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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 25/02/2026, n. 3241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3241 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3241/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
IO AS, TO
ZUNICA FABIO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14490/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 525 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20654/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo IMU n. 525, prot. n. 17495 del 29.04.2025, notificato il 16.05.2025, avente ad oggetto l'IMU anno 2020, relativamente all'immobile sito in Forio, Indirizzo_1, censito al foglio 27, particella 686, sub 1, categoria D/2, per la quota di proprietà pari ad 1/3, per un importo complessivo richiesto di euro 9.382,00.
Esponeva che l'immobile, destinato ad attività alberghiera, era stato concesso in comodato alla società Società_1 S.a.s. di Ricorrente_1, esercente attività ricettiva, e che per l'anno 2020 spettava l'esenzione prevista dall'art. 177 D.L. 34/2020.
Il Comune di Forio si costituiva, deducendo l'infondatezza del ricorso per difetto dei presupposti soggettivi dell'esenzione e per mancata presentazione della dichiarazione prevista ai fini del Temporary Framework
.
All'udienza del 25.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia concerne la debenza dell'IMU per l'anno 2020 relativamente all'immobile categoria D/2 sito in Forio, Indirizzo_1, di cui la ricorrente risulta comproprietaria per la quota di un terzo in forza di successione ereditaria, come confermato dalla visura catastale.
L'art. 177 del D.L. 34/2020 ha previsto, in via eccezionale, l'esenzione dall'IMU per talune categorie di immobili destinati ad attività turistico-ricettive, subordinando espressamente il beneficio alla condizione che i proprietari fossero anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma introduce un'agevolazione fiscale di carattere straordinario e derogatorio rispetto al regime ordinario dell'imposta municipale propria;
come tale, essa è di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione estensiva o analogica.
Nel caso di specie l'attività alberghiera è esercitata dalla società Società_1 S.a.s., soggetto giuridico distinto dalla persona fisica proprietaria dell'immobile. La ricorrente, pur rivestendo la qualità di socia accomandataria della società, agisce nella presente controversia quale comproprietaria del bene e soggetto passivo IMU, mentre l'attività economica è svolta da un autonomo centro di imputazione giuridica. La coincidenza tra proprietà dell'immobile e gestione dell'attività richiesta dalla norma agevolativa deve essere intesa in senso formale e soggettivo, con riferimento al medesimo soggetto passivo d'imposta; non è sufficiente una mera relazione partecipativa o il controllo societario.
Ne consegue che, difettando l'identità tra proprietario dell'immobile e soggetto esercente l'attività alberghiera, non risulta integrato il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 177 citato per il riconoscimento dell'esenzione.
A ciò si aggiunge che la fruizione dell'agevolazione era subordinata agli adempimenti dichiarativi previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato e dal Temporary Framework. In materia di benefici fiscali, la presentazione della dichiarazione richiesta dalla normativa costituisce condizione necessaria per il riconoscimento del beneficio, trattandosi di adempimento funzionale al controllo dei requisiti e al monitoraggio dei massimali.
L'omissione di tale adempimento non può essere considerata una mera irregolarità formale, ma incide sull'accesso stesso all'agevolazione, atteso che le norme di esenzione, in quanto derogatorie, devono essere applicate in modo rigoroso e nel rispetto puntuale delle condizioni stabilite dal legislatore.
Nel caso in esame è pacifico che né la ricorrente né la società risultano aver presentato la dichiarazione sostitutiva richiesta entro il termine previsto. Tale omissione, unitamente al difetto del requisito soggettivo, preclude il riconoscimento dell'esenzione invocata.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato. La particolarità della questione, attinente all'interpretazione di una normativa emergenziale e di recente introduzione, giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
IO AS, TO
ZUNICA FABIO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14490/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 525 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20654/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo IMU n. 525, prot. n. 17495 del 29.04.2025, notificato il 16.05.2025, avente ad oggetto l'IMU anno 2020, relativamente all'immobile sito in Forio, Indirizzo_1, censito al foglio 27, particella 686, sub 1, categoria D/2, per la quota di proprietà pari ad 1/3, per un importo complessivo richiesto di euro 9.382,00.
Esponeva che l'immobile, destinato ad attività alberghiera, era stato concesso in comodato alla società Società_1 S.a.s. di Ricorrente_1, esercente attività ricettiva, e che per l'anno 2020 spettava l'esenzione prevista dall'art. 177 D.L. 34/2020.
Il Comune di Forio si costituiva, deducendo l'infondatezza del ricorso per difetto dei presupposti soggettivi dell'esenzione e per mancata presentazione della dichiarazione prevista ai fini del Temporary Framework
.
All'udienza del 25.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia concerne la debenza dell'IMU per l'anno 2020 relativamente all'immobile categoria D/2 sito in Forio, Indirizzo_1, di cui la ricorrente risulta comproprietaria per la quota di un terzo in forza di successione ereditaria, come confermato dalla visura catastale.
L'art. 177 del D.L. 34/2020 ha previsto, in via eccezionale, l'esenzione dall'IMU per talune categorie di immobili destinati ad attività turistico-ricettive, subordinando espressamente il beneficio alla condizione che i proprietari fossero anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma introduce un'agevolazione fiscale di carattere straordinario e derogatorio rispetto al regime ordinario dell'imposta municipale propria;
come tale, essa è di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione estensiva o analogica.
Nel caso di specie l'attività alberghiera è esercitata dalla società Società_1 S.a.s., soggetto giuridico distinto dalla persona fisica proprietaria dell'immobile. La ricorrente, pur rivestendo la qualità di socia accomandataria della società, agisce nella presente controversia quale comproprietaria del bene e soggetto passivo IMU, mentre l'attività economica è svolta da un autonomo centro di imputazione giuridica. La coincidenza tra proprietà dell'immobile e gestione dell'attività richiesta dalla norma agevolativa deve essere intesa in senso formale e soggettivo, con riferimento al medesimo soggetto passivo d'imposta; non è sufficiente una mera relazione partecipativa o il controllo societario.
Ne consegue che, difettando l'identità tra proprietario dell'immobile e soggetto esercente l'attività alberghiera, non risulta integrato il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 177 citato per il riconoscimento dell'esenzione.
A ciò si aggiunge che la fruizione dell'agevolazione era subordinata agli adempimenti dichiarativi previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato e dal Temporary Framework. In materia di benefici fiscali, la presentazione della dichiarazione richiesta dalla normativa costituisce condizione necessaria per il riconoscimento del beneficio, trattandosi di adempimento funzionale al controllo dei requisiti e al monitoraggio dei massimali.
L'omissione di tale adempimento non può essere considerata una mera irregolarità formale, ma incide sull'accesso stesso all'agevolazione, atteso che le norme di esenzione, in quanto derogatorie, devono essere applicate in modo rigoroso e nel rispetto puntuale delle condizioni stabilite dal legislatore.
Nel caso in esame è pacifico che né la ricorrente né la società risultano aver presentato la dichiarazione sostitutiva richiesta entro il termine previsto. Tale omissione, unitamente al difetto del requisito soggettivo, preclude il riconoscimento dell'esenzione invocata.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato. La particolarità della questione, attinente all'interpretazione di una normativa emergenziale e di recente introduzione, giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.