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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/08/2025, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Venditto, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281-sexies, terzo comma, e 281-terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4653 Cont. dell'anno 2024
TRA
- C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Piazza della Libertà, n. 21 - Latina presso lo studio dell'avv. Giuseppe FEVOLA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - opponente
E
- C.F./P.IVA , e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria, la CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. - C.F./P.IVA
(giusta procura speciale, rep. n. 299772, racc. n. 32631, del 5.11.2018, P.IVA_2
autenticata dal notaio ), elettivamente domiciliata in via Siciolante n. 1 - Per_1
Latina, presso lo studio dell'avv. Claudio DE FELICE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA - opposta OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 2/07/2025): “L'avv.
Giuseppe Fevola, nell'interesse dell'opponente, si riporta all'atto introduttivo del presente giudizio ed alle successive memorie integrative chiedendo l'accoglimento delle conclusioni tutte ivi rassegnate ed in particolare chiede che l'adito Giudice voglia accertare e dichiarare che parte opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno dell'opponente, nonché l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato al dott. in data 22.10.2024. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”; per parte convenuta (note scritte dell'1/07/2025): “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, preliminarmente rigettare l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nel merito rigettare l'avversa domanda ed accertare il diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata per legittimità ed efficacia del precetto notificato e del relativo titolo”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, ha Parte_1
convenuto in giudizio la e per essa, quale mandataria, la Controparte_1
Cerved Management S.p.A., proponendo opposizione al precetto notificatogli a mezzo PEC in data 22/10/2024 e chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nonché, nel merito, l'accertamento e la declaratoria della nullità e inefficacia del precetto medesimo.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto che, con atto di precetto notificato nella data indicata la e per essa quale mandataria la Controparte_1
Cerved Management S.p.A., gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di
€ 1.958.141,08 oltre accessori e interessi di mora, agendo in virtù di cessionaria del credito, ai sensi della l. n. 130, del 30/04/1990, c.d. “Legge sulla cartolarizzazione”, ceduto dalla con effetti decorrenti Controparte_2 dall'1/11/2018. In precetto la banca si afferma creditrice in forza di due contratti di mutuo, stipulati nelle date del 20/12/2006 e 17/03/2009, con la EU DI S.p.A.
(debitore principale) pari ad € 1.500.000,00 il primo ed € 1.000.000,00 il secondo.
La creditrice intimante ha rilevato inoltre di aver inviato alla EU DI
S.p.A., nonché al fideiussore, attore nel presente giudizio, una lettera raccomandata
A/R in data 30/03/2012 con la quale avrebbe comunicato la revoca delle agevolazioni creditizie concesse alla stessa e, per l'effetto, la decadenza dal beneficio del termine per la restituzione delle somme mutuate e degli oneri accessori (pari ad €
1.323.394,83 per il mutuo del 17/03/2009 ed € 1.112.506,72 per il mutuo del
20/12/2006).
L'intimante, secondo l'opponente, ha inoltre rilevato di aver notificato in data
12/07/2012 distinti atti di precetto alla debitrice principale e ai fideiussori, chiedendo il pagamento delle somme alla stessa dovute, dando poi corso alle procedure esecutive per il soddisfacimento dei crediti innanzi al Tribunale di Latina, all'esito delle quali si è avuta l'attribuzione di complessivi € 356.720,48 e, nelle more, è intervenuta la dichiarazione di fallimento della EU DI S.p.A..
Infine, sempre con riguardo alla posizione dell'intimante, la stessa ha rilevato in precetto di aver escusso alcune garanzie nei confronti di fideiussori (ritenute imprecisate dall'opponete senza un chiaro riferimento ai fideiussori), per importi che non risultano indicate in precetto e che, all'esito della procedura di recupero dei crediti sarebbe stata identificata la somma residua dovuta dall'attore , Parte_1 nella misura di € 1.957.089,70, come da richiesta avanzata dalla creditrice con raccomandata A/R del 23/03/2022.
Sulla base di dette premesse l'attore ha introdotto il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., eccependo, in via preliminare, la legittimazione attiva della in virtù del mancato Controparte_1 assolvimento dell'onere di provare l'inclusione del credito per cui ha agito nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB.
L'attore ha, inoltre, contestato la sottoscrizione della garanzia fideiussoria in favore della e nell'interesse di EU DI S.p.A. e Controparte_2
disconosciuto la lettera raccomandata A/R del 30/03/2012 rilevando che non avrebbe mai ricevuto detta comunicazione formale e quindi di non aver mai ricevuto la notifica di alcun precedente atto di precetto da parte della Controparte_2
in ordine al credito per cui si procede.
Parte attrice ha, altresì, disconosciuto l'ulteriore raccomandata citata, datata al
23/03/2002, nella quale l'intimante avrebbe precisato il residuo credito del fideiussore
, che quest'ultimo ha contestato di aver ricevuto. Parte_1
Infine, ha eccepito la decadenza dal diritto di escutere la garanzia fideiussoria in virtù del disposto di cui all'art. 1957 c.c., allegando l'onere in capo alla controparte di dover dimostrare di aver agito tempestivamente nei confronti del debitore principale e del fideiussore nel termine semestrale di decadenza, che sarebbe decorso dal momento in cui il creditore poteva pretendere l'adempimento.
Secondo la prospettazione attorea, il credito sarebbe divenuto esigibile in data
30/03/2012, e risulterebbe dunque prescritto, in quanto in detta data la
[...]
avrebbe inviato comunicazione al debitore principale in ordine Controparte_2
alla decadenza dal beneficio del termine per la restituzione delle somme mutuate, ma difettando, da quel momento, successivi atti interruttivi, sarebbe decorso il termine decennale di prescrizione del credito.
Per tutte le ragioni illustrate l'attore ha concluso formulando istanza, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, chiedendo altresì, nel merito, l'illegittimità e inefficacia dell'atto di precetto notificato il 22/10/2024.
1.1 Nel costituirsi in giudizio, la ha contestato tutto Controparte_1 quanto dedotto da parte attrice, chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione proposta poiché ritenuti infondati i motivi posti a sostegno della stessa.
Preliminarmente ha chiarito che è divenuta cessionaria del credito per cui si procede in virtù dell'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi della l. n. 130 del 1990 (c.d. Legge sulla Cartolarizzazione) con il trasferimento di una serie di crediti e unitamente ad essi, anche i diritti, le azioni ed eccezioni o facoltà ad essi relativi e tutte le garanzie specifiche e i privilegi che assistevano detti crediti al momento della cessione (ai sensi dell'art. 7.1., sesto comma, l. 130/1990), conferendo poi incarico alla Cerved Credit Management S.p.A. di svolgere le attività connesse all'amministrazione, gestione e recupero dei crediti ceduti.
In ordine alla carenza di legittimazione attiva della creditrice procedente in relazione alla mancata allegazione della prova della cessione del credito, la convenuta ha rilevato che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente
(cfr. Cass. civ., 08/11/2024, n. 28790) la prova della cessione del credito non sarebbe soggetta a particolari vincoli di forma e quindi la sua esistenza dimostrabile con qualunque mezzo di prova, ma in ogni caso, ha allegato una serie di documenti da cui si evincerebbe l'avvenuta cessione e l'inclusione tra i crediti ceduti di quello per cui si procede.
