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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/03/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18183/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18183/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCA BERTALOTTO, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTINA Controparte_1 C.F._2
CARENA, presso il cui studio ha eletto domicilio (revoca mandato in data 6.2.2024)
-convenuto-
nonchè
AVV. CATERINA BINI, curatore speciale dei minori e Persona_1 Persona_2
-terzo intervenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 11 “Dato atto dell'emissione di sentenza non definitiva di separazione giudiziale dei coniugi
[...]
e , Parte_1 Controparte_2
Pronunciare la separazione dei coniugi , con addebito della stessa al marito. Parte_2
Assegnare l'immobile sito in ER (TO), Stradale Carmagnola n.37, in comproprietà tra i coniugi,
in uso esclusivo alla medesima, con l'arredamento ivi contenuto, per viverci con i figli minori e con la
figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, dato atto che se ne è Controparte_1
allontanato definitivamente, trasferendo la propria residenza altrove.
Dichiarare, anche in adesione alla richiesta dell'Ill.mo P.M., la decadenza del Controparte_2
dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, e conseguentemente nulla disporsi in ordine
all'affidamento dei figli minori, ovvero, in caso di mancato accoglimento della domanda di decadenza
del padre, disporre l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato dei figli minori e Persona_1 [...]
alla madre, con collocazione presso la stessa, demandandole le decisioni di maggiore interesse Per_2
per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi
Disporre il divieto di incontri tra il padre ed i figli minori, in relazione alle condotte di pregiudizio
dallo stesso poste in essere, persistendo il disinteresse del medesimo verso i figli, ovvero, in caso di
predisposizione di incontri, disporre incontri in luogo neutro alla presenza di educatore, secondo
tempi e modalità ritenute opportune dal Tribunale, solo qualora i figli manifestino il proprio volere in
tal senso e previo esito positivo di percorso finalizzato all'acquisizione consapevole delle proprie
prerogative genitoriali ed al controllo dell'aggressività, disponendo in tal senso adeguato
monitoraggio e la presa in carico dello stesso presso il Centro di Salute Mentale ed il Servizio di
Psicologia, nonché percorso finalizzato al recupero delle proprie problematiche di abuso di alcolici,
disponendo in tal senso adeguato monitoraggio e la presa in carico dello stesso presso il Pt_3
Disporre la presa in carico/prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale
territorialmente competente e dei minori e da parte del Servizio di Persona_2 Persona_1
NPI/Servizio di Psicologia dell'età evolutiva
Disporre che mensilmente a , entro il giorno cinque, un Controparte_1 Parte_1
assegno di €.600,00 (€.200,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli
pagina 2 di 11 minori e , nonché della figlia , maggiorenne ma non Persona_1 Persona_2 Persona_3
economicamente autosufficiente, somma da rivalutare annualmente secondo indici Istat, oltre al 50%
delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, comprese eventualmente le spese di trasporto,
ludiche e ricreative necessitate, come da Protocollo spese del Tribunale di Torino.
Disporre che l'assegno unico universale a beneficio dei figli – ovvero misure equipollenti – vengano
percepiti direttamente dalla madre, in qualità di genitore collocatario, prescrivendo a _1
di sottoscrivere qualsivoglia modulistica a tal fine necessitante.
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario, oltre Iva e Cpa come per legge, da
liquidarsi in parte in favore dello Stato, essendo la parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato
fino alla perdita dei requisiti”.
