Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6084/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Matilde Boccia quale giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 6084/2021 R. Gen. Aff Cont., avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni e vertente:
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Frattamaggiore (NA), alla Via Senatore Raffaele Pezzullo n. 9, C. F. e P. Iva: , P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Via Serafino Biscardi, n. 31, presso lo studio dell'Avv. Massimo Guida, del Foro di Torre Annunziata, CF. che lo rappresenta e difende C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione;
-parte attrice- CONTRO
p. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te p.t., con sede legale in Bologna (Bo) alla via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. Maria Carmela Fratta ( C.F. ) C.F._2 presso il cui studio è elett. te dom.ta in s. Maria C. Vetere (CE) via Mazzocchi 109.
-convenuta-
*** CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 7.10.2024 e come da comparse conclusionali e memorie di replica in atti.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
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1.Con atto di citazione notificato in data 20.05.2021 a mezzo posta certificata, ai sensi della L.53/94, la Società Parte_1 in persona del legale rappresentante conveniva in
[...] giudizio la quale impresa assicuratrice, in virtù di Controparte_1 contratto di Polizza Commercio e Servizi n. 1/39226/87/159993796, stipulato in data 18.04.2018, al fine di ottenere l'indennizzo dei danni asseritamente subiti a seguito della fuoriuscita di acqua dovuta alla rottura di una tubatura verificatasi in data 08.02.2019, per un importo pari ad € 70.000. A supporto della dispiegata azione, segnatamente, la società attrice premetteva di avere quale oggetto sociale la vendita di elettrodomestici anche audiovisivi, piccoli elettrodomestici, apparecchi domestici compresi i relativi accessori e articoli casalinghi e disporre, per lo svolgimento della propria attività commerciale, di diverse sedi (magazzini), aggiungendo che : -in data 08.02.2019 alle ore 08.00 circa, il titolare della società sig. si recava presso il magazzino Parte_1 sito in Frattamaggiore (NA), alla Via Senatore Pezzullo n. 9 e appena entrato nel magazzino si accorgeva della presenza di acqua sul pavimento derivata dalla rottura di un tubo di carico staffato a soffitto;
- sorpreso della richiamata condizione, immediatamente, si recava a visionare la merce stipata all'interno del magazzino e si accorgeva, che una ragguardevole quantità di merci, destinate alla vendita, erano state compromesse irrimediabilmente dalla perdita di acqua intervenuta a seguito della rottura del tubo posto al soffitto e più precisamente motori, griglie, schede elettriche ed altri materiali;
- il menzionato contratto di Polizza Commercio e Servizi n. 1/39226/87/159993796, prevedeva tra le garanzie anche il ristoro dei danni subiti per una rottura di condutture, con la successiva perdita di liquido;
- diligentemente, il sig. in data 11.02.2019 denunciava alla compagnia Parte_1 convenuta l'evento dannoso verificatosi tra la notte del giorno 7 e il giorno 8 del mese di febbraio 2019; - a seguito della denuncia inviata, la compagnia assicurativa rubricava il sinistro con il numero CP_2
1800120190054475 del 08.02.2019 e affidava a proprio tecnico incarico peritale, al fine di procedere ad un sopralluogo finalizzato alla verifica delle cause del sinistro e dei danni conseguiti;
- in data 26.02.2019 il p.a.
del “Centro Processi Assicurativi srl”, incaricato dalla Persona_1 compagnia assicuratrice, si recava sul luogo del sinistro e in detta circostanza verificava la rottura di una tubazione di carico staffata a soffitto che determinava un ingente allagamento del magazzino nonché danni ingenti da bagnamento alle merci presenti;
- in data 25.03.2019 si procedeva ad un secondo sopralluogo durante il quale il tecnico incaricato dalla convenuta società assicurativa, riceveva dalla istante copie delle fatture di acquisto relative alla merce danneggiata;
- il tecnico di fiducia della compagnia dal confronto tra le merci danneggiate e le n. 6084/2021 r.g.a.c. Pagina 2 di 10 N.6084/2021 R.G.A.C.