Ha depositato, altresì, copie delle raccomandate disconosciute dall'attore, riservandone l'esibizione degli originali all'autorizzazione del giudice.
In relazione alla sussistenza del rapporto di garanzia ha rilevato come le fideiussioni siano state rilasciate contestualmente alla sottoscrizione di due atti pubblici, ossia gli atti di mutuo a rogito del notaio (rep. n. 44.309) e del Persona_2
notaio (rep. n. 54.179) facenti fede fino a querela di falso, specificamente Per_3 sottoscritte e approvate dall'attore opponente.
Ha contestato, inoltre, di essere incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957
c.c. in quanto avrebbe inviato lettera di diffida per il pagamento ai garanti in data
2/04/2012 e provveduto alla notifica dell'atto di precetto al debitore principale in data
12/07/2012, anche coltivando le pretese creditorie con l'introduzione di una procedura esecutiva e insinuandosi al passivo del fallimento EU S.p.A. quale debitore principale.
L'opposta ha allegato, a tal proposito, che la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c. può essere oggetto di deroga convenzionale trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, non ritenendosi inquadrabile detta clausola nel quadro di quelle per cui l'art. 1341, secondo comma, c.c..
Ha infine precisato che il termine decadenziale sarebbe comunque decorso dalla sentenza dichiarativa di fallimento del 16/09/2016, pertanto ha chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione.
1.2 All'esito dell'udienza del 15/04/2025, ritenendo la causa matura per la decisione, è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c., l'udienza del 3/07/2025, all'esito della quale il g.i. si è riservato di provvedere a norma dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.. 2. L'opposizione introdotta da non può essere accolta per Parte_1
nessuno dei motivi esposti e deve essere rigettata per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.
Parte attrice, in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva all'azione esecutiva in ragione della mancata allegazione di prova inerente l'inclusione del credito per cui è causa nella cessione in blocco dei crediti dall'istituto bancario (cedente) alla Controparte_2 Controparte_1
(cessionaria).
L'opponente sostiene che “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 dall'onere di CP_3 dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Sul punto va riportato l'orientamento costante di questo tribunale, adattato alle singole concrete fattispecie, che fa applicazione dei seguenti princìpi e dei più recenti sviluppi di cui si dà conto.
Va premesso che l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione 'in blocco' di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass. civ., sez. VI, 29/09/2020, n. 20495).
Ne consegue, sul piano processuale che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ. 29/12/2017, n. 31188).
Più in particolare la citata sentenza chiarisce che: l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, detta, come si è detto, una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca
d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per rapporti giuridici individuabili in blocco devono intendersi i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo, chiarendo che lo stesso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti (cfr. circolare n. 229 del
21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta
d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere determinato o determinabile, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass., Sez. II,
7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. III, 2/06/1995, n. 6201).
I principi suesposti sono stati poi confermati anche da successive pronunce (v. anche Cass. n. 17110/2019).
E non sono smentiti da Cass. civ., sez. VI, 05/11/2020, n. 24798, ampiamente richiamata in questo e in altri contesti: la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
2.1 In tempi più recenti si è assistito ad uno sviluppo della giurisprudenza che ha consentito di puntualizzare alcuni profili della questione in esame.
Innanzitutto, si deve dar conto dell'orientamento (recentissimo) per cui la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare che il credito per cui si agisce (in sede di cognizione o esecutiva) è oggetto dell'operazione di cessione. Si legge espressamente nelle massime della giurisprudenza di legittimità: In tema di cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'art. 58 del TUB, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. È sufficiente a tal fine la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (Cass. civ., Sez. III, (ord.), 06/04/2025, n.
9073; ma v. anche, negli stessi termini, Cass. civ., Sez. I, (ord.), 29/03/2025, n. 8323, per la quale La pubblicazione della cessione di un credito in blocco nella Gazzetta
Ufficiale può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione di un credito specifico, se nell'avviso vi è una chiara identificazione delle caratteristiche del credito. In tal caso, la dimostrazione dell'avvenuta cessione non è soggetta a particolari vincoli di forma ed è valutabile dal giudice del merito mediante libera valutazione delle prove disponibili).
Quindi:
- la dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito non è soggetta a vincoli di forma;
essa può essere desunta da prove liberamente valutabili dal giudice;
- la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione di un credito specifico;
- a tal fine è necessario che vi sia una chiara identificazione delle caratteristiche del credito attraverso l'individuazione di un comune elemento distintivo, che può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti.
2.2 La Suprema Corte ha poi ritenuto che la cessione debba essere specificamente contestata dal debitore ceduto perché debba porsi, per il cessionario l'onere di darne dimostrazione attraverso la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla G.U. ed altri elementi indiziari (Cass. civ., sez. III, 22/06/2023, n. 17944).
Mentre alcun onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione compete al cessionario allorché il debitore ceduto non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. civ., sez. I, 06/09/2021, n.
24047).
2.3 La giurisprudenza di legittimità ha quindi recentemente affrontato e chiarito la questione relativa alla contestazione della stessa esistenza del contratto di cessione, questione diversa, come è evidente, dalla contestazione della inclusione del credito nell'operazione di cessione.
Vanno riportati gli argomenti della Suprema Corte.
Si osserva preliminarmente che, ove una delle parti del giudizio agisca nella veste di cessionaria in blocco di crediti e, sul punto, vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia
l'esistenza stessa della cessione.
Sono citate, dalla recente Cass. civ., Sez. I, (ord.), 27/06/2025, n. 17310 richiamata, i precedenti di Cass. n. 28790/2024, Cass. n. 17944/2023 e Cass. n.
391/2025.
Ne consegue - aggiunge la Corte - che ove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, Cass., n.
17944/2023; Cass. n. 9412/2023).
Diverso è, invece, il caso - prosegue in motivazione Cass. n. 17310/2025 - in cui sia oggetto di specifica contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera 'notificazione' della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco: '… una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra, la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima' (così espressamente Cass. n.
22151/2019).
Si noti che la Cassazione completa il proprio argomentare precisando, ciò che
è di massima importanza, quanto segue: Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023), e tale questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei circoscritti limiti di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., come interpretato da questa dalle Sezioni
Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014.
2.4 Nel caso di specie, l'opponente non ha contestato l'esistenza in sé del contratto di cessione ma ha limitato l'eccezione alla mancata dimostrazione dell'inclusione dello specifico credito in quelli oggetto di cessione.
Sulla base degli argomenti sinora illustrati e tenuto conto della documentazione allegata, si deve concludere che sussista la legittimazione attiva della creditrice intimante a fronte dell'integrazione di tutti gli elementi richiesti dall'esegesi giurisprudenziale richiamata in ordine alla sufficiente dimostrazione dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco.