Per parte convenuta
“Voglia l'On.le Tribunale adito,
NEL MERITO
Previa l'istruttoria del caso dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare i _1
coniugi a vivere separati;
previa l'istruttoria del caso, dato atto che il sig. ha lasciato l'alloggio già coniugale, in cui è _1
rimasta la ricorrente, assegnare il medesimo alla moglie, con l'uso e la proprietà dei mobili che lo
arredano;
= non ci si oppone – considerato l'attuale stato di detenzione in carcere del resistente - all'affidamento
esclusivo cd rafforzato dei figli minori alla madre con collocazione principale e residenza anagrafica
presso la stessa prevedendo tuttavia un percorso padre/figli seguito dai servizi Sociali che consenta di
pervenire ad un affidamento prima esclusivo e poi condiviso, al fine di evitare l'alienazione genitoriale
del resistente e consentire la bigenitorialità;
= disporre le modalità con cui il sig. potrà vedere i figli minori in luogo neutro, alla presenza _1
degli assistenti sociali, al termine di un percorso riabilitante valutato positivamente dai servizi Sociali
del territorio;
pagina 3 di 11 = il resistente si rende fin da ora disponibile ad un percorso di mediazione famigliare, a farsi prendere
in carico dal CSM e dal servizio di Psicologia, nonché dal per quanto concerne l'abuso di di Pt_3
sostanze alcoliche;
= disporre la presa in carico/prosecuzione del nucleo da parte del Servizio Sociale territorialmente
competente e dei figli minori da parte del Servizio di NPI/Servizio di psicologia dell'età evolutiva;
= Disporre che il Sig. non sia - allo stato attuale di detenzione in carcere - onerato del _1
contributo al mantenimento dei figli e della moglie, respingendo le relative domande, fin tanto che il
medesimo è detenuto in carcere ed impossibilitato a reperire attività lavorativa;
= Disporre che gli assegni famigliari relativi ai figli minori vengano percepiti direttamente dalla
madre collocataria rendendosi il sig. disponibile a sottoscrivere qualsiasi modulistica _1
necessitante in tal senso;
= Disporre che saranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese
straordinarie, purchè preventivamente concordate tra essi genitori;
come meglio descritte nel
Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016 (che qui espressamente si richiama e che ivi
espressamente si conferma). La medesima ripartizione comprende anche le spese mediche non
mutuabili e scolastiche/universitarie, le eventuali trasferte all'estero dei figli per motivi di studio, le
gite, gli eventuali abbonamenti a trasporti pubblici per il periodo universitario e di eventuali corsi
professionali, spese dentistiche, oculistiche, per corsi di recupero, oltre alle spese per le attività
sportive svolte concordate tra i genitori;
i coniugi, nel richiamare l'art. 7 del Protocollo sopra
menzionato e relativo alle modalità e termini di corresponsione delle spese extra, indicano in quindici
giorni il termine precedente all'esborso delle spese complessivamente superiori a € 500,00 affinché
possa essere messa a disposizione la somma da parte di entrambi e non sia uno solo di essi ad
anticiparla interamente. Il rimborso in favore del genitore che avesse anticipato la spesa, dietro
presentazione di idoneo giustificativo, dovrà avvenire entro e non oltre giorni trenta dal ricevimento di
richiesta documentata;
= ci si riserva di articolare i mezzi istruttori secondo le forme ed i termini di rito
= Riservare al prosieguo ogni altro provvedimento
pagina 4 di 11 = con il favore delle spese da liquidarsi a favore dello Stato, essendo il resistente ammesso al
Patrocinio a spese dello Stato
Con espressa riserva di modificare, integrare o assumere diverse conclusioni nei termini di legge, in
relazione alle domande che saranno successivamente avanzate dal ricorrente.”
Per il curatore speciale: come da verbale d'udienza del 03/10/2024
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Romania in data 26/10/2000.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 10/07/2002, maggiorenne ma non economicamente Persona_3
autosufficiente, il 26/07/2008 e il 14/09/2009. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato in data 20/10/2020 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
In data 24/03/2021 si costituiva in giudizio il sig. , instando anch'egli per Controparte_1
la separazione.
In data 2/4/2021 il P.M. depositava ricorso ai sensi dell'art.330 c.c., 38 disp. att. cod. civ. per la decadenza della potestà genitoriale del sig. . Controparte_1
All'udienza del 2/4/2021 comparivano entrambe le parti con i rispettivi difensori, il Presidente esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
In data 30/04/2021 il Giudice istruttore disponeva in ordine ai provvedimenti provvisori ed urgenti.
All'udienza del 25/11/2021 entrambe le parti chiedevano di pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza parziale del 22/02/2022 il Tribunale di Torino pronunciava la separazione dei coniugi e rimetteva la causa sul ruolo per l'istruttoria.
In data 9/1/2023 si costituiva in giudizio l'avv. CATERINA BINI, curatore speciale dei minori Per_1
e .
[...] Persona_2
In data 14/2/2024 veniva depositata dismissione del mandato da parte del difensore di parte convenuta.
pagina 5 di 11 All'udienza del 3/10/2024 comparivano il difensore di parte ricorrente ed il curatore speciale.
Per parte convenuta nessuno compariva.
