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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. Vincenza Barbalucca Presidente Est.
dott. Federica Girfatti Giudice
dott. Federica Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 74 /2023
Avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Vertente tra
, nato a [...] il [...] , rapp.tato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Lauri Carmine ricorrente
E
c.f , nata a [...] il [...] , rapp.ta e difesa dall' CP_1 C.F._2
avv. Di Gioia Raffaele resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da rispettive comparse conclusionali.
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE Con ricorso depositato in data 02.01.2023 il sig. , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 30.06.2007 in San Massimo con la sig.ra dalla cui CP_1
unione non nascevano figli, chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede separativa con accordo delle parti deducendo l'assenza di una situazione di sperequazione economica tra gli stessi.
A sostegno della domanda adduceva che con decreto di omologazione del 27.02.2013 il Tribunale di
Nola aveva pronunciato la separazione consensuale tra dette parti, perdurando tutt'ora lo stato di separazione.
Con comparsa del 23.05.2023 si costituiva la resistente che pur non opponendosi alla richiesta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione.
All'udienza presidenziale del 05.06.2023, venivano sentite entrambe le parti che si riportavano ai rispettivi atti;
il Presidente delegato, tenuto conto la durata del ménage, delle condizioni economiche delle parti all'epoca della separazione e di quelle attuali, l'ambito di competenza del giudice divorzile tenuto conto del petitum introdotto dalle parti, invitava le parti a valutare un'ipotesi di consensualizzazione e su richiesta delle parti e dei rispettivi, rinviava all'udienza del 3.07.2023 da trattarsi in modalità cartolare.
In detta udienza, sciogliendo la riserva, dato atto di aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori, revocava l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente e rimetteva le parti davanti all'Istruttore.
Qui si costituivano ritualmente entrambe le parti che ribadivano le proprie difese;
in particolare parte resistente pur non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedeva rigettarsi la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore.
Le parti non articolavano mezzi di prova e concludevano con note telematiche depositate ex art 127 ter cpc con scadenza al 03.03.2025.
Esaurita la fase istruttoria, sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio concessi i termini di cui all'art 190 cpc..
Il Tribunale ritiene che deve essere accolta la domanda svolta dalle parti ex art. 4 comma IX l.1970
n.898. Invero risulta prodotto in atti il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e cioè decreto di omologa di separazione del 27.02.2013 previa comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Nola in data 02.10.2012, risultato non opposto.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, visto che non è stata eccepita da parte resistente la interruzione della separazione da tale data .
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti di carattere economico-patrimoniale, il Tribunale, premessi brevi cenni alla natura dell'assegno divorzile anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, osserva che nulla va determinato a titolo di assegno divorzile a favore della sig.ra . CP_1
In linea di diritto, per la determinazione di assegno divorzile sono necessari due presupposti fondamentali:
- a) la formulazione della domanda;
- b) il conforto probatorio da parte del richiedente .
In particolare, in sede divorzile l'assolvimento di detto onere probatorio implica la precisa aderenza ai criteri determinativi disposti dall'art. 5 l.898/70 così come modificato da l.74/87 secondo i quali chi vanta un diritto deve in primis formulare la relativa domanda ed infine dimostrare di avere i requisiti sostanziali per fondare il diritto preteso.
Più precisamente l'assegno divorzile è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto all'assegno spettante al coniuge separato, per determinare il quale è sufficiente la prova della differenza di redditualità e/o forza economica, nonché del diverso tenore di vita rispetto all'epoca del menage;
pertanto in sede divorzile l' assegno della separazione può costituire un utile elemento di riferimento e non già il dato cui ancorare necessariamente il riconoscimento dell'assegno di divorzio o parametrarne la determinazione (cfr. Cass. Civ.Sez. I 27.8.2004 n.17128). Nel caso di specie la determinazione dell'assegno di mantenimento è frutto di una libera scelta delle parti.