Infatti, come detto, la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione di un credito specifico ed è rispettato il criterio inerente la chiara identificazione delle caratteristiche del credito attraverso l'individuazione di un comune elemento distintivo, che può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti. A fronte, inoltre, della mancata contestazione specifica da parte del debitore ceduto che imporrebbe al cessionario di dover dimostrare l'inclusione del credito tra quelli ceduti in blocco, in virtù di una eccezione del tutto generica del debitore opponente, il quale si limita a contestare “l'assenza di prova” di detta inclusione, la creditrice opposta ha allegato il contratto di cessione dei crediti (v. all. 2 alla comparsa di risposta), dal quale si rinviene l'indicazione specifica delle caratteristiche inerenti i crediti ceduti: il punto 2.1 del contratto di cessione, alla lettera A) individua una categoria amplissima di crediti pecuniari da finanziamento, specificando, alla lettera B), che deve essere considerato incluso nella cessione “ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante dall'escussione di garanzie personali prestate dalla Banca cedente in relazione ai Debitori Ceduti”. Il punto 2.2 del contratto espone che “i
Crediti sono esattamente individuati all'interno del Documento di identificazione dei
Crediti di cui all'allegato A)”. ha altresì allegato documento contenente il comunicato Controparte_1 stampa dell'avvenuta cessione con indicazione del numero identificativo dei debitori ceduti, e comunicazione rivolta dal creditore principale Controparte_2
con missiva, datata al 12/11/2018, contenente la precisa indicazione
[...] dell'avvenuta cessione del credito pro soluto in favore di e Controparte_1 dell'inclusione della società EU DI S.p.a. tra i debitori ceduti e relativa indicazione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 130 dell'8/11/2018).
Nella predetta G.U. la categoria dei crediti ceduti viene così adeguatamente individuata: “i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti
(incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla data del 31 ottobre
2018”. I mutui ceduti dalla originaria banca mutuante sono del 20/12/2006 e del
17/3/2009; essi contengono la garanzia personale rilasciata dall'opponente e posta a fondamento dell'intimazione di pagamento.
Sulla base delle ragioni illustrate può dirsi pienamente raggiunta la prova dell'inclusione del credito per cui si procede tra quelli oggetto della cessione pro soluto in favore della creditrice cessionaria opposta e così confermarsi la legittimazione attiva della stessa nella procedura esecutiva.
3. L'opponente ha contestato di aver sottoscritto la garanzia fideiussoria in favore del debito assunto dalla società EU DI S.p.A..
Deve ritenersi infondata la contestazione in quanto emerge chiaramente dalla documentazione in atti, l'assunzione di detta garanzia nell'ambito dei contratti di mutuo stipulati.
In particolare, nel contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio Per_3
(Rep. n. 54.179, Racc. n. 25.958), stipulato in data 17/03/2009 all'art. 12 è chiarito come “i signori , e , dichiarano Parte_2 Parte_1 Parte_3
di costituirsi fideiussori della parte mutuataria, dei suoi successori ed aventi causa nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni derivanti dal presente mutuo sino all'importo massimo di Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila virgola zero zero centesimi. I fidejussori dichiarano di ben conoscere il testo della fidejussione, che si allega sotto la lettera “C” al presente contratto perché ne formi parte integrante e sostanziale e di accettarne tutte le condizioni ed in particolare, agli effetti del secondo comma dell'art. 1341 c.c., quelle di cui agli artt. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, e
15.”
Al richiamato allegato è riportato il contratto di fideiussione, sottoscritto anche dall'opponente personalmente;
ivi è indicata l'assunzione della garanzia fideiussoria con apposizione della clausola “a prima richiesta”.
L'assunzione della garanzia fideiussoria emerge altresì nell'ambito del primo contratto di mutuo fondiario allegato, stipulato in data 22/12/2006, a rogito del notaio
(Rep. n. 44.309, Racc. n. 16.780) ove è esplicitata la presenza dinnanzi al Persona_2 notaio rogante di “per la parte concedente fidejussione”. Parte_1
All'art. 13 del contratto di mutuo, rubricato “Fidejussione” è indicata specificatamente la volontà dell'opponente di costituirsi fideiussore della parte mutuataria e dei suoi successori o aventi causa, nei confronti della Banca, per tutte le obbligazioni derivanti dal mutuo sottoscritto fino all'importo massimo di €
1.950.000,00, anche indicando che “I fidejussori dichiarano di ben conoscere il testo della fidejussione, che si allega sotto la lettera “D” al presente contratto perché ne formi parte integrante e sostanziale e di accettarne tutte le condizioni ed in particolare, agli effetti del secondo comma dell'art. 1341 c.c., quelle di cui agli artt.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16”, e anche nell'allegato “D” a detto contratto, come nell'altro precedentemente menzionato, è chiarito che si tratti di una fideiussione con garanzia a semplice richiesta del creditore.
4. Alla luce del rigetto della contestazione proposta dall'opponente in ordine all'assunzione della qualità di garante in virtù della sottoscrizione di una fideiussione, si reputa necessario chiarire la natura del tipo di garanzia costituita dall'attore/opponente per argomentare anche in relazione all'eccezione concernente la decadenza dal potere di escutere la garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Sulla base di detta norma è prevista la permanenza dell'obbligo di adempiere del fideiussore anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi dalla scadenza abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
Invero, la fideiussione stipulata a garanzia dei contratti di mutuo in esame può qualificarsi - per le caratteristiche strettamente emergenti dai rispettivi allegati “C” e
“D”, con indicazione della clausola di pagamento a prima richiesta e per l'identificazione di un importo massimo garantito - come contratto autonomo di garanzia.
4.1 Secondo la ricostruzione operata dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione in un arresto che ha avviato un orientamento consolidato, “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”
(SS.UU., 18/02/2010, n. 3947).
La garanzia che contiene la clausola con cui il garante si impegna al pagamento di quanto richiesto 'a prima richiesta', 'a semplice richiesta' o 'senza eccezioni' ha, quindi, natura di contratto autonomo di garanzia, salvo che dal contesto contrattuale risulti una diversa volontà delle parti. La causa di tale contratto consiste in una logica indennitaria, nel trasferimento del rischio dell'inadempimento del debitore principale in capo ad un altro soggetto, il garante autonomo, e tale scopo pratico si realizza attraverso la rottura del nesso di accessorietà tra rapporto principale ed obbligazione di garanzia - tipico della fideiussione - e, dunque, realizzando la c.d. 'autonomia' della garanzia rispetto al rapporto garantito sottostante, per cui il garante c.d. 'autonomo' è tenuto a pagare 'illico et immediate' al creditore quanto da questi richiesto, fatte salve le ipotesi di nullità del rapporto di provvista per contrarietà a norme imperative, inesistenza del rapporto garantito, nullità del contratto di garanzia stesso, e la c.d. 'exceptio doli generalis', per il caso in cui vi sia un'escussione dolosa e fraudolenta della garanzia da parte del creditore.
4.1.1 Il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Detto contratto di garanzia, dunque, “reca come connotato fondamentale
l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell' articolo 1957 del codice civile , salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali.” (Cass. civ., sez. III,
04/12/2023, n. 33860).
4.1.2 In un recente arresto della giurisprudenza di legittimità in tema sono stati, tuttavia, chiariti i contorni inerenti l'applicabilità o meno, al contratto autonomo di garanza, della previsione di cui all'art. 1957 c.c..