Il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ordinari di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulla domanda di addebito
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda avanzata da
[...]
meriti accoglimento. Parte_1
Va, invero, rilevato che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare,
di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017, conf. Cass.
civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Nella fattispecie in esame, risulta provato che durante gli anni di matrimonio il comportamento del
è stato caratterizzato da intimidazione e violenza nei confronti dei famigliari, anche a causa _1
dall'abuso e della dipendenza da sostanze alcoliche. Egli era solito rientrare a casa sostanzialmente ogni sera del tutto alterato ed in tali occasioni era solito ingiuriare e minacciare di morte la moglie, con frasi del seguente tenore: “ti ammazzo, vi ammazzo tutti, puttana”, chiedendole, in talune occasioni, alla presenza dei figli, di avere rapporti con lui, che egli le avrebbe pagato, rifiutandosi di lasciare del denaro alla moglie per le spese quotidiane qualora ella non avesse acconsentito ad avere rapporti con il medesimo, minacciandola di farle del male o di ammazzarla qualora la stessa si fosse rivolta alle Forze
dell'Ordine, spaventandola dicendole che le avrebbero portato via i figli, se avesse presentato denuncia.
La situazione precipitava nell'agosto 2020 quando il lasciava la casa coniugale per recarsi in _1
Romania, ove raggiungeva la propria madre e litigava con la sorella, minacciandola di dare fuoco alla pagina 6 di 11 casa e di togliersi la vita. In relazione a tali episodi, la ricorrente presentava atto di denuncia orale in data 31/08/2020, successivamente integrata in data 30/09/2020, a causa delle continue chiamate che il effettuava alla moglie, minacciandola di rientrare in Italia e ucciderla. In relazione a ciò _1
veniva applicata al la misura cautelare del divieto di avvicinamento, successivamente _1
aggravata per violazione con la custodia cautelare in carcere. Tale procedimento si concludeva con sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Torino – Sezione Giudice per le indagini preliminari in data 14/07/2021 alla pena di anni due e mesi due di reclusione, con contestuale condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite (da liquidarsi in separato giudizio civile) e ad una provvisionale immediatamente esecutiva di €.22.500 (€.15.000 in favore della ricorrente ed
€.
2.500 per ciascun figlio). La Corte d'Appello, con sentenza in data 16/05/2022, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, rideterminava la pena inflitta in anni 1 e mesi 8 di reclusione, concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla partecipazione a specifico corso di recupero presso ente o associazione che si occupa di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per il reato di cui all'art. 572 c.p.,
confermando nel resto.
Nel corso dell'istruttoria nel presente procedimento è stata altresì provato il comportamento violento,
aggressivo e controllante del ai danni della moglie. _1
La teste all'udienza del 7.6.2024, ha confermato tutte le circostanze ammesse Testimone_1
a capo di prova: ha quindi riferito di essere stata presente quando il padre minacciava di morte la madre ed i figli, anche sotto l'effetto di alcol, e tutte le chiamate e messaggi che la ricorrente riceveva. Le
stesse circostanze possono altresì ritenersi provate stante la mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 232 cpc.
Alla luce di quanto sopra, non può che ritenersi provato che la causa della separazione sia da rinvenirsi nelle condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio poste in essere dal signor _1
, di talché la separazione deve essere allo stesso addebitata.
[...]
Sulla decadenza, l'affidamento e le visite dei minori con il genitore non collocatario pagina 7 di 11 Con istanza del 17.3.2021 il PM ha chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei figli. Anche il curatore speciale si è associato alla predetta domanda, così come la ricorrente nelle conclusioni definitive.
La domanda deve essere accolta.
Dall'istruttoria è emerso come sia sempre stata la madre ad occuparsi dei figli.
Il sono anni che non ha rapporti con loro. Come emerge dalle relazioni dei servizi, infatti, _1
nonostante egli abbia dichiarato di voler riprendere i rapporti con i figli, in sostanza non si è mai attivato. Fin dalle prime relazioni dei servizi, emerge come il convenuto abbia espresso “il desiderio di
riallacciare i rapporti con i figli” (cfr. relazione 16.06.2021) e “di poter incontrare i figli…Riferisce di
aver incontrato durante le festività (natalizie n.d.r.) la figlia maggiore e di averle lasciato in quella
occasione un pensiero per entrambi i minori, rispetto ai quali ha delle informazioni tramite la figlia
maggiore” (cfr. relazione Ss. Psicologia Età Evolutiva 3.01.2023). Anche recentemente ha ribadito la propria disponibilità ad un percorso di riavvicinamento padre-figli curato dai Servizi, chiedendo di tenere in considerazione il problema della distanza tra e ER e delle trasferte lavorative che Pt_4
lo impegnano periodicamente. Di fatto, però, i servizi hanno riferito che il padre “esprime il desiderio
di poter incontrare i figli, senza però chiedere informazioni più specifiche circa i tempi e le modalità
con cui iniziare gli incontri” (cfr. relazione Ss. Psicologia Età Evolutiva 3.01.2023,). Il sig. , _1
come riferito dal curatore speciale, seppur considerate le difficoltà iniziali dovute allo stato di detenzione e al trasferimento a Bergamo, lontano dai figli, anche quando è tornato in uno stato di libertà, nonostante la disponibilità dei Servizi in tale senso, sia di ER che di , non ha mai Pt_4
fatto espressamente richiesta di colloqui o incontri o di soluzioni alternative per poter incontrare o anche solo contattare con maggiore regolarità i propri figli.
