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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/09/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4147/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 4147/2024, promossa da:
, c.f. residente in 21052 – Busto Arsizio Parte_1 C.F._1
(VA), Via Adua n. 4, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. EF GE del foro di Busto Arsizio, C.F , nonché NN NI, rappresentata in proprio, CodiceFiscale_2
c.f. residente in [...], entrambe C.F._1 elettivamente domiciliate presso lo studio della stessa in 21052 – Busto Arsizio (VA) Via Caprera 37/C.
Ricorrenti contro
P.VA , corrente in 35031 – Abano Terme (PD), Via Controparte_1 P.IVA_1
Brustolon n. 1.
Convenuta contumace
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 23.7.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo e deduzioni delle parti.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 13.11.2024 e ritualmente notificato,
[...]
e EF GE convenivano in giudizio al fine di sentire Parte_1 Controparte_1 dichiarare risolto il contratto stipulato con la parte convenuta, avente ad oggetto la compravendita del veicolo Volkswagen Caddy, Tg. GL369NX, in ragione del grave inadempimento posto in essere dalla convenuta ai sensi degli artt. 1492, 1497 e 1453 c.c., e per l'effetto sentir condannare quest'ultima alla restituzione del prezzo pari ad Euro 23.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, oltre al risarcimento del danno come per legge ai sensi dell'art. 1223 c.c. (anche in via equitativa;
ovvero, in via alternativa, al fine di sentire accertare l'errore e/o dolo e, per l'effetto, sentir annullare il contratto in oggetto ai sensi dell'art. 1427 c.c., e, per l'effetto, condannare la resistente alla restituzione del prezzo pari ad Euro 23.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, oltre al risarcimento del danno.
In particolare, le ricorrenti esponevano quanto in appresso.
• In data 14.2.2023 le parti concludevano un contratto di compravendita avente ad oggetto l'acquisto dell'auto usata Volkswagen Caddy, Maxi 2.0 tdi eu 6 DSG, mod. MY015, Tg. GL369NX, verso il pagamento di un prezzo pari ad Euro 23.000,00 (cfr. doc. 5), il quale veniva dalle ricorrenti saldato in tre tranches (la prima di Euro 2.000,00 in data 16.2.2023 – cfr. doc. 2 –, la seconda di Euro 8.000,00 in data 22.2.2023 – cfr. doc. 3 – e la terza di Euro 13.000,00 in data 23.2.2023 – cfr. doc. 4 –);
• il predetto veicolo veniva consegnato alle ricorrenti (parti acquirenti) in data 27.2.2023;
• con decorrenza dal giorno successivo alla consegna, le ricorrenti constatavano la presenza di vizi e difetti nell'autovettura acquistata;
vizi che venivano denunciati al venditore (cfr. doc. 8);
• in particolare, veniva riscontrata la presenza dei seguenti difetti:
− la pedana rimane in posizione verticale anche quando la persona disabile non è a bordo, con la conseguenza di rendere totalmente impossibile l'utilizzo dello spazioso vano posteriore, irraggiungibile dall'esterno, tanto da non permettere neppure il carico di buste della spesa o di qualsivoglia altro oggetto, essendo il raggiungimento del pianale impedito dalla pedana verticale;
− pannello sul cruscotto appannato;
− volante molto usurato, tanto da far sospettare ritocco del chilometraggio esposto;
− buchi nei sedili posteriori per mancanza degli attacchi isofix;
− spia del freno a mano invertita;
− spia guasto motore accesa;
− placchette posteriori a chiusura dei buchi laterali alla pedana posticce e non adeguate;
− vano sul cruscotto non conforme;
− portiere posteriori prive del blocco;
− caricatori USB difettosi;
− chiusura automatica specchietti laterali mal funzionante, tanto da cagionare la rottura dello specchietto di sx.
• pur riconoscendo i vizi e manifestando la disponibilità a rimediare agli stessi, la parte convenuta disattendeva i propri propositi e ometteva di intervenire sul veicolo;
• successivamente, le ricorrenti conferivano incarico allo studio peritale di Busto Persona_1
Arsizio, al fine di accertare i difetti del veicolo e quantificare i costi emendativi. Al termine delle verifiche all'uopo necessarie, il perito redigeva la consulenza tecnica (cfr. doc. 14), quantificando i costi emendativi in Euro 3.826,00 oltre VA, mentre, per quanto attiene al chilometraggio del veicolo, contrariamente a quanto indicato dal contachilometri al momento dell'acquisto e a quanto dichiarato dallo stesso venditore (cfr. doc. 16), l'ultimo noto, risalente al mese di febbraio 2022 si attestava su 368.362 km percorsi (cfr. doc. 15). Peraltro, alla luce del predetto report, il veicolo risultava anche danneggiato;
circostanza ovviamente sottaciuta dal venditore;
• onde pervenire ad una soluzione conciliativa, le ricorrenti, con ricorso ex art. 696-bis c.p.c., instauravano innanzi al Tribunale di Busto Arsizio procedimento per accertamento tecnico preventivo, incardinato al N.R.G. 758/2024, con lo scopo di accertare i km effettivi dell'autovettura venduta, nonché la presenza dei vizi e dei difetti riscontrati sul predetto veicolo e determinare i lavori necessari per l'eliminazione degli stessi ed il relativo costo (cfr. doc. 17);
• accolto il ricorso, veniva nominato, ai fini degli accertamenti richiesti, il c.t.u. Persona_2
(cfr. doc. 18), il quale, nel confermare la presenza di tutte le irregolarità dedotte, dava atto di una percorrenza chilometrica, al momento dell'acquisto, non inferiore a 370.555 km e stimava i costi per la riparazione dei danni e/o vizi, difetti e anomalie in Euro 5.716,38, VA inclusa (cfr. doc. 20).
Regolarmente evocata, la resistente ometteva di costituirsi in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace.
In seno all'udienza di prima comparizione, la causa, ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 23.7.2025.
Alla predetta udienza, invitate le parti a discutere oralmente, il Giudice si riservava all'esito sulla decisione ai sensi dell'art. 281-sexies co. 3 c.p.c.
2. Decisione.
Ad avviso di questo Giudice, la domanda svolta in via principale dalle ricorrenti è fondata e merita pertanto di essere accolta per i motivi che seguono.
