Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di
Giudice Onorario di Tribunale, sezione lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nell' udienza del 12 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 4092 del r.a.c.l. dell'anno 2023, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli Parte_1
avvocati Luciano Lobina ed Elvirella Pacini, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale agli atti.
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Controparte_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro dagli avv.ti
Mariantonietta Piras e Alessandro Doa, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari.
RESISTENTE
Conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso
Conclusioni per parte convenuta: come in memoria di costituzione
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2023, , nato a [...] il Parte_1
17.08.1960, CF: ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di C.F._1
Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, l' quale gestore del Fondo di garanzia, CP_1
per ottenere il pagamento della somma di euro 6.407,40 a titolo di indennità di fine rapporto per iscrizione al Fondo complementare Cometa oltre al risarcimento del danno patito dal ricorrente in seguito al ritardo o in subordine per ottenere il pagamento dei danni tutti
CP_ conseguenti dalla condotta non improntata alla buona fede e lesiva del principio dell'affidamento, danni da quantificarsi in importo non inferiore ad euro 6.407,40 .
CP_
- di aver presentato in data 10.05.2018 al Fondo di Garanzia la domanda di intervento per il riconoscimento della posizione previdenziale complementare (doc. 1);
CP_
- in data 21.07.2020 l' comunicava che la domanda presentata in data 18.05.2018 era stata accolta per un importo pari ad € 6.407,40 in favore del Fondo Cometa – Fondo Nazionale
Pensione Complementare per i Lavoratori dell'Industria a copertura delle omissioni contributive di datore di lavoro insolvente. Con la stessa comunicazione Parte_2
l'odierno ricorrente veniva invitato a restituire un atto di quietanza debitamente compilato e analoga richiesta veniva inoltrata al Fondo Cometa destinatario della contribuzione. Con la stessa comunicazione l'Istituto specificava che il pagamento sarebbe stato effettuato solo in esito all'invio delle quietanze (doc. 2);
- il ricorrente provvedeva in data 06.08.2020 ad effettuare all' l'invio della quietanza CP_1
e, diligentemente, si faceva parte diligente di richiedere al Fondo Cometa la conferma dell'invio dell'atto di quietanza per quanto di competenza;
CP_
-in data 01.02.2023 l emanava un provvedimento di rigetto con la seguente motivazione:” la domanda di intervento del fondo di garanzia posizione previdenziale complementare presentata il giorno 10.05.2018 non è stata accolta perché domanda decaduta”. CP_
- in data 12.12.2023 presentava ricorso al Comitato Provinciale senza alcun riscontro
(doc. 6);
- il ricorrente ha, perciò, agito in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare che ha diritto al pagamento in favore del Fondo previdenziale Cometa di quanto riconosciuto dovuto dallo CP_ CP_ stesso e, conseguentemente, di condannare l' a corrispondere al Fondo previdenziale
Cometa l'importo di euro 6.407,40, oltre al risarcimento del danno patito dal ricorrente in seguito al ritardo o in subordine per ottenere il pagamento dei danni tutti conseguenti dalla CP_ condotta non improntata alla buona fede e lesiva del principio dell'affidamento, danni da quantificarsi in importo non inferiore ad euro 6.407,40 .
CP_ L' si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza annuale dall'azione, di cui all'art. 47 DPR 639/1970 e successive modificazioni, il cui termine decorre dal provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo ovvero dal consolidarsi del silenzio rigetto. Ed infatti, l'art. 47 D.P.R. 639/1970 (come modificato dall'art. 4 D.L. 19.9.1992 n°
384 conv, in L. 438\1992) prevede un termine decadenziale di un anno per l'esperimento dell'azione giudiziale, che decorre dal completamento del procedimento amministrativo e, quindi, in definitiva, dalla data di presentazione della domanda all'Istituto. CP_ L' ha rilevato che la decadenza prevista dall'art. 47 dPR n. 639/1970 sia maturata, considerato il tempo trascorso tra la domanda amministrativa inoltrata all'istituto il
10.05.2018 e la radicazione del presente giudizio del 21.12.2023. Nel merito precisa che il sistema trasmette un provvedimento di accoglimento della pratica, il quale però è sospensivamente condizionato per l'effettivo pagamento al ricevimento di copia degli atti di quietanza compilati e sottoscritti in originale sia dal ricorrente sia dal rappresentante legale del Fondo. Tuttavia, non risultano mandate tramite PEC nessuna delle due quietanze entro il termine decadenziale.
In merito alla domanda di risarcimento del danno e alla domanda formulata in via subordinata al pagamento dei danni tutti conseguiti dalla condotta non improntata alla buona fede e CP_1 lesiva del principio dell'affidamento eccepisce il difetto di giurisdizione del Tribunale
Ordinario in favore del Giudice Amministrativo.
In ogni caso, la richiesta di accertamento del danno per cui è causa, in ossequio al principio di atipicità dell'illecito civile, costituisce una fattispecie che deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c. per l'identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità ivi prevista. Non è, quindi, possibile presumere il danno risarcibile iuris tantum, ma è necessaria la prova degli elementi costitutivi del medesimo, ossia dei presupposti di carattere oggettivo
(ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), nonché quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante), dando contezza degli elementi univoci indicativi della sussistenza della colpa dell'amministrazione. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
La causa istruita con produzioni documentali è stata tenuta a decisione.
Va previamente esaminata la decadenza considerato il carattere assorbente per la decisione.