I minori, ad oggi, hanno riferito di non vedere il padre da quando se ne è andato, nel 2020, e di non avere desiderio di incontrarlo (cfr. verbale udienza del 7.3.2024).
Alla luce di quanto sopra e tenuto conto anche delle violenze nei confronti della madre a cui i minori hanno dovuto assistere per lunghi anni in costanza di matrimonio, ritiene il collegio che la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori debba essere accolta.
pagina 8 di 11 Conseguentemente, si ritiene che i figli minori debbano essere affidati alla madre, demandando alla stessa altresì le decisioni di maggiore importanza per i minori, con residenza anagrafica e dimora abituale presso tale genitore.
Gli incontri tra i minori ed il padre devono essere, allo stato, sospesi. Gli stessi potranno riprendere,
qualora il padre si mostri interessato, secondo modi e tempi da stabilirsi dai servizi sociali competenti per il luogo di residenza dei minori, ove ciò corrisponda all'interesse dei minori stessi.
Deve confermarsi la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di età evolutiva sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse dei minori. CP_3
Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale deve essere assegnata alla RA che la abiterà unitamente Parte_1
ai figli.
Mantenimento per i figli
Considerando le esigenze della prole, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore
(assenti quanto al padre), le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 450 euro mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre il
50% delle spese straordinarie.
La ricorrente lavora come OSS con un reddito di circa 1400 euro mensili. Dalla relazione dei servizi sociali di RN d'LA (dep. 20.8.2024) emerge, invece, come il sig. lavori attualmente come _1
muratore e viva a con alcuni colleghi connazionali. Deve dunque presumersi che egli abbia una Pt_4
retribuzione adeguata al lavoro svolto.
L'assegno unico dovrà essere percepito integralmente dalla madre, come per legge, avendo la stessa l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (scaglione da
26.000 a 52.000 euro, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), della difficoltà della causa, delle questioni trattate e della durata del giudizio.
pagina 9 di 11 Anche le spese del curatore specie, come liquidate in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta,
devono essere poste a carico del convenuto, essendo il suo comportamento ad averne reso necessaria la nomina.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
dato atto dell'intervenuta sentenza parziale di separazione,
ADDEBITA la separazione al sig. ; Controparte_1
DICHIARA il sig. decaduta dall'esercizio della responsabilità genitoriale Controparte_1
in favore dei figli nato il [...], e , nato il Persona_4 Persona_5
14.9.2009;
AFFIDA i minori in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando Parte_1
alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per i minori e disponendo che gli stessi abbiano residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
SOSPENDE gli incontri padre-figli; gli stessi potranno riprendere, qualora il padre si mostri interessato, secondo modi e tempi da stabilirsi dai servizi sociali competenti per il luogo di residenza dei minori, ove ciò corrisponda all'interesse dei minori stessi;
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse dei minori;
ASSEGNA la casa coniugale alla RA;
Parte_1
DISPONE che versi a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese, la somma di euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
CONDANNA a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1
di lite, che si liquidano, ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 5.000,00 (di cui €
1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, €
pagina 10 di 11 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge,
somma da versare per complessivi euro 2200,00 oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge in favore dello Stato e per la restante somma direttamente alla RA . _1
CONDANNA a pagare in favore dello Stato le spese di lite sostenute dal Controparte_1
curatore speciale Avv. Bini Caterina nell'interesse dei minori, che si liquidano, ai sensi del D.M.
