto incerto". Peraltro, la Corte di giustizia UE ha sottolineato la diversità del quadro normativo che connotava la fattispecie sottoposta al suo esame dalla Corte di Appello di Trento, da cogliere nel fatto che "il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti "precari", attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l'amministrazione attingeva per l'assunzione di docenti a tempo determinato" e nella circostanza, rappresentata dal Governo italiano (p. 33), che "proseguivano, in parallelo, e fino al loro esaurimento, i procedimenti di immissione in ruolo in corso per i docenti che si trovavano già inseriti in cima alle graduatorie". In base a ciò, la Corte di giustizia UE ha ritenuto che (p. 34) "sembra quindi, ferme restando le verifiche incombenti al giudice del rinvio, che le assunzioni straordinarie e i procedimenti ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 399 come quello che ha portato all'immissione in ruolo del sig. R., riguardano la stessa categoria di personale docente, e che, pertanto, il rapporto di Par lavoro a tempo determinato del sig oveva essere oggetto di trasformazione al più tardi alla fine dell'anno scolastico 2015/2016 o sulla base della conclusione di un procedimento di immissione in ruolo già in corso, oppure in forza del piano straordinario di assunzioni" ed ha ritenuto (punto 35) che "Questa circostanza, a ritenerla appurata, consente di affermare che la Par situazione del sig. i colloca, a motivo della riforma istituita dalla L. n. 107 del 2015, in un contesto notevolmente diverso, da un punto di vista di fatto e di diritto, rispetto a quello oggetto della sentenza del 26 novembre 2014, e a. (C22/13, da C-61/13 a C-63/13 e Per_1 C418/13, EU:C:2014:2401)". Infatti (p.36), "contrariamente alla situazione dei docenti di cui trattavasi nella causa decisa con la suddetta sentenza la trasformazione del rapporto di lavoro non era incerta e non aveva carattere imprevedibile e aleatorio, dato che era stata resa obbligatoria dalla L. n. 107 del 2015". Indubbiamente la sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2019 ha esaminato l'ordinamento giuridico italiano con specifico riferimento alle disposizioni della L. n. 107 del 2015 relative al piano straordinario di assunzioni previsto per il personale docente precario. In ogni caso, i principi da essa espressi hanno una valenza generale e consentono di affermare che quest'ultima sentenza ha escluso che, per il solo fatto della illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, spetti necessariamente, all'interessato che sia stato assunto a tempo indeterminato dalla P.A., un risarcimento del danno, dovendosi ritenere che l'intervenuta regolarizzazione rappresenti già, in linea di principio, una misura adeguata. La Corte di giustizia UE, con riguardo all'assenza di risarcimento nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro, ha rammentato (p. 38) che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure atte a realizzare gli obiettivi della loro politica sociale e che (p. 39) "come emerge dalla clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell'ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell'impiego derivante da questi ultimi costituisce l'elemento portante della tutela dei lavoratori". Soprattutto, ha ricordato (p. 40) che "una normativa recante una norma imperativa ai sensi della quale, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è tale da costituire una misura che sanziona in modo efficace un abuso di questo tipo e, quindi, da soddisfare i criteri ricordati ai punti 27 e 28 della presente sentenza" e ha ribadito (p. 41) che "La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure", cosicché (p. 42) "né il principio del risarcimento integrale del danno subito né il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi", in quanto (p. 43) "tali principi impongono agli Stati membri di prevedere un'adeguata riparazione, che deve andare oltre il risarcimento puramente simbolico, senza tuttavia oltrepassare la compensazione integrale". Con riguardo alla doglianza relativa alla disparità di trattamento rispetto ai lavoratori che hanno ottenuto una condanna del loro datore di lavoro a causa del ricorso abusivo a contratti a tempo determinato prima dell'entrata in vigore della L. n. 107 del 2015 e che avrebbero potuto, in forza della normativa anteriore, cumulare un risarcimento e il beneficio di un'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la Corte di giustizia UE ha osservato (p. 44) che "la disparità di trattamento tra due categorie di lavoratori a tempo determinato risultante da una riforma della normativa applicabile non rientra nell'ambito del principio di non discriminazione sancito alla clausola 4 dell'accordo quadro (cfr. sentenza del 21 novembre 2018, C-245/17, EU:C:2018:934, pp. 50 Persona_2 Persona_3 e 51)" e ha concluso che (p. 45) "l'accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato". Di recente, la Corte di cassazione ha confermato la giurisprudenza sopramenzionata con la decisione Cass., Sez. L, n. 3472 del 12 febbraio 2020, così massimata: "Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della L. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, R.), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto". Ancora più di recente i principii sono stati confermati da Cassazione civile sez. lav., 07/10/2022, (ud. 24/06/2022, dep. 07/10/2022), n.29285. Questo Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi dai precedenti di legittimità in precedenza richiamati, la motivazione dei quali è da ritenere espressamente richiamata. Pertanto, la circostanza dell'avvenuta immissione in ruolo della ricorrente, contrariamente a quanto dedotto nelle note, era decisiva, ai fini della pronuncia sulla domanda risarcitoria e, tuttavia, la parte ricorrente non ha depositato lo stato matricolare aggiornato, né ha fornito indicazioni circa l'avvenuta immissione in ruolo. Una volta accertata siffatta immissione, la parte ricorrente aveva ancora diritto al risarcimento del danno, ma non come conseguenza diretta ed automatica della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ma solo con riferimento ai "danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto". Nella controversia in esame, la ricorrente non risulta immessa in ruolo: il non si CP_1 è costituito in giudizio e non ha quindi né allegato né provato la immissione in ruolo. In assenza di stabilizzazione, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno, in base ai criteri stabiliti dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 5072/2016, che ha affermato che in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (ora art. 28, comma 2, decreto legislativo 81/2015), quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito. Appare congruo nel caso di specie determinare la misura del risarcimento in 4 mensilità di retribuzione globale di fatto da ultimo percepita dalla ricorrente, tenendo conto del fatto che il superamento della soglia dei trentasei mesi è avvenuto per più volte negli anni iniziali del periodo indicato, mentre successivamente la ricorrente è stata assunta con supplenze brevi e saltuarie e poi con servizio temporaneo sino al termine delle attività didattiche. Non sono, inoltre, contenute in ricorso specifiche deduzioni inerenti la verificazione di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli predeterminati ex lege.
3. Quanto all'anzianità, è appena il caso di rammentare come, per orientamento del tutto costante della Suprema Corte vale il principio per cui nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558 e successive sempre conformi). Va dichiarato il diritto della ricorrente per i periodi di lavoro a tempo determinato al medesimo riconoscimento dell'anzianità di servizio prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, senza limitazione temporale al 10/7/2001, con condanna del a CP_1 riconoscere l'anzianità di servizio maturata e a corrispondere in suo favore le relative differenze retributive, con la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico del con CP_1 distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Tuttavia, siccome l'orientamento giurisprudenziale relativo ai limiti entro cui la stabilizzazione può valere quale misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso si è consolidato solo in epoca successiva all'introduzione della lite (il ricorso è stato depositato il 28.07.2017), sono certamente ravvisabili nel caso di specie le “gravi ed eccezionali ragioni” analoghe a quelle indicate nell'art. 92, secondo comma, c.p.c., che consentono la compensazione delle spese anche in caso di soccombenza (cfr. Corte cost. sent. n. 77 del 2018). La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modificazioni (da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi tra il ricorrente ed il;
CP_1
2) condanna il al pagamento in favore di di un'indennità pari CP_1 Parte_1 a 4 (quattr silità dell'ultima retribuzi , oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo;
