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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6896 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 39266 2023 RG
FRA
Avv. NASO DOMENICO Parte_1
E
Avv. PRINCIPE EMILIA Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.12.2023 ha convenuto in giudizio il Parte_1
, nonché , per sentir accogliere le seguenti Controparte_2 CP_3
conclusioni:
“1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo
Cont determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
E PER L' CP_5 3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2011, nella sterza fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di
“Assistente Amministrativo” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 10 Mesi 0 giorni 20, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di EURO 10.648,56 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato Cont svolto alle dipendenze del ella progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari…”.
Ha allegato in fatto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione resistente come Assistente amministrativo dal 1.9.2011 e che prima dell'immissione in ruolo aveva svolto i segg. servizi pre-ruolo in virtù di plurimi contratto a tempo determinato per complessivi anni 10, mesi 0 e gg 20 e, precisamente: Ha quindi lamentato che nonostante avesse lavorato per tutti gli anni indicati con le medesime mansioni e competenze dei colleghi a tempo indeterminato aveva percepito esclusivamente la retribuzione base prevista per i colleghi, senza mai avere aumenti di retribuzione legati al servizio effettivamente prestato, nonché che, dopo l'immissione in ruolo, aveva ottenuto la sua ricostruzione di carriera con anzianità di servizio a fini giuridici ed economici di anni 8 mesi 0 e gg 8, ed economici di anni 2, mesi 0 gg 8, inferiore a quelle effettivamente maturata, con inquadramento nella fascia 0-8 e conseguente anzianità di servizio senza la corresponsione delle differenze stipendiali relative al precariato.
Ha quindi argomentato diffusamente in diritto, quanto al comportamento discriminatorio attuato, in violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.03.99 ed allegato alla direttiva 1999/70/ce richiamando giurisprudenza di legittimità e merito.
L'Amministrazione resistente si è costituita tempestivamente, resistendo alla domanda ed eccependo anche l'intervenuta prescrizione delle pretese.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Dichiarare inammissibile il ricorso per inesistenza della causa petendi
Respingere il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento…;
Condannare la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio”.
Concesso termine per note, rilevando esclusivamente questioni in diritto, la controversia
è stata quindi decisa alla odierna udienza.
Il ricorso è fondato solo in parte.
Preliminarmente, deve essere affermata la sussistenza della legittimazione passiva del alla stregua del consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui il CP_6
personale docente e non docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e, conseguentemente, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva in capo al
(Cass. Civ. Sez. Lav. n. 6372/11, nonché Cass. Civ. Sez. Lav. n. 20430/12 e CP_6
Cass. Civ. Sez. Lav. n. 3275/16).
Nel merito poi si osserva il Giudice che la parte ricorrente, appartenente al personale amministrativo quale Assistente tecnico, assunta in ruolo dal 1.9.2011, chiede di valutare e computare integralmente il servizio pre-ruolo ai fini degli inquadramenti economici dovuti dalla data di immissione in ruolo.
Per come ormai ritenuto da costante giurisprudenza, invero, il servizio pre-ruolo è a tutti gli effetti equiparabile al servizio di ruolo e deve, pertanto, essere considerato utile integralmente ai fini della ricostruzione della carriera e non parzialmente, così come invece previsto dall'art. 569 D.Lgs n. 297/1994.
Infatti, tale norma, per questa parte, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 CE e dev'essere, di conseguenza, disapplicata;
in tal senso, si richiama la sentenza della S. Corte, secondo la quale 'in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs n. 297 del 1994 si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti di due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato' (Cass. Lav., 28.11.2019, n. 31150).
Nel caso in questione nessuna differenza appare sussistere tra un dipendente ATA assunto a tempo determinato ed un dipendente a tempo indeterminato essendo le mansioni identiche anche in ordine alle modalità esecutive e alla loro regolamentazione.
Consegue che tale lavoratore dipendente nel corso del servizio pre-ruolo matura gli stessi scatti di anzianità previsti dal sistema di progressione economica tempo per tempo in vigore per il personale di ruolo, con diritto alla stessa progressione stipendiale derivante dall'anzianità di servizio prevista per i dipendenti a tempo indeterminato (cfr.
Cass. Lav., ord. 22.11.2019, n. 30573), secondo gli incrementi stipendiali di cui ai
CCNL del comparto Scuola via via vigenti.
La ricorrente, dunque, venendo alla specifica vicenda, ha percepito per il servizio unicamente la retribuzione base, mentre avrebbe dovuto conseguire quella aumentata secondo gli aumenti previsto dagli accordi sindacali del 13.3.2013 e 7.8.2014 (c.d.
“gradoni”), e vedersi computato in sede di ricostruzione della carriera un periodo di servizio preruolo, sia ai fini giuridici che economici, pari ad anni 10, mesi 0 e giorni 20. Correttamente dunque la medesima in ricorso richiama, ai fini della ricostruzione della carriera, sia ai fini giuridici che economici, il periodo di servizio preruolo pari a 10 anni
0 mese e 20 giorni, con assegnazione del primo aumento (“fascia” 3 – 8) a partire dall'anno scolastico 2005/06 (terzo anno di servizio); del secondo aumento (“fascia” 9 –
14) a partire dall'anno scolastico 2011/2012 (nono anno di servizio); del terzo aumento
(“fascia” 15-20) a partire dall'anno scolastico 2017/2018 nonché del quarto (“fascia”
21-27) a partire dal 2023/2024 .