147/22, per l'intero, in complessivi € 4.600,00 (di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18183/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCA BERTALOTTO, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTINA Controparte_1 C.F._2
CARENA, presso il cui studio ha eletto domicilio (revoca mandato in data 6.2.2024)
-convenuto-
nonchè
AVV. CATERINA BINI, curatore speciale dei minori e Persona_1 Persona_2
-terzo intervenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 11 “Dato atto dell'emissione di sentenza non definitiva di separazione giudiziale dei coniugi
[...]
e , Parte_1 Controparte_2
Pronunciare la separazione dei coniugi , con addebito della stessa al marito. Parte_2
Assegnare l'immobile sito in ER (TO), Stradale Carmagnola n.37, in comproprietà tra i coniugi,
in uso esclusivo alla medesima, con l'arredamento ivi contenuto, per viverci con i figli minori e con la
figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, dato atto che se ne è Controparte_1
allontanato definitivamente, trasferendo la propria residenza altrove.
Dichiarare, anche in adesione alla richiesta dell'Ill.mo P.M., la decadenza del Controparte_2
dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, e conseguentemente nulla disporsi in ordine
all'affidamento dei figli minori, ovvero, in caso di mancato accoglimento della domanda di decadenza
del padre, disporre l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato dei figli minori e Persona_1 [...]
alla madre, con collocazione presso la stessa, demandandole le decisioni di maggiore interesse Per_2
per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi
Disporre il divieto di incontri tra il padre ed i figli minori, in relazione alle condotte di pregiudizio
dallo stesso poste in essere, persistendo il disinteresse del medesimo verso i figli, ovvero, in caso di
predisposizione di incontri, disporre incontri in luogo neutro alla presenza di educatore, secondo
tempi e modalità ritenute opportune dal Tribunale, solo qualora i figli manifestino il proprio volere in
tal senso e previo esito positivo di percorso finalizzato all'acquisizione consapevole delle proprie
prerogative genitoriali ed al controllo dell'aggressività, disponendo in tal senso adeguato
monitoraggio e la presa in carico dello stesso presso il Centro di Salute Mentale ed il Servizio di
Psicologia, nonché percorso finalizzato al recupero delle proprie problematiche di abuso di alcolici,
disponendo in tal senso adeguato monitoraggio e la presa in carico dello stesso presso il Pt_3
Disporre la presa in carico/prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale
territorialmente competente e dei minori e da parte del Servizio di Persona_2 Persona_1
NPI/Servizio di Psicologia dell'età evolutiva
Disporre che mensilmente a , entro il giorno cinque, un Controparte_1 Parte_1
assegno di €.600,00 (€.200,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli
pagina 2 di 11 minori e , nonché della figlia , maggiorenne ma non Persona_1 Persona_2 Persona_3
economicamente autosufficiente, somma da rivalutare annualmente secondo indici Istat, oltre al 50%
delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, comprese eventualmente le spese di trasporto,
ludiche e ricreative necessitate, come da Protocollo spese del Tribunale di Torino.
Disporre che l'assegno unico universale a beneficio dei figli – ovvero misure equipollenti – vengano
percepiti direttamente dalla madre, in qualità di genitore collocatario, prescrivendo a _1
di sottoscrivere qualsivoglia modulistica a tal fine necessitante.
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario, oltre Iva e Cpa come per legge, da
liquidarsi in parte in favore dello Stato, essendo la parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato
fino alla perdita dei requisiti”.