In particolare, la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di pagamento a prima richiesta o altra equivalente.
A sostegno di detta interpretazione la Corte di Cassazione ha rilevato che “la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto di garanzia”
o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzie svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria” (Cass. civ., 4/12/2024, n. 31105).
In quest'ottica, dunque, la clausola di pagamento “a prima richiesta” non risulta incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c.; con la conseguenza che sarà il giudice di merito a dover accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti e in ossequio a detto rilievo la Corte di legittimità, ha enunciato il seguente principio di diritto “in materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta' non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione” (cfr. Cass. civ. cit.).
4.1.3 Alla luce di quanto esposto, occorre considerare, tuttavia, come nel caso dei contratti di fideiussione in esame, non solo è riportato nel tessuto negoziale un elemento fondamentale, ma non sufficiente, quale la clausola “a prima richiesta” e l'indicazione dell'importo massimo garantito, tipici di quei rapporti di garanzia - come il contratto autonomo di garanzia - svincolati dal carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale, ma è altresì indicata nello specifico, all'interno di entrambi i contratti di fideiussione, l'esplicita volontà di deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., come indicato all'art. 5 di entrambi i contratti citati, ove è chiarito che “i diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso la parte mutuataria senza che la Banca sia tenuta ad escutere la parte mutuataria o il/i fidejussori/i medesimo/i o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
L'esplicita deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c., in aggiunta al tenore delle clausole contrattuali indicate, configura i negozi in esame come contratti autonomi di garanza, escludendo il limite di cui alla norma citata, anche per esplicita deroga da parte dei contraenti, con conseguente rigetto della relativa eccezione sollevata da parte dell'attore/opponente.
5. Infondata risulta, inoltre, l'eccezione sollevata in opposizione riguardante il
“disconoscimento” delle lettere raccomandate A/R del 30/03/2012, del 23/03/2022 e della notificazione dei precetti notificati in data 12/07/2012 alla EU DI
S.p.A. e all'opponente , il quale ha rilevato di non aver mai ricevuto Parte_1
detti atti da parte della creditrice.
Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte dai garanti sull'avviso di ricevimento della comunicazione di recesso dell'istituto di credito dai rapporti intrattenuti con la società debitrice principale e dunque la questione della mancata prova della sua ricezione da parte dell'opponente, va osservato che, se è vero che il recesso (o la risoluzione unilaterale) dal contratto è un atto recettizio (il quale, per produrre il proprio effetto tipico di scioglimento del vincolo contrattuale, deve pervenire nella sfera di conoscibilità del destinatario), è altrettanto vero che i fideiussori non sono parti dei rapporti in questione, sicché ai fini del verificarsi dell'effetto risolutorio, cui consegue l'immediata esigibilità del credito, è sufficiente che la revoca sia pervenuta a conoscenza del debitore principale.
In ogni caso, in linea di principio, il contenuto dell'avviso di ricevimento, quanto alle attività compiute dall'ufficiale postale, ha natura di atto che gode della medesima fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario, per superare la quale è necessaria la querela di falso (cfr. Cass. n. 23040/2016, Cass.
n. 11452/2003) non essendo all'uopo sufficiente il mero disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sull'avviso stesso.
Nei fatti gli avvisi di ricevimento appaiono sottoscritti personalmente dall'opponente il quale, oltre all'allegazione di certificati di residenza, null'altro adduce a sostegno della mancata ricezione, e mancata conoscenza effettiva, delle raccomandate in essere.
5.1 Per quanto attiene alla eccezione di mancata ricezione della notifica del precetto occorre chiarire che “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei a evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione” (Cass. civ., sez. VI, 07/02/2023, n. 3628).
Inoltre, non incombe sul mittente l'onere di individuare l'effettivo sottoscrittore, ove risulti che la lettera raccomandata è giunta all'indirizzo del destinatario: infatti, poiché, in caso di raccomandata, le sole indicazioni che devono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della comunicazione sono quelle prescritte dal regolamento postale, quando l'atto sia consegnato a persona non identificata o diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, ma solamente proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare.
Atteso, dunque, che l'unico elemento con il quale l'opponente contesta la validità delle notifiche è un certificato di residenza storico che solo attesta che dal
2020 risieda in Roma, via Carlo Randaccio n. 13; che ha operato il Parte_1
“disconoscimento” di atti per la contestazione dei quali sarebbe necessaria l'introduzione di un giudizio di querela di falso, atteso che si tratta di atti di pubblico ufficiale, e considerata l'irrilevanza di detta eccezione in quanto è sufficiente, per il verificarsi dell'effetto risolutorio che la notifica sia pervenuta al debitore principale, rimanendo i fideiussori estranei a quel rapporto, deve rigettarsi l'eccezione introdotta in ordine al disconoscimento delle raccomandate e della notificazione del precetto.
6. La validità delle notificazioni in atti, in particolare con riferimento alla notificazione dell'atto di precetto rivolto al debitore principale EU DI S.p.A. del 12/07/2012, e la successiva notificazione di diffida stragiudiziale redatta dalla
[...]
rivolta ad e , in ordine al mancato Controparte_1 Parte_1 Parte_2
pagamento del residuo credito derivante dai mutui fondiari contratti della EU
DI, determinano, da ultimo, anche il rigetto anche dell'eccezione di prescrizione del credito per decorso del termine decennale.
7. In ordine alla allegata insussistenza della pretesa creditoria e al conseguente richiesto accertamento della sussistenza e del quantum del credito oggetto dell'atto di precetto in esame, rilevano le seguenti osservazioni.
Vanno qui ribaditi i principi più volte espressi dalla Corte di legittimità riguardo al processo di opposizione all'esecuzione, secondo cui questo è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. n. 2911/1980, nonché
Cass. n. 17630/2002; n. 8219/2004; n. 24047/2009); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato), ha veste sostanziale e processuale di attore. Pertanto, le eventuali 'eccezioni' sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda (cfr. Cass. n. 3477/2003; ord. n. 1328/2011; n. 16541/2011); spetta all'opponente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati (che, di norma, in sé considerati, sono fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione ovvero, come nel caso di specie, fatti comportanti l'inadeguatezza del titolo posto a base del precetto a supportare l'esecuzione forzata nei confronti dell'ingiunto) e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione.
In assenza di specifica contestazione idonea a far valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito per cui il creditore ha agito con intimazione di pagamento, ovvero vizi dei titoli (mutui fondiari redatti nella forma dell'atto pubblico notarile) che ne comportino nullità genetiche, deve rigettarsi integralmente la domanda proposta dall'attore/opponente.
8. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022 (scaglione ricompreso tra € 1.000.001 a € 2.000.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della natura e del valore della controversia e del tenore attività difensiva svolta, nonché della non rilevante complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il precetto Parte_1
notificatogli il 22/10/2024 dalla Controparte_1 - condanna , alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 12.046,00 per compenso al difensore, oltre Controparte_1
rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 1/8/2025
Il giudice
Luca Venditto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Venditto, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281-sexies, terzo comma, e 281-terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4653 Cont. dell'anno 2024
TRA
- C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Piazza della Libertà, n. 21 - Latina presso lo studio dell'avv. Giuseppe FEVOLA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - opponente
E
- C.F./P.IVA , e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria, la CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. - C.F./P.IVA
(giusta procura speciale, rep. n. 299772, racc. n. 32631, del 5.11.2018, P.IVA_2
autenticata dal notaio ), elettivamente domiciliata in via Siciolante n. 1 - Per_1
Latina, presso lo studio dell'avv. Claudio DE FELICE, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA - opposta OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 2/07/2025): “L'avv.
Giuseppe Fevola, nell'interesse dell'opponente, si riporta all'atto introduttivo del presente giudizio ed alle successive memorie integrative chiedendo l'accoglimento delle conclusioni tutte ivi rassegnate ed in particolare chiede che l'adito Giudice voglia accertare e dichiarare che parte opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno dell'opponente, nonché l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato al dott. in data 22.10.2024. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”; per parte convenuta (note scritte dell'1/07/2025): “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, preliminarmente rigettare l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nel merito rigettare l'avversa domanda ed accertare il diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata per legittimità ed efficacia del precetto notificato e del relativo titolo”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, ha Parte_1
convenuto in giudizio la e per essa, quale mandataria, la Controparte_1
Cerved Management S.p.A., proponendo opposizione al precetto notificatogli a mezzo PEC in data 22/10/2024 e chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nonché, nel merito, l'accertamento e la declaratoria della nullità e inefficacia del precetto medesimo.
A sostegno dell'opposizione, parte attrice ha dedotto che, con atto di precetto notificato nella data indicata la e per essa quale mandataria la Controparte_1
Cerved Management S.p.A., gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di
€ 1.958.141,08 oltre accessori e interessi di mora, agendo in virtù di cessionaria del credito, ai sensi della l. n. 130, del 30/04/1990, c.d. “Legge sulla cartolarizzazione”, ceduto dalla con effetti decorrenti Controparte_2 dall'1/11/2018. In precetto la banca si afferma creditrice in forza di due contratti di mutuo, stipulati nelle date del 20/12/2006 e 17/03/2009, con la EU DI S.p.A.
(debitore principale) pari ad € 1.500.000,00 il primo ed € 1.000.000,00 il secondo.
La creditrice intimante ha rilevato inoltre di aver inviato alla EU DI
S.p.A., nonché al fideiussore, attore nel presente giudizio, una lettera raccomandata
A/R in data 30/03/2012 con la quale avrebbe comunicato la revoca delle agevolazioni creditizie concesse alla stessa e, per l'effetto, la decadenza dal beneficio del termine per la restituzione delle somme mutuate e degli oneri accessori (pari ad €
1.323.394,83 per il mutuo del 17/03/2009 ed € 1.112.506,72 per il mutuo del
20/12/2006).
L'intimante, secondo l'opponente, ha inoltre rilevato di aver notificato in data
12/07/2012 distinti atti di precetto alla debitrice principale e ai fideiussori, chiedendo il pagamento delle somme alla stessa dovute, dando poi corso alle procedure esecutive per il soddisfacimento dei crediti innanzi al Tribunale di Latina, all'esito delle quali si è avuta l'attribuzione di complessivi € 356.720,48 e, nelle more, è intervenuta la dichiarazione di fallimento della EU DI S.p.A..
Infine, sempre con riguardo alla posizione dell'intimante, la stessa ha rilevato in precetto di aver escusso alcune garanzie nei confronti di fideiussori (ritenute imprecisate dall'opponete senza un chiaro riferimento ai fideiussori), per importi che non risultano indicate in precetto e che, all'esito della procedura di recupero dei crediti sarebbe stata identificata la somma residua dovuta dall'attore , Parte_1 nella misura di € 1.957.089,70, come da richiesta avanzata dalla creditrice con raccomandata A/R del 23/03/2022.
Sulla base di dette premesse l'attore ha introdotto il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., eccependo, in via preliminare, la legittimazione attiva della in virtù del mancato Controparte_1 assolvimento dell'onere di provare l'inclusione del credito per cui ha agito nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB.
L'attore ha, inoltre, contestato la sottoscrizione della garanzia fideiussoria in favore della e nell'interesse di EU DI S.p.A. e Controparte_2
disconosciuto la lettera raccomandata A/R del 30/03/2012 rilevando che non avrebbe mai ricevuto detta comunicazione formale e quindi di non aver mai ricevuto la notifica di alcun precedente atto di precetto da parte della Controparte_2
in ordine al credito per cui si procede.
Parte attrice ha, altresì, disconosciuto l'ulteriore raccomandata citata, datata al
23/03/2002, nella quale l'intimante avrebbe precisato il residuo credito del fideiussore
, che quest'ultimo ha contestato di aver ricevuto. Parte_1
Infine, ha eccepito la decadenza dal diritto di escutere la garanzia fideiussoria in virtù del disposto di cui all'art. 1957 c.c., allegando l'onere in capo alla controparte di dover dimostrare di aver agito tempestivamente nei confronti del debitore principale e del fideiussore nel termine semestrale di decadenza, che sarebbe decorso dal momento in cui il creditore poteva pretendere l'adempimento.
Secondo la prospettazione attorea, il credito sarebbe divenuto esigibile in data
30/03/2012, e risulterebbe dunque prescritto, in quanto in detta data la
[...]
avrebbe inviato comunicazione al debitore principale in ordine Controparte_2
alla decadenza dal beneficio del termine per la restituzione delle somme mutuate, ma difettando, da quel momento, successivi atti interruttivi, sarebbe decorso il termine decennale di prescrizione del credito.
Per tutte le ragioni illustrate l'attore ha concluso formulando istanza, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, chiedendo altresì, nel merito, l'illegittimità e inefficacia dell'atto di precetto notificato il 22/10/2024.
1.1 Nel costituirsi in giudizio, la ha contestato tutto Controparte_1 quanto dedotto da parte attrice, chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione proposta poiché ritenuti infondati i motivi posti a sostegno della stessa.
Preliminarmente ha chiarito che è divenuta cessionaria del credito per cui si procede in virtù dell'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi della l. n. 130 del 1990 (c.d. Legge sulla Cartolarizzazione) con il trasferimento di una serie di crediti e unitamente ad essi, anche i diritti, le azioni ed eccezioni o facoltà ad essi relativi e tutte le garanzie specifiche e i privilegi che assistevano detti crediti al momento della cessione (ai sensi dell'art. 7.1., sesto comma, l. 130/1990), conferendo poi incarico alla Cerved Credit Management S.p.A. di svolgere le attività connesse all'amministrazione, gestione e recupero dei crediti ceduti.
In ordine alla carenza di legittimazione attiva della creditrice procedente in relazione alla mancata allegazione della prova della cessione del credito, la convenuta ha rilevato che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente
(cfr. Cass. civ., 08/11/2024, n. 28790) la prova della cessione del credito non sarebbe soggetta a particolari vincoli di forma e quindi la sua esistenza dimostrabile con qualunque mezzo di prova, ma in ogni caso, ha allegato una serie di documenti da cui si evincerebbe l'avvenuta cessione e l'inclusione tra i crediti ceduti di quello per cui si procede.
Ha depositato, altresì, copie delle raccomandate disconosciute dall'attore, riservandone l'esibizione degli originali all'autorizzazione del giudice.
In relazione alla sussistenza del rapporto di garanzia ha rilevato come le fideiussioni siano state rilasciate contestualmente alla sottoscrizione di due atti pubblici, ossia gli atti di mutuo a rogito del notaio (rep. n. 44.309) e del Persona_2
notaio (rep. n. 54.179) facenti fede fino a querela di falso, specificamente Per_3 sottoscritte e approvate dall'attore opponente.
Ha contestato, inoltre, di essere incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957
c.c. in quanto avrebbe inviato lettera di diffida per il pagamento ai garanti in data
2/04/2012 e provveduto alla notifica dell'atto di precetto al debitore principale in data
12/07/2012, anche coltivando le pretese creditorie con l'introduzione di una procedura esecutiva e insinuandosi al passivo del fallimento EU S.p.A. quale debitore principale.
L'opposta ha allegato, a tal proposito, che la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c. può essere oggetto di deroga convenzionale trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, non ritenendosi inquadrabile detta clausola nel quadro di quelle per cui l'art. 1341, secondo comma, c.c..
Ha infine precisato che il termine decadenziale sarebbe comunque decorso dalla sentenza dichiarativa di fallimento del 16/09/2016, pertanto ha chiesto l'integrale rigetto dell'opposizione.
1.2 All'esito dell'udienza del 15/04/2025, ritenendo la causa matura per la decisione, è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c., l'udienza del 3/07/2025, all'esito della quale il g.i. si è riservato di provvedere a norma dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c.. 2. L'opposizione introdotta da non può essere accolta per Parte_1
nessuno dei motivi esposti e deve essere rigettata per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.
Parte attrice, in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva all'azione esecutiva in ragione della mancata allegazione di prova inerente l'inclusione del credito per cui è causa nella cessione in blocco dei crediti dall'istituto bancario (cedente) alla Controparte_2 Controparte_1
(cessionaria).
L'opponente sostiene che “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 dall'onere di CP_3 dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Sul punto va riportato l'orientamento costante di questo tribunale, adattato alle singole concrete fattispecie, che fa applicazione dei seguenti princìpi e dei più recenti sviluppi di cui si dà conto.
Va premesso che l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione 'in blocco' di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass. civ., sez. VI, 29/09/2020, n. 20495).
Ne consegue, sul piano processuale che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ. 29/12/2017, n. 31188).
Più in particolare la citata sentenza chiarisce che: l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, detta, come si è detto, una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca
d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per rapporti giuridici individuabili in blocco devono intendersi i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo, chiarendo che lo stesso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti (cfr. circolare n. 229 del
21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta
d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere determinato o determinabile, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass., Sez. II,
7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. III, 2/06/1995, n. 6201).
I principi suesposti sono stati poi confermati anche da successive pronunce (v. anche Cass. n. 17110/2019).
E non sono smentiti da Cass. civ., sez. VI, 05/11/2020, n. 24798, ampiamente richiamata in questo e in altri contesti: la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
2.1 In tempi più recenti si è assistito ad uno sviluppo della giurisprudenza che ha consentito di puntualizzare alcuni profili della questione in esame.
Innanzitutto, si deve dar conto dell'orientamento (recentissimo) per cui la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare che il credito per cui si agisce (in sede di cognizione o esecutiva) è oggetto dell'operazione di cessione. Si legge espressamente nelle massime della giurisprudenza di legittimità: In tema di cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'art. 58 del TUB, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. È sufficiente a tal fine la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (Cass. civ., Sez. III, (ord.), 06/04/2025, n.
9073; ma v. anche, negli stessi termini, Cass. civ., Sez. I, (ord.), 29/03/2025, n. 8323, per la quale La pubblicazione della cessione di un credito in blocco nella Gazzetta
Ufficiale può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione di un credito specifico, se nell'avviso vi è una chiara identificazione delle caratteristiche del credito. In tal caso, la dimostrazione dell'avvenuta cessione non è soggetta a particolari vincoli di forma ed è valutabile dal giudice del merito mediante libera valutazione delle prove disponibili).
Quindi:
- la dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito non è soggetta a vincoli di forma;
essa può essere desunta da prove liberamente valutabili dal giudice;
- la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione di un credito specifico;
- a tal fine è necessario che vi sia una chiara identificazione delle caratteristiche del credito attraverso l'individuazione di un comune elemento distintivo, che può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti.
2.2 La Suprema Corte ha poi ritenuto che la cessione debba essere specificamente contestata dal debitore ceduto perché debba porsi, per il cessionario l'onere di darne dimostrazione attraverso la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla G.U. ed altri elementi indiziari (Cass. civ., sez. III, 22/06/2023, n. 17944).
Mentre alcun onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione compete al cessionario allorché il debitore ceduto non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. civ., sez. I, 06/09/2021, n.
24047).
2.3 La giurisprudenza di legittimità ha quindi recentemente affrontato e chiarito la questione relativa alla contestazione della stessa esistenza del contratto di cessione, questione diversa, come è evidente, dalla contestazione della inclusione del credito nell'operazione di cessione.
Vanno riportati gli argomenti della Suprema Corte.
Si osserva preliminarmente che, ove una delle parti del giudizio agisca nella veste di cessionaria in blocco di crediti e, sul punto, vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia
l'esistenza stessa della cessione.
Sono citate, dalla recente Cass. civ., Sez. I, (ord.), 27/06/2025, n. 17310 richiamata, i precedenti di Cass. n. 28790/2024, Cass. n. 17944/2023 e Cass. n.
391/2025.
Ne consegue - aggiunge la Corte - che ove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, Cass., n.
17944/2023; Cass. n. 9412/2023).
Diverso è, invece, il caso - prosegue in motivazione Cass. n. 17310/2025 - in cui sia oggetto di specifica contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera 'notificazione' della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco: '… una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra, la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima' (così espressamente Cass. n.
22151/2019).
Si noti che la Cassazione completa il proprio argomentare precisando, ciò che
è di massima importanza, quanto segue: Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023), e tale questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei circoscritti limiti di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., come interpretato da questa dalle Sezioni
Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014.
2.4 Nel caso di specie, l'opponente non ha contestato l'esistenza in sé del contratto di cessione ma ha limitato l'eccezione alla mancata dimostrazione dell'inclusione dello specifico credito in quelli oggetto di cessione.
Sulla base degli argomenti sinora illustrati e tenuto conto della documentazione allegata, si deve concludere che sussista la legittimazione attiva della creditrice intimante a fronte dell'integrazione di tutti gli elementi richiesti dall'esegesi giurisprudenziale richiamata in ordine alla sufficiente dimostrazione dell'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco.
