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Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1966, n. 1122
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Legge 23 dicembre 1966, n. 1122
Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1966, n. 1122
Versione
1 gennaio 1967
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1967.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1967
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