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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 05/09/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 906/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente rel. dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. R.G. 906/2025 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, su ricorso depositato in data 12.05.2025 da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Valentini (C.F. ) CodiceFiscale_2 del Foro di Pistoia, mail: – pec: Email_1
ed elettivamente domiciliato presso il Email_2 suo studio in Pistoia, Galleria Nazionale n. 12, giusta procura in atti;
e nata a [...] il [...] (C.F. CP_1 C.F._3
), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Vittoria Zeru (C.F. ) del Foro di Pistoia, mail: C.F._4
t – pec: ed Email_3 Email_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, via della Provvidenza
n. 31, giusta procura in atti;
e
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 12.05.2025, i signori
[...]
e chiedevano la modifica delle Parte_1 CP_1 condizioni del divorzio attualmente regolate con sentenza n. 238/2020 (r.g. n.
3280/2018), emessa in data 05.03.2020 e pubblicata in data 09.03.2020 dal
Tribunale di Pistoia, nei seguenti termini:
“affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, tenuto conto delle mutate condizioni economiche delle figlie degli stessi, Voglia disporre la modifica delle condizioni stabilite con la sentenza n. 238/2020 indicata al punto 4) con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, così decidendo:
➔dichiararsi non più dovuto, e quindi revocare, l'assegno mensile di mantenimento a favore delle figlie , Persona_1 Persona_2
e , per il venir meno dei presupposti sostanziali per cui Persona_3 era stato concesso nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
I ricorrenti sostenevano che ad oggi le figlie svolgono tutte e tre delle attività lavorative che consentono loro di provvedere a se stesse: e non Per_1 Per_2 risiedono più con la madre ( , nel luglio 2023, ha contratto matrimonio Per_1
e convive con il suo attuale compagno nella città di Prato). Per_2
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data
26.06.2025 e acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Non vi sono ragioni ostative all'accoglimento del ricorso.
Le condizioni economiche del divorzio dei signori Parte_1
e possono quindi essere modificate in conformità alla CP_1 richiesta delle parti.
Nulla deve disporsi in punto di spese, avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
2 a) dispone la modifica delle condizioni del divorzio dei sig.ri
[...]
e regolate con sentenza n. 238/2020, Parte_1 CP_1 emessa in data 05.03.2020 e pubblicata in data 09.03.2020 dal Tribunale di
Pistoia in conformità all'accordo raggiunto dalle parti nel ricorso e riportato nella parte motiva del presente provvedimento;
b) nulla sulle spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 04.09.2025.
Il Presidente
Stefano Billet
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente rel. dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. R.G. 906/2025 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, su ricorso depositato in data 12.05.2025 da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Valentini (C.F. ) CodiceFiscale_2 del Foro di Pistoia, mail: – pec: Email_1
ed elettivamente domiciliato presso il Email_2 suo studio in Pistoia, Galleria Nazionale n. 12, giusta procura in atti;
e nata a [...] il [...] (C.F. CP_1 C.F._3
), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Vittoria Zeru (C.F. ) del Foro di Pistoia, mail: C.F._4
t – pec: ed Email_3 Email_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, via della Provvidenza
n. 31, giusta procura in atti;
e
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 12.05.2025, i signori
[...]
e chiedevano la modifica delle Parte_1 CP_1 condizioni del divorzio attualmente regolate con sentenza n. 238/2020 (r.g. n.
3280/2018), emessa in data 05.03.2020 e pubblicata in data 09.03.2020 dal
Tribunale di Pistoia, nei seguenti termini:
“affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, tenuto conto delle mutate condizioni economiche delle figlie degli stessi, Voglia disporre la modifica delle condizioni stabilite con la sentenza n. 238/2020 indicata al punto 4) con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, così decidendo:
➔dichiararsi non più dovuto, e quindi revocare, l'assegno mensile di mantenimento a favore delle figlie , Persona_1 Persona_2
e , per il venir meno dei presupposti sostanziali per cui Persona_3 era stato concesso nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
I ricorrenti sostenevano che ad oggi le figlie svolgono tutte e tre delle attività lavorative che consentono loro di provvedere a se stesse: e non Per_1 Per_2 risiedono più con la madre ( , nel luglio 2023, ha contratto matrimonio Per_1
e convive con il suo attuale compagno nella città di Prato). Per_2
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data
26.06.2025 e acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Non vi sono ragioni ostative all'accoglimento del ricorso.
Le condizioni economiche del divorzio dei signori Parte_1
e possono quindi essere modificate in conformità alla CP_1 richiesta delle parti.
Nulla deve disporsi in punto di spese, avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
2 a) dispone la modifica delle condizioni del divorzio dei sig.ri
[...]
e regolate con sentenza n. 238/2020, Parte_1 CP_1 emessa in data 05.03.2020 e pubblicata in data 09.03.2020 dal Tribunale di
Pistoia in conformità all'accordo raggiunto dalle parti nel ricorso e riportato nella parte motiva del presente provvedimento;
b) nulla sulle spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 04.09.2025.
Il Presidente
Stefano Billet
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