Infatti, come detto, la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione di un credito specifico ed è rispettato il criterio inerente la chiara identificazione delle caratteristiche del credito attraverso l'individuazione di un comune elemento distintivo, che può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti. A fronte, inoltre, della mancata contestazione specifica da parte del debitore ceduto che imporrebbe al cessionario di dover dimostrare l'inclusione del credito tra quelli ceduti in blocco, in virtù di una eccezione del tutto generica del debitore opponente, il quale si limita a contestare “l'assenza di prova” di detta inclusione, la creditrice opposta ha allegato il contratto di cessione dei crediti (v. all. 2 alla comparsa di risposta), dal quale si rinviene l'indicazione specifica delle caratteristiche inerenti i crediti ceduti: il punto 2.1 del contratto di cessione, alla lettera A) individua una categoria amplissima di crediti pecuniari da finanziamento, specificando, alla lettera B), che deve essere considerato incluso nella cessione “ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante dall'escussione di garanzie personali prestate dalla Banca cedente in relazione ai Debitori Ceduti”. Il punto 2.2 del contratto espone che “i
Crediti sono esattamente individuati all'interno del Documento di identificazione dei
Crediti di cui all'allegato A)”. ha altresì allegato documento contenente il comunicato Controparte_1 stampa dell'avvenuta cessione con indicazione del numero identificativo dei debitori ceduti, e comunicazione rivolta dal creditore principale Controparte_2
con missiva, datata al 12/11/2018, contenente la precisa indicazione
[...] dell'avvenuta cessione del credito pro soluto in favore di e Controparte_1 dell'inclusione della società EU DI S.p.a. tra i debitori ceduti e relativa indicazione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 130 dell'8/11/2018).
Nella predetta G.U. la categoria dei crediti ceduti viene così adeguatamente individuata: “i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti
(incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla data del 31 ottobre
2018”. I mutui ceduti dalla originaria banca mutuante sono del 20/12/2006 e del
17/3/2009; essi contengono la garanzia personale rilasciata dall'opponente e posta a fondamento dell'intimazione di pagamento.
Sulla base delle ragioni illustrate può dirsi pienamente raggiunta la prova dell'inclusione del credito per cui si procede tra quelli oggetto della cessione pro soluto in favore della creditrice cessionaria opposta e così confermarsi la legittimazione attiva della stessa nella procedura esecutiva.
3. L'opponente ha contestato di aver sottoscritto la garanzia fideiussoria in favore del debito assunto dalla società EU DI S.p.A..
Deve ritenersi infondata la contestazione in quanto emerge chiaramente dalla documentazione in atti, l'assunzione di detta garanzia nell'ambito dei contratti di mutuo stipulati.
In particolare, nel contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio Per_3
(Rep. n. 54.179, Racc. n. 25.958), stipulato in data 17/03/2009 all'art. 12 è chiarito come “i signori , e , dichiarano Parte_2 Parte_1 Parte_3
di costituirsi fideiussori della parte mutuataria, dei suoi successori ed aventi causa nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni derivanti dal presente mutuo sino all'importo massimo di Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila virgola zero zero centesimi. I fidejussori dichiarano di ben conoscere il testo della fidejussione, che si allega sotto la lettera “C” al presente contratto perché ne formi parte integrante e sostanziale e di accettarne tutte le condizioni ed in particolare, agli effetti del secondo comma dell'art. 1341 c.c., quelle di cui agli artt. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, e
15.”
Al richiamato allegato è riportato il contratto di fideiussione, sottoscritto anche dall'opponente personalmente;
ivi è indicata l'assunzione della garanzia fideiussoria con apposizione della clausola “a prima richiesta”.
L'assunzione della garanzia fideiussoria emerge altresì nell'ambito del primo contratto di mutuo fondiario allegato, stipulato in data 22/12/2006, a rogito del notaio
(Rep. n. 44.309, Racc. n. 16.780) ove è esplicitata la presenza dinnanzi al Persona_2 notaio rogante di “per la parte concedente fidejussione”. Parte_1
All'art. 13 del contratto di mutuo, rubricato “Fidejussione” è indicata specificatamente la volontà dell'opponente di costituirsi fideiussore della parte mutuataria e dei suoi successori o aventi causa, nei confronti della Banca, per tutte le obbligazioni derivanti dal mutuo sottoscritto fino all'importo massimo di €
1.950.000,00, anche indicando che “I fidejussori dichiarano di ben conoscere il testo della fidejussione, che si allega sotto la lettera “D” al presente contratto perché ne formi parte integrante e sostanziale e di accettarne tutte le condizioni ed in particolare, agli effetti del secondo comma dell'art. 1341 c.c., quelle di cui agli artt.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16”, e anche nell'allegato “D” a detto contratto, come nell'altro precedentemente menzionato, è chiarito che si tratti di una fideiussione con garanzia a semplice richiesta del creditore.
4. Alla luce del rigetto della contestazione proposta dall'opponente in ordine all'assunzione della qualità di garante in virtù della sottoscrizione di una fideiussione, si reputa necessario chiarire la natura del tipo di garanzia costituita dall'attore/opponente per argomentare anche in relazione all'eccezione concernente la decadenza dal potere di escutere la garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Sulla base di detta norma è prevista la permanenza dell'obbligo di adempiere del fideiussore anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi dalla scadenza abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
Invero, la fideiussione stipulata a garanzia dei contratti di mutuo in esame può qualificarsi - per le caratteristiche strettamente emergenti dai rispettivi allegati “C” e
“D”, con indicazione della clausola di pagamento a prima richiesta e per l'identificazione di un importo massimo garantito - come contratto autonomo di garanzia.
4.1 Secondo la ricostruzione operata dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione in un arresto che ha avviato un orientamento consolidato, “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”
(SS.UU., 18/02/2010, n. 3947).
La garanzia che contiene la clausola con cui il garante si impegna al pagamento di quanto richiesto 'a prima richiesta', 'a semplice richiesta' o 'senza eccezioni' ha, quindi, natura di contratto autonomo di garanzia, salvo che dal contesto contrattuale risulti una diversa volontà delle parti. La causa di tale contratto consiste in una logica indennitaria, nel trasferimento del rischio dell'inadempimento del debitore principale in capo ad un altro soggetto, il garante autonomo, e tale scopo pratico si realizza attraverso la rottura del nesso di accessorietà tra rapporto principale ed obbligazione di garanzia - tipico della fideiussione - e, dunque, realizzando la c.d. 'autonomia' della garanzia rispetto al rapporto garantito sottostante, per cui il garante c.d. 'autonomo' è tenuto a pagare 'illico et immediate' al creditore quanto da questi richiesto, fatte salve le ipotesi di nullità del rapporto di provvista per contrarietà a norme imperative, inesistenza del rapporto garantito, nullità del contratto di garanzia stesso, e la c.d. 'exceptio doli generalis', per il caso in cui vi sia un'escussione dolosa e fraudolenta della garanzia da parte del creditore.
4.1.1 Il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Detto contratto di garanzia, dunque, “reca come connotato fondamentale
l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore;
ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell' articolo 1957 del codice civile , salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali.” (Cass. civ., sez. III,
04/12/2023, n. 33860).
4.1.2 In un recente arresto della giurisprudenza di legittimità in tema sono stati, tuttavia, chiariti i contorni inerenti l'applicabilità o meno, al contratto autonomo di garanza, della previsione di cui all'art. 1957 c.c..