In sede divorzile, invero, la parte richiedente deve dimostrare la situazione economica e patrimoniale propria e dell'altro coniuge, al fine di consentire la prospettazione del proprio stato di necessità- bisogno caratterizzato anche dalla forte differenza di introiti ed in ogni caso deve dimostrare , non solo di non avere mezzi adeguati al proprio sostentamento ma anche di non poterseli procurare per ragioni oggettive. Tale interpretazione giurisprudenziale circa la ripartizione del diverso onere probatorio in sede di separazione rispetto al giudizio di divorzio si giustifica sulla base della considerazione della diversa natura dell'assegno divorzile rispetto all'assegno di mantenimento in sede di separazione. Infatti
l'assegno di divorzio trova la sua ragion d'essere nella cessazione del vincolo inerendo alla stessa, mentre l'assegno di mantenimento si fonda sugli obblighi derivanti dal matrimonio, che persistono anche in sede di separazione. Più precisamente la pronuncia di scioglimento del vincolo non determina l'attribuzione del diritto all'assegno in modo automatico , ma solo attraverso la pronuncia giudiziale che ha valore costitutivo. Formalmente, dunque, il titolo dell'assegno divorzile non è legale, come l'assegno di mantenimento, ma giudiziale. In sostanza l'assegno divorzile ha una specifica natura assistenziale , da intendersi altresì come criterio di legittimazione ed attribuzione nel senso che , circoscrivendo anche i limiti esterni della determinazione del giudice, tale assegno non deve mai essere superiore alla misura occorrente all'istante affinché possa disporre di mezzi adeguati indicati precipuamente nel dettato normativo e non può mai scendere al di sotto di un assegno alimentare: questo ragionamento porta ad una conclusione significativa e che cioè l'assegno divorzile non deve mai tradursi in una mero arricchimento o speculazione del creditore ( sia esso coniuge o figlio maggiorenne) consentendogli solo di disporre di mezzi adeguati.
In esito alla pronuncia della Suprema Corte del 10 maggio 2017, n. 11504, è stato superato il vecchio orientamento della Suprema Corte che ha sempre ritenuto che il parametro di riferimento - al quale dover rapportare “l'adeguatezza” o meno dei “mezzi” - è rappresentato dal “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio” (Cass. n.
3341/1978, Cass. n. 4955/1989, Cass. n. 11686/2013, Cass. n. 11870/2015).
La Cassazione con la citata sentenza in sostanza ha abbandonato il criterio di adeguamento dell'assegno divorzile al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Il criterio del tenore di vita, applicato all' an debeatur, non può più essere il valido criterio per la determinazione dell'assegno divorzile, proprio perché, con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale e tale criterio, una volta applicato limitatamente alla dimensione economica del “tenore di vita matrimoniale” ivi condotto, finirebbe per operare un ripristino del vincolo.
Quindi secondo detto orientamento della Suprema Corte il nuovo parametro per il giudizio d'inadeguatezza dei redditi/impossibilità oggettiva di procurarseli è quello dell'indipendenza economica del richiedente. Il giudice dovrà informarsi al “principio di autoresponsabilità” economica di ciascuno degli ex coniugi, riferendosi soltanto all'indipendenza o autosufficienza economica.
La Cassazione elenca in maniera specifica gli indici dai quali desumere l'autosufficienza:
• il possesso di redditi di qualsiasi specie
• il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari
• la capacità e possibilità effettive di lavoro personale
• la disponibilità di una casa di abitazione
L'onere della prova della mancanza degli adeguati mezzi o dei motivi oggettivi per poterseli procurare graverà sulla parte richiedente l'assegno, che dovrà dimostrare la circostanza con
“tempestive, rituali e pertinenti” allegazioni e deduzioni.
Il recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte Sezioni Unite sent. 18287 del 2018 ha in una certa misura ha “mitigato” i termini del precitato orientamento del 2017.