Anzitutto vale la pena premettere che la presente controversia, sulla scorta delle allegazioni e produzioni offerte dalle parti ricorrenti, trae origine dalla conclusione tra le parti di un contratto di compravendita, avvenuta il 16.2.2023 ed avente ad oggetto l'acquisto di un'auto usata Volkswagen Caddy, Maxi 2.0 tdi eu 6 DSG, mod. MY015, Tg. GL369NX, verso il pagamento di un corrispettivo in denaro, pari ad Euro 23.000,00. Siffatto inquadramento giuridico, in particolare, può essere agevolmente ricostruito in forza della documentazione prodotta dalle ricorrenti sub docc. 2-3-4-5-8- 13. Invero, dalla disamina della predetta documentazione si ricavano sia le trattative negoziali precedenti l'acquisto della vettura in parola, riportate da alcuni stralci di conversazione intervenuta tra EF GE e tramite servizio di messaggistica Whatsapp (cfr. doc. 8, Parte_2 pagg. 1-2), sia la proposta di acquisto sottoscritta dal venditore (cfr. doc. 5), sia ancora la sua accettazione tacita, perfezionatasi, come da accordi, con il pagamento dell'acconto sul prezzo totale, pari ad Euro 2.000,00, (cfr. doc. 2). Vanno poi richiamati i pagamenti attestati dai documenti nn. 3-4, effettuati a saldo dell'acquisto, nonché la fattura sub doc. 13, descrivente la tipologia di operazione (i.e. vendita auto usata adibita al trasporto di disabili Volkswagen Caddy, 2.0 tdi eu 6 Tg. GL369NX), il prezzo di acquisto (i.e. Euro 23.000,00) e gli estremi del fornitore (i.e. Via Controparte_1 Brustolon n. 1, 35031 – Abano Terme (PD), P. IVA: ) e del cliente (i.e. P.IVA_1 Parte_1
, Via Giovanni Pacini, 12, 21052 – Busto Arsizio (VA), C.F.: .
[...] C.F._1
In questa sede, le ricorrenti hanno invocato la garanzia per vizi ex art. 1490 e 1492 c.c. c.c. e la garanzia per mancanza di qualità promesse del bene compravenduto ai sensi dell'art. 1497 c.c. contro la venditrice, avendo riscontrato nella vettura in parola difformità, che lo rendono inidoneo all'uso per cui è destinato e che alterano totalmente il rapporto sinallagmatico, e hanno conseguentemente agito al fine di ottenere la risoluzione del contratto di compravendita e la restituzione del prezzo versato, nonché il risarcimento del danno.
Alla luce delle richiamate allegazioni e produzioni, la decisione della presente controversia deve anzitutto prendere le mosse dalla disposizione menzionata di cui all'art. 1497 c.c.
Ora, la norma in esame sancisce che: «Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per l'inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495».
Al riguardo, la Suprema Corte, volendo operare un discrimen tra il vizio redibitorio e la mancanza di qualità promesse o essenziali, ha precisato che: «In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.), pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra» (Cass. n. 6596/2016). In altri termini, può ragionevolmente parlarsi di vizio redibitorio oppure di mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero la stessa appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita.
Per contro, si verifica un'ipotesi di vendita di “aliud pro alio”, quando la cosa venduta appartenga a un genere del tutto diverso, o presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (cfr. nello stesso senso, Tribunale di Monza 30.6.2014, Tribunale Genova 30.6.2011). A titolo esemplificativo la giurisprudenza di legittimità, in tema di compravendita di autoveicoli, ha affermato che ricorre l'ipotesi di aliud pro alio nella vendita di una autovettura immatricolata con falsa documentazione e recante il numero di telaio contraffatto (cfr. Cass., Sez. II, 30/03/06, n. 7561), ovvero, nello specifico, quando i numeri del telaio del veicolo risultino diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione (cfr. Cass., Sez. II, 04/05/05, n. 9227).
Orbene, nel declinare le superiori coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie, va anzitutto accertata in punto di fatto la sussistenza delle difformità e vizi lamentati dalle ricorrenti.
In particolare, le ricorrenti, sulla scorta della relazione di parte prodotta sub doc. 14, hanno lamentato le seguenti problematiche concernenti la vettura compravenduta:
− la pedana rimane in posizione verticale anche quando la persona disabile non è a bordo;
− pannello sul cruscotto appannato;
− volante molto usurato;
− buchi nei sedili posteriori per mancanza degli attacchi isofix;
− spia del freno a mano invertita;
− spia guasto motore accesa;
− placchette posteriori a chiusura dei buchi laterali alla pedana (cantonali) posticce e non adeguate;
− vano sul cruscotto non conforme;
− portiere posteriori prive del blocco;
− caricatori USB difettosi;
− chiusura automatica specchietti laterali mal funzionante;
− pneumatici eccessivamente usurati. Le stesse hanno inoltre evidenziato, a seguito di alcune verifiche eseguite sulla targa del veicolo, la presenza di un chilometraggio effettivo superiore a quello riportato dal contachilometri al momento dell'acquisto e peraltro dichiarato dalla venditrice in data 08.02.2023 in fase di trattativa (cfr. doc. 16).
Ora, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle predette difformità, il Tribunale sin d'ora precisa che si terrà conto della relazione di c.t.u. depositata nel giudizio N.R.G. 758/2024, la quale, oltre che ammissibile, in quanto intervenuta in un procedimento che ha coinvolto le medesime parti del presente giudizio, deve ritenersi condivisibile nei contenuti e nelle conclusioni e idonea ad essere posta a fondamento della decisione. Le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. meritano condivisione, in quanto raggiunte sulla scorta di un congruo esame dei documenti dimessi in atti, nonché a seguito di operazioni peritali svolte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Inoltre, le valutazioni del c.t.u. sono accompagnate da un percorso argomentativo immune da vizi logici.