Nel quantificare la pretesa, tuttavia, omette di considerare gli importi effettivamente riconosciuti (v. decreto di ricostruzione della carriera dal quale si evincono i segg. importi: al 1.9.2011 lordi euro 17.595,34; al 1.8.2012 euro 19.310,38), diversi e non coincidenti con quelli posti alla base dei conteggi inseriti in ricorso (v. in ricorso, rispettivamente: euro 18.411,10, euro 18.411,10); né vengono considerati eventuali arretrati corrisposti medio tempore, non potendosi pertanto accertare l'effettiva misura della sottovalutazione del periodo pre-ruolo, considerate le annualità rilevanti (a tutto il
31 agosto di ogni anno scolastico) anche attesa la mancanza di idonea documentazione atta a verificare la correttezza degli importi effettivamente percepiti per come indicati nel conteggio elaborato dalla parte ricorrente, potendo quindi conseguire nel quantum esclusivamente una condanna generica.
Verificata la corrispondenza dei giorni complessivamente lavorati così come indicati in atti dalla stessa ricorrente con il calcolo dalla medesima effettuato, deve essere riconosciuto alla ricorrente il diritto all' integrale riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e dell'attribuzione delle relative fasce stipendiali.
Va inoltre affermato il diritto della parte ricorrente a percepire le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta nei termini sopra indicati.
Nondimeno, al proposito, deve ritenersi fondata parzialmente l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, sollevata dal resistente, tempestivamente costituitosi CP_1
alla stregua del solo atto interruttivo costituito dalla notifica del ricorso (avvenuta in data 21.12.2023) e quindi a tutto il 21.12.2018.
Come chiarito dalla Suprema Corte con recente pronuncia (v. Cass. Civ. n. 10219 del
28.5.2020), "la domanda fondata sul principio di non discriminazione, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla progressione economica prevista, in ragione dell'anzianità, per gli assunti a tempo indeterminato ha natura retributiva e soggiace, in quanto tale, al termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ.", in quanto "la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto", essendo "la denunciata discriminazione … relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta"; e ciò anche "perché, diversamente opinando, si verificherebbe una discriminazione 'alla rovescia', nel senso che al dipendente assunto
a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile".
Quanto, poi, al dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, la Suprema
Corte, con la pronuncia innanzi citata, ribadito il principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza Cass. Civ. Sezioni Unite n. 575/2003 in tema di rapporto di impiego privato (secondo cui, nel caso di successione di più contratti a termine, legittimi ed efficaci, " il termine prescrizionale dei crediti retributivi … inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza", in quanto, in difetto di una violazione dei limiti per le assunzioni a termine, neppure opera una conversione dei diversi contatti in un unico rapporto a tempo indeterminato e quindi neppure è configurabile il metus preclusivo della decorrenza del termine di prescrizione), ha evidenziato poi come, "nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, nel quale opera il divieto posto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165 del
2001, anche nell' ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la stessa regola fissata per i contratti efficaci, perché, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile … il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti"; condizione psicologica, questa, che, in ogni caso, "nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non si presenta in modo analogo a quanto avviene in quello privato", "perché l'azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoli organizzativi" e la sua "discrezionalità è vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva". Per le ragioni sin qui richiamate, deve applicarsi il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 C.c., che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgano nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi sul rilievo che nel caso in esame l'Amministrazione, con il decreto di ricostruzione della carriera, abbia riconosciuto solo in parte il diritto alla piena equiparazione con il personale assunto a tempo indeterminato, implicitamente rigettando quindi la richiesta di valutazione dell'intero servizio effettivamente prestato. Il diritto al medesimo trattamento retributivo del personale assunto a tempo indeterminato e quindi il credito avente ad oggetto relative differenze retributive, per effetto dell'applicazione del principio di non discriminazione, sono infatti sorti nel corso del rapporto di lavoro e non certo per effetto del decreto di ricostruzione della carriera e quindi del provvedimento datoriale di diniego.
Devono dunque essere ritenuti non prescritti i soli crediti maturati nel quinquennio antecedente alla data della notifica del ricorso a tutto il 21.12.2018.
Da tutto quanto sin qui osservato consegue che il , in persona del Ministro pro CP_6
tempore, va condannato a procedere alla ricostruzione della carriera della parte ricorrente, in considerazione dei contratti a tempo determinato ed in applicazione degli scaglioni stipendiali così come previsti dalla contrattazione collettiva ratione temporis applicabile per il personale di ruolo, ed a corrispondere in suo favore, nei limiti della suddetta prescrizione, le differenze retributive maturate, nonché ad incrementarle lo stipendio mensile tenuto conto dell'anzianità maturata.
Il , in persona del Ministro pro-tempore, va, quindi, condannato Controparte_1
a corrispondere in favore della ricorrente le differenze conseguenti (detratte dal richiesto le somme rivendicate per le mensilità coperte dell'evento estintivo), oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Le spese processuali atteso il sostanziale ridimensionamento della pretesa vanno compensate in ragione del principio della reciproca soccombenza, in considerazione dell'accoglimento parziale anche meramente quantitativo, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. n. 10113/2018: conf.. Ord. n. 1268/2020).
P.Q.M.
Dichiara il diritto della al riconoscimento dell'intero servizio effettivo Parte_1
pre-ruolo prestato e quindi il diritto al riconoscimento del livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata sulla base delle Tabelle allegate al
CCNL Comparto Scuola per il personale dell'Area Professionale Amministrativo
Tecnico Ausiliario ATA, così come previsto per il personale di ruolo, considerati, a tal fine, i contratti a tempo determinato di cui è causa;
dichiara il diritto della medesima a percepire le differenze retributive in ragione dell'anzianità maturata, nei limiti della prescrizione;
per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente, a ricostruire la carriera della ricorrente nei termini sopra indicati ed a corrisponderle le relative differenze non prescritte, maggiorate degli interessi legali al saldo;
compensa le spese di lite.
Roma lì, 12.6.2025 Il Giudice