Versione
27 ottobre 1982
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Versione
24 maggio 1990
24 maggio 1990
Art. 5. Pensione di invalidita'
La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita' all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermita' o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b).
Sussiste diritto a pensione anche quando le infermita' o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' all'esercizio della professione.
La misura della pensione e' pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma. Si applica altresi' il disposto del terzo comma dell'articolo 4. ((3)) La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidita', e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quando l'invalidita', dopo la concessione, e' stata confermata due volte. La erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
Il pensionato per invalidita' che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita' puo' chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidita'.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale , con sentenza 3 - 15 maggio 1990, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 23/05/1990, n. 21) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4, secondo comma e 5, terzo comma, "nella parte in cui, per il calcolo delle pensioni di inabilita' e di invalidita', rinviano all'art. 2, quinto comma".
La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita' all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermita' o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b).
Sussiste diritto a pensione anche quando le infermita' o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' all'esercizio della professione.
La misura della pensione e' pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma. Si applica altresi' il disposto del terzo comma dell'articolo 4. ((3)) La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidita', e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quando l'invalidita', dopo la concessione, e' stata confermata due volte. La erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
Il pensionato per invalidita' che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita' puo' chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidita'.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale , con sentenza 3 - 15 maggio 1990, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 23/05/1990, n. 21) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4, secondo comma e 5, terzo comma, "nella parte in cui, per il calcolo delle pensioni di inabilita' e di invalidita', rinviano all'art. 2, quinto comma".
Giurisprudenza • 13
- 1. Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13140Provvedimento: […] Non appare, poi, superfluo ricordare che la Corte costituzionale ( v. Corte Cost. 15/5/1990, n. 243), con riferimento alla previdenza dei Geometri, ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 4 e 5 della legge n. 773/1982, nella parte in cui prevedono che le pensioni di inabilità e di invalidità siano calcolate in proporzione ai redditi professionali escludendo ogni intervento di solidarietà che valga a garantire il minimo vitale. Ha, poi, ( v. Corte Cost. 6/5/1997, n. 119) dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, co. 4, legge n. 773/1982 nella parte in cui garantisce, indipendentemente dalla posizione reddituale, a tutti gli iscritti alla CP_2 Parte_2 la pensione minima di vecchiaia.Leggi di più...
- autonomia regolamentare enti previdenziali·
- principio pro rata temporis·
- art. 3, comma 12, legge n. 335/1995·
- pensione di vecchiaia ordinaria·
- previdenza obbligatoria·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- pensione di vecchiaia anticipata·
- art. 38 Cost.·
- diritto soggettivo pensione·
- integrazione al minimo pensione