Art. 1. Articolo unico.
L' art. 2 della legge 26 novembre 1957, n. 1153 , e' sostituito come segue:
"Salvo quanto disposto nei seguenti commi, l'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, a norma delle disposizioni in vigore, e' stabilita nella misura dell'1 per cento.
Per le entrate conseguite in dipendenza degli atti economici sotto elencati l'imposta di cui al precedente comma e' dovuta:
a) nella misura del 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti dalle sale da the', sale da ballo,-circoli, clubs ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;
b) nella misura del 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti dalle sale da the', sale da ballo, circoli, clubs ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di prima categoria;
c) nella misura del 4 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dell'8 per cento ad ogni passaggio;
d) nella misura del 4 per cento, sui proventi lordi con seguiti dai ristoranti, caffe' e bar, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;
c) nella, misura del 3 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 5 per cento ad ogni passaggio;
f) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffe' e bar, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di prima categoria;
g) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai barbieri e parrucchieri per uomo e per signora, per gli esercizi classificati di lusso;
h) nella misura del 2 per cento, per le vendite di libri usati;
i) nella misura dello 0,50 per cento, per le vendite di prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dello 0,50 per cento ad ogni passaggio.
In aggiunta all'imposta sull'entrata in abbonamento stabilita dai precedenti commi e' dovuta nei modi e termini dell'imposta stessa un'addizionale nella misura del 3 per cento sui proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui alle precedenti lettere a) e d), e nella misura del 2 per cento sui proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui alle precedenti lettere b), f) e g).
L'addizionale del 2 per cento e' dovuta anche sui proventi lordi conseguiti dagli alberghi classificati di lusso.
L'addizionale del 2 per cento non si applica ai caffe' ed ai bar di prima categoria siti in localita' comprese nelle zone di competenza della Cassa per il Mezzogiorno o in localita' riconosciute economicamente depresse ai termini dell' art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 , sempreche' le localita' di cui sopra non siano stazioni di cura di soggiorno o turismo".
L' art. 2 della legge 26 novembre 1957, n. 1153 , e' sostituito come segue:
"Salvo quanto disposto nei seguenti commi, l'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, a norma delle disposizioni in vigore, e' stabilita nella misura dell'1 per cento.
Per le entrate conseguite in dipendenza degli atti economici sotto elencati l'imposta di cui al precedente comma e' dovuta:
a) nella misura del 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti dalle sale da the', sale da ballo,-circoli, clubs ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;
b) nella misura del 5 per cento, sui proventi lordi conseguiti dalle sale da the', sale da ballo, circoli, clubs ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di prima categoria;
c) nella misura del 4 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dell'8 per cento ad ogni passaggio;
d) nella misura del 4 per cento, sui proventi lordi con seguiti dai ristoranti, caffe' e bar, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;
c) nella, misura del 3 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 5 per cento ad ogni passaggio;
f) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffe' e bar, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di prima categoria;
g) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai barbieri e parrucchieri per uomo e per signora, per gli esercizi classificati di lusso;
h) nella misura del 2 per cento, per le vendite di libri usati;
i) nella misura dello 0,50 per cento, per le vendite di prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dello 0,50 per cento ad ogni passaggio.
In aggiunta all'imposta sull'entrata in abbonamento stabilita dai precedenti commi e' dovuta nei modi e termini dell'imposta stessa un'addizionale nella misura del 3 per cento sui proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui alle precedenti lettere a) e d), e nella misura del 2 per cento sui proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui alle precedenti lettere b), f) e g).
L'addizionale del 2 per cento e' dovuta anche sui proventi lordi conseguiti dagli alberghi classificati di lusso.
L'addizionale del 2 per cento non si applica ai caffe' ed ai bar di prima categoria siti in localita' comprese nelle zone di competenza della Cassa per il Mezzogiorno o in localita' riconosciute economicamente depresse ai termini dell' art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 , sempreche' le localita' di cui sopra non siano stazioni di cura di soggiorno o turismo".