L'eccezione di decadenza proposta da parte convenuta è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
L'art.47 legge n. 639/1970 come modificato dall'art. 4 d.l .n. 384/1992 convertito in legge n. 438/1992 prevede che per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria debba essere proposta , a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' , o CP_1
dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Quest'ultima previsione residuale, evidentemente, vale a stabilire ed individuare CP_ il dies a quo del termine di decadenza anche nel caso in cui l' non abbia provveduto sulla domanda, o in cui, dopo il provvedimento negativo, l'interessato non abbia proposto tempestivamente ricorso.
Per le controversie in materia di prestazione della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989 n.
88, art.24, l'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui sopra.
La suprema Corte di Cassazione, con orientamento che questo Giudice condivide, ha chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia.
La decadenza matura, pertanto, decorso il termine di un anno e trecento giorni, corrispondenti alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo, risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dall'art.7 della L.n.533 del 1973 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dall'art. 46 L n. 88 del 1989, dalla presentazione delle domande
CP_ amministrative all'
Neanche l'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto possono costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere. (Cass, Sez.U. n 12718 del 2009 e Cass n. 26163 del
2017).
Nel caso di specie risulta documentalmente che il ricorrente aveva Parte_1
CP_ presentato all' domanda di intervento del Fondo di Garanzia in data 10.05.2018 (doc. 1
CP_ CP_ ; ciò comporta che, anche in mancanza di una decisione dell' su tale domanda entro i centoventi giorni stabiliti dall'art.7 legge n. 533/1973 per la formazione del silenzio-rifiuto
(07.09.2018), l'interessato avrebbe dovuto proporre ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale, contro il silenzio formatosi, entro il termine di novanta giorni fissato dall'art. 46 comma V legge n. 88/1989 (06.12.2018); scaduto l'ulteriore termine di novanta giorni concesso al Comitato per provvedere sul ricorso, fissato dal comma VI del citato art.46,(06.03.2019) è iniziato a decorrere il termine di decadenza annuale, che è evidentemente scaduto il (05.03.2020), dunque in data antecedente il deposito del ricorso giudiziario del 21 dicembre 2023.
Tale decadenza è maturata anche considerando l'art. 34 del decreto legge 17.03.2020 n.
18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, che ha sospeso di diritto, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 01.06.2020, (per un periodo, quindi, di 99 giorni), il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali, CP_ assicurative erogate dall'
CP_ Irrilevante è la comunicazione dell' del 21.07.2020 di accoglimento della domanda amministrativa del 10.05.2018, trattandosi di riconoscimento appunto tardivo perché è intervenuto oltre il termine di 300 giorni complessivi previsti per il perfezionamento del procedimento amministrativo una volta non rispettati i termini di legge, non idoneo a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, come sopra evidenziate, per le ragioni già sopra riportate.
Ai fini dell'operatività dell'istituto della decadenza si deve, inoltre, condividere l'orientamento per cui “la funzione della decadenza sostanziale è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici
(cfr ex plurimis Cass. SU n. 12718/2009) e tale funzione (e quindi la stessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice riproposizione della domanda o …. una richiesta dell'assicurato di chiarimenti, consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi o un arbitrario prolungamento degli stessi o una diversa individuazione del dies
a quo” (Cass. Sez. L. Ordinanza n. 17792/2020).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in applicazioni dei principi summenzionati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo il ricorrente decaduto dall'azione giudiziaria (decadenza rilevabile d'ufficio secondo la costante giurisprudenza di legittimità
Cass. Civ. 03.11.2017 n.26163).
Non è neppure possibile ravvisare nel caso di specie la lamentata violazione dei doveri di
CP_ correttezza e buona fede da parte dell' che pure ha errato nell'accoglimento della domanda amministrativa essendo maturata la decadenza, idonea a fondare la pretesa risarcitoria azionata, avendo il ricorrente volontariamente scelto di presentare il ricorso introduttivo del presente giudizio solo in data 21.12.2023 e ricorso al comitato provinciale in data 12.12.2023 quando la decadenza si era ormai da tempo perfezionata.
Il ricorrente , infatti, a fronte del mancato riscontro alla domanda amministrativa del
10.05.2018 e successivo tardivo riconoscimento della prestazione avrebbe dovuto valutare il rischio di incorrere nella decadenza prevista dalla legge, alla luce dei sopra indicati consolidati principi giurisprudenziali e la conseguente proposizione dell'azione giudiziaria, come sarebbe stato suo onere, avendo a disposizione adeguati rimedi volti a superare eventuali inefficienze dell'amministrazione convenuta. CP_ Non è dato perciò rilevare alcun affidamento, frutto della violazione da parte dell' dei propri doveri di correttezza e buona fede, meritevole di tutela su eventuali errori compiuti dall'ente nella tardiva comunicazione di notizie, essendo tenuto il ricorrente, che aveva esercitato il proprio diritto di ottenere l'indennità di fine rapporto per iscrizioni al fondo complementare Cometa, a valutare le previsioni di legge in materia di decadenza ai fini di un corretto esercizio del diritto stesso.
Nulla dispone sulle spese avendo il ricorrente comprovato ai sensi dell'art.42, comma 11, del D.L. 269/03- attraverso apposita autocertificazione- di aver goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D.lgs. n. 115 del
2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza dalla azione giudiziaria;
- rigetta le altre domande
Così deciso in Cagliari, 12 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo