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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/12/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: CI SEBASTIANI Presidente RE DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1369/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] (con l'avv. Parte_1 C.F._1 Leccese) e (c.f. ), nato a [...] il [...] (con Parte_2 C.F._2 l'avv. Lazzarini) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 09.07.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in Massa in data 01.09.2012 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2012, numero 77, parte II, serie C), optando per il regime della separazione dei beni;
che dall'unione è nato in data [...] il figlio;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla Persona_1 documentazione allegata (come successivamente integrata, a seguito di apposita rimessione della causa in istruttoria). I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) il figlio minore è affidato congiuntamente ai genitori, con Persona_2 collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, con la quale abiterà nella casa già familiare sita in La Spezia (SP), Viale Italia n. 414, quale genitore collocatario in via prevalente del minore ed in funzione di quanto infra indicato;
3) i genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché entrambi possano mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo, perché possa ricevere pariteticamente da entrambi cura, educazione ed istruzione;
in questo senso si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse del figlio, favorendo altresì le visite ed i contatti con i rispettivi nonni e parenti;
le decisioni che lo riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino;
le scelte di ordinaria quotidianità saranno assunte in modo disgiunto, ma nel rispetto di un univoco progetto di educazione e di crescita del minore;
4) nell'interesse esclusivo del figlio i genitori si impegnano ad assicurare l'osservanza del principio di cui al primo comma dell'art. 337 ter c.c. secondo il quale il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale ed ognuno di loro si impegna a non ostacolare in alcun modo tale adempimento, ad esempio, permettendo la presenza del minore ad eventuali compleanni o anniversari degli appartenenti alla famiglia;
5) il padre potrà vedere ed avere con sé il bambino, previo accordo con la madre, impegnandosi al rispetto dei ritmi di vita e degli impegni del figlio: a tal proposito si conferma che il bambino frequenta la classe quarta della scuola primaria in La Spezia (SP), nonché frequenta in La Spezia (SP) corso di basket nei giorni del lunedì, martedì e mercoledì; 6) indicativamente, il padre avrà con sé il figlio a weekend alternati da considerarsi dal venerdì all'ora di cena alla domenica dopo cena ed il mercoledì, dall'uscita da scuola fino a cena. A tal proposito i genitori concordano che durante il weekend di competenza del padre è previsto il pernotto del bambino in funzione del percorso di crescita psico-fisica dello stesso. Nei giorni di propria competenza con pernotto, il padre accompagnerà poi il figlio a scuola la mattina successiva, salvo diverso accordo tra i genitori ed in funzione delle specifiche esigenze psico-fisiche e scolastiche del figlio. Nel caso in cui subentri un impedimento alla visita, il padre si impegna a darne tempestiva comunicazione alla madre, con impegno reciproco a favorirne il recupero, il tutto salvo differente accordo tra i genitori, anche in relazione alla crescita biologica e psicologica del figlio. In ogni caso, i genitori espressamente si impegnano affinché il figlio possa permanere presso il padre anche per più giornate rispetto a quanto sopra previsto, ivi compresi i futuri ed eventuali pernotti, il tutto sempre esclusivamente previo accordo tra i medesimi e nel preminente interesse del minore. A tal proposito il padre comunicherà il proprio stabile domicilio direttamente alla madre;
7) compatibilmente ai propri impegni lavorativi e con lo sviluppo psicofisico del minore, il padre potrà avere con sé il bambino durante il periodo estivo per un lasso di tempo inizialmente di quindici giorni, anche non consecutivi, eventualmente da trascorrere anche presso località di villeggiatura, previa comunicazione alla madre della destinazione, e di un lasso di tempo da concordare per le vacanze durante il periodo invernale di cinque giorni, anche non consecutivi;
per gli anni successivi i genitori saranno liberi poi di concordare eventualmente periodi più lunghi da trascorrere col padre per le vacanze estive, il tutto in relazione alla crescita biologica e psicologica del figlio. La madre avrà pari diritto di vacanza, estiva ed invernale, con il figlio sospendendosi in detto lasso il diritto di frequentazione con il padre;
8) i genitori trascorreranno con il figlio, alternandosi fra loro, le festività, religiose e laiche, comprese quelle natalizie e pasquali, nonché il compleanno, il tutto sempre salvo diverso accordo tra i medesimi, oltre a passare col padre e la madre il giorno dei rispettivi loro compleanni;
9) il marito si è già trasferito altrove rispetto alla residenza coniugale con il consenso della moglie, e potrà prelevare i propri beni ed effetti personali che ancora si trovano nella casa coniugale salvo preavviso alla moglie, impegnandosi a procedere al cambio di residenza entro il termine del 01/04/2026;
10) a titolo di concorso al mantenimento del figlio, corrisponderà a Parte_2 [...] con decorrenza dal deposito del presente ricorso congiunto, un assegno mensile, per Parte_1 dodici mensilità annue, dell'importo di Euro 500,00 (euro cinquecento/00);
11) detto assegno sarà corrisposto entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo accredito sul conto corrente bancario che sarà indicato dalla madre;
12) tale assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici Istat;
13) il padre s'impegna a sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio minore, come individuate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale della Spezia (allegato al presente ricorso doc. 6 e da considerarsi parte integrante);
14) le deduzioni fiscali per oneri familiari relative al figlio competeranno a ciascun genitore in ragione della metà ciascuno;
le spese mediche saranno detratte fiscalmente da chi effettivamente ne sosterrà l'onere; competeranno alla madre, se spettanti, i benefici per i cosiddetti assegni per il nucleo o contributi e bonus statali e/o pubblici equivalenti;
15) i coniugi dichiarano che non sussistono conti correnti cointestati diversi da quello su cui grava il mutuo ipotecario di cui infra, né di essere titolari di titoli al portatore, azioni, partecipazioni societarie in società di capitali, valori bancari o assicurazioni sulla vita;
16) nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, Parte_2 e continueranno a provvedere in misura paritaria del 50 % cadauno al Parte_1 pagamento delle rate del mutuo ipotecario n. 06119059 acceso con con scadenza CP_1 al 31.7.2042 (cfr. piano di ammortamento, doc. 7) per l'acquisto della casa coniugale sita in La Spezia, Viale Italia n. 414, identificata al NCEU della Spezia al Foglio 20 Mappale 572 Sub. 67, vani 6, rendita 991,60 unitamente alla cantina identificata al Foglio 20 Mappale 572 Sub. 20, cat. C/2, consistenza 7 mq, rendita 19,52 (cfr. visura catastale, doc. 8) di cui rimarranno comproprietari per la quota indivisa di ½ cadauno. A tal proposito le parti specificano che gli oneri condominiali verranno suddivisi come di seguito: continuerà a corrispondere il 50 % degli oneri condominiali di natura Parte_2 straordinaria, mentre corrisponderà il 30 % degli oneri condominiali di natura ordinaria, espressamente escluse le spese per i consumi di riscaldamento e del servizio di acqua calda sanitaria;
17) fermo restando quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver già prima d'ora risolto ogni altro loro rapporto di natura economico-patrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per nessun titolo o ragione, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto in questa sede previsto e pattuito;
18) è proprietaria del veicolo VW Golf targato DB929YL (doc. 9); parimenti, Parte_1 è proprietario del veicolo Fiat Tipo targato FC880EG (doc. 10); Parte_2
19) i coniugi si prestano il consenso reciproco al rilascio o rinnovo dei passaporti e degli altri documenti di espatrio;
essi altresì esprimono consenso per il rilascio del passaporto individuale del minore, con l'indicazione, sul medesimo, dei nomi di entrambi i genitori, e di essi soli, quali accompagnatori”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Entro il termine assegnato (08.10.2025) è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza affinché la separazione venga omologata alle solite condizioni (come confermate con le note da ultimo autorizzate). Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere. Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Massa in data 01.09.2012 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2012, numero 77, parte II, serie C);
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 04.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RE Di TO CI IA