Orbene, il c.t.u. nominato ha riscontrato la presenza dei vizi denunciati dalle ricorrenti (cfr. relazione c.t.u., da pag. 4 a pag. 8), ed in particolare ha ravvisato quanto segue:
• cerchi ruota in lega non previsti dalla casa costruttrice su tale modello di veicolo che monta, in origine, cerchi in acciaio con relativi copriruota;
• pneumatici con elevato grado di usura che si presente più accentuata per le ruote anteriori;
• specchio retrovisore sinistro danneggiato e specchio destro non regolabile;
• impugnatura del volante di guida screpolato in più parti e particolarmente usurato nella parte superiore;
• prese USB danneggiate;
• vano portaoggetti sulla parte centrale della plancia danneggiato;
• paraurti posteriore danneggiato con mancanza delle chiusure laterali dei rispettivi cantonali;
• rampa per il carico della carrozzina disabili che non si richiude nel vano di alloggiamento a pavimento, rendendo inutilizzabile il bagagliaio del veicolo;
• evidente opacizzazione del plexiglass di copertura nella parte inferiore del quadro di strumentazione. A seguito dell'analisi dei dati registrati dalla centralina elettronica del veicolo, il c.t.u. nominato ha inoltre verificato la corrispondenza della percorrenza chilometrica dichiarata dal venditore, con quella effettivamente percorsa dal veicolo, confermando anche sotto tale profilo le doglianze del ricorso introduttivo. Al riguardo, a fronte di un chilometraggio dichiarato dalla venditrice, in data 8.2.2024, di circa 85.000 km (cfr. relazione c.t.u., pag. 2), il c.t.u., comparando i messaggi di errore relativi alla pressione degli pneumatici, ha accertato, al momento della consegna dell'autovettura all'acquirente (27/02/2023), una percorrenza chilometrica non inferiore a 370.555 km (cfr. relazione c.t.u., da pag. 13 a pag. 17).
A fronte dei suesposti danni e/o vizi, il c.t.u. ha inoltre quantificato il costo per la loro riparazione, il quale, tenuto conto del ragionevole degrado d'uso del veicolo e del prezzo dei ricambi soggetti ad usura, deve ritenersi ammontante all'importo di Euro 5.716,38 (VA compresa) e ha indicato il fermo tecnico per l'esecuzione degli interventi, stimabili in gg. 3 lavorativi (cfr. relazione c.t.u., pag. 18).
Orbene, alla luce delle considerazioni sin qui espresse, deve ritenersi provata la sussistenza delle difformità così come dedotte dalle ricorrenti e meglio esemplificate dal c.t.u.
Acclarata l'esistenza dei predetti vizi, può adesso procedersi alla loro qualificazione: occorre in particolare chiarire se si tratti di vizi ordinari, di mancanza di qualità promesse o essenziali, o ancora di aliud pro alio.
In particolare, deve propendersi per il difetto di qualità promesse o essenziali. E difatti, non v'è dubbio che il veicolo venduto appartenga ad una species diversa da quella pattuita. In proposito va rilevato che i difetti riscontrati, concretatisi perlopiù in anomalie legate al degrado d'uso (a titolo esemplificativo, si pensi all'eccessiva usura degli pneumatici, del volante, nonché ai danneggiamenti delle prese usb e del vano porta oggetti), nonché il chilometraggio effettivo, ben oltre il quadruplo di quello riportato dal contachilometri e dichiarato dalla venditrice, identificano un veicolo notevolmente usurato, ampiamente difforme da quello voluto e acquistato dalle ricorrenti.
Ne deriva che deve ritenersi integrata la mancanza di qualità promesse ex art. 1497 c.c.
Ai sensi del citato articolo, le ricorrenti hanno dunque diritto di ottenere la risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto il predetto bene mobile.
Al riguardo, deve darsi continuità all'orientamento cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità in più occasioni, in forza del quale “Quando le caratteristiche che contribuiscono a qualificare un prodotto (fra le quali rientra il livello di capacità produttiva di un macchinario) costituiscano oggetto di espressa menzione nelle comunicazioni indirizzate, oltreché alla generalità dei consumatori, al destinatario di una specifica offerta di acquisto, quest'ultimo ha diritto di fare affidamento sulla loro presenza nel prodotto commerciato, sicché è conforme ai canoni legali di ermeneutica contrattuale il ritenere che le suddette caratteristiche siano state considerate dalle parti qualità essenziali del prodotto, benché nel contratto non ne sia fatta esplicita menzione” (Cass. n. 2885 del 03/04/1997).
Ebbene, nel caso in specie, pur mancando un contratto (non potendo ritenersi tale il documento prodotto sub doc. 5, consistente in una mera proposta di acquisto) indicante espressamente le caratteristiche tecnico-fisiche della vettura acquistata, dagli stralci di conversazione prodotti sub doc. 8 si evince come sia l'aspetto dell'auto, sia il suo chilometraggio fossero condizioni indispensabili per l'acquisto da parte delle ricorrenti. E difatti, tali elementi, soprattutto il chilometraggio, sono stati oggetto di espressa richiesta in fase prenegoziale (cfr. doc. 8, pag. 1). Tale richiesta, come risulta per tabulas, è stata riscontrata dalla venditrice mediante l'individuazione della percorrenza dell'auto in circa 85.000 km (cfr. doc. 16).
È pertanto su tale caratteristica specifica che si è formato il consenso negoziale delle ricorrenti. Quantomeno con riferimento al chilometraggio promesso, la sua mancanza deve dunque ritenersi tale da integrare un inadempimento grave per la parte acquirente e da giustificare la pronuncia di risoluzione del contratto.
Per le ragioni che precedono deve pertanto pronunciarsi la risoluzione del contratto di compravendita concluso tra le parti ex art. 1453 c.c., per grave inadempimento imputabile alla parte acquirente (odierna convenuta).
Dalla pronunciata risoluzione del contratto derivano gli effetti restitutori, di cui al disposto generale sancito dall'art. 1458 c.c., nonché, su espressa domanda di parte, gli effetti restitutori (cfr. Cass. 7829/03). Difatti, la disposizione testé richiamata, al suo comma 1 prevede che: «La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite». Da ciò consegue che, da un lato le parti contraenti sono liberate dall'obbligo di eseguire le prestazioni ancora dovute, dall'altro che la risoluzione rimuove ex tunc gli effetti del contratto, ristabilendo tra le parti la situazione antecedente al momento della conclusione del contratto.
Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche e normative, atteso che le parti ricorrenti hanno chiesto, in conseguenza della risoluzione del contratto, la condanna della resistente alla restituzione delle somme versate quale prezzo di acquisto dell'auto, deve essere Controparte_1 condannata alla restituzione dell'importo di Euro 23.000,00, oltre interessi moratori da computarsi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Su tale somma non merita invece riconoscimento, seppur richiesta, la c.d. rivalutazione monetaria, vertendosi nel caso di specie nell'ipotesi di debito di valuta e non essendo stata fornita la prova del maggior danno di cui all'art. 1224, co. 2 c.c.
Di contro, pur alla luce della dichiarata risoluzione del contratto di compravendita, non viene in questa sede pronunciata condanna nei confronti delle ricorrenti alla restituzione dell'auto in favore della resistente. Invero, come a più riprese osservato dalla Suprema Corte, “La risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il Giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa” (cfr. Cass., Sez. 2, n. 28722/2022; Cass. n. 2075/2013).
Nel caso di specie tuttavia parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, ha omesso di costituirsi e, pertanto, di formulare qualsivoglia deduzione o domanda in tal senso.
Merita altresì accoglimento la domanda risarcitoria.
I danni subiti dalle ricorrenti sono rappresentati dai costi sostenuti per la perizia di parte, volta ad accertare le difformità della vettura (cfr. doc. 22, pag. 1) nonché dalle spese per la verifica del chilometraggio ad opera della casa madre (cfr. doc. 22, pag. 2). I primi sono documentati da relativa contabile di bonifico e le seconde sono comprovate da ricevuta di pagamento e fattura quietanzata, ed ammontano a complessivi Euro 392,15. Trattandosi di debito di valore, l'importo dedotto deve essere rivalutato dalla data dell'ultima spesa (i.e. dall'11.7.2024) ad oggi e pertanto liquidato complessivamente in Euro 396,46.
Sulla somma così come rivalutata meritano infine riconoscimento gli interessi moratori, da computarsi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo.
Di contro, non possono essere riconosciuti quali danni (né a titolo di danno emergente né di lucro cessante) i costi di riparazione del veicolo, pur specificamente accertati dal c.t.u.
Va infatti osservato che detti danni attengono ai costi di ripristino e riparazione del veicolo, che presuppongono la volontà delle ricorrenti di continuare a fruirne e dunque di rispettare il programma contrattuale. Poiché tuttavia le ricorrenti hanno chiesto la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo, tale danno non è ravvisabile in capo alle medesime, perché alcun diritto possono vantare alla fruizione del veicolo.
A diversa conclusione potrebbe pervenirsi ove le parti ricorrenti avessero già sostenuto le spese di riparazione, di cui domandano il ristoro. Esse tuttavia non hanno addotto alcunchè in tal senso.
Dall'accoglimento della domanda svolta in via principale dalle ricorrenti discende l'assorbimento della domanda di annullamento spiegata in via alternativa dalle stesse.
Le spese del presente giudizio sono decise a mente degli artt. 91 e ss. c.p.c. attualmente vigente, successiva alla novella del 2014: in forza di tali disposizioni, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La disciplina delle spese si basa sul principio di causalità, in virtù del quale chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori: il principio di causalità risponde ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ., sez. 3, 15.07.2008, n. 19456; conf.: Cass. civ, sez. 3, 20.02.2014, n. 4074).
Nel caso di specie, all'esito del giudizio la parte resistente è risultata integralmente soccombente, onde la stessa va condannata a rifondere le spese delle parti ricorrenti, non ravvisandosi gravi ed eccezionali motivi idonei a discostarsi dal principio di causalità della lite.
Le spese di lite seguono pertanto il principio de quo (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri medi per le fasi celebrate di studio e introduttiva, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta e con osservanza dei parametri minimi per la fase decisionale, data la modalità di definizione del procedimento prescelta. Segnatamente, le spese che la parte resistente (in quanto soccombenti) deve rifondere in favore delle ricorrenti si liquidano come segue: Euro 2.547,00 per compenso, Euro 264,00 per rimborso spese vive ex actis (c.u., diritti di Cancelleria), 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA, se e come dovute per legge.
Devono inoltre essere riconosciute alle ricorrenti le spese relative al procedimento di istruzione preventiva.
Segnatamente, tali spese vanno liquidate, in ottemperanza del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei criteri previsti per i procedimenti di istruzione preventiva di valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, a mente dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva. La fase istruttoria non viene liquidata, essendo separatamente liquidata la spesa di ctu. Più nel dettaglio, in osservanza dei predetti criteri, le resistenti, in solido, devono rifondere in favore dei ricorrenti gli importi liquidati come segue: Euro 1276,00 per compenso, Euro 76,00 per rimborso spese vive ex actis (c.u., diritti di Cancelleria), 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge.
Parimenti, devono essere riconosciute in favore delle ricorrenti le spese sostenute a titolo di compenso del c.t.u., come documentate in seno al doc. 22, in linea con il fondo spese disposto dal Giudice nella precedente procedura, pari all'importo omnicomprensivo di VA di Euro 1.015,04. Tali spese relative al procedimento di istruzione preventiva vengono poste dunque definitivamente a carico di parte resistente, a titolo di spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Terza Civile, letto l'art. 281-sexies comma 3 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda svolta in via principale da e EF GE nei Parte_1 confronti di e, per l'effetto, Controparte_1
1.1. accertato il grave inadempimento posto in essere dalla parte convenuta, pronuncia la risoluzione del contratto concluso tra le parti;
1.2. condanna a restituire la somma di Euro 23.000,00 in favore di Controparte_1 [...]
e EF GE, oltre interessi come da motivazione;
Parte_1
2. accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno e, per l'effetto, condanna
[...]
a pagare in favore delle ricorrenti, la somma di Euro 396,46; Controparte_1
3. dichiara assorbita ogni altra domanda svolta dalle ricorrenti;
4. condanna la resistente al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese sostenute in relazione al procedimento di istruzione preventiva, liquidate come segue: Euro 1276,00 per compenso del difensore, Euro 1.091,04 per rimborso spese vive ex actis, 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge;
5. condanna altresì la resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore delle ricorrenti, che si liquidano come segue: Euro 2.547,00,00 per compenso, Euro 264,00 per spese vive ex actis, 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio, 14 settembre 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata
Il Giudice dott. Angelo Farina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Farina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 4147/2024, promossa da:
, c.f. residente in 21052 – Busto Arsizio Parte_1 C.F._1
(VA), Via Adua n. 4, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. EF GE del foro di Busto Arsizio, C.F , nonché NN NI, rappresentata in proprio, CodiceFiscale_2
c.f. residente in [...], entrambe C.F._1 elettivamente domiciliate presso lo studio della stessa in 21052 – Busto Arsizio (VA) Via Caprera 37/C.