In particolare, la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di pagamento a prima richiesta o altra equivalente.
A sostegno di detta interpretazione la Corte di Cassazione ha rilevato che “la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto di garanzia”
o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzie svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria” (Cass. civ., 4/12/2024, n. 31105).
In quest'ottica, dunque, la clausola di pagamento “a prima richiesta” non risulta incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c.; con la conseguenza che sarà il giudice di merito a dover accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti e in ossequio a detto rilievo la Corte di legittimità, ha enunciato il seguente principio di diritto “in materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta' non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione” (cfr. Cass. civ. cit.).
4.1.3 Alla luce di quanto esposto, occorre considerare, tuttavia, come nel caso dei contratti di fideiussione in esame, non solo è riportato nel tessuto negoziale un elemento fondamentale, ma non sufficiente, quale la clausola “a prima richiesta” e l'indicazione dell'importo massimo garantito, tipici di quei rapporti di garanzia - come il contratto autonomo di garanzia - svincolati dal carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale, ma è altresì indicata nello specifico, all'interno di entrambi i contratti di fideiussione, l'esplicita volontà di deroga alla previsione di cui all'art. 1957 c.c., come indicato all'art. 5 di entrambi i contratti citati, ove è chiarito che “i diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso la parte mutuataria senza che la Banca sia tenuta ad escutere la parte mutuataria o il/i fidejussori/i medesimo/i o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
L'esplicita deroga all'applicazione dell'art. 1957 c.c., in aggiunta al tenore delle clausole contrattuali indicate, configura i negozi in esame come contratti autonomi di garanza, escludendo il limite di cui alla norma citata, anche per esplicita deroga da parte dei contraenti, con conseguente rigetto della relativa eccezione sollevata da parte dell'attore/opponente.
5. Infondata risulta, inoltre, l'eccezione sollevata in opposizione riguardante il
“disconoscimento” delle lettere raccomandate A/R del 30/03/2012, del 23/03/2022 e della notificazione dei precetti notificati in data 12/07/2012 alla EU DI
S.p.A. e all'opponente , il quale ha rilevato di non aver mai ricevuto Parte_1
detti atti da parte della creditrice.
Quanto al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte dai garanti sull'avviso di ricevimento della comunicazione di recesso dell'istituto di credito dai rapporti intrattenuti con la società debitrice principale e dunque la questione della mancata prova della sua ricezione da parte dell'opponente, va osservato che, se è vero che il recesso (o la risoluzione unilaterale) dal contratto è un atto recettizio (il quale, per produrre il proprio effetto tipico di scioglimento del vincolo contrattuale, deve pervenire nella sfera di conoscibilità del destinatario), è altrettanto vero che i fideiussori non sono parti dei rapporti in questione, sicché ai fini del verificarsi dell'effetto risolutorio, cui consegue l'immediata esigibilità del credito, è sufficiente che la revoca sia pervenuta a conoscenza del debitore principale.
In ogni caso, in linea di principio, il contenuto dell'avviso di ricevimento, quanto alle attività compiute dall'ufficiale postale, ha natura di atto che gode della medesima fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario, per superare la quale è necessaria la querela di falso (cfr. Cass. n. 23040/2016, Cass.
n. 11452/2003) non essendo all'uopo sufficiente il mero disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sull'avviso stesso.
Nei fatti gli avvisi di ricevimento appaiono sottoscritti personalmente dall'opponente il quale, oltre all'allegazione di certificati di residenza, null'altro adduce a sostegno della mancata ricezione, e mancata conoscenza effettiva, delle raccomandate in essere.
5.1 Per quanto attiene alla eccezione di mancata ricezione della notifica del precetto occorre chiarire che “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei a evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione” (Cass. civ., sez. VI, 07/02/2023, n. 3628).
Inoltre, non incombe sul mittente l'onere di individuare l'effettivo sottoscrittore, ove risulti che la lettera raccomandata è giunta all'indirizzo del destinatario: infatti, poiché, in caso di raccomandata, le sole indicazioni che devono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della comunicazione sono quelle prescritte dal regolamento postale, quando l'atto sia consegnato a persona non identificata o diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, ma solamente proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare.
Atteso, dunque, che l'unico elemento con il quale l'opponente contesta la validità delle notifiche è un certificato di residenza storico che solo attesta che dal
2020 risieda in Roma, via Carlo Randaccio n. 13; che ha operato il Parte_1
“disconoscimento” di atti per la contestazione dei quali sarebbe necessaria l'introduzione di un giudizio di querela di falso, atteso che si tratta di atti di pubblico ufficiale, e considerata l'irrilevanza di detta eccezione in quanto è sufficiente, per il verificarsi dell'effetto risolutorio che la notifica sia pervenuta al debitore principale, rimanendo i fideiussori estranei a quel rapporto, deve rigettarsi l'eccezione introdotta in ordine al disconoscimento delle raccomandate e della notificazione del precetto.
6. La validità delle notificazioni in atti, in particolare con riferimento alla notificazione dell'atto di precetto rivolto al debitore principale EU DI S.p.A. del 12/07/2012, e la successiva notificazione di diffida stragiudiziale redatta dalla
[...]
rivolta ad e , in ordine al mancato Controparte_1 Parte_1 Parte_2
pagamento del residuo credito derivante dai mutui fondiari contratti della EU
DI, determinano, da ultimo, anche il rigetto anche dell'eccezione di prescrizione del credito per decorso del termine decennale.
7. In ordine alla allegata insussistenza della pretesa creditoria e al conseguente richiesto accertamento della sussistenza e del quantum del credito oggetto dell'atto di precetto in esame, rilevano le seguenti osservazioni.
Vanno qui ribaditi i principi più volte espressi dalla Corte di legittimità riguardo al processo di opposizione all'esecuzione, secondo cui questo è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. n. 2911/1980, nonché
Cass. n. 17630/2002; n. 8219/2004; n. 24047/2009); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato), ha veste sostanziale e processuale di attore. Pertanto, le eventuali 'eccezioni' sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda (cfr. Cass. n. 3477/2003; ord. n. 1328/2011; n. 16541/2011); spetta all'opponente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati (che, di norma, in sé considerati, sono fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione ovvero, come nel caso di specie, fatti comportanti l'inadeguatezza del titolo posto a base del precetto a supportare l'esecuzione forzata nei confronti dell'ingiunto) e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione.
In assenza di specifica contestazione idonea a far valere fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito per cui il creditore ha agito con intimazione di pagamento, ovvero vizi dei titoli (mutui fondiari redatti nella forma dell'atto pubblico notarile) che ne comportino nullità genetiche, deve rigettarsi integralmente la domanda proposta dall'attore/opponente.
8. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022 (scaglione ricompreso tra € 1.000.001 a € 2.000.000,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della natura e del valore della controversia e del tenore attività difensiva svolta, nonché della non rilevante complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria non espletata) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il precetto Parte_1
notificatogli il 22/10/2024 dalla Controparte_1 - condanna , alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 12.046,00 per compenso al difensore, oltre Controparte_1
rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 1/8/2025
Il giudice
Luca Venditto