relative fatture di acquisto, verificava che tra il valore del danno stimato da parte attrice e quello verificato non vi erano incongruenze, tant'è che lo stesso tecnico testualmente riportava nella relazione finale: …. “Non sono emerse incongruenze ed il conteggio è risultato corrispondente all'elenco fornito”. Sottolineava la società attrice, pertanto, che all'esito dei due sopralluoghi, ed a seguito di una minuziosa ricostruzione dei danni occorsi alla merce stipata, il tecnico incaricato dalla compagnia verificava la CP_1 corrispondenza tra il valore dei danni stimato dalla società istante pari ad euro 69.514,97 e quello riscontrato dal medesimo pari ad euro 65.704,54. Riferiva altresì che testualmente il p.a. concludeva la Persona_1 propria relazione come segue: “Con polizza commercio & servizi si assicura un esercizio commerciale adibito alla vendita di elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche, ubicato alla via Senatore Raffaele Pezzullo 9 nel Comune di Frattamaggiore (NA). Il negozio occupa parte del piano seminterrato e del piano 1 di un maggior fabbricato per civili abitazioni. L'evento dannoso si è verificato nel locale vendita posto al piano seminterrato la notte tra il 7 e l'8 febbraio 2019, allorquando si verificava la rottura di una tubazione di carico staffata a soffitto che causava un ingente allagamento di parte del locale. Si avevano danni trascurabili al soffitto, mentre le merci depositate su pallets riportavano gravi danni da bagnamento. In occasione del primo sopralluogo veniva esibita la tubazione rotta. Veniva poi effettuata sopralluogo nel vicino deposito di via Pascoli (come indicato anche nella polizza) ove erano stipate e conservate le merci danneggiate. In particolare i danni alle merci riguardano: schede elettroniche Folletto: schede alimentatore Bimby, schede alimentatore VK200 Folletto, sacchetti carta in microfibra Folletto, filtri Epa Folletto, griglie protezione motore Folletto, elettropompe lavaggio lavatrici, motori di lavastoviglie Ariston, ventole frigorifero, polveri tappeti Kobosan per , motore Folletto, Pt_3 motore Bimby, ecc…L'assicurato forniva elenco dettagliato valorizzato per l'importo di euro 69.514,97. In occasione del secondo sopralluogo è stato effettuato lo smassamento con fatture alla mano delle merci danneggiate, valutando unitamente al consulente dell'assicurata, Ing. Persona_2
l'eventuale recupero percentuale per le singole tipologie di merci danneggiate. Non sono emerse incongruenze ed il conteggio è risultato corrispondente all'elenco fornito. È stata poi redatta l'allegata stima del danno addivenendo ad una comune quantificazione”. Rilevava l'attrice che detta relazione veniva trasmessa dal tecnico incaricato alla compagnia nonché al tecnico di parte, ma che tuttavia nonostante il tecnico incaricato dalla compagnia avesse CP_1 verificato il nesso di causalità fra l'evento rottura della tubazione ed il danno causato alle merci, precisando, altresì, che tale garanzia fosse prevista dal contratto di polizza, la compagnia rifiutava di CP_1 procedere all'indennizzo, senza fornire alcuna motivazione valida, limitandosi a comunicare in modo del tutto generico la presenza di n. 6084/2021 r.g.a.c. Pagina 3 di 10 N.6084/2021 R.G.A.C.
incongruenze che non avrebbero consentito di effettuare alcuna proposta di indennizzo in sede stragiudiziale.
Contestava di avere invano inviato solleciti finalizzati al risarcimento, a fronte dei quali la compagnia aveva sempre manifestato diniego rispetto alle doglianze formulate. Riteneva pertanto sussistente l'inadempimento in capo alla compagnia convenuta in riferimento al contratto di polizza sottoscritto tra le parti, nonché che la stessa aveva tenuto un comportamento del tutto illegittimo contrario ai principi sinallagmatici di correttezza e buona fede, al sol fine di procrastinare il ristoro dei danni. Tanto premesso la società attrice citava la convenuta in epigrafe indicata, in persona del l.r.p.t., a comparire innanzi l'intestato Tribunale, all'udienza del 20.09.2021, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: - Accertare e dichiarare il grave inadempimento della contraente
per tutti i motivi dedotti in premessa e per l'effetto; - Controparte_3
Accertare e dichiarare il diritto contrattuale della al risarcimento Parte_1 dei danni subiti per l'evento sinistro dedotto in premessa, in virtù della polizza assicurativa n. 1/39226/87/159993796 e per l'effetto, - CP_1
Condannare la società con sede legale in Via Controparte_4
Stalingrado, 45 — Bologna, con c.f.: e p.iva n. , in P.IVA_3 P.IVA_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 69.514,97, o alla diversa somma che l'Adito Giudicante riterrà di giustizia e/o equità, a favore della – Condannare, altresì, lo stesso Parte_1 convenuto, al pagamento delle spese e competenze professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Con espressa riserva di meglio articolare le ulteriori istanze istruttorie nei termini di legge Si costituiva in giudizio la come in epigrafe Controparte_1 rappresentata e difesa, impugnando ogni avversa deduzione produzione ed istanza. Preliminarmente, la convenuta società eccepiva l'inoperatività della polizza azionata, all'uopo deduceva che nella sezione danni ai beni, all'art.2.6.2, rubricato " fuoriuscita di liquidi”, lett a) " acqua condotta” (pag. 13 delle condizioni di polizza) testualmente era statuito che "sono esclusi i danni ....alle merci". Per tale preliminare motivo eccepiva che il rischio ex adverso dedotto non rientrava tra quelli per i quali era prevista la copertura assicurativa. Rappresentava altresì che la richiamata disposizione prevedeva un'eccezione circa la possibilità di indennizzo delle merci in esposizione, in caso di danneggiamento, e la ricorrenza di altri presupposti, tuttavia eccepiva che nel caso di specie, dalla stessa perizia tecnica di parte attrice, nonché dalla relazione peritale del tecnico incaricato dalla compagnia, nonché dai rilievi fotografici alla stessa allegati, emergeva che le merci danneggiate non erano in esposizione, ma erano custodite nel magazzino. Eccepiva altresì evincersi con altrettanta evidenza che le merci danneggiate erano poste al piano interrato e stipate in scatoloni, sì da n. 6084/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 10 N.6084/2021 R.G.A.C.
renderne incognito il contenuto, quindi, ribadiva che il rischio verificatosi non rientrava tra quelli per i quali operava la garanzia assicurativa. La compagnia si riportava inoltre, alle eccezioni, esclusioni e pattuizioni di cui alla polizza azionata, relative al rischio ridotto e ai massimali, gli scoperti e le franchigie. In secondo luogo, la compagnia eccepiva la natura non accidentale della rottura della tubazione, deducendo che la rottura del tubo fosse stata artatamente provocata o, comunque, non dovuta a fattori accidentali. In terzo luogo, contestava che la parte attrice non aveva prodotto il documento di inventario di fine anno, sicché eccepiva l'impossibilità dell'avere contezza dell'effettiva giacenza delle merci, alla data del 31.12.18. Ferma restando, la contestazione del verificarsi del fatto storico con le modalità descritte da parte attrice e l'indennizzabilità del preteso danno per tutte le motivazioni esposte, da ultimo eccepiva la quantificazione del danno come eccessiva ed inconferente rispetto alla reale entità del danno e concludeva: dichiarare improcedibile, inammissibile ed improponibile la domanda attorea, nonché rigettarla nel merito in quanto infondata in fatto e diritto con vittoria di spese e competenze di lite. Concessi i termini di cui all'art 183 comma 6 cpc, il giudizio veniva rinviato all'udienza per la valutazione delle eventuali istanze istruttorie del 23.5.2022.In accoglimento della richiesta istruttoria di parte attrice, veniva ammessa la prova testimoniale, e disposto rinvio per il relativo espletamento alla data de 21.09. 