Ordinanza cautelare 22 aprile 2022
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00725/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00434/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2022, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato LO Cassigoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Firenze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Firenze del 7 gennaio 2022 di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 24 marzo 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. LO AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34 del 2020, in data 06 luglio 2020 ha presentato presso lo Sportello Unico della Prefettura di Firenze, due dichiarazioni di emersione dal lavoro irregolare per il sostegno al bisogno familiare in favore di cittadini extracomunitari: -OMISSIS-, nato il -OMISSIS- a -OMISSIS- nato il-OMISSIS-a -OMISSIS-.
Il SUI, con un primo provvedimento, datato 03 agosto 2021, ha respinto l’istanza di emersione: tale provvedimento è stato annullato d’ufficio in autotutela, in data 4 agosto 2021, perché non preceduto dalla comunicazione di motivi ostativi.
Successivamente il SUI, con nota datata 9 agosto 2021, ha comunicato a parte ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in quanto la DPL aveva espresso un parere negativo per il seguente motivo: « Nonostante la richiedente sia stata in possesso nell'anno 2019 di un reddito lordo pari ad € 40.200, nella dichiarazione resa in data 17/09/20 presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze, ha affermato che non avrebbe occupato i due lavoratori stranieri per cui ha chiesto l'emersione (id n.-OMISSIS-) come domestici ma in qualità di traduttori/lettori nella ditta individuale di cui è titolare, che fornisce servizi di traduzione e noleggio audioguide ».
Ha fatto seguito la comunicazione via Pec datata 18 agosto 2021, con la quale la richiedente ha dato conto di quanto segue: « Referente alla pratica n. FI/L/N/2020/102395 e -OMISSIS- della mia domanda, Io, -OMISSIS- volevo chiarire alcune cose. Sul fatto che intervista che ho avuto col funzionario del ispettorato di lavoro abbiamo parlato sul mio lavoro (turismo) e la difficoltà che abbiamo passato il anno scorso e la proiezione su questo anno che mio avviso sara il anno della ripresa e nessun momento è stato la intenzione di che miei lavoratori domestici cominciassero un nuovo rapporto di lavoro nella mia ditta, purtroppo c'è stato una confusione nella intervista e ho capito male la domanda si le persone lavorano presso da me come domestici o presso la mia ditta e poi avevo una una emergenza sul lavoro per qui non ero concretata sulla intervista ; e poi tutto si somma anche nella intervista dei lavoratore domestici dove il ragazzo -OMISSIS- parla poco italiano e poi anche di qual altro ragazzo -OMISSIS- dove lui si capisci bene pero dove crede di sapere tutto , tutti e due sanno che attività faccio perché me vedono tutto il tempo al pc e poi parlando con le guide e poi vedono in me come esempio a seguire come primo una donna e poi come straniera che sta realizzando come imprenditore in un paese che non è suo , quindi a me piace come essere umano a incentivare alle persone a realizzare suoi sogni e perché non lavorare in futuro nel tipologia di lavoro che faccio. Per qualsiasi chiarimenti mi puo rispondere su questo email oppure al telefono -OMISSIS- ».
In data 8 settembre 2021, il SUI ha notificato un secondo provvedimento di rigetto, prot. n. -OMISSIS-, recante il medesimo contenuto, il medesimo numero di protocollo (prot. n. -OMISSIS-), la medesima data (ovvero 3 agosto 2021) e la medesima firma digitale (di data 3 agosto 2021) del primo provvedimento di rigetto già previamente annullato d’ufficio.
Ha fatto seguito ulteriore istanza di annullamento in autotutela: la Prefettura di Firenze, d’altronde, in data 7 gennaio 2022, ha notificato al legale del datore, il provvedimento Prot. N. -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza, così motivato: « RITENUTO, alla luce delle osservazioni di cui alla nota del citato legale, di dover integrare il provvedimento di rigetto sopraindicato, dando atto dell'avvenuta valutazione del contenuto della mail inviata dalla sig.ra -OMISSIS- a questo Ufficio in data 18.08.2021, con la quale la ricorrente ha controdedotto alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata, notificata ai sensi dell'art. 10bis della L.241/90; VALUTATO che la citata mail in data 18.08.2021 dalla sig.ra -OMISSIS- non contiene, ad avviso di questo Ufficio, elementi oggettivi che possano portare ad una diversa valutazione rispetto a quella precedentemente contenuta nel provvedimento definitivo di rigetto dell'istanza; CONSIDERATO infatti che la sig.ra -OMISSIS- ha personalmente sottoscritto la dichiarazione dinanzi all'Ispettorato del lavoro in data 17.09.2020 relativa all'utilizzo del lavoratore in un impiego non previsto dal d.l. 34/2020 conv. in I. 77/2020 e non ha fornito alcun elemento ritenuto utile ad una rivalutazione della dichiarazione sottoscritta ».
Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe i ricorrenti hanno proposto impugnazione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. il secondo provvedimento di rigetto, presentando il medesimo contenuto, il medesimo numero di protocollo (prot. n. -OMISSIS-), la medesima data (ovvero 3 agosto 2021) 3 e la medesima firma digitale (sempre di data 3 agosto 2021) del primo provvedimento di rigetto di data 8 agosto 2021 e già previamente annullato d’ufficio dalla stessa Pa, sarebbe inesistente o nullo, con conseguente invalidità derivata di quello datato 07 gennaio 2022, il quale non potrebbe essere qualificato in termini di convalida, avendo fatto rinvio per relationem ad un atto inesistente, o nullo, poiché già previamente annullato d’Ufficio dalla Pa procedente; in ogni caso, il secondo rigetto dovrebbe ritenersi comunque illegittimo, per violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, per non aver la Pa in alcun modo considerato le osservazioni della richiedente;
2. il nuovo provvedimento impugnato non avrebbe motivato in ordine alle osservazioni della richiedente ex art 10 bis e di cui alla successiva istanza di autotutela, con particolare riguardo all’erronea interpretazione delle prime dichiarazioni della ricorrente in sede di intervista presso l’Itl, dovuta, secondo parte ricorrente, agli importanti problemi di espressione in lingua italiana, emersi nel corso dell’istruttoria (ed inerenti sia la datrice sia i lavoratori domestici); in particolare, a fronte di quanto dichiarato dalla datrice di lavoro nella missiva inviata all’Amministrazione, quest’ultima non avrebbe chiarito la ragione della prevalenza delle dichiarazioni di cui al verbale dell’Itl, nonché la irrilevanza delle successive dichiarazioni del datore;
3. le dichiarazioni rese dalla datrice di lavoro sarebbero state mal espresse dalla predetta e mal interpretate dall’Amministrazione, poiché da esse non sarebbe possibile dedurre che la datrice, prima e durante la procedura di emersione, non stesse occupando i lavoratori stranieri come domestici ma avesse occupato, invece, gli stessi come dipendenti presso la propria ditta; inoltre, l’Amministrazione avrebbe dovuto accertare l’effettivo svolgimento delle mansioni domestiche e della reale volontà delle parti contrattuali in tal senso, volontà che sarebbe stata dimostrata anche per fatti concludenti; il lavoratore, in sede di intervista presso l’Itl, avrebbe dichiarato che le proprie mansioni erano domestiche; dalle buste paga fino a novembre 2020, poi, emergerebbe che il lavoratore era ancora utilizzato a lavoro domestico presso la datrice; quello espresso dalla datrice sarebbe stato solo un proposito futuro;
4. il SUI non avrebbe motivato in ordine al problema della promiscuità fra luogo di lavoro e luogo di abitazione della datrice, ove quest’ultima svolge la propria attività lavorativa (in una apposita stanza- magazzino, ove tiene delle radioguide o audioguide utilizzate per il lavoro nel settore turistico), il ché spiegherebbe perché I lavoratori domestici avessero dettagliate informazioni sul lavoro professionale della datrice;
5. il SUI non avrebbe considerato che i lavoratori non erano in grado di esplicare le mansioni di traduttori e lettori nella ditta del datore; in particolare, -OMISSIS-, parlando correttamente soltanto la lingua araba non avrebbe potuto svolgere attività di lettore e traduttore
6. il Sui avrebbe comunque dovuto rilasciare un permesso di attesa occupazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 277/22, pubblicata in data 22 aprile 2022 l’epigrafato Tar ha respinto la domanda cautelare con la seguente motivazione: « Considerato che ad un primo sommario esame il ricorso non presenti sufficienti elementi di fumus boni iuris, avuto riguardo al parere negativo espresso dall’Ispettorato del Lavoro sull’istanza di emersione, motivato in ragione delle inequivoche dichiarazioni rese dalla stessa datrice di lavoro in merito all’effettivo impiego dei lavoratori, non come collaboratori domestici, bensì come dipendenti della ditta individuale della datrice di lavoro, ditta che fornisce servizi di traduzione e noleggio di audioguide per il settore turistico ».
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sul primo motivo di ricorso.
Dall’esame degli atti emerge chiaramente come il SUI, per quanto non sia stato particolarmente preciso nell’adottare i provvedimenti per i quali è causa, abbia, sostanzialmente, sostituito – e non solo integrato la motivazione – il “secondo” provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con quello Prot. N. -OMISSIS-, motivato anche con riferimento al « contenuto della mail inviata dalla sig.ra -OMISSIS- a questo Ufficio in data 18.08.2021» .
In sostanza, l’Amministrazione, con l’ultimo provvedimento, ha espresso le ragioni del diniego tenendo sì conto delle argomentazioni precedentemente già assunte, ma motivando compiutamente in relazione all’elemento istruttorio ulteriore, adottando in ogni caso un provvedimento nuovo e autonomo, come sarebbe potuto avvenire laddove il precedente atto fosse stato annullato giudizialmente o d’ufficio, imponendo, quindi, al Sui di riesercitare il potere.
Pertanto, il primo motivo deve essere respinto.
2. Sui motivi 2, 3, 4 e 5.
Al riguardo, il Collegio ritiene di dover confermare quanto affermato, succintamente, in sede cautelare.
Infatti, quanto accertato dall’ITL, peraltro sentendo direttamente la datrice di lavoro, come da dichiarazione firmata, è sufficiente a giustificare il provvedimento di diniego, la successiva e-mail e gli altri elementi dedotti da parte ricorrente non essendo sufficienti né a dimostrare l’errore da parte della datrice di lavoro nel comprendere le domande e farsi comprendere dall’ITL, né, soprattutto, a dimostrare che, effettivamente, i lavoratori stranieri non fossero impiegati nell’attività di traduzioni oltre che per tutte le incombenze legate alle nuove procedure Covid, relativamente, evidentemente, all’attività di “traduzione e noleggio di apparecchi per guide e radioguide sul territorio fiorentino”.
La stessa “promiscuità” di luoghi di lavoro sottolineata da parte ricorrente, lungi dal giustificare un errore, rende verosimile invece le dichiarazioni rese dalla datrice all’ITL, così da poter giustificare, mediante l’utilizzo “in casa” dei lavoratori stranieri, un’apparenza di lavoro domestico, quando invece gli stessi sono stati impiegati nella diversa attività lavorativa che precede.
Pertanto, i motivi devono essere respinti.
3. Sul sesto motivo di ricorso.
Come già ricordato dall’intestato Tar, « ..la normativa sull'emersione del 2020, integrata dalla circolare del Ministero dell'Interno del 17 novembre 2020, prevede che il possibile rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione è comunque correlato, anche in tali previsioni, all'esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro che presenti i requisiti previsti dall'art. 103 decreto-legge n. 34 del 2020 (si veda: TAR Toscana, II, 14 gennaio 2022 n. 15). In difetto di una sufficiente capacità economica del datore di lavoro, non sussistono i presupposti di regolarità dell'istanza, dunque il permesso per attesa occupazione non può essere rilasciato: "La disciplina di regolarizzazione di cui all'art. 103 d.l. n. 34/2020 non prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando la dichiarazione di emersione sia rigettata per insufficienza del reddito del datore di lavoro, confermando il carattere eccezionale e restrittivo della normativa, limitata ai casi e ai tempi da essa stabiliti" (TAR Campania, Napoli, I, 27 gennaio 2025 n. 681; cfr.: Consiglio di Stato, sez. III, 17 dicembre 2021 n. 8422, T.A.R. Toscana, sez. II, 14 gennaio 2022, n. 15, id, 22 dicembre 2021, n. 1686, T.A.R. Calabria, Catanzaro, 17 gennaio 2022, n. 41, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 4 novembre 2021, n. 2424). Non sussistono peraltro dubbi, ad avviso del Collegio, sulla legittimità costituzionale del citato art. 103 D.L. 34/2020, in quanto, nella parte che qui viene in rilievo, lo stesso risulta ragionevolmente e legittimamente orientato a garantire la piena controllabilità della procedura che consente di regolarizzare la presenza di stranieri entrati clandestinamente nello Stato italiano, escludendo ipotesi ampliative legate alle peculiari condizioni del datore di lavoro, che potrebbero favorire condotte abusive e tradursi in un incremento numericamente non preventivabile e difficilmente gestibile, anche sotto il profilo della salvaguardia della sicurezza pubblica, di soggetti privi di occupazione e di fonti legittime di sostentamento sul territorio nazionale » (Tar Toscana, sez. II, 25 novembre 2025, n. 1894).
Anche tale ultimo motivo, quindi, deve essere respinto.
4. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
CC NI, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
LO AS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO AS | CC NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.