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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/10/2025, n. 4659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4659 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
OB DO Presidente
SI ZI RO IC
IO ES IC Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 12218 / 2025 promossa da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2 dall'avv. Paola COLASANTO
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“Ogni contraria istanza disattesa e reietta, con espresso avvertimento al convenuto che la costituzione oltre i termini di cui all'art. 166, c.p.c., implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del presente atto e con ogni pronuncia connessa (…) NEL MERITO, IN VIA DI PRINCIPALITÀ:
- accogliersi il presente ricorso e per l'effetto accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi degli artt. 19, co. 1.1., e 5 co. 6, D.lgs. 286/98 e conseguentemente, ordinare il rilascio del relativo titolo di soggiorno nei confronti del ricorrente. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa.”
1 ha così concluso: Controparte_2
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.6.2025 il sig. cittadino del Gambia, Parte_1 ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 21.3.2025, notificato il
16.6.2025, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, perché tardiva, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio del permesso di un nuovo soggiorno per protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. Si premette che il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale è sempre soggetto alla verifica della permanenza delle condizioni che ne avevano consentito il rilascio, valutazione, nel caso di specie, rimessa in prima battuta alla Commissione Territoriale, che ne aveva ordinato originariamente il rilascio, trasmettendo gli atti al Questore.
In sede di rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 5 comma 9 TUI, il Questore deve valutare se permangono le esigenze di protezione umanitaria che ne avevano consentito l'originario rilascio, ovvero di diverse e sopravvenute, nonché la possibilità di rilascio in favore del cittadino straniero di un titolo di soggiorno per un motivo diverso, previa verifica dei requisiti richiesti dalla normativa a tal fine.
Nel caso di specie, tuttavia, è pacifico che la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente sia tardiva, essendo stato ampiamente superato il termine di cui all'art. 5 c. 4 TUI, che impone al ricorrente di presentare la domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza del titolo.
Va dunque confermata l'inammissibilità della domanda di rinnovo presentata dal ricorrente in data 30.7.2024.
2 3. Tanto premesso in ordine all'inammissibilità della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto il 19.12.2020, si rileva che il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Torino nella parte in cui omette di riconoscergli il diritto alla protezione speciale di cui agli artt. 5, co. 6, 19, co.
1.1 TUI e 8 CED.
3.1. La domanda è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato – nella parte in cui afferma che “letti l'art. 5, 13 e 19 del D.Lgs. 286/98 … dichiara inammissibile l'istanza” – prende espressamente posizione sulla (in)sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 TUI, ed è dunque da qualificarsi come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per protezione speciale.
3.2. Occorre pertanto stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Come risulta dal provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno in sede amministrativa in data 30.7.2024. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto
(11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il
3 profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CED) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8
Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
ED (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_1 menzionato art. 8 CED, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte ED, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie
4 sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Parte_3
c. Italia), compresi legami familiari di fatto.
[...]
4. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
Il Ricorrente ha invero raggiunto un notevole grado di integrazione nel tessuto socio- economico dell'Italia.
All'udienza del 20.10.2025, il ricorrente ha affermato di essere arrivato per la prima volta in
Italia a gennaio 2017, ancora minorenne;
di avere vissuto tra il 2017 e il 2019 nel Sud Italia, prima in Sicilia e poi in Puglia;
di essersi recato a Malta nel 2019, avendo trovato lì un lavoro come muratore;
di essere tornato in Italia nel settembre 2023, e di essersi trasferito a vivere a a casa di suo zio , dove tuttora vive;
di avere sempre lavorato come CP_1 Per_2 muratore sin dal suo arrivo a , ma purtroppo “in nero”; che, quando lavorava “in nero” CP_1 veniva pagato 60 euro a giornata;
di avere trovato a settembre 2025 un'occupazione regolare con partita IVA;
di collaborare principalmente con il sig. ; di lavorare quasi tutti i Parte_4 giorni, 4 o 5 giorni alla settimana.
A prova di tali affermazioni, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− apertura partita IVA;
− contratto quadro di collaborazione con IA del 15.10.2025 e relative fatture.
Il ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la regolarità, continuità e attualità dei contratti di lavoro, nonché il percorso scolastico e formativo portato avanti con profitto e la raggiunta indipendenza abitativa.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno , onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di
5 accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro
Paese. Tale esigenze appare particolarmente significativa se si rileva che il ricorrente è rientrato in Italia nel settembre 2023 con il titolo di soggiorno scaduto, ragion per cui non ha mai potuto essere assunto regolarmente: non appena ricevuta la sospensiva giudiziale dell'ordine di allontanamento nell'estate 2025, ha immediatamente trovato un'occupazione lavorative nell'ottobre 2025.
Deve dunque ritenersi che, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata al ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto l'accoglimento del ricorso si fonda anche su documentazione sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che (CUI: 05GEDET), nato in Parte_1
GAMBIA il 05/08/2000, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per
“protezione speciale”;
− compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 27/10/2025
Il Presidente
OB DO
Il IC est.