Ricorrenti contro
P.VA , corrente in 35031 – Abano Terme (PD), Via Controparte_1 P.IVA_1
Brustolon n. 1.
Convenuta contumace
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 23.7.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo e deduzioni delle parti.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 13.11.2024 e ritualmente notificato,
[...]
e EF GE convenivano in giudizio al fine di sentire Parte_1 Controparte_1 dichiarare risolto il contratto stipulato con la parte convenuta, avente ad oggetto la compravendita del veicolo Volkswagen Caddy, Tg. GL369NX, in ragione del grave inadempimento posto in essere dalla convenuta ai sensi degli artt. 1492, 1497 e 1453 c.c., e per l'effetto sentir condannare quest'ultima alla restituzione del prezzo pari ad Euro 23.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, oltre al risarcimento del danno come per legge ai sensi dell'art. 1223 c.c. (anche in via equitativa;
ovvero, in via alternativa, al fine di sentire accertare l'errore e/o dolo e, per l'effetto, sentir annullare il contratto in oggetto ai sensi dell'art. 1427 c.c., e, per l'effetto, condannare la resistente alla restituzione del prezzo pari ad Euro 23.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, oltre al risarcimento del danno.
In particolare, le ricorrenti esponevano quanto in appresso.
• In data 14.2.2023 le parti concludevano un contratto di compravendita avente ad oggetto l'acquisto dell'auto usata Volkswagen Caddy, Maxi 2.0 tdi eu 6 DSG, mod. MY015, Tg. GL369NX, verso il pagamento di un prezzo pari ad Euro 23.000,00 (cfr. doc. 5), il quale veniva dalle ricorrenti saldato in tre tranches (la prima di Euro 2.000,00 in data 16.2.2023 – cfr. doc. 2 –, la seconda di Euro 8.000,00 in data 22.2.2023 – cfr. doc. 3 – e la terza di Euro 13.000,00 in data 23.2.2023 – cfr. doc. 4 –);
• il predetto veicolo veniva consegnato alle ricorrenti (parti acquirenti) in data 27.2.2023;
• con decorrenza dal giorno successivo alla consegna, le ricorrenti constatavano la presenza di vizi e difetti nell'autovettura acquistata;
vizi che venivano denunciati al venditore (cfr. doc. 8);
• in particolare, veniva riscontrata la presenza dei seguenti difetti:
− la pedana rimane in posizione verticale anche quando la persona disabile non è a bordo, con la conseguenza di rendere totalmente impossibile l'utilizzo dello spazioso vano posteriore, irraggiungibile dall'esterno, tanto da non permettere neppure il carico di buste della spesa o di qualsivoglia altro oggetto, essendo il raggiungimento del pianale impedito dalla pedana verticale;
− pannello sul cruscotto appannato;
− volante molto usurato, tanto da far sospettare ritocco del chilometraggio esposto;
− buchi nei sedili posteriori per mancanza degli attacchi isofix;
− spia del freno a mano invertita;
− spia guasto motore accesa;
− placchette posteriori a chiusura dei buchi laterali alla pedana posticce e non adeguate;
− vano sul cruscotto non conforme;
− portiere posteriori prive del blocco;
− caricatori USB difettosi;
− chiusura automatica specchietti laterali mal funzionante, tanto da cagionare la rottura dello specchietto di sx.
• pur riconoscendo i vizi e manifestando la disponibilità a rimediare agli stessi, la parte convenuta disattendeva i propri propositi e ometteva di intervenire sul veicolo;
• successivamente, le ricorrenti conferivano incarico allo studio peritale di Busto Persona_1
Arsizio, al fine di accertare i difetti del veicolo e quantificare i costi emendativi. Al termine delle verifiche all'uopo necessarie, il perito redigeva la consulenza tecnica (cfr. doc. 14), quantificando i costi emendativi in Euro 3.826,00 oltre VA, mentre, per quanto attiene al chilometraggio del veicolo, contrariamente a quanto indicato dal contachilometri al momento dell'acquisto e a quanto dichiarato dallo stesso venditore (cfr. doc. 16), l'ultimo noto, risalente al mese di febbraio 2022 si attestava su 368.362 km percorsi (cfr. doc. 15). Peraltro, alla luce del predetto report, il veicolo risultava anche danneggiato;
circostanza ovviamente sottaciuta dal venditore;
• onde pervenire ad una soluzione conciliativa, le ricorrenti, con ricorso ex art. 696-bis c.p.c., instauravano innanzi al Tribunale di Busto Arsizio procedimento per accertamento tecnico preventivo, incardinato al N.R.G. 758/2024, con lo scopo di accertare i km effettivi dell'autovettura venduta, nonché la presenza dei vizi e dei difetti riscontrati sul predetto veicolo e determinare i lavori necessari per l'eliminazione degli stessi ed il relativo costo (cfr. doc. 17);
• accolto il ricorso, veniva nominato, ai fini degli accertamenti richiesti, il c.t.u. Persona_2
(cfr. doc. 18), il quale, nel confermare la presenza di tutte le irregolarità dedotte, dava atto di una percorrenza chilometrica, al momento dell'acquisto, non inferiore a 370.555 km e stimava i costi per la riparazione dei danni e/o vizi, difetti e anomalie in Euro 5.716,38, VA inclusa (cfr. doc. 20).
Regolarmente evocata, la resistente ometteva di costituirsi in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace.
In seno all'udienza di prima comparizione, la causa, ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 23.7.2025.
Alla predetta udienza, invitate le parti a discutere oralmente, il Giudice si riservava all'esito sulla decisione ai sensi dell'art. 281-sexies co. 3 c.p.c.
2. Decisione.
Ad avviso di questo Giudice, la domanda svolta in via principale dalle ricorrenti è fondata e merita pertanto di essere accolta per i motivi che seguono.