Per parte convenuta
“Voglia l'On.le Tribunale adito,
NEL MERITO
Previa l'istruttoria del caso dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare i _1
coniugi a vivere separati;
previa l'istruttoria del caso, dato atto che il sig. ha lasciato l'alloggio già coniugale, in cui è _1
rimasta la ricorrente, assegnare il medesimo alla moglie, con l'uso e la proprietà dei mobili che lo
arredano;
= non ci si oppone – considerato l'attuale stato di detenzione in carcere del resistente - all'affidamento
esclusivo cd rafforzato dei figli minori alla madre con collocazione principale e residenza anagrafica
presso la stessa prevedendo tuttavia un percorso padre/figli seguito dai servizi Sociali che consenta di
pervenire ad un affidamento prima esclusivo e poi condiviso, al fine di evitare l'alienazione genitoriale
del resistente e consentire la bigenitorialità;
= disporre le modalità con cui il sig. potrà vedere i figli minori in luogo neutro, alla presenza _1
degli assistenti sociali, al termine di un percorso riabilitante valutato positivamente dai servizi Sociali
del territorio;
pagina 3 di 11 = il resistente si rende fin da ora disponibile ad un percorso di mediazione famigliare, a farsi prendere
in carico dal CSM e dal servizio di Psicologia, nonché dal per quanto concerne l'abuso di di Pt_3
sostanze alcoliche;
= disporre la presa in carico/prosecuzione del nucleo da parte del Servizio Sociale territorialmente
competente e dei figli minori da parte del Servizio di NPI/Servizio di psicologia dell'età evolutiva;
= Disporre che il Sig. non sia - allo stato attuale di detenzione in carcere - onerato del _1
contributo al mantenimento dei figli e della moglie, respingendo le relative domande, fin tanto che il
medesimo è detenuto in carcere ed impossibilitato a reperire attività lavorativa;
= Disporre che gli assegni famigliari relativi ai figli minori vengano percepiti direttamente dalla
madre collocataria rendendosi il sig. disponibile a sottoscrivere qualsiasi modulistica _1
necessitante in tal senso;
= Disporre che saranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese
straordinarie, purchè preventivamente concordate tra essi genitori;
come meglio descritte nel
Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016 (che qui espressamente si richiama e che ivi
espressamente si conferma). La medesima ripartizione comprende anche le spese mediche non
mutuabili e scolastiche/universitarie, le eventuali trasferte all'estero dei figli per motivi di studio, le
gite, gli eventuali abbonamenti a trasporti pubblici per il periodo universitario e di eventuali corsi
professionali, spese dentistiche, oculistiche, per corsi di recupero, oltre alle spese per le attività
sportive svolte concordate tra i genitori;
i coniugi, nel richiamare l'art. 7 del Protocollo sopra
menzionato e relativo alle modalità e termini di corresponsione delle spese extra, indicano in quindici
giorni il termine precedente all'esborso delle spese complessivamente superiori a € 500,00 affinché
possa essere messa a disposizione la somma da parte di entrambi e non sia uno solo di essi ad
anticiparla interamente. Il rimborso in favore del genitore che avesse anticipato la spesa, dietro
presentazione di idoneo giustificativo, dovrà avvenire entro e non oltre giorni trenta dal ricevimento di
richiesta documentata;
= ci si riserva di articolare i mezzi istruttori secondo le forme ed i termini di rito
= Riservare al prosieguo ogni altro provvedimento
pagina 4 di 11 = con il favore delle spese da liquidarsi a favore dello Stato, essendo il resistente ammesso al
Patrocinio a spese dello Stato
Con espressa riserva di modificare, integrare o assumere diverse conclusioni nei termini di legge, in
relazione alle domande che saranno successivamente avanzate dal ricorrente.”
Per il curatore speciale: come da verbale d'udienza del 03/10/2024
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Romania in data 26/10/2000.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 10/07/2002, maggiorenne ma non economicamente Persona_3
autosufficiente, il 26/07/2008 e il 14/09/2009. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato in data 20/10/2020 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
In data 24/03/2021 si costituiva in giudizio il sig. , instando anch'egli per Controparte_1
la separazione.
In data 2/4/2021 il P.M. depositava ricorso ai sensi dell'art.330 c.c., 38 disp. att. cod. civ. per la decadenza della potestà genitoriale del sig. . Controparte_1
All'udienza del 2/4/2021 comparivano entrambe le parti con i rispettivi difensori, il Presidente esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
In data 30/04/2021 il Giudice istruttore disponeva in ordine ai provvedimenti provvisori ed urgenti.
All'udienza del 25/11/2021 entrambe le parti chiedevano di pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza parziale del 22/02/2022 il Tribunale di Torino pronunciava la separazione dei coniugi e rimetteva la causa sul ruolo per l'istruttoria.
In data 9/1/2023 si costituiva in giudizio l'avv. CATERINA BINI, curatore speciale dei minori Per_1
e .
[...] Persona_2
In data 14/2/2024 veniva depositata dismissione del mandato da parte del difensore di parte convenuta.
pagina 5 di 11 All'udienza del 3/10/2024 comparivano il difensore di parte ricorrente ed il curatore speciale.
Per parte convenuta nessuno compariva.
Il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini ordinari di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sulla domanda di addebito
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge.
All'esito del giudizio e dell'istruttoria espletata ritiene il Collegio che la domanda avanzata da
[...]
meriti accoglimento. Parte_1
Va, invero, rilevato che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare,
di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017, conf. Cass.
civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018).