IO ES
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
OB DO Presidente
SI ZI RO IC
IO ES IC Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 12218 / 2025 promossa da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2 dall'avv. Paola COLASANTO
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“Ogni contraria istanza disattesa e reietta, con espresso avvertimento al convenuto che la costituzione oltre i termini di cui all'art. 166, c.p.c., implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del presente atto e con ogni pronuncia connessa (…) NEL MERITO, IN VIA DI PRINCIPALITÀ:
- accogliersi il presente ricorso e per l'effetto accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi degli artt. 19, co. 1.1., e 5 co. 6, D.lgs. 286/98 e conseguentemente, ordinare il rilascio del relativo titolo di soggiorno nei confronti del ricorrente. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa.”
1 ha così concluso: Controparte_2
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.6.2025 il sig. cittadino del Gambia, Parte_1 ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 21.3.2025, notificato il
16.6.2025, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, perché tardiva, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio del permesso di un nuovo soggiorno per protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. Si premette che il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale è sempre soggetto alla verifica della permanenza delle condizioni che ne avevano consentito il rilascio, valutazione, nel caso di specie, rimessa in prima battuta alla Commissione Territoriale, che ne aveva ordinato originariamente il rilascio, trasmettendo gli atti al Questore.
In sede di rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 5 comma 9 TUI, il Questore deve valutare se permangono le esigenze di protezione umanitaria che ne avevano consentito l'originario rilascio, ovvero di diverse e sopravvenute, nonché la possibilità di rilascio in favore del cittadino straniero di un titolo di soggiorno per un motivo diverso, previa verifica dei requisiti richiesti dalla normativa a tal fine.
Nel caso di specie, tuttavia, è pacifico che la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente sia tardiva, essendo stato ampiamente superato il termine di cui all'art. 5 c. 4 TUI, che impone al ricorrente di presentare la domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza del titolo.
Va dunque confermata l'inammissibilità della domanda di rinnovo presentata dal ricorrente in data 30.7.2024.
2 3. Tanto premesso in ordine all'inammissibilità della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto il 19.12.2020, si rileva che il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Torino nella parte in cui omette di riconoscergli il diritto alla protezione speciale di cui agli artt. 5, co. 6, 19, co.
1.1 TUI e 8 CED.
3.1. La domanda è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato – nella parte in cui afferma che “letti l'art. 5, 13 e 19 del D.Lgs. 286/98 … dichiara inammissibile l'istanza” – prende espressamente posizione sulla (in)sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 TUI, ed è dunque da qualificarsi come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per protezione speciale.
3.2. Occorre pertanto stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Come risulta dal provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno in sede amministrativa in data 30.7.2024. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto
(11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il
3 profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CED) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8
Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
ED (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_1 menzionato art. 8 CED, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte ED, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie
4 sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Parte_3
c. Italia), compresi legami familiari di fatto.
[...]
4. Nel caso di specie, il ricorso è fondato.
Il Ricorrente ha invero raggiunto un notevole grado di integrazione nel tessuto socio- economico dell'Italia.
All'udienza del 20.10.2025, il ricorrente ha affermato di essere arrivato per la prima volta in
Italia a gennaio 2017, ancora minorenne;
di avere vissuto tra il 2017 e il 2019 nel Sud Italia, prima in Sicilia e poi in Puglia;
di essersi recato a Malta nel 2019, avendo trovato lì un lavoro come muratore;
di essere tornato in Italia nel settembre 2023, e di essersi trasferito a vivere a a casa di suo zio , dove tuttora vive;
di avere sempre lavorato come CP_1 Per_2 muratore sin dal suo arrivo a , ma purtroppo “in nero”; che, quando lavorava “in nero” CP_1 veniva pagato 60 euro a giornata;
di avere trovato a settembre 2025 un'occupazione regolare con partita IVA;
di collaborare principalmente con il sig. ; di lavorare quasi tutti i Parte_4 giorni, 4 o 5 giorni alla settimana.
A prova di tali affermazioni, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− apertura partita IVA;
− contratto quadro di collaborazione con IA del 15.10.2025 e relative fatture.
Il ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la regolarità, continuità e attualità dei contratti di lavoro, nonché il percorso scolastico e formativo portato avanti con profitto e la raggiunta indipendenza abitativa.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno , onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di
5 accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro
Paese. Tale esigenze appare particolarmente significativa se si rileva che il ricorrente è rientrato in Italia nel settembre 2023 con il titolo di soggiorno scaduto, ragion per cui non ha mai potuto essere assunto regolarmente: non appena ricevuta la sospensiva giudiziale dell'ordine di allontanamento nell'estate 2025, ha immediatamente trovato un'occupazione lavorative nell'ottobre 2025.
Deve dunque ritenersi che, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata al ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto l'accoglimento del ricorso si fonda anche su documentazione sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che (CUI: 05GEDET), nato in Parte_1
GAMBIA il 05/08/2000, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per
“protezione speciale”;
− compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 27/10/2025
Il Presidente
OB DO
Il IC est.
IO ES
6