Anzitutto vale la pena premettere che la presente controversia, sulla scorta delle allegazioni e produzioni offerte dalle parti ricorrenti, trae origine dalla conclusione tra le parti di un contratto di compravendita, avvenuta il 16.2.2023 ed avente ad oggetto l'acquisto di un'auto usata Volkswagen Caddy, Maxi 2.0 tdi eu 6 DSG, mod. MY015, Tg. GL369NX, verso il pagamento di un corrispettivo in denaro, pari ad Euro 23.000,00. Siffatto inquadramento giuridico, in particolare, può essere agevolmente ricostruito in forza della documentazione prodotta dalle ricorrenti sub docc. 2-3-4-5-8- 13. Invero, dalla disamina della predetta documentazione si ricavano sia le trattative negoziali precedenti l'acquisto della vettura in parola, riportate da alcuni stralci di conversazione intervenuta tra EF GE e tramite servizio di messaggistica Whatsapp (cfr. doc. 8, Parte_2 pagg. 1-2), sia la proposta di acquisto sottoscritta dal venditore (cfr. doc. 5), sia ancora la sua accettazione tacita, perfezionatasi, come da accordi, con il pagamento dell'acconto sul prezzo totale, pari ad Euro 2.000,00, (cfr. doc. 2). Vanno poi richiamati i pagamenti attestati dai documenti nn. 3-4, effettuati a saldo dell'acquisto, nonché la fattura sub doc. 13, descrivente la tipologia di operazione (i.e. vendita auto usata adibita al trasporto di disabili Volkswagen Caddy, 2.0 tdi eu 6 Tg. GL369NX), il prezzo di acquisto (i.e. Euro 23.000,00) e gli estremi del fornitore (i.e. Via Controparte_1 Brustolon n. 1, 35031 – Abano Terme (PD), P. IVA: ) e del cliente (i.e. P.IVA_1 Parte_1
, Via Giovanni Pacini, 12, 21052 – Busto Arsizio (VA), C.F.: .
[...] C.F._1
In questa sede, le ricorrenti hanno invocato la garanzia per vizi ex art. 1490 e 1492 c.c. c.c. e la garanzia per mancanza di qualità promesse del bene compravenduto ai sensi dell'art. 1497 c.c. contro la venditrice, avendo riscontrato nella vettura in parola difformità, che lo rendono inidoneo all'uso per cui è destinato e che alterano totalmente il rapporto sinallagmatico, e hanno conseguentemente agito al fine di ottenere la risoluzione del contratto di compravendita e la restituzione del prezzo versato, nonché il risarcimento del danno.
Alla luce delle richiamate allegazioni e produzioni, la decisione della presente controversia deve anzitutto prendere le mosse dalla disposizione menzionata di cui all'art. 1497 c.c.
Ora, la norma in esame sancisce che: «Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per l'inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495».
Al riguardo, la Suprema Corte, volendo operare un discrimen tra il vizio redibitorio e la mancanza di qualità promesse o essenziali, ha precisato che: «In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.), pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra» (Cass. n. 6596/2016). In altri termini, può ragionevolmente parlarsi di vizio redibitorio oppure di mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero la stessa appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita.
Per contro, si verifica un'ipotesi di vendita di “aliud pro alio”, quando la cosa venduta appartenga a un genere del tutto diverso, o presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto (cfr. nello stesso senso, Tribunale di Monza 30.6.2014, Tribunale Genova 30.6.2011). A titolo esemplificativo la giurisprudenza di legittimità, in tema di compravendita di autoveicoli, ha affermato che ricorre l'ipotesi di aliud pro alio nella vendita di una autovettura immatricolata con falsa documentazione e recante il numero di telaio contraffatto (cfr. Cass., Sez. II, 30/03/06, n. 7561), ovvero, nello specifico, quando i numeri del telaio del veicolo risultino diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione (cfr. Cass., Sez. II, 04/05/05, n. 9227).
Orbene, nel declinare le superiori coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie, va anzitutto accertata in punto di fatto la sussistenza delle difformità e vizi lamentati dalle ricorrenti.
In particolare, le ricorrenti, sulla scorta della relazione di parte prodotta sub doc. 14, hanno lamentato le seguenti problematiche concernenti la vettura compravenduta:
− la pedana rimane in posizione verticale anche quando la persona disabile non è a bordo;
− pannello sul cruscotto appannato;
− volante molto usurato;
− buchi nei sedili posteriori per mancanza degli attacchi isofix;
− spia del freno a mano invertita;
− spia guasto motore accesa;
− placchette posteriori a chiusura dei buchi laterali alla pedana (cantonali) posticce e non adeguate;
− vano sul cruscotto non conforme;
− portiere posteriori prive del blocco;
− caricatori USB difettosi;
− chiusura automatica specchietti laterali mal funzionante;
− pneumatici eccessivamente usurati. Le stesse hanno inoltre evidenziato, a seguito di alcune verifiche eseguite sulla targa del veicolo, la presenza di un chilometraggio effettivo superiore a quello riportato dal contachilometri al momento dell'acquisto e peraltro dichiarato dalla venditrice in data 08.02.2023 in fase di trattativa (cfr. doc. 16).
Ora, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle predette difformità, il Tribunale sin d'ora precisa che si terrà conto della relazione di c.t.u. depositata nel giudizio N.R.G. 758/2024, la quale, oltre che ammissibile, in quanto intervenuta in un procedimento che ha coinvolto le medesime parti del presente giudizio, deve ritenersi condivisibile nei contenuti e nelle conclusioni e idonea ad essere posta a fondamento della decisione. Le conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. meritano condivisione, in quanto raggiunte sulla scorta di un congruo esame dei documenti dimessi in atti, nonché a seguito di operazioni peritali svolte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Inoltre, le valutazioni del c.t.u. sono accompagnate da un percorso argomentativo immune da vizi logici.