2023.. Alla data da ultimo indicata, compariva e veniva escusso il teste di parte attrice: , Testimone_1 dipendente della ditta attrice. All'esito, ritenuta la controversia matura per la decisione, il giudizio in esame veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 7.10.2024 e trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 2.Preliminarmente risulta agli atti la legittimazione delle parti, la richiesta di risarcimento inviata ante causam alla compagnia, nonché il tentativo di mediazione (cfr. Verbale del 5.7.21, nota di deposito parte attrice del 01.09.21) 3.Sul merito La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. Nella vicenda in esame la domanda avanzata dall'attore è qualificabile come azione di adempimento contrattuale diretta al conseguimento dell'indennizzo previsto dalle condizioni di polizza per il verificarsi dell'evento concretizzante il rischio oggetto della copertura assicurativa. A fronte di ciò l'Assicurazione convenuta, al fine di escludere l'operatività dell'obbligazione indennitaria azionata, eccepiva l'esclusione dalla garanzia assicurativa in ragione della mancata copertura della merce danneggiata in caso del rischio dedotto come occorso.
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In via preliminare risulta documentalmente e incontestato tra le parti che in ottemperanza alle norme contrattuali l'attore aveva trasmesso alla compagnia, tempestiva denuncia dell'evento, in cui indicava luogo, data, orario. (cfr. fascicolo parte attrice, comunicazioni;
fascicolo convenuta affidamento incarico). In punto di riparto degli oneri probatori, ai sensi dell'art. 1218 c.c., si può innanzitutto richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa. Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito dei contratti di assicurazione, è opportuno premettere che secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, come da ultimo riaffermati con la pronuncia della Suprema Corte n. 1558 del 2018, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa.
Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore (cfr. anche Cass. n. 30656/2017; n. 6548/2013).
Sulla base di tale assunto la giurisprudenza ha avuto quindi modo di precisare che “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass. 30656/2017); analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081); mentre, sull'assicuratore grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (Cass. 7242/2005, 19734/ 2011).
In definitiva, l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto. Una volta fornita la prova che si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza, grava sull'assicuratore l'onere di provare un fatto impeditivo della pretesa attorea che come tale, rappresentando il fatto costitutivo dell'eccezione sollevata, rientra nel suo onere probatorio.
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Nella fattispecie in esame, costituisce circostanza pacifica tra le parti, dedotta e documentata dall'attore, che questi abbia stipulato con la compagnia convenuta, la Polizza Commercio e Servizi n. 1/39226/87/159993796, relativa alle sedi di esercizio commerciale della società di in cui dunque è ricompreso il magazzino Parte_1 sito in Frattamaggiore (NA), alla Via Senatore Pezzullo n. 9, teatro del sinistro dedotto, avente ad oggetto, tra gli altri, il rischio di “Fuoriuscita di liquidi “ (art.2.6.2) lett a) acqua condotta con indicazione del relativo massimale, incontestato tra le parti (cfr. estratto produzione parte attrice e stralcio parte convenuta) altresì provata l'operatività della polizza al momento del verificarsi del rischio garantito. Parte convenuta eccepisce l'inoperatività della polizza contestando che la merce danneggiata “non in esposizione” fosse esclusa dalla garanzia, per quanto disposto dalle condizioni di cui alla polizza in oggetto. L'eccezione è pretestuosa e inconferente, ed invero da quanto disposto all'art.