Invero secondo tale sentenza, la sussistenza del diritto all'assegno di divorzio va valutata in base ad un criterio composito che tenga anche conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Con detta pronuncia le Sezioni Unite si sono discostate dalla giurisprudenza che per decenni ha concesso indistintamente l'assegno dando un peso notevole al parametro del tenore di vita, ma anche dalla recente pronuncia del 2017 che invece annullava il riferimento al tenore di vita, proponendo quindi una soluzione intermedia di non cancellarlo del tutto.
Le Sezioni Unite hanno ribadito il principio secondo il quale l'assegno di divorzio ha natura assistenziale ma viene altresì evidenziato che la natura di detto assegno è anche compensativa e perequativa.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare quindi un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale quindi la determinazione dovrà avere finalità compensativa e perequativa.
Con tale decisione la Suprema Corte tende a rafforzare la posizione dell'ex coniuge che ha dato un contributo non solo alla formazione del patrimonio familiare, ma altresì alla ricchezza dell'altro.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono nella durata del matrimonio, le potenzialità reddituali future e l'età dell'avente diritto.
Tale criterio composito si basa sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo: il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale. Pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare.
Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza quindi i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.
Alla luce di questa sentenza, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
In altre parole, l'assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare.
L'assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa.
Le Sezioni Unite ne hanno quindi valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Tutto ciò ha il pregio di dare al coniuge un concreto riconoscimento del suo contributo alla realizzazione della vita familiare a prescindere dall'accertamento di uno stato di bisogno, che assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da un dislivello reddituale.
Argomentazioni che ben si conciliano con quelle poste alla base del recente orientamento della
Suprema Corte (cfr 16982/2018; Cass. n. 2466/2016, Cass n. 6855/2015) secondo il quale non ha più diritto all'assegno di mantenimento il coniuge separato che instaura un'altra stabile convivenza con altra persona che assuma i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita sempre che il coniuge richiedente l'assegno non dimostri che la convivenza non influisce "in melius" sulle proprie condizioni economiche, risultando i suoi redditi complessivamente inadeguati a garantirgli la conservazione del tenore di vita coniugale.
Nel caso che ci occupa, il matrimonio ha avuto durata brevissima, entrambe le parti hanno creato e stabilizzato non solo nuovo nucleo familiare ma anche un personale tenore di vita: il ricorrente come libero professionista a Roma e secondo quanto da lui dichiarato ( non contestato da controparte) percepisce stipendio di euro 1200,00 ; a sua volta la resistente ha dichiarato di svolgere attività di docente a chiamata e di percepire stipendio di euro 1400,00. La circostanza dell'omesso versamento del contributo riconosciuto a carico di parte ricorrente dedotta da parte resistente quale presupposto per la determinazione dell'assegno divorzile non trova accoglimento.
Invero l'eventuale, non avendo le parti nulla documentato in merito agli esiti del procedimento penale, omesso versamento del contributo al mantenimento del coniuge in sede di separazione non è un presupposto necessario per ottenere l'assegno divorzile, ma può essere un elemento da considerare per la valutazione delle condizioni economiche dei coniugi.
Nel caso di specie è acclarato, per le considerazioni di cui sopra, che entrambe le parti hanno raggiunto un'indipendenza economica, hanno età e capacità per o svolgimento di un'attività lavorativa, nè è stata offerta alcuna prova del ruolo che parte resistente ha avuto nella conduzione del breve ménage familiare, atteso che dall'unione non sono nati figli il che non ne ha presumibilmente contratto eventuali aspettative lavorative.
La situazione economica di entrambe le parti non sembra essere notevolmente diversa o sperequata ragione per la quale il Collegio ritiene di confermare la statuizione dell'ordinanza presidenziale e per l'effetto revoca l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della resistente.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi, in ragione delle complessive risultanze ed esiti processuali per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Massino (Cb) il giorno
30/06/2007 dai signori , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20/06/1976 e c.f , nata a [...] il [...] ( atto CP_1 C.F._2
n. 2 P. II, s. A, anno 2007 );
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022; 3) Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente e per l'effetto revoca l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al di lei mantenimento;
4) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 27/05/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca