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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 9520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9520 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa EL SI, in funzione di Giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 23.12.25 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 1068/2023 R.G.L. TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO ET, elettivamente domiciliata presso Napoli, piazza Nolana n. 13 RICORRENTE
E Contro
, in persona dell'Amministratore Unico, , rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Vittorio Rizzo, elettivamente domiciliata nel suo studio in Napoli, via S. Lucia 97. RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
RESISTENTE- contumace
FATTO E DIRITTO La ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 19.1.2023, ha premesso che il coniuge era dipendente della contro la quale aveva dato corso Testimone_1 CP_4 ad un giudizio davanti a questo Tribunale, conclusosi con la condanna della società al pagamento dell'importo di € 10.401,48 per differenze retributive dovute per il periodo lavorativo intercorso dal gennaio 1988 al 1.12.1990; che nelle more il coniuge era deceduto e la sua pensione era stata riversata in favore di essa ricorrente, quale coniuge superstite;
che pertanto ella era titolare di pensione di riversibilità Cat. ET dal 1 gennaio 2007; che a seguito del giudizio promosso davanti alla Corte di Appello, la società era stata condannata al versamento dei contributi previdenziali con l'ordine all' di CP_3 procedere alla ricostituzione della pensione di reversibilità; che residuava di fatto la Contro determinazione del quantum avendo l omesso di versare il citato contributo. Concludeva chiedendo di “a)dichiarare l'obbligo di di ricostituzione della CP_4 pensione di riversibilità dell'istante nell'attuale godimento con decorrenza dal 22.11.2011 in esecuzione ed in adempimento del giudicato in atti;
b)in via subordinata e nell'ipotesi di impossibilità all'esecuzione dell'adempimento dianzi indicato ed in ogni caso in presenza di comportamenti di inottemperanza di all'adempimento della
CP_4 obbligazione scaturente dalla sentenza della Corte d'appello di Napoli dichiarare l'obbligo risarcitorio di siccome discendente dal mancato ottemperamento al
CP_4 versamento contributivo dovuto sulla somma retributiva di € 10.401,48 corrisposta da al dante causa della comparente nella persona di con
CP_4 Testimone_1 decorrenza dal 22.11.2011 in guisa tale da determinare un complessivo risultato omologo a quello che la comparente avrebbe percepito per effetto dell'adempimento della sentenza della Corte d'appello di Napoli nel suo contenuto dispositivo;
b)condannare al pagamento delle somme in questa guisa dovute in favore
CP_4 dell'istante per il periodo intercorso dalla precitata data del 22.11.2011 e sino alla proposizione della presente causa a titolo risarcitorio e da determinare nel suo contenuto economico mediante consulenza di ufficio che dovrà accertare la differenza di pensione emergente per la causale in disamina;
c)dichiarare che tale obbligazione è dovuta anche per i periodi successivi alla predetta data dichiarando l'obbligo della convenuta alla costituzione di rendita vitalizia presso l' alla stregua della
CP_4 CP_3 precitata normativa e da porsi a suo carico nel costo economico con la precisazione che essa deve essere determinata nella differenza di pensione che l'istante avrebbe percepito in presenza del rituale versamento assicurativo;
d)condannare al pagamento
CP_4 delle spese e competenze onorarie di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
L'ANM, cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva, eccependo preliminarmente l'improponibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem; nel merito, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda;
in particolare evidenziava la decorrenza del termine prescrizionale dei contributi previdenziali dal 2021; che il detto termine era stato interrotto con il giudizio promosso nei confronti dell' ; eccepiva CP_3 altresì l'inammissibilità della domanda risarcitoria. Concludeva chiedendo dichiararsi “inammissibili e in ogni caso rigettare integralmente le domande attrici, con vittoria di spese e compensi. In subordine, si chiede che l'
[...]
– voglia provvedere alla determinazione del Controparte_5 corretto differenziale pensionistico.”
L' nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva, rimanendo CP_3 contumace.
In esito alla udienza cartolare sopra indicata, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
2 Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del criterio del ne bis in idem, in quanto è pur vero che l'istante con il presente ricorso non fa altro che richiedere nuovamente accertarsi l'obbligo dell'ANM all'adeguamento della pensione in atti - già statuito dalla sentenza della Corte d'appello di cui si dirà - ma è altrettanto vero che la convenuta non ha a sua volta né eccepito né dimostrato di avere mai ottemperato alla sentenza in esame, e neppure ha sostenuto non esserle mai stata notificata.
La domanda avanzata avente a oggetto il risarcimento del danno pensionistico subito dalla ricorrente e la costituzione di rendita vitaliazia in suo favore è fondata e in tali termini va disposta la condanna della CP_4
La ricorrente fonda le proprie domande sull'inadempimento datoriale al pagamento dei contributi. Nella specie ella, pacificamente titolare della pensione di reversibilità per come indicato nella parte in fatto, ha chiesto in primis di accertare l'obbligo di di CP_4 ricostituzione della pensione di riversibilità dell'istante nell'attuale godimento con decorrenza dal 22.11.2011 in esecuzione ed in adempimento del giudicato in atti e in subordine la condanna della convenuta a risarcire il danno cagionato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali con costituzione an che di una rendita vitalizia .
Va premesso che il fondamento normativo del diritto al trattamento assicurativo previdenziale scaturisce direttamente dagli artt. 38 Cost. e 2116 c.c.. Secondo il primo, ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. Come noto, l'articolo 2116 c.c. stabilisce che “Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative]. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”. La citata norma al secondo comma disciplina l'azione risarcitoria mentre quella diversa, in forma specifica, è desumibile dall'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338. Entrambe le azioni hanno come presupposto la prescrizione dei contributi e il generale
3 rimedio risarcitorio di cui all'art 2116 c.c., che richiede altresì il conseguimento della prestazione pensionistica e la cessazione del rapporto di lavoro. La giurisprudenza di legittimità (S.C. n. 1179 del 22/01/2015) ha affermato che
“L'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavorattore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale
o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ., mentre, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., ovvero di mero accertamento dell' omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso”. Ne consegue che la tutela del lavoratore in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali consiste in una azione di condanna generica. La Cassazione (Sentenza n. 2630 del 05/02/2014) ha previsto anche che “nel caso di omissione contributiva, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile), l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338”. L'azione risarcitoria del danno c.d. pensionistico, può quindi essere esercitata nel momento in cui si verifica la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, ossia nel momento in cui la stessa avrebbe dovuto essere attivata e riconoscendo al lavoratore un'azione risarcitoria del danno. La citata norma, al secondo comma disciplina l'azione risarcitoria mentre quella diversa, in forma specifica, è desumibile dall'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338. Entrambe le azioni hanno come presupposto la prescrizione dei contributi e il generale rimedio risarcitorio di cui all'art 2116 c.c. richiede altresì il conseguimento della prestazione pensionistica e la cessazione del rapporto di lavoro.
4 Costituisce circostanza di fatto incontestata l'omessa contribuzione della società in relazione all'obbligo sulla stessa esistente per effetto della sentenza sopra menzionata, reso in un giudizio in cui erano parti unicamente il lavoratore ed il datore di lavoro. Tanto premesso, è certo che, per quanto riguarda i fatti, la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 3123 del 21.06.2007 riconosceva in favore del Testimone_1
(deceduto in data 13.12.2006), coniuge dante causa della , un superiore Pt_1 inquadramento dal gennaio 1988 al 1.12.1999, quale dipendente della CP_4 questo Tribunale, a seguito di giudizio intentato dagli eredi, con sentenza n. 7691 del 29.03.2011, quantificava in € 10.401,48 le differenze retributive sulla paga mensile;
la ricorrente, titolare di pensione di reversibilità dal 1.01.2007, presentava il 22.11.2011 domanda all' in esito alla sentenza della Corte d'appello, di ricostituzione del CP_3 trattamento pensionistico in godimento;
detta domanda veniva evidentemente rigettata, così come questo Tribunale provedeva con sentenza n. 9889 del 2013 a rigettarla, ritenendo sussistente nella specie un'ipotesi di decadenza;
avverso tale sentenza veniva proposto gravame da parte della ricorrente, definito con ulteriore sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 4234/2021 del 21.9.2021. Con tale pronuncia la Corte ha riformato la sentenza dichiarativa della decadenza, e ha così disposto: in riforma della sentenza impugnata, condanna l' Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., al versamento dei
[...] contributi maturati da nel periodo dal gennaio 1988 all'1.12.1999, Testimone_1 tenuto conto delle differenze retributive accertate per il periodo predetto nella misura di
€ 10.401,48; per l'effetto, ordina all' la conseguente ricostituzione della pensione CP_3 di reversibilità in godimento a , coniuge di , Parte_1 Testimone_1 dalla domanda amministrativa del 22.11.2011; compensa le spese del doppio grado di giudizio. In motivazione, la Corte ha specificato che, considerata l'epoca di liquidazione della prestazione pensionistica in esame (dal 1.01.2007, precedente al 6.07.2011) e la circostanza sopravvenuta della pronunzia giudiziale determinante un incremento della contribuzione del coniuge, non era applicabile il regime della decadenza. Con tale sentenza, inoltre, viene affrontata l'eccezione di prescrizione e ritenuto sul punto che: Va, poi, evidenziato che il primo giudice non riteneva prescritti i contributi né le differenze sui ratei arretrati (avuto riguardo al momento del riconoscimento del diritto a seguito delle sentenze e alla notifica al datore di lavoro del ricorso di primo grado), per cui, in carenza di appello principale o incidentale sul punto, la circostanza è ormai giudicato e ciò preclude un riesame anche d'ufficio della questione. E' stato ritenuto pertanto che dal riconoscimento in favore del Tes_1 dell'inquadramento superiore, con diritto al pagamento delle differenze retributive di € 10.401,48, scaturisce (…) l'obbligo per il datore di lavoro di versare i relativi contributi all' Gli stessi, dunque, ampliando la base per il calcolo della pensione di CP_3 reversibilità, comportano la maturazione delle relative differenze economiche, con
5 conseguente ordine all' di adeguamento, dalla data della domanda amministrativa CP_3 del 22.11.2011. Costituisce circostanza di fatto incontestata l'omessa contribuzione della società in relazione all'obbligo sulla stessa esistente per effetto della sentenza sopra menzionata, resa in un giudizio in cui erano parti unicamente il lavoratore ed il datore di lavoro. Come di recente ritenuto dalla Cassazione, “In tema di omissioni contributive, il lavoratore, in caso di omesso versamento dei contributi dovuti da parte del datore di lavoro, non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia, non abbiano provveduto al recupero di detti contributi e questi si siano prescritti, potendo solo agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno derivato dalla perdita delle prestazioni previdenziali in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo contributivo, o chiedere all'ente la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del 1962. (Cassazione civile sez. lav., 09/01/2024, n.701). Il diritto al risarcimento del danno qui azionato non può dirsi coperto da prescrizione, per quanto sopra rappresentato in tema di mancato decorso dello stesso e di giudicato sulla questione. Le parti, di fatto, chiedendo nel corso della udienza del 12.10.23, tenutasi dinanzi al g.o.t. in sostituzione di questo giudice, quanto segue: “Le parti chiedono che il Giudice ordini all' di determinare gli importi per la costituzione della rendita vitalizia, cosi CP_3 come già previsti dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4234/2021 doc n. 4 della produzione di hanno in buona sostanza “rinunciato” in accordo alla CP_4 domanda principale. In esito a tale udienza il g.l. emetteva il seguente provvedimento: ORDINA ALL' di CP_3 determinare gli importi per la costituzione della rendita vitalizia, cosi come già previsti dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4234/2021, doc n. 4 della produzione di ordine al quale l' non ottemperava. CP_4 CP_3
Pertanto, questo Giudice conferiva incarico di c.t.u. contabile, formulando il seguente quesito “Accerti il c.t.u., con giudizio adeguatamente motivato, quali siano gli importi per la costituzione della rendita vitalizia in favore della ricorrente, cosi come già previsti dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4234/2021 doc n. 4 della produzione di , indicando le differenze di pensione che la ricorrente stessa CP_4 avrebbe percepito nell'ottemperanza del giudicato per tutto il periodo intercorso dalla data del 22.11.2011 e sino 19.1.2023 (deposito del ricorso)
In conclusione, il c.t.u., con relazione alla quale non vi è motivo di discostarsi, stante la correttezza dei calcoli e del metodo scientifico utilizzato e alla quale i procuratori delle parti hanno di fatto aderito, non avanzando alcuna contestazione nel corso della decorsa udienza e chiedendo decidersi la causa, ha concluso come segue: “l'importo per la costituzione della rendita vitalizia in favore della ricorrente è risultato essere pari ad
6 euro 2.958,49 a titolo di contribuzione omessa dall;
mentre le differenze CP_1 pensionistiche non percepite dalla ricorrente sono risultate pari ad euro 4.335,99 per il periodo 22.11.2011 - 19.01.2023”.
La domanda va, dunque, accolta conformemente ai conteggi elaborati dal c.t.u, che appaiono rispondenti a giusti criteri contabili e vanno dunque condivisi, senza che, del resto, siano stati contestati da alcuna delle parti. Segue la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 4.335,99 dovuto per il periodo intercorso dal 22.11.2011 fino al 19.1.2023, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
la va inoltre condannata alla CP_4 costituzione di rendita vitalizia presso l in favore della ricorrente nella misura pari CP_3 alla differenza di pensione che la ricorrente stessa avrebbe percepito in presenza del versamento assicurativo, per un importo calcolato come pari a euro 2.958,49. Le spese del giudizio tra il ricorrente e il datore di lavoro seguono la soccombenza a carico di ques'ultimo e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, anche se l'assenza di conteggi allegati al ricorso e il buon comportamento processuale dell'azienda convenuta ne rendono corretta la compensazione in misura pari alla metà, mentre vanno compensate nei confronti l CP_3 considerata la posizione processuale, a carattere marginale, dell' , a eccezione CP_5 delle spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto e poste in solido a carico di entrambi i convenuti (non avendo l ottemperato all'ordine emesso dal CP_3
g.o.t. per la determinare degli importi per la costituzione della rendita vitalizia).
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, accertato l'obbligo risarcitorio di discendente dal CP_4 mancato ottemperamento al versamento contributivo dovuto sulla somma retributiva di € 10.401,48 corrisposta dalla stessa a con decorrenza dal CP_4 Testimone_1
22.11.2011, condanna la al pagamento in favore della ricorrente dell'importo CP_4 di euro 4.335,99 dovuto per il periodo intercorso dal 22.11.2011 fino al 19.1.2023; condanna altresì la convenuta alla costituzione di rendita vitalizia presso l' CP_4 CP_3 nella misura pari alla differenza di pensione che la ricorrente avrebbe percepito in presenza del versamento assicurativo, per un importo pari a euro 2.958,49; rigetta la domanda principale;
condanna la al pagamento della metà delle spese di lite, quantificando detta CP_4 metà in euro 2420,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, dichiarando compensata tra le parti la restante metà delle dette spese. Compensa le spese tra il ricorrente e l , a eccezione di quelle relative alla c.t.u., CP_3 liquidate a carico dei convenuti in solido, come da separato decreto. Si comunichi. Napoli, 23.12.25 Il Giudice
Dr EL SI
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TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott.ssa EL SI, in funzione di Giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 23.12.25 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 1068/2023 R.G.L. TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RO ET, elettivamente domiciliata presso Napoli, piazza Nolana n. 13 RICORRENTE
E Contro
, in persona dell'Amministratore Unico, , rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Vittorio Rizzo, elettivamente domiciliata nel suo studio in Napoli, via S. Lucia 97. RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
RESISTENTE- contumace
FATTO E DIRITTO La ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 19.1.2023, ha premesso che il coniuge era dipendente della contro la quale aveva dato corso Testimone_1 CP_4 ad un giudizio davanti a questo Tribunale, conclusosi con la condanna della società al pagamento dell'importo di € 10.401,48 per differenze retributive dovute per il periodo lavorativo intercorso dal gennaio 1988 al 1.12.1990; che nelle more il coniuge era deceduto e la sua pensione era stata riversata in favore di essa ricorrente, quale coniuge superstite;
che pertanto ella era titolare di pensione di riversibilità Cat. ET dal 1 gennaio 2007; che a seguito del giudizio promosso davanti alla Corte di Appello, la società era stata condannata al versamento dei contributi previdenziali con l'ordine all' di CP_3 procedere alla ricostituzione della pensione di reversibilità; che residuava di fatto la Contro determinazione del quantum avendo l omesso di versare il citato contributo. Concludeva chiedendo di “a)dichiarare l'obbligo di di ricostituzione della CP_4 pensione di riversibilità dell'istante nell'attuale godimento con decorrenza dal 22.11.2011 in esecuzione ed in adempimento del giudicato in atti;
b)in via subordinata e nell'ipotesi di impossibilità all'esecuzione dell'adempimento dianzi indicato ed in ogni caso in presenza di comportamenti di inottemperanza di all'adempimento della
CP_4 obbligazione scaturente dalla sentenza della Corte d'appello di Napoli dichiarare l'obbligo risarcitorio di siccome discendente dal mancato ottemperamento al
CP_4 versamento contributivo dovuto sulla somma retributiva di € 10.401,48 corrisposta da al dante causa della comparente nella persona di con
CP_4 Testimone_1 decorrenza dal 22.11.2011 in guisa tale da determinare un complessivo risultato omologo a quello che la comparente avrebbe percepito per effetto dell'adempimento della sentenza della Corte d'appello di Napoli nel suo contenuto dispositivo;
b)condannare al pagamento delle somme in questa guisa dovute in favore
CP_4 dell'istante per il periodo intercorso dalla precitata data del 22.11.2011 e sino alla proposizione della presente causa a titolo risarcitorio e da determinare nel suo contenuto economico mediante consulenza di ufficio che dovrà accertare la differenza di pensione emergente per la causale in disamina;
c)dichiarare che tale obbligazione è dovuta anche per i periodi successivi alla predetta data dichiarando l'obbligo della convenuta alla costituzione di rendita vitalizia presso l' alla stregua della
CP_4 CP_3 precitata normativa e da porsi a suo carico nel costo economico con la precisazione che essa deve essere determinata nella differenza di pensione che l'istante avrebbe percepito in presenza del rituale versamento assicurativo;
d)condannare al pagamento
CP_4 delle spese e competenze onorarie di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
L'ANM, cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva, eccependo preliminarmente l'improponibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem; nel merito, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda;
in particolare evidenziava la decorrenza del termine prescrizionale dei contributi previdenziali dal 2021; che il detto termine era stato interrotto con il giudizio promosso nei confronti dell' ; eccepiva CP_3 altresì l'inammissibilità della domanda risarcitoria. Concludeva chiedendo dichiararsi “inammissibili e in ogni caso rigettare integralmente le domande attrici, con vittoria di spese e compensi. In subordine, si chiede che l'
[...]
– voglia provvedere alla determinazione del Controparte_5 corretto differenziale pensionistico.”
L' nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva, rimanendo CP_3 contumace.
In esito alla udienza cartolare sopra indicata, dato atto dell'avvenuta rituale comunicazione ai procuratori delle parti del decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'avvenuto deposito delle note in parola, la causa veniva decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
2 Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del criterio del ne bis in idem, in quanto è pur vero che l'istante con il presente ricorso non fa altro che richiedere nuovamente accertarsi l'obbligo dell'ANM all'adeguamento della pensione in atti - già statuito dalla sentenza della Corte d'appello di cui si dirà - ma è altrettanto vero che la convenuta non ha a sua volta né eccepito né dimostrato di avere mai ottemperato alla sentenza in esame, e neppure ha sostenuto non esserle mai stata notificata.
La domanda avanzata avente a oggetto il risarcimento del danno pensionistico subito dalla ricorrente e la costituzione di rendita vitaliazia in suo favore è fondata e in tali termini va disposta la condanna della CP_4
La ricorrente fonda le proprie domande sull'inadempimento datoriale al pagamento dei contributi. Nella specie ella, pacificamente titolare della pensione di reversibilità per come indicato nella parte in fatto, ha chiesto in primis di accertare l'obbligo di di CP_4 ricostituzione della pensione di riversibilità dell'istante nell'attuale godimento con decorrenza dal 22.11.2011 in esecuzione ed in adempimento del giudicato in atti e in subordine la condanna della convenuta a risarcire il danno cagionato dall'omesso versamento dei contributi previdenziali con costituzione an che di una rendita vitalizia .
Va premesso che il fondamento normativo del diritto al trattamento assicurativo previdenziale scaturisce direttamente dagli artt. 38 Cost. e 2116 c.c.. Secondo il primo, ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. Come noto, l'articolo 2116 c.c. stabilisce che “Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative]. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”. La citata norma al secondo comma disciplina l'azione risarcitoria mentre quella diversa, in forma specifica, è desumibile dall'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338. Entrambe le azioni hanno come presupposto la prescrizione dei contributi e il generale
3 rimedio risarcitorio di cui all'art 2116 c.c., che richiede altresì il conseguimento della prestazione pensionistica e la cessazione del rapporto di lavoro. La giurisprudenza di legittimità (S.C. n. 1179 del 22/01/2015) ha affermato che
“L'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavorattore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale
o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ., mentre, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., ovvero di mero accertamento dell' omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso”. Ne consegue che la tutela del lavoratore in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali consiste in una azione di condanna generica. La Cassazione (Sentenza n. 2630 del 05/02/2014) ha previsto anche che “nel caso di omissione contributiva, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile), l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338”. L'azione risarcitoria del danno c.d. pensionistico, può quindi essere esercitata nel momento in cui si verifica la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, ossia nel momento in cui la stessa avrebbe dovuto essere attivata e riconoscendo al lavoratore un'azione risarcitoria del danno. La citata norma, al secondo comma disciplina l'azione risarcitoria mentre quella diversa, in forma specifica, è desumibile dall'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338. Entrambe le azioni hanno come presupposto la prescrizione dei contributi e il generale rimedio risarcitorio di cui all'art 2116 c.c. richiede altresì il conseguimento della prestazione pensionistica e la cessazione del rapporto di lavoro.
4 Costituisce circostanza di fatto incontestata l'omessa contribuzione della società in relazione all'obbligo sulla stessa esistente per effetto della sentenza sopra menzionata, reso in un giudizio in cui erano parti unicamente il lavoratore ed il datore di lavoro. Tanto premesso, è certo che, per quanto riguarda i fatti, la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 3123 del 21.06.2007 riconosceva in favore del Testimone_1
(deceduto in data 13.12.2006), coniuge dante causa della , un superiore Pt_1 inquadramento dal gennaio 1988 al 1.12.1999, quale dipendente della CP_4 questo Tribunale, a seguito di giudizio intentato dagli eredi, con sentenza n. 7691 del 29.03.2011, quantificava in € 10.401,48 le differenze retributive sulla paga mensile;
la ricorrente, titolare di pensione di reversibilità dal 1.01.2007, presentava il 22.11.2011 domanda all' in esito alla sentenza della Corte d'appello, di ricostituzione del CP_3 trattamento pensionistico in godimento;
detta domanda veniva evidentemente rigettata, così come questo Tribunale provedeva con sentenza n. 9889 del 2013 a rigettarla, ritenendo sussistente nella specie un'ipotesi di decadenza;
avverso tale sentenza veniva proposto gravame da parte della ricorrente, definito con ulteriore sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 4234/2021 del 21.9.2021. Con tale pronuncia la Corte ha riformato la sentenza dichiarativa della decadenza, e ha così disposto: in riforma della sentenza impugnata, condanna l' Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t., al versamento dei
[...] contributi maturati da nel periodo dal gennaio 1988 all'1.12.1999, Testimone_1 tenuto conto delle differenze retributive accertate per il periodo predetto nella misura di
€ 10.401,48; per l'effetto, ordina all' la conseguente ricostituzione della pensione CP_3 di reversibilità in godimento a , coniuge di , Parte_1 Testimone_1 dalla domanda amministrativa del 22.11.2011; compensa le spese del doppio grado di giudizio. In motivazione, la Corte ha specificato che, considerata l'epoca di liquidazione della prestazione pensionistica in esame (dal 1.01.2007, precedente al 6.07.2011) e la circostanza sopravvenuta della pronunzia giudiziale determinante un incremento della contribuzione del coniuge, non era applicabile il regime della decadenza. Con tale sentenza, inoltre, viene affrontata l'eccezione di prescrizione e ritenuto sul punto che: Va, poi, evidenziato che il primo giudice non riteneva prescritti i contributi né le differenze sui ratei arretrati (avuto riguardo al momento del riconoscimento del diritto a seguito delle sentenze e alla notifica al datore di lavoro del ricorso di primo grado), per cui, in carenza di appello principale o incidentale sul punto, la circostanza è ormai giudicato e ciò preclude un riesame anche d'ufficio della questione. E' stato ritenuto pertanto che dal riconoscimento in favore del Tes_1 dell'inquadramento superiore, con diritto al pagamento delle differenze retributive di € 10.401,48, scaturisce (…) l'obbligo per il datore di lavoro di versare i relativi contributi all' Gli stessi, dunque, ampliando la base per il calcolo della pensione di CP_3 reversibilità, comportano la maturazione delle relative differenze economiche, con
5 conseguente ordine all' di adeguamento, dalla data della domanda amministrativa CP_3 del 22.11.2011. Costituisce circostanza di fatto incontestata l'omessa contribuzione della società in relazione all'obbligo sulla stessa esistente per effetto della sentenza sopra menzionata, resa in un giudizio in cui erano parti unicamente il lavoratore ed il datore di lavoro. Come di recente ritenuto dalla Cassazione, “In tema di omissioni contributive, il lavoratore, in caso di omesso versamento dei contributi dovuti da parte del datore di lavoro, non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia, non abbiano provveduto al recupero di detti contributi e questi si siano prescritti, potendo solo agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno derivato dalla perdita delle prestazioni previdenziali in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo contributivo, o chiedere all'ente la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della l. n. 1338 del 1962. (Cassazione civile sez. lav., 09/01/2024, n.701). Il diritto al risarcimento del danno qui azionato non può dirsi coperto da prescrizione, per quanto sopra rappresentato in tema di mancato decorso dello stesso e di giudicato sulla questione. Le parti, di fatto, chiedendo nel corso della udienza del 12.10.23, tenutasi dinanzi