Nella fattispecie in esame, risulta provato che durante gli anni di matrimonio il comportamento del
è stato caratterizzato da intimidazione e violenza nei confronti dei famigliari, anche a causa _1
dall'abuso e della dipendenza da sostanze alcoliche. Egli era solito rientrare a casa sostanzialmente ogni sera del tutto alterato ed in tali occasioni era solito ingiuriare e minacciare di morte la moglie, con frasi del seguente tenore: “ti ammazzo, vi ammazzo tutti, puttana”, chiedendole, in talune occasioni, alla presenza dei figli, di avere rapporti con lui, che egli le avrebbe pagato, rifiutandosi di lasciare del denaro alla moglie per le spese quotidiane qualora ella non avesse acconsentito ad avere rapporti con il medesimo, minacciandola di farle del male o di ammazzarla qualora la stessa si fosse rivolta alle Forze
dell'Ordine, spaventandola dicendole che le avrebbero portato via i figli, se avesse presentato denuncia.
La situazione precipitava nell'agosto 2020 quando il lasciava la casa coniugale per recarsi in _1
Romania, ove raggiungeva la propria madre e litigava con la sorella, minacciandola di dare fuoco alla pagina 6 di 11 casa e di togliersi la vita. In relazione a tali episodi, la ricorrente presentava atto di denuncia orale in data 31/08/2020, successivamente integrata in data 30/09/2020, a causa delle continue chiamate che il effettuava alla moglie, minacciandola di rientrare in Italia e ucciderla. In relazione a ciò _1
veniva applicata al la misura cautelare del divieto di avvicinamento, successivamente _1
aggravata per violazione con la custodia cautelare in carcere. Tale procedimento si concludeva con sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Torino – Sezione Giudice per le indagini preliminari in data 14/07/2021 alla pena di anni due e mesi due di reclusione, con contestuale condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite (da liquidarsi in separato giudizio civile) e ad una provvisionale immediatamente esecutiva di €.22.500 (€.15.000 in favore della ricorrente ed
€.
2.500 per ciascun figlio). La Corte d'Appello, con sentenza in data 16/05/2022, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, rideterminava la pena inflitta in anni 1 e mesi 8 di reclusione, concedendo all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla partecipazione a specifico corso di recupero presso ente o associazione che si occupa di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per il reato di cui all'art. 572 c.p.,
confermando nel resto.
Nel corso dell'istruttoria nel presente procedimento è stata altresì provato il comportamento violento,
aggressivo e controllante del ai danni della moglie. _1
La teste all'udienza del 7.6.2024, ha confermato tutte le circostanze ammesse Testimone_1
a capo di prova: ha quindi riferito di essere stata presente quando il padre minacciava di morte la madre ed i figli, anche sotto l'effetto di alcol, e tutte le chiamate e messaggi che la ricorrente riceveva. Le
stesse circostanze possono altresì ritenersi provate stante la mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 232 cpc.
Alla luce di quanto sopra, non può che ritenersi provato che la causa della separazione sia da rinvenirsi nelle condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio poste in essere dal signor _1
, di talché la separazione deve essere allo stesso addebitata.
[...]
Sulla decadenza, l'affidamento e le visite dei minori con il genitore non collocatario pagina 7 di 11 Con istanza del 17.3.2021 il PM ha chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei figli. Anche il curatore speciale si è associato alla predetta domanda, così come la ricorrente nelle conclusioni definitive.
La domanda deve essere accolta.
Dall'istruttoria è emerso come sia sempre stata la madre ad occuparsi dei figli.
Il sono anni che non ha rapporti con loro. Come emerge dalle relazioni dei servizi, infatti, _1
nonostante egli abbia dichiarato di voler riprendere i rapporti con i figli, in sostanza non si è mai attivato. Fin dalle prime relazioni dei servizi, emerge come il convenuto abbia espresso “il desiderio di
riallacciare i rapporti con i figli” (cfr. relazione 16.06.2021) e “di poter incontrare i figli…Riferisce di
aver incontrato durante le festività (natalizie n.d.r.) la figlia maggiore e di averle lasciato in quella
occasione un pensiero per entrambi i minori, rispetto ai quali ha delle informazioni tramite la figlia
maggiore” (cfr. relazione Ss. Psicologia Età Evolutiva 3.01.2023). Anche recentemente ha ribadito la propria disponibilità ad un percorso di riavvicinamento padre-figli curato dai Servizi, chiedendo di tenere in considerazione il problema della distanza tra e ER e delle trasferte lavorative che Pt_4
lo impegnano periodicamente. Di fatto, però, i servizi hanno riferito che il padre “esprime il desiderio
di poter incontrare i figli, senza però chiedere informazioni più specifiche circa i tempi e le modalità
con cui iniziare gli incontri” (cfr. relazione Ss. Psicologia Età Evolutiva 3.01.2023,). Il sig. , _1
come riferito dal curatore speciale, seppur considerate le difficoltà iniziali dovute allo stato di detenzione e al trasferimento a Bergamo, lontano dai figli, anche quando è tornato in uno stato di libertà, nonostante la disponibilità dei Servizi in tale senso, sia di ER che di , non ha mai Pt_4
fatto espressamente richiesta di colloqui o incontri o di soluzioni alternative per poter incontrare o anche solo contattare con maggiore regolarità i propri figli.
