TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 26/09/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO: retribuzione REPUBBLICA ITALIANA
– lavoro domestico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 26/09/2025, ha pronunciato mediante lettura la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 382/2023 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO CHINNI per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. NICOLA GHEZZI e dall'Avv. C.F._3
GIULIA DE CASTRO, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Bologna, via Livraghi n. 1; RESISTENTI
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro domestico - differenze retributive
*******
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 18 agosto 2023, onveniva in Parte_1 giudizio e rispettivamente in qualità di amministratore CP_1 CP_2 di sostegno e marito, e di figlia, entrambi coeredi della defunta Sig.ra Per_1
chiedendo l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro
[...] subordinato intercorso tra le parti dal marzo 2019 al giugno 2020, per lo svolgimento delle mansioni di collaboratrice familiare convivente a tempo pieno per l'assistenza della congiunta, persona non autosufficiente. Sosteneva che il rapporto di lavoro non fosse mai stato regolarizzato per precisa volontà del datore di lavoro, Sig. CP_1 al fine di ottenere un ingente risparmio economico.
1 Precisava che le sue mansioni includevano la preparazione dei pasti, il governo della casa, l'igiene e l'accudimento della Sig.ra comprese manovre Per_1 specifiche per movimentarla a letto e il monitoraggio di macchinari salva vita.
Soggiungeva che l'orario di lavoro si articolava come segue: dal lunedì al venerdì, svolgeva la sua attività ininterrottamente dalle ore 7:00 del mattino fino alle
23:00; durante il fine settimana, prestava servizio fino alle ore 12:00 del sabato, per poi riprendere servizio dalle 19:00 della domenica. Affermava, inoltre, di non aver mai fruito di giorni di ferie per l'intera durata del rapporto.
A fronte di tale attività ella aveva percepito solamente una retribuzione in contanti di € 900,00 mensili e di aver accettato tali condizioni per necessità economica.
Considerato che
il rapporto implicasse un inquadramento riconducibile alla categoria CS del CCNL di riferimento, affermava che l'importo percepito fosse inferiore ai minimi salariali,
Sulla base di tali premesse, la ricorrente concludeva chiedendo la condanna dei resistenti al pagamento, a titolo di differenze retributive maturate, di un importo complessivo di € 11.716,48, detratto l'importo già percepito. Tale somma includeva le differenze retributive per il lavoro festivo e domenicale, il trattamento di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso, i ratei di tredicesima e quattordicesima, e le ferie non godute.
Chiedeva inoltre la condanna dei convenuti al versamento dei contributi previdenziali come maturati in base all'attività effettivamente svolta.
Il tutto come da conteggi allegati, redatti dal Patronato CGIL di Forlì e dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ferrara-Rovigo, intervenuto su sua richiesta, che aveva effettivamente riconosciuto la sussistenza del rapporto.
2. Si costituivano in giudizio i convenuti con memoria del 7 dicembre 2023,
e esistendo alla proposta azione, contestandone integralmente CP_1 CP_2 la fondatezza.
Pur riconoscendo l'esistenza del rapporto di lavoro irregolare, ne precisavano la decorrenza dal 25 marzo 2019 al 7 maggio 2020. I resistenti contestavano inoltre la ricostruzione dell'orario di lavoro fornita dalla lavoratrice, deducendone una radicalmente diversa,
Sostenevano che la mancata regolarizzazione contrattuale fosse dovuta ad una espressa richiesta della stessa ricorrente, la quale avrebbe rifiutato l'assunzione per non perdere un'indennità legata a un precedente lavoro in Svizzera e per consentire al figlio convivente di continuare a percepire il "reddito di cittadinanza".
2 Affermavano di essersi trovati costretti ad accettare tali condizioni a causa dell'urgente necessità di assistenza per la Sig.ra Per_1
I convenuti distinguevano due periodi.
Quando la era a casa (dal 25 marzo al 25 settembre 2019 e dal 3 Per_1 aprile al 7 maggio 2020), la ricorrente lavorava dalle 8:30 alle 18:30. Dopo tale orario, era a prendersi cura della moglie, lasciando la libera. Il riposo CP_1 Pt_1 settimanale di cui fruiva la ricorrente era di un giorno e mezzo, dalle 12:00 del sabato alle 24:00 della domenica.