al g.o.t. in sostituzione di questo giudice, quanto segue: “Le parti chiedono che il Giudice ordini all' di determinare gli importi per la costituzione della rendita vitalizia, cosi CP_3 come già previsti dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4234/2021 doc n. 4 della produzione di hanno in buona sostanza “rinunciato” in accordo alla CP_4 domanda principale. In esito a tale udienza il g.l. emetteva il seguente provvedimento: ORDINA ALL' di CP_3 determinare gli importi per la costituzione della rendita vitalizia, cosi come già previsti dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4234/2021, doc n. 4 della produzione di ordine al quale l' non ottemperava. CP_4 CP_3
Pertanto, questo Giudice conferiva incarico di c.t.u. contabile, formulando il seguente quesito “Accerti il c.t.u., con giudizio adeguatamente motivato, quali siano gli importi per la costituzione della rendita vitalizia in favore della ricorrente, cosi come già previsti dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4234/2021 doc n. 4 della produzione di , indicando le differenze di pensione che la ricorrente stessa CP_4 avrebbe percepito nell'ottemperanza del giudicato per tutto il periodo intercorso dalla data del 22.11.2011 e sino 19.1.2023 (deposito del ricorso)
In conclusione, il c.t.u., con relazione alla quale non vi è motivo di discostarsi, stante la correttezza dei calcoli e del metodo scientifico utilizzato e alla quale i procuratori delle parti hanno di fatto aderito, non avanzando alcuna contestazione nel corso della decorsa udienza e chiedendo decidersi la causa, ha concluso come segue: “l'importo per la costituzione della rendita vitalizia in favore della ricorrente è risultato essere pari ad
6 euro 2.958,49 a titolo di contribuzione omessa dall;
mentre le differenze CP_1 pensionistiche non percepite dalla ricorrente sono risultate pari ad euro 4.335,99 per il periodo 22.11.2011 - 19.01.2023”.
La domanda va, dunque, accolta conformemente ai conteggi elaborati dal c.t.u, che appaiono rispondenti a giusti criteri contabili e vanno dunque condivisi, senza che, del resto, siano stati contestati da alcuna delle parti. Segue la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 4.335,99 dovuto per il periodo intercorso dal 22.11.2011 fino al 19.1.2023, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
la va inoltre condannata alla CP_4 costituzione di rendita vitalizia presso l in favore della ricorrente nella misura pari CP_3 alla differenza di pensione che la ricorrente stessa avrebbe percepito in presenza del versamento assicurativo, per un importo calcolato come pari a euro 2.958,49. Le spese del giudizio tra il ricorrente e il datore di lavoro seguono la soccombenza a carico di ques'ultimo e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, anche se l'assenza di conteggi allegati al ricorso e il buon comportamento processuale dell'azienda convenuta ne rendono corretta la compensazione in misura pari alla metà, mentre vanno compensate nei confronti l CP_3 considerata la posizione processuale, a carattere marginale, dell' , a eccezione CP_5 delle spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto e poste in solido a carico di entrambi i convenuti (non avendo l ottemperato all'ordine emesso dal CP_3
g.o.t. per la determinare degli importi per la costituzione della rendita vitalizia).
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, accertato l'obbligo risarcitorio di discendente dal CP_4 mancato ottemperamento al versamento contributivo dovuto sulla somma retributiva di € 10.401,48 corrisposta dalla stessa a con decorrenza dal CP_4 Testimone_1
22.11.2011, condanna la al pagamento in favore della ricorrente dell'importo CP_4 di euro 4.335,99 dovuto per il periodo intercorso dal 22.11.2011 fino al 19.1.2023; condanna altresì la convenuta alla costituzione di rendita vitalizia presso l' CP_4 CP_3 nella misura pari alla differenza di pensione che la ricorrente avrebbe percepito in presenza del versamento assicurativo, per un importo pari a euro 2.958,49; rigetta la domanda principale;
condanna la al pagamento della metà delle spese di lite, quantificando detta CP_4 metà in euro 2420,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, dichiarando compensata tra le parti la restante metà delle dette spese. Compensa le spese tra il ricorrente e l , a eccezione di quelle relative alla c.t.u., CP_3 liquidate a carico dei convenuti in solido, come da separato decreto. Si comunichi. Napoli, 23.12.25 Il Giudice
Dr EL SI
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