I minori, ad oggi, hanno riferito di non vedere il padre da quando se ne è andato, nel 2020, e di non avere desiderio di incontrarlo (cfr. verbale udienza del 7.3.2024).
Alla luce di quanto sopra e tenuto conto anche delle violenze nei confronti della madre a cui i minori hanno dovuto assistere per lunghi anni in costanza di matrimonio, ritiene il collegio che la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori debba essere accolta.
pagina 8 di 11 Conseguentemente, si ritiene che i figli minori debbano essere affidati alla madre, demandando alla stessa altresì le decisioni di maggiore importanza per i minori, con residenza anagrafica e dimora abituale presso tale genitore.
Gli incontri tra i minori ed il padre devono essere, allo stato, sospesi. Gli stessi potranno riprendere,
qualora il padre si mostri interessato, secondo modi e tempi da stabilirsi dai servizi sociali competenti per il luogo di residenza dei minori, ove ciò corrisponda all'interesse dei minori stessi.
Deve confermarsi la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di età evolutiva sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse dei minori. CP_3
Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale deve essere assegnata alla RA che la abiterà unitamente Parte_1
ai figli.
Mantenimento per i figli
Considerando le esigenze della prole, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore
(assenti quanto al padre), le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 450 euro mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), oltre il
50% delle spese straordinarie.
La ricorrente lavora come OSS con un reddito di circa 1400 euro mensili. Dalla relazione dei servizi sociali di RN d'LA (dep. 20.8.2024) emerge, invece, come il sig. lavori attualmente come _1
muratore e viva a con alcuni colleghi connazionali. Deve dunque presumersi che egli abbia una Pt_4
retribuzione adeguata al lavoro svolto.
L'assegno unico dovrà essere percepito integralmente dalla madre, come per legge, avendo la stessa l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza di parte ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (scaglione da
26.000 a 52.000 euro, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014), della difficoltà della causa, delle questioni trattate e della durata del giudizio.
pagina 9 di 11 Anche le spese del curatore specie, come liquidate in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta,
devono essere poste a carico del convenuto, essendo il suo comportamento ad averne reso necessaria la nomina.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
dato atto dell'intervenuta sentenza parziale di separazione,
ADDEBITA la separazione al sig. ; Controparte_1
DICHIARA il sig. decaduta dall'esercizio della responsabilità genitoriale Controparte_1
in favore dei figli nato il [...], e , nato il Persona_4 Persona_5
14.9.2009;
AFFIDA i minori in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando Parte_1
alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per i minori e disponendo che gli stessi abbiano residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
SOSPENDE gli incontri padre-figli; gli stessi potranno riprendere, qualora il padre si mostri interessato, secondo modi e tempi da stabilirsi dai servizi sociali competenti per il luogo di residenza dei minori, ove ciò corrisponda all'interesse dei minori stessi;
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia età evolutiva sino a che ciò si renderà necessario nell'interesse dei minori;
ASSEGNA la casa coniugale alla RA;
Parte_1
DISPONE che versi a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese, la somma di euro 450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
CONDANNA a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1
di lite, che si liquidano, ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 5.000,00 (di cui €
1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, €
pagina 10 di 11 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge,
somma da versare per complessivi euro 2200,00 oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge in favore dello Stato e per la restante somma direttamente alla RA . _1
CONDANNA a pagare in favore dello Stato le spese di lite sostenute dal Controparte_1
curatore speciale Avv. Bini Caterina nell'interesse dei minori, che si liquidano, ai sensi del D.M.
147/22, per l'intero, in complessivi € 4.600,00 (di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento
pagina 11 di 11