3) dichiara il diritto del ricorrente per i periodi di lavoro a tempo determinato al medesimo riconoscimento dell'anzianità di servizio prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, con condanna del a riconoscere l'anzianità di servizio CP_1 maturata, in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati, e a corrispondere in suo favore le relative differenze retributive, con la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;
4) condanna il al pagamento della metà delle spese di giudizio, che liquida per CP_1 l'intero in € 0, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, compensando la restante quota, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipante. LAGONEGRO, 9.10.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito della udienza del 9.9.2025 celebrata nelle forme della TRATTAZIONE SCRITTA ex art. 127 ter cpc ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1490/2017 R.G.L. TRA
, NATA IL 5 FEBBRAIO 1966 A SAPRI (SA) ED IVI RESIDENTE ALLA VIA CAGLIARI, Parte_1 N.47, C.F.: , RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVVOCATO GIUSEPPE CodiceFiscale_1 D'AMATO - C.F.: , CON CUI ELETTIVAMENTE DOMICILIA IN SALERNO, CodiceFiscale_2 ALLA VIA G. NAPODANO, N.10;
RICORRENTE
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Appare necessario riepilogare brevemente l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato in data 28.07.2017 la parte ricorrente, in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio il innanzi al Tribunale di Controparte_1 Lagonegro esponendo che:
- era inserita nelle Graduatorie Permanenti per il Personale ATA tenute dall
[...]
per il Controparte_2 collaboratore scolastico ed è una c.d. precaria storica dei lavoratori del comparto scuola in quanto destinataria nel tempo di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato su posti liberi;
- che, in particolare, la ricorrente ha stipulato ininterrottamente con l'Amministrazione Scolastica i seguenti contatti di lavoro a tempo determinato (cfr. certificato di servizio allegato): Anno Scolastico Periodo 2001/2002 dal 23/11/2001 al 31/08/2002 2002/2003 dal 01/09/2002 al 31/08/2003 2003/2004 dal 01/09/2003 al 31/08/2004 2004/2005 dal 01/09/2004 al 31/08/2005 2005/2006 dal 01/09/2005 al 31/08/2006 2006/2007 dal 01/09/2006 al 31/08/2007 2007/2008 dal 01/09/2007 al 31/08/2008 2008/2009 dal 01/09/2008 al 31/08/2009 2009/2010 dal 01/09/2009 al 31/08/2010 2010/2011 dal 20/09/2010 al 31/08/2011 2011/2012 dal 10/10/2011 al 09/06/2012 2012/2013 dal 16/10/2012 al 30/06/2013 2013/2014 dal 09/09/2013 al 30/06/2014 2014/2015 dal 30/09/2014 al 30/06/2015 2015/2016 dal 14/09/2015 al 31/08/2016 2016/2017 dal 21/09/2016 al 30/06/2017 e, quindi, per circa 16 anni;
Ha dedotto la: a) violazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UN e CEEP sul lavoro a tempo determinato;
b) violazione della Clausola 4 del predetto accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UN e CEEP sul lavoro a tempo determinato. La parte ricorrente ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: A) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con la normativa comunitaria richiamata: A.1) accertare e dichiarare che nella fattispecie sottoposta al nostro esame ha posto in essere un abusivo ricorso Controparte_3 ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato e quindi la violazione della Clausola 5 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 19 marzo 1999 che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE, come sancito e desumibile dai principi enucleabili dalla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 26 novembre 2014; nonché la violazione della clausola di non discriminazione tra rapporto di lavoro a tempo determinato e rapporto di lavoro a tempi indeterminato di cui Clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 19 marzo 1999 e che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE; A.2) e per l'effetto: - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere un risarcimento danni da 2,5 a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ex art.8 legge n.604/1966 tenuto conto della sua anzianità di servizio 16 anni al momento di proposizione del ricorso con ogni consequenziale condanna de convenuto;
- accertare CP_1 e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la una progressione stipendiale di carriera (c.d. scatti) in linea con l'anzianità maturata e conseguentemente condannare l'Amministrazione Scolastica convenuta a corrispondere alla ricorrente la differenza tra quando percepito e quanto avrebbero avuto diritto di percepire con il riconoscimento originario ed integrale della propria anzianità di servizio e dei relativi scatti, come meglio innanzi precisato, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge o comunque condannare la parte convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice di tutte le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione stipendiale di competenza;