Durante il lungo ricovero ospedaliero della congiunta (dal 23 settembre 2019 al
3 aprile 2020), l'attività della ricorrente si era invece drasticamente ridotta. In alcuni periodi, come durante il ricovero in terapia intensiva a novembre 2019, l'accesso era consentito solo per due ore al giorno (dalle 13:30 alle 15:30). In altri, a causa della pandemia da Covid-19, gli accessi ai reparti erano stati completamente interdetti e la non aveva prestato alcuna attività lavorativa. Pt_1
I resistenti sottolineavano che, nonostante tale drastica riduzione delle ore, alla ricorrente era stato sempre corrisposto lo stipendio pieno pattuito, che indicavano in
€ 1.000 netti mensili, oltre a vitto, alloggio e all'uso di un'autovettura a loro spese.
Contrariamente a quanto asserito in ricorso, i resistenti affermavano che la ricorrente avesse fruito di numerosi e lunghi periodi di ferie e assenze, tra cui una settimana ad aprile 2019, dal 6 al 14 luglio 2019, la settimana di Ferragosto (10-18 agosto 2019) ed il periodo delle festività natalizie dal 22 dicembre 2019 al 6 gennaio
2020.
Infine, evidenziavano come lo stesso Ispettorato del Lavoro avesse quantificato l'impegno lavorativo medio della ricorrente in sole 25 ore settimanali, una stima molto lontana dalle ore rivendicate. Sostenevano che la retribuzione versata fosse stata ampiamente satisfattiva rispetto alle prestazioni effettivamente rese, che l'unica spettanza residua fosse relativa ai contributi previdenziali, già oggetto di un C verbale di accertamento da parte dell' e che essi avevano sempre manifestato la volontà di voler regolarizzare la posizione della lavoratrice, ma costei si era sempre rifiutata.
Concludevano pertanto chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, l'istruttoria è consistita nell'esame dei testi indotti dalle parti.
3 La causa, dopo il deposito di memorie difensive ex art. 429 c.p.c., è stata discussa dalle parti all'odierna udienza e viene decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
4. Va anzitutto premesso che la parte convenuta non contesta l'instaurazione irregolare di un rapporto di lavoro domestico con per lo Parte_1 svolgimento di mansioni di badante convivente presso la signora Persona_1 non autosufficiente, rispettivamente moglie e madre dei convenuti. La questione verte sostanzialmente sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con particolare riferimento all'orario di lavoro.
Per quanto è dato comprendere dalle allegazioni di parte ricorrente, la quale prende a riferimento l'orario di lavoro “normale” di una badante convivente di livello
CS secondo il CCNL Lavoro Domestico, pari a 54 ore, le sue prestazioni lavorative si sarebbero articolate secondo un orario superiore, pari a complessive 80 ore dal lunedì al venerdì (dalle ore 7:00 alle 23:00) cui si dovrebbero aggiungere ulteriori ore di lavoro il sabato mattina sino alle 12:00 (senza indicazione dell'orario di inizio) e la domenica a partire dalle ore 19:00 (senza indicazione dell'orario finale).
In altro passaggio dell'atto introduttivo (pag. 7) le ore di lavoro giornaliero vengono indicate essere pari a 24:00 ore, oltre il sabato dalle ore 01:00 (?) alle 12:00
e la domenica sera dalle ore 19:00 alle 24:00.
Le asserzioni appaiono confuse e contraddittorie.
In ogni caso, la ricorrente deduce in buona sostanza di avere lavorato per la signora circa 90 ore settimanali (assumendo che nella giornata di sabato Per_1
l'orario di inizio corrisponda a quello delle altre giornate, cioè alle ore 07:00).
Ebbene, gli assunti attorei sono rimasti del tutto privi riscontro.
5. L'istruttoria orale ha fornito un quadro probatorio che smentisce significativamente le allegazioni della ricorrente circa l'orario di lavoro e la continuità della prestazione.
Il teste fratello del resistente, titolare di uno stabilimento balneare al Tes_1
Lido delle Nazioni e residente a pochi chilometri da ha dichiarato CP_1 che, quando la Sig.ra era a casa, la ricorrente lavorava dal lunedì al Per_1 venerdì, terminando il suo orario al rientro del fratello , generalmente alle CP_1
19:00.
Ha specificato che la sera era sempre suo fratello a preparare la cena e a mettere a letto la cognata e che il sabato e la domenica era sempre il fratello a
4 prendersi cura della moglie, circostanza che contraddice la sua pretesa di un lavoro sistematico nel weekend.
Il teste ha anche confermato la fruizione di una vacanza di dieci giorni ad agosto 2019 da parte della ricorrente presso un suo appartamento datole in affitto.
