Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/09/2025, n. 968
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Sentenza 14 settembre 2025

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Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Terza Civile, ha pronunciato sentenza in una causa promossa da due ricorrenti contro una società convenuta, dichiarata contumace, avente ad oggetto la compravendita di un veicolo usato Volkswagen Caddy. Le ricorrenti hanno chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento della venditrice, ai sensi degli artt. 1492, 1497 e 1453 c.c., con conseguente condanna alla restituzione del prezzo di Euro 23.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al risarcimento del danno. In via alternativa, hanno invocato l'annullamento del contratto per errore e/o dolo ai sensi dell'art. 1427 c.c. Le ricorrenti hanno dedotto la presenza di numerosi vizi e difetti nel veicolo consegnato, tra cui il malfunzionamento della pedana per disabili, il pannello del cruscotto appannato, l'usura del volante, la mancanza di attacchi isofix, spie di guasto accese, placchette posticce, portiere posteriori prive di blocco, caricatori USB difettosi e malfunzionamento della chiusura automatica degli specchietti. Hanno altresì allegato, sulla base di perizie tecniche, un chilometraggio effettivo del veicolo significativamente superiore a quello dichiarato e indicato dal contachilometri, nonché danni pregressi sottaciuti dal venditore. La convenuta, regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio.

Il Tribunale ha accolto la domanda principale delle ricorrenti, dichiarando la risoluzione del contratto di compravendita per grave inadempimento della parte convenuta, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in quanto la vettura non possedeva le qualità essenziali promesse, in particolare con riferimento al chilometraggio effettivo, che risultava essere di almeno 370.555 km a fronte di una dichiarazione di circa 85.000 km. Tale difformità, accertata anche tramite consulenza tecnica d'ufficio disposta in un precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo, è stata qualificata come mancanza di qualità essenziali ai sensi dell'art. 1497 c.c., rendendo il veicolo notevolmente usurato e difforme da quello voluto e acquistato. Di conseguenza, la convenuta è stata condannata alla restituzione del prezzo di Euro 23.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, escludendo la rivalutazione monetaria per mancanza di prova del maggior danno. È stata accolta parzialmente la domanda di risarcimento del danno, condannando la convenuta al pagamento di Euro 396,46, quale somma rivalutata per le spese sostenute dalle ricorrenti per le perizie. La domanda di annullamento del contratto è stata dichiarata assorbita. Le spese processuali, inclusi quelle relative al procedimento di istruzione preventiva e al compenso del CTU, sono state poste integralmente a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/09/2025, n. 968
    Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
    Numero : 968
    Data del deposito : 14 settembre 2025

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