2.6.2 già richiamato, l'esclusione riguarda condizioni e presupposti differenti da quelli occorsi nella specie (cfr. stralcio condizioni, produzione CP_1
Mette conto ribadire che in materia di onere della prova nell'ambito dei contratti assicurativi, la Corte di Cassazione ha più volte affermato l'onere dell'assicurato, che agisce nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo, di provare che l'evento dannoso rientri effettivamente tra quelli inclusi nella copertura assicurativa, mentre l'assicuratore, qualora eccepisca un'esclusione di polizza, deve provare che il fatto rientri fra quelli non compresi in garanzia. (Cass. Civ. Sez. III, sent. 23/1/2018 n. 1558). L'assicurato, nell'agire in giudizio deve provare che l'evento dannoso, le sue cause ed i suoi effetti corrispondano a quelli previsti nel contratto assicurativo. In altre parole, l'assicurato deve provare il verificarsi di un c.d. 'rischio incluso' per il quale il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I contratti assicurativi, tuttavia, contengono solitamente clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali). Di conseguenza, se l'assicuratore convenuto eccepisce che il rischio rientra fra quelli esclusi, sarà suo onere provare la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dell'esclusione di polizza ed il rigetto dell'indennizzo. Nel caso di specie, deve ritenersi che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico, provando il verificarsi dell'evento, mentre deve ritenersi che l'assicurazione non abbia provato la sussistenza dei presupposti di fatto per l'esclusione della polizza. Ed invero, oltre alla consulenze di entrambe le parti concordi anche sulla quantificazione dell'importo liquidabile (cfr. relazione parte attrice a firma dell'Ing. ; relazione tecnica del Centro Processi Assicurativi, Persona_2
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produzione , anche il teste di parte attrice, , CP_1 Testimone_1 escusso all'udienza del 21.09.2023, ha offerto dichiarazioni che confermavano l'esposizione della merce e la esatta allocazione: “….io aspetto di solito il per aprire il negozio, apriamo insieme, era febbraio Pt_1
2019; abbiamo aperto il negozio abbiamo trovato l'acqua a terra;
la merce era allocata sulle pedane e sugli scaffali;
la merce di cui parlo consisteva in le schede della , i filtri della folletto, i motori della , sostanzialmente mi Pt_3 Pt_3 riferisco ai pezzi di ricambio dell'elettrodomestico Folletto Vorwerk;
era esposta nei corridoi;
il negozio è composto da un unico piano;
era allocata sugli scaffali e anche sulle pedane di legno;
c'era l'acqua che bagnava i piedi all'incirca venti cm;
vi era un tubo dell'acqua rotto posto sul muro all'altezza di circa tre quattro metri;
ho visto che cadeva acqua dal tubo”(cfr. verbale udienza del 21.09.23). Pertanto, alla luce del quadro probatorio complessivamente considerato, non emergendo risultanze di segno contrario, è da ritenersi dimostrato in via documentale il verificarsi dell'evento descritto in polizza, il concretizzarsi del rischio coperto dalla garanzia;
può dirsi quindi provato il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato di conseguire l'indennizzo sulla base della polizza sottoscritta con la compagnia convenuta, osservandosi che l'evento per cui è causa e la merce danneggiata sono da ritenersi oggetto della garanzia assicurativa. In tal senso, in considerazione dell'attività istruttoria svolta e delle condizioni di assicurazione contrattualmente previste, non vi è dubbio che l'evento dannoso dedotto sia incluso nell'ambito del rischio assicurativo corrispondente a quello descritto nella polizza sottoscritta dall'attore. Di contro, la società convenuta, all'esito del giudizio, non ha provato l'esistenza di alcun fatto impeditivo o estintivo del diritto all'indennizzo azionato, anzi il perito dalla stessa incaricato ha riconosciuto l'evento, l'accidentalità dello stesso e la quantificazione che non troppo si discosta da quella operata dal tecnico di parte attrice, potendo dunque ritenersi del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio le sollevate eccezioni. Occorre pertanto pervenire a quantificare l'indennizzo dovuto dalla convenuta compagnia in considerazione della stima dei beni effettuata nelle relazioni peritali delle parti in lite, sulla scorta delle prove documentali offerte dall'attore relative fatture di smistamento (produzione attore) e dei limiti di indennizzo, incontestati tra le parti. Sul punto mette conto evidenziare che con sentenza n. 3524/2023 la Cassazione ha sottolineato la possibilità per il giudice di basare la propria decisione su una perizia stragiudiziale di parte, sempre che sia adeguatamente motivata. In tal senso giova evocare anche il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. C.App.Bologna sent. N.88/2024), che ha confermato il valore probatorio elevato delle perizie di parte, anche se realizzate prima del processo ( “Posto che va escluso che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa e affermata, di conseguenza, l'ammissibilità le prove atipiche (la cui efficacia probatoria è
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comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova ex art. 116 comma 2 c.p.c.), integrano prove atipiche aventi forza probatoria di presunzioni semplici od argomenti di prova anche le perizie stragiudiziali, pur con la necessità che il giudicante indichi le ragioni per le quali sono state ritenute attendibili e convincenti. Difatti, il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante. Non è dunque vietato al giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte - anche se impugnata dall'avversario e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale - qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione” (Corte di appello di Bologna, sentenza del 16.1.2024). Ed invero il principio del libero convincimento del giudice consente a quest'ultimo di fondare la propria decisione su una perizia stragiudiziale, purché essa sia ben motivata e convincente. Si ritiene pertanto equa, la stima dei danni operata dalla società convenuta con la perizia in atti (cfr. all. relazione perito unipol- all. verbale di sopralluogo consulente unipol) atteso che le rispettive voci in essa riportate corrispondono sostanzialmente ai danni riportati per come attestati nei rilievi fotografici in atti ed a quelli indicati dal perito di parte attrice. In definitiva, va condannata al pagamento in Controparte_5 favore della ditta attrice della somma complessiva, al netto di scoperto e franchigia, di euro 65.354,54 a titolo di risarcimento del danno a seguito dell'evento oggetto di causa, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
4.Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia, determinato in ragione del criterio del decisum, e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) con applicazione dei parametri medi corrispondenti allo scaglione di valore fino a 260.000,00 ma ridotto ex art. 4 DM cit. Va, tuttavia, osservato che, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, D.lgs. 28/2010, il Giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5 (vale a dire nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, come nella ipotesi in esame), non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Ne consegue che solo la sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge,
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dovendo, peraltro, la relativa circostanza essere adeguatamente provata da chi la invoca (cfr. Tribunale Roma, 5/7/2012). Nel caso di specie, la convenuta non ha allegato alcuna giustificazione Controparte_1 alla sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione (così come attestato dal relativo verbale negativo in atti), conseguendo a ciò la condanna della medesima parte al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, con l'ulteriore specificazione che trattasi non del contributo in concreto versato (che in ipotesi potrebbe anche essere inferiore a quello previsto per legge), ma di quello effettivamente dovuto, cosicché non è possibile in questa sede procedere alla determinazione della sua quantificazione, posto che la liquidazione del dovuto spetta al funzionario di Cancelleria.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, nella persona del g.u. dott.ssa Matilde Boccia, decidendo la controversia come in epigrafe indicata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1.ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, per le ragioni di cui in motivazione;
e per l'effetto,
2- CONDANNA la convenuta alla Controparte_1 corresponsione degli importi così come indicati in relazione peritale, riportati in sentenza, pari ad euro 65.354,54 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
3- Condanna parte convenuta al pagamento, in Controparte_1 favore di parte attrice Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Frattamaggiore (NA), alla Via Senatore Raffaele Pezzullo n. 9, C. F. e P. Iva: , delle spese di lite, che si liquidano in € 9.872,10 per P.IVA_1 compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge con attribuzione al procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.;
4- CONDANNA, ex art. 8, comma 4-bis, D.lgs. 28/2010, parte convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Aversa, 21/01/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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