Dalle sue dichiarazioni si evince comunque che egli aveva una assidua frequentazione con il fratello;
egli ha inoltre dichiarato che nei fine settimana CP_1 portava sempre la moglie al mare a pranzo o a cena.
La teste (teste comune), case manager infermieristico presso Testimone_2
l'Istituto di Montecatone, ha descritto le condizioni dell'assistita, definendola una paziente con un "trauma midollare" che la rendeva incapace di compiere le normali attività della vita quotidiana, con necessità di assistenza continua.
Ha testimoniato in merito al lungo periodo di ricovero (oltre sei mesi), precisando che la era presente in ospedale, ma non per l'intera giornata, Pt_1 indicando un orario approssimativo dalle 10:00 alle 17:00-17:30. La teste ha affermato che la non era presente tutti i giorni ("non credo tutti i giorni" e "non Pt_1 era proprio esattamente tutti, tutti i giorni"), mentre, durante il fine settimana, erano presenti anche i familiari.
Ha ricordato che poi, a causa della pandemia da Covid-19, l'accesso fu limitato o vietato a partire dal 20-24 febbraio 2020. Queste misure vietavano l'ingresso ai visitatori provenienti da "zone rosse", limitando fortemente la presenza della badante. Ha inoltre ricordato che ci sono state diverse fasi di chiusura totale e riapertura con orari ridotti.
Ha confermato che, quando la fu ricoverata nel reparto di Terapia Per_1
Sub-Intensiva, gli orari di visita erano ancora più ristretti e limitati alla fascia oraria dalle 12:30 alle 15:30. Pur non essendo il suo reparto, ha confermato che quelli erano gli orari vigenti “per tutta l'area critica”.
Ha ricordato che la ricorrente è stata dimessa il 2 aprile 2020.
Il teste , infermiere presso la medesima struttura, ha descritto Testimone_3 una presenza non costante della ricorrente. Ha dichiarato che non veniva tutti i giorni, arrivava spesso in ritardo e trovava scuse per andare via prima. Ha riferito di episodi in cui il personale infermieristico si è trovato la sera a dover imboccare la paziente per l'assenza della badante, creando disservizi. Ha esplicitamente negato che la ricorrente lavorasse in ospedale dalle 8:30 alle 18:30, cosa che i caregiver autorizzati dalla struttura potevano fare.
5 Complessivamente, le testimonianze del personale sanitario, smentiscono la ricostruzione della ricorrente, delineando un impegno lavorativo significativamente inferiore alle ore settimanali rivendicate per gli oltre sei mesi di ricovero della paziente assistita.
6. Anche le prove documentali acquisite agli atti smentiscono le affermazioni della ricorrente.
Tra le conversazioni che le parti ( e la si scambiavano CP_1 Pt_1 sull'applicazione Whatsapp, allegate agli atti (docc. 5 e 18 conv.), se ne individua una (del 16.11.2019) nella quale è la stessa a riepilogare i pagamenti Pt_1 settimanali scrivendo: "dati … 500; Oggi … 300; Prossima … 250; Ultima … 250;
Giusto?". La somma di tali importi per un mese ammonta a € 1.300, il che smentisce la sua affermazione di aver percepito solo € 900 mensili.
I messaggi provano in modo inequivocabile diverse assenze, tra cui quella per assistere la madre a luglio 2019, per un intervento cui ella si era sottoposta, le ferie per le festività natalizie 2019/2020 trascorse altrove, un'altra assenza per una malattia del figlio (il 14.1.2020) ed una uscita anticipata alle 16:00 per recarsi dal proprio avvocato (il 28 gennaio 2020).
Dalla chat si evince inoltre chiaramente che la ricorrente utilizzava un'autovettura fornita dal datore di lavoro e che le spese di rifornimento erano a carico di quest'ultimo. Anche le spese per il pranzo della ricorrente, durante il periodo di ricovero della erano sostenute dal (si v. in particolare il Per_1 CP_1 messaggio 19.1.2020).
Risulta poi dalla documentazione sanitaria (doc. 6 conv.), che la signora
è stata ricoverata presso l'Unità Spinale di Montecatone il 25 settembre Per_1
2019, è poi stata sottoposta ad un intervento in data 4.11.2019 (presso l'Ospedale di
Imola), è poi rientrata presso la struttura di Montecatone il 11.11.2019 ed è stata quindi definitivamente dimessa da Montecatone il 3.4.2020.