Orbene, il c.t.u. nominato ha riscontrato la presenza dei vizi denunciati dalle ricorrenti (cfr. relazione c.t.u., da pag. 4 a pag. 8), ed in particolare ha ravvisato quanto segue:
• cerchi ruota in lega non previsti dalla casa costruttrice su tale modello di veicolo che monta, in origine, cerchi in acciaio con relativi copriruota;
• pneumatici con elevato grado di usura che si presente più accentuata per le ruote anteriori;
• specchio retrovisore sinistro danneggiato e specchio destro non regolabile;
• impugnatura del volante di guida screpolato in più parti e particolarmente usurato nella parte superiore;
• prese USB danneggiate;
• vano portaoggetti sulla parte centrale della plancia danneggiato;
• paraurti posteriore danneggiato con mancanza delle chiusure laterali dei rispettivi cantonali;
• rampa per il carico della carrozzina disabili che non si richiude nel vano di alloggiamento a pavimento, rendendo inutilizzabile il bagagliaio del veicolo;
• evidente opacizzazione del plexiglass di copertura nella parte inferiore del quadro di strumentazione. A seguito dell'analisi dei dati registrati dalla centralina elettronica del veicolo, il c.t.u. nominato ha inoltre verificato la corrispondenza della percorrenza chilometrica dichiarata dal venditore, con quella effettivamente percorsa dal veicolo, confermando anche sotto tale profilo le doglianze del ricorso introduttivo. Al riguardo, a fronte di un chilometraggio dichiarato dalla venditrice, in data 8.2.2024, di circa 85.000 km (cfr. relazione c.t.u., pag. 2), il c.t.u., comparando i messaggi di errore relativi alla pressione degli pneumatici, ha accertato, al momento della consegna dell'autovettura all'acquirente (27/02/2023), una percorrenza chilometrica non inferiore a 370.555 km (cfr. relazione c.t.u., da pag. 13 a pag. 17).
A fronte dei suesposti danni e/o vizi, il c.t.u. ha inoltre quantificato il costo per la loro riparazione, il quale, tenuto conto del ragionevole degrado d'uso del veicolo e del prezzo dei ricambi soggetti ad usura, deve ritenersi ammontante all'importo di Euro 5.716,38 (VA compresa) e ha indicato il fermo tecnico per l'esecuzione degli interventi, stimabili in gg. 3 lavorativi (cfr. relazione c.t.u., pag. 18).
Orbene, alla luce delle considerazioni sin qui espresse, deve ritenersi provata la sussistenza delle difformità così come dedotte dalle ricorrenti e meglio esemplificate dal c.t.u.
Acclarata l'esistenza dei predetti vizi, può adesso procedersi alla loro qualificazione: occorre in particolare chiarire se si tratti di vizi ordinari, di mancanza di qualità promesse o essenziali, o ancora di aliud pro alio.
In particolare, deve propendersi per il difetto di qualità promesse o essenziali. E difatti, non v'è dubbio che il veicolo venduto appartenga ad una species diversa da quella pattuita. In proposito va rilevato che i difetti riscontrati, concretatisi perlopiù in anomalie legate al degrado d'uso (a titolo esemplificativo, si pensi all'eccessiva usura degli pneumatici, del volante, nonché ai danneggiamenti delle prese usb e del vano porta oggetti), nonché il chilometraggio effettivo, ben oltre il quadruplo di quello riportato dal contachilometri e dichiarato dalla venditrice, identificano un veicolo notevolmente usurato, ampiamente difforme da quello voluto e acquistato dalle ricorrenti.
Ne deriva che deve ritenersi integrata la mancanza di qualità promesse ex art. 1497 c.c.
Ai sensi del citato articolo, le ricorrenti hanno dunque diritto di ottenere la risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto il predetto bene mobile.
Al riguardo, deve darsi continuità all'orientamento cristallizzato dalla giurisprudenza di legittimità in più occasioni, in forza del quale “Quando le caratteristiche che contribuiscono a qualificare un prodotto (fra le quali rientra il livello di capacità produttiva di un macchinario) costituiscano oggetto di espressa menzione nelle comunicazioni indirizzate, oltreché alla generalità dei consumatori, al destinatario di una specifica offerta di acquisto, quest'ultimo ha diritto di fare affidamento sulla loro presenza nel prodotto commerciato, sicché è conforme ai canoni legali di ermeneutica contrattuale il ritenere che le suddette caratteristiche siano state considerate dalle parti qualità essenziali del prodotto, benché nel contratto non ne sia fatta esplicita menzione” (Cass. n. 2885 del 03/04/1997).
Ebbene, nel caso in specie, pur mancando un contratto (non potendo ritenersi tale il documento prodotto sub doc. 5, consistente in una mera proposta di acquisto) indicante espressamente le caratteristiche tecnico-fisiche della vettura acquistata, dagli stralci di conversazione prodotti sub doc. 8 si evince come sia l'aspetto dell'auto, sia il suo chilometraggio fossero condizioni indispensabili per l'acquisto da parte delle ricorrenti. E difatti, tali elementi, soprattutto il chilometraggio, sono stati oggetto di espressa richiesta in fase prenegoziale (cfr. doc. 8, pag. 1). Tale richiesta, come risulta per tabulas, è stata riscontrata dalla venditrice mediante l'individuazione della percorrenza dell'auto in circa 85.000 km (cfr. doc. 16).
È pertanto su tale caratteristica specifica che si è formato il consenso negoziale delle ricorrenti. Quantomeno con riferimento al chilometraggio promesso, la sua mancanza deve dunque ritenersi tale da integrare un inadempimento grave per la parte acquirente e da giustificare la pronuncia di risoluzione del contratto.
Per le ragioni che precedono deve pertanto pronunciarsi la risoluzione del contratto di compravendita concluso tra le parti ex art. 1453 c.c., per grave inadempimento imputabile alla parte acquirente (odierna convenuta).
Dalla pronunciata risoluzione del contratto derivano gli effetti restitutori, di cui al disposto generale sancito dall'art. 1458 c.c., nonché, su espressa domanda di parte, gli effetti restitutori (cfr. Cass. 7829/03). Difatti, la disposizione testé richiamata, al suo comma 1 prevede che: «La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite». Da ciò consegue che, da un lato le parti contraenti sono liberate dall'obbligo di eseguire le prestazioni ancora dovute, dall'altro che la risoluzione rimuove ex tunc gli effetti del contratto, ristabilendo tra le parti la situazione antecedente al momento della conclusione del contratto.
Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche e normative, atteso che le parti ricorrenti hanno chiesto, in conseguenza della risoluzione del contratto, la condanna della resistente alla restituzione delle somme versate quale prezzo di acquisto dell'auto, deve essere Controparte_1 condannata alla restituzione dell'importo di Euro 23.000,00, oltre interessi moratori da computarsi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Su tale somma non merita invece riconoscimento, seppur richiesta, la c.d. rivalutazione monetaria, vertendosi nel caso di specie nell'ipotesi di debito di valuta e non essendo stata fornita la prova del maggior danno di cui all'art. 1224, co. 2 c.c.
Di contro, pur alla luce della dichiarata risoluzione del contratto di compravendita, non viene in questa sede pronunciata condanna nei confronti delle ricorrenti alla restituzione dell'auto in favore della resistente. Invero, come a più riprese osservato dalla Suprema Corte, “La risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il Giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa” (cfr. Cass., Sez. 2, n. 28722/2022; Cass. n. 2075/2013).
Nel caso di specie tuttavia parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, ha omesso di costituirsi e, pertanto, di formulare qualsivoglia deduzione o domanda in tal senso.
Merita altresì accoglimento la domanda risarcitoria.
I danni subiti dalle ricorrenti sono rappresentati dai costi sostenuti per la perizia di parte, volta ad accertare le difformità della vettura (cfr. doc. 22, pag. 1) nonché dalle spese per la verifica del chilometraggio ad opera della casa madre (cfr. doc. 22, pag. 2). I primi sono documentati da relativa contabile di bonifico e le seconde sono comprovate da ricevuta di pagamento e fattura quietanzata, ed ammontano a complessivi Euro 392,15. Trattandosi di debito di valore, l'importo dedotto deve essere rivalutato dalla data dell'ultima spesa (i.e. dall'11.7.2024) ad oggi e pertanto liquidato complessivamente in Euro 396,46.
Sulla somma così come rivalutata meritano infine riconoscimento gli interessi moratori, da computarsi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo.
Di contro, non possono essere riconosciuti quali danni (né a titolo di danno emergente né di lucro cessante) i costi di riparazione del veicolo, pur specificamente accertati dal c.t.u.
Va infatti osservato che detti danni attengono ai costi di ripristino e riparazione del veicolo, che presuppongono la volontà delle ricorrenti di continuare a fruirne e dunque di rispettare il programma contrattuale. Poiché tuttavia le ricorrenti hanno chiesto la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo, tale danno non è ravvisabile in capo alle medesime, perché alcun diritto possono vantare alla fruizione del veicolo.
A diversa conclusione potrebbe pervenirsi ove le parti ricorrenti avessero già sostenuto le spese di riparazione, di cui domandano il ristoro. Esse tuttavia non hanno addotto alcunchè in tal senso.
Dall'accoglimento della domanda svolta in via principale dalle ricorrenti discende l'assorbimento della domanda di annullamento spiegata in via alternativa dalle stesse.
Le spese del presente giudizio sono decise a mente degli artt. 91 e ss. c.p.c. attualmente vigente, successiva alla novella del 2014: in forza di tali disposizioni, la parte che all'esito della decisione è soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La disciplina delle spese si basa sul principio di causalità, in virtù del quale chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori: il principio di causalità risponde ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ., sez. 3, 15.07.2008, n. 19456; conf.: Cass. civ, sez. 3, 20.02.2014, n. 4074).
Nel caso di specie, all'esito del giudizio la parte resistente è risultata integralmente soccombente, onde la stessa va condannata a rifondere le spese delle parti ricorrenti, non ravvisandosi gravi ed eccezionali motivi idonei a discostarsi dal principio di causalità della lite.
Le spese di lite seguono pertanto il principio de quo (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei parametri medi per le fasi celebrate di studio e introduttiva, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta e con osservanza dei parametri minimi per la fase decisionale, data la modalità di definizione del procedimento prescelta. Segnatamente, le spese che la parte resistente (in quanto soccombenti) deve rifondere in favore delle ricorrenti si liquidano come segue: Euro 2.547,00 per compenso, Euro 264,00 per rimborso spese vive ex actis (c.u., diritti di Cancelleria), 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA, se e come dovute per legge.
Devono inoltre essere riconosciute alle ricorrenti le spese relative al procedimento di istruzione preventiva.
Segnatamente, tali spese vanno liquidate, in ottemperanza del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei criteri previsti per i procedimenti di istruzione preventiva di valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, a mente dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva. La fase istruttoria non viene liquidata, essendo separatamente liquidata la spesa di ctu. Più nel dettaglio, in osservanza dei predetti criteri, le resistenti, in solido, devono rifondere in favore dei ricorrenti gli importi liquidati come segue: Euro 1276,00 per compenso, Euro 76,00 per rimborso spese vive ex actis (c.u., diritti di Cancelleria), 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge.
Parimenti, devono essere riconosciute in favore delle ricorrenti le spese sostenute a titolo di compenso del c.t.u., come documentate in seno al doc. 22, in linea con il fondo spese disposto dal Giudice nella precedente procedura, pari all'importo omnicomprensivo di VA di Euro 1.015,04. Tali spese relative al procedimento di istruzione preventiva vengono poste dunque definitivamente a carico di parte resistente, a titolo di spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Terza Civile, letto l'art. 281-sexies comma 3 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda svolta in via principale da e EF GE nei Parte_1 confronti di e, per l'effetto, Controparte_1
1.1. accertato il grave inadempimento posto in essere dalla parte convenuta, pronuncia la risoluzione del contratto concluso tra le parti;
1.2. condanna a restituire la somma di Euro 23.000,00 in favore di Controparte_1 [...]
e EF GE, oltre interessi come da motivazione;
Parte_1
2. accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno e, per l'effetto, condanna
[...]
a pagare in favore delle ricorrenti, la somma di Euro 396,46; Controparte_1
3. dichiara assorbita ogni altra domanda svolta dalle ricorrenti;
4. condanna la resistente al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese sostenute in relazione al procedimento di istruzione preventiva, liquidate come segue: Euro 1276,00 per compenso del difensore, Euro 1.091,04 per rimborso spese vive ex actis, 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge;
5. condanna altresì la resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore delle ricorrenti, che si liquidano come segue: Euro 2.547,00,00 per compenso, Euro 264,00 per spese vive ex actis, 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna ed emessa a Busto Arsizio, 14 settembre 2025 e sottoscritta con firma digitale certificata
Il Giudice dott. Angelo Farina