B) il tutto con vittoria di compenso di giudizio, rimborso forfetario 15%, IVA e CAP da liquidarsi con attribuzione al procuratore costituito antistatario.” Il ritualmente evocato in giudizio non si costituiva. La causa subiva rinvii CP_1 determinati dall'esorbitante carico di ruolo. Allorquando la scrivente subentrava nel ruolo pendevano circa 2990 fascicoli, ridotti alla attualità a circa 1700 nonostante le sopravvenienze. La scrivente, inoltre, sostituiva colleghi assenti ed a far data dal 9.1.2025 sostituiva la dott.ssa assente continuativamente dal servizio;
la gestione contemporanea di due ruoli ha Pt_2 determinato un enorme aggravio di lavoro ed una alterazione del programma di definizioni. Alla udienza del 9.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione e decisa nelle forme dell'art. 127 ter cpc.
2.Il ricorso è parzialmente fondato.
2.1.La Sezione IV della Suprema Corte, con alcune sentenze pronunciate all'esito dell'udienza del 18 ottobre 2016 (dalla n. 22552 alla n. 22557) e con numerose altre decisioni successive conformi, ha affrontato tutte le questioni concernenti la presente controversia. In particolare, la sentenza della Cass., Sez. L, n. 22552 del 7 novembre 2016 (punti da 118 a 125), dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di giustizia UE (sentenza 26 novembre 2014, e altri, relativa alle cause Per_1 riunite C22/13; C-61/13; C-62/13; C63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20 luglio 2016) e dalle Sezioni Unite della Corte (sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016), ha affermato i principi di diritto che seguono: "A) La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità; B) Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 commi 1 e 11 prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi;
C) Ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione;
D) Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1 realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109; E) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali;
F) Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU della Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza;
G) Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU della Corte n. 5072 del 2016; H) Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, 6 fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima". Sul punto, la Corte di Giustizia dell'UE con la sentenza dell'8 maggio 2019, Causa C- 494/17, ha pure statuito che "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo Pt_3 determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UN e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude - per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato - qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare". La Corte di Lussemburgo, richiamando in più punti la propria giurisprudenza, ha evidenziato (p. 30) che nella sentenza era stato affermato che la normativa nazionale anteriore Per_1 alla L. 13 luglio 2015, n. 107 non conteneva alcuna sanzione di carattere sufficientemente energico e dissuasivo idoneo a garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro e che "l'unica possibilità per i docenti di cui trattavasi in quella causa di ottenere la trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendeva dalla loro immissione in ruolo, ottenuta in ragione del loro avanzamento nella graduatoria permanente e, pertanto, da circostanze che dovevano essere ritenute aleatorie ed imprevedibili, essendo determinate della durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché dei posti che erano nel frattempo divenuti vacanti". Ha precisato, inoltre, che le considerazioni contenute nella sentenza erano Per_1 fondate sul fatto che il termine di immissione in ruolo dei docenti "era tanto variabile quanto incerto". Peraltro, la Corte di giustizia UE ha sottolineato la diversità del quadro normativo che connotava la fattispecie sottoposta al suo esame dalla Corte di Appello di Trento, da cogliere nel fatto che "il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti "precari", attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l'amministrazione attingeva per l'assunzione di docenti a tempo determinato" e nella circostanza, rappresentata dal Governo italiano (p. 33), che "proseguivano, in parallelo, e fino al loro esaurimento, i procedimenti di immissione in ruolo in corso per i docenti che si trovavano già