Il documento relativo agli orari di visita dell'Unità Operativa di Rianimazione dell'Ospedale di Imola (doc. 19) conferma che l'accesso durante il ricovero in terapia intensiva era limitato alla fascia oraria 13:30-15:30 (e 18:00-20:30) avvalorando ulteriormente l'ipotesi di un'attività lavorativa molto ridotta in quel periodo.
Risulta infine che l'Ispettorato del lavoro, intervenuto su richiesta della ricorrente ha accertato che il rapporto di lavoro è intercorso dal 24.3.2019 al 7.5.2020 e che la ha svolto le sue prestazioni per un orario di lavoro medio pari a 25 ore Pt_1
6 settimanali (doc. 10 conv.). Dato in palese contrasto con le affermazioni della ricorrente.
7. Venendo ora al confronto tra il trattamento economico di fatto ricevuto dalla ricorrente ed i minimi tabellari vigenti all'epoca di cui al CCNL di riferimento, allegato dai convenuti (docc. 16 e 17), se ne ricava che la ricorrente ricevuto importi superiori a quelli che le sarebbero spettati rispetto ai minimi contrattuali.
Considerando l'intero rapporto di lavoro di circa 13,5 mesi, il totale netto percepito risulta sostanzialmente equivalente all'importo lordo minimo teorico dovuto secondo il CCNL, tenuto conto di un orario “normale” di 54 ore settimanali
(art. 14 CCNL) e le retribuzioni minime mensili indicate nella Tabella A, anche considerati i ratei di tredicesima e il TFR. Una retribuzione netta che eguaglia quasi il dovuto lordo contrattuale non può che ritenersi congrua e satisfattiva.
Tale conclusione è rafforzata dal fatto che la retribuzione è stata corrisposta per intero anche a fronte di un'attività lavorativa assai ridotta per oltre la metà del rapporto e durante le diverse assenze della ricorrente.
8. L'unica obbligazione pacificamente non adempiuta in costanza di rapporto
è quella relativa al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La parte ricorrente ha chiesto la regolarizzazione della sua posizione contributiva, ma la domanda non può trovare accoglimento. Il diritto alla regolarizzazione obbligazione contributiva è infatti infondata, nella misura in cui essa accede alle differenze retributive vantate dalla ricorrente, la cui domanda è risultata non provata.
La posizione della era peraltro già stata oggetto di un verbale di Pt_1
C accertamento per obbligazione contributiva n. prot. 19376 del 18.7.2022 dell
(doc. 10) di cui la parte ricorrente era già a conoscenza prima della instaurazione del giudizio. In tale sede – come già evidenziato - l'ente preposto ha quantificato i contributi dovuti sulla base di un orario medio accertato di 25 ore settimanali, assai inferiore a quello chiesto in questa sede.
La parte datoriale si era dichiarata disponibile a regolarizzare la posizione della C lavoratrice già in sede di tentativo di conciliazione dinanzi alla (doc. 5 ric.) ed aveva poi prestato acquiescenza a tale accertamento;
la circostanza risulta peraltro documentata attraverso lo scambio di mail tra l'Ispettorato del lavoro ed il precedente difensore di (doc. 11), intercorso prima del deposito del CP_2 ricorso.
9. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
7 Le spese seguono la soccombenza, anche per la parte relativa ai contributi C nella misura accertata dall , posto che la volontà della controparte di regolarizzare la sua posizione le era già nota sin dalla fase del tentativo di conciliazione dinanzi all'Ispettorato.
Le spese di lite vengono liquidate applicando i parametri minimi di cui al D.M.
n. 55/2014, considerate le condizioni economiche della parte soccombente per come emerse nel corso del processo, risultando altresì la parte esentata dal pagamento del contributo unificato;
viene considerato il valore della controversia, la presenza di due parti convenute aventi la medesima posizione processuale nonché l'aumento del 20% per l'uso di tecniche informatiche che agevolano la consultazione degli allegati (art. 4 comma 1 bis e comma 2 D.M. cit.).
Per le medesime ragioni, le spese di fonoregistrazione e trascrizione, già liquidate nel corso del giudizio, vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna la ricorrente lla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dei resistenti, liquidate in complessivi € 4.042,50, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15% sul compenso, ed oltre ad IVA e CPA come per legge.
3) Pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di fonoregistrazione, stenotipia e trascrizione, già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Ferrara il 26/09/2025
IL GIUDICE
Alessandra De Curtis
8