inseriti in cima alle graduatorie". In base a ciò, la Corte di giustizia UE ha ritenuto che (p. 34) "sembra quindi, ferme restando le verifiche incombenti al giudice del rinvio, che le assunzioni straordinarie e i procedimenti ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 399 come quello che ha portato all'immissione in ruolo del sig. R., riguardano la stessa categoria di personale docente, e che, pertanto, il rapporto di Par lavoro a tempo determinato del sig oveva essere oggetto di trasformazione al più tardi alla fine dell'anno scolastico 2015/2016 o sulla base della conclusione di un procedimento di immissione in ruolo già in corso, oppure in forza del piano straordinario di assunzioni" ed ha ritenuto (punto 35) che "Questa circostanza, a ritenerla appurata, consente di affermare che la Par situazione del sig. i colloca, a motivo della riforma istituita dalla L. n. 107 del 2015, in un contesto notevolmente diverso, da un punto di vista di fatto e di diritto, rispetto a quello oggetto della sentenza del 26 novembre 2014, e a. (C22/13, da C-61/13 a C-63/13 e Per_1 C418/13, EU:C:2014:2401)". Infatti (p.36), "contrariamente alla situazione dei docenti di cui trattavasi nella causa decisa con la suddetta sentenza la trasformazione del rapporto di lavoro non era incerta e non aveva carattere imprevedibile e aleatorio, dato che era stata resa obbligatoria dalla L. n. 107 del 2015". Indubbiamente la sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2019 ha esaminato l'ordinamento giuridico italiano con specifico riferimento alle disposizioni della L. n. 107 del 2015 relative al piano straordinario di assunzioni previsto per il personale docente precario. In ogni caso, i principi da essa espressi hanno una valenza generale e consentono di affermare che quest'ultima sentenza ha escluso che, per il solo fatto della illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, spetti necessariamente, all'interessato che sia stato assunto a tempo indeterminato dalla P.A., un risarcimento del danno, dovendosi ritenere che l'intervenuta regolarizzazione rappresenti già, in linea di principio, una misura adeguata. La Corte di giustizia UE, con riguardo all'assenza di risarcimento nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro, ha rammentato (p. 38) che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure atte a realizzare gli obiettivi della loro politica sociale e che (p. 39) "come emerge dalla clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro, gli Stati membri hanno la facoltà, nell'ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell'impiego derivante da questi ultimi costituisce l'elemento portante della tutela dei lavoratori". Soprattutto, ha ricordato (p. 40) che "una normativa recante una norma imperativa ai sensi della quale, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è tale da costituire una misura che sanziona in modo efficace un abuso di questo tipo e, quindi, da soddisfare i criteri ricordati ai punti 27 e 28 della presente sentenza" e ha ribadito (p. 41) che "La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure", cosicché (p. 42) "né il principio del risarcimento integrale del danno subito né il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi", in quanto (p. 43) "tali principi impongono agli Stati membri di prevedere un'adeguata riparazione, che deve andare oltre il risarcimento puramente simbolico, senza tuttavia oltrepassare la compensazione integrale". Con riguardo alla doglianza relativa alla disparità di trattamento rispetto ai lavoratori che hanno ottenuto una condanna del loro datore di lavoro a causa del ricorso abusivo a contratti a tempo determinato prima dell'entrata in vigore della L. n. 107 del 2015 e che avrebbero potuto, in forza della normativa anteriore, cumulare un risarcimento e il beneficio di un'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la Corte di giustizia UE ha osservato (p. 44) che "la disparità di trattamento tra due categorie di lavoratori a tempo determinato risultante da una riforma della normativa applicabile non rientra nell'ambito del principio di non discriminazione sancito alla clausola 4 dell'accordo quadro (cfr. sentenza del 21 novembre 2018, C-245/17, EU:C:2018:934, pp. 50 Persona_2 Persona_3 e 51)" e ha concluso che (p. 45) "l'accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato". Di recente, la Corte di cassazione ha confermato la giurisprudenza sopramenzionata con la decisione Cass., Sez. L, n. 3472 del 12 febbraio 2020, così massimata: "Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della L. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, R.), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto". Ancora più di recente i principii sono stati confermati da Cassazione civile sez. lav., 07/10/2022, (ud. 24/06/2022, dep. 07/10/2022), n.29285. Questo Tribunale non ravvisa ragioni per discostarsi dai precedenti di legittimità in precedenza richiamati, la motivazione dei quali è da ritenere espressamente richiamata. Pertanto, la circostanza dell'avvenuta immissione in ruolo della ricorrente, contrariamente a quanto dedotto nelle note, era decisiva, ai fini della pronuncia sulla domanda risarcitoria e, tuttavia, la parte ricorrente non ha depositato lo stato matricolare aggiornato, né ha fornito indicazioni circa l'avvenuta immissione in ruolo. Una volta accertata siffatta immissione, la parte ricorrente aveva ancora diritto al risarcimento del danno, ma non come conseguenza diretta ed automatica della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ma solo con riferimento ai "danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto". Nella controversia in esame, la ricorrente non risulta immessa in ruolo: il non si CP_1 è costituito in giudizio e non ha quindi né allegato né provato la immissione in ruolo. In assenza di stabilizzazione, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno, in base ai criteri stabiliti dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 5072/2016, che ha affermato che in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (ora art. 28, comma 2, decreto legislativo 81/2015), quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito. Appare congruo nel caso di specie determinare la misura del risarcimento in 4 mensilità di retribuzione globale di fatto da ultimo percepita dalla ricorrente, tenendo conto del fatto che il superamento della soglia dei trentasei mesi è avvenuto per più volte negli anni iniziali del periodo indicato, mentre successivamente la ricorrente è stata assunta con supplenze brevi e saltuarie e poi con servizio temporaneo sino al termine delle attività didattiche. Non sono, inoltre, contenute in ricorso specifiche deduzioni inerenti la verificazione di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli predeterminati ex lege.
3. Quanto all'anzianità, è appena il caso di rammentare come, per orientamento del tutto costante della Suprema Corte vale il principio per cui nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558 e successive sempre conformi). Va dichiarato il diritto della ricorrente per i periodi di lavoro a tempo determinato al medesimo riconoscimento dell'anzianità di servizio prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, senza limitazione temporale al 10/7/2001, con condanna del a CP_1 riconoscere l'anzianità di servizio maturata e a corrispondere in suo favore le relative differenze retributive, con la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico del con CP_1 distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Tuttavia, siccome l'orientamento giurisprudenziale relativo ai limiti entro cui la stabilizzazione può valere quale misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso si è consolidato solo in epoca successiva all'introduzione della lite (il ricorso è stato depositato il 28.07.2017), sono certamente ravvisabili nel caso di specie le “gravi ed eccezionali ragioni” analoghe a quelle indicate nell'art. 92, secondo comma, c.p.c., che consentono la compensazione delle spese anche in caso di soccombenza (cfr. Corte cost. sent. n. 77 del 2018). La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modificazioni (da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi tra il ricorrente ed il;
CP_1
2) condanna il al pagamento in favore di di un'indennità pari CP_1 Parte_1 a 4 (quattr silità dell'ultima retribuzi , oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo;
3) dichiara il diritto del ricorrente per i periodi di lavoro a tempo determinato al medesimo riconoscimento dell'anzianità di servizio prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, con condanna del a riconoscere l'anzianità di servizio CP_1 maturata, in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestati, e a corrispondere in suo favore le relative differenze retributive, con la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;
4) condanna il al pagamento della metà delle spese di giudizio, che liquida per CP_1 l'intero in € 0, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, compensando la restante quota, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipante. LAGONEGRO, 9.10.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo