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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 09/07/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 558/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 558/2022 tra
Parte_1 attrice contro
+7 CP_1 convenuti contro
e + CP_2 convenuti
Oggi 9 luglio 2025, alle ore 9,12, innanzi alla dott.ssa Iride Mura, è comparso per gli attori l'avv. Elio
Deidda.
Per i convenuti CP_1 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, e , è comparso, in sostituzione dell'avv. Gianni
[...] CP_7 CP_8 CP_9
Carrus, l'avv. Elio Deidda.
Nessuno è comparso per gli altri convenuti.
Il giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c. dispone che, precisate le conclusioni, si proceda alla discussione orale della causa. L'avv. Deidda discute la causa richiamando gli atti depositati, conferma le conclusioni rassegnate con l'atto di citazione, e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
L'avv. Deidda per i convenuti costituiti conclude in conformità alla comparsa di costituzione e risposta, dichiarando di riconoscere tutti i fatti posti a fondamento della domanda attrice e di non opporsi all'accoglimento delle stessa, con compensazione delle spese di lite.
Esaurita la discussione orale della causa, il giudice informa i procuratori delle parti costituite che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in Camera di
Consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 15,30. Alle ore 15,30 è comparso l'avv. Elio Deidda.
Il giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti:
N. R.G. 558/2022
Segue verbale udienza del 9.7.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 558 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Ulassai alla via IV Novembre 1, presso lo studio dell'Avv. Elio Deidda che la rappresenta e difende per delega resa in calce all'atto di citazione attrice contro
, nato a [...], il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 CP_3 [...]
, e , CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 elettivamente domiciliati in Jerzu alla via Josto Miglior n. 64, presso lo studio dell'Avv. Gianni
Carrus che li rappresenta e difende per delega resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuti contro
, CP_2 CP_10 CP_11 CP_12 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come rassegnate nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione e risposta e confermate nel verbale d'udienza che precede Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 5.12.2022, ritualmente notificato nei termini e nelle forme di legge,
l'attrice ha convenuto in giudizio davanti l'intestato Tribunale tutti i soggetti indicati in epigrafe chiedendo che venisse accertato l'intervenuto acquisto per usucapione dei beni immobili ubicati nel
Comune di Ulassai, costituiti da fabbricato di civile abitazione composto dal piano S1 e piano primo, identificato all'Agenzia del Territorio di Nuoro al F. 6 mappale 1427 sub 2 Catasto AT (Cat.
A/3, classe 6, consistenza 5 vani, rendita pari ad €. 222,08) e relativa area di sedime identificata al F.
6 mappale 1427, catasto terreni, ubicato nella via Plebiscito n. 31, confinante con la Via Dante, con l'immobile di proprietà di e con quello di . Persona_1 Persona_2
L'attrice a fondamento della domanda ha esposto di essere al possesso pacifico, pubblico ed ininterrotto ultraventennale del sopra descritto immobile, costituito da fabbricato di civile abitazione composto dal piano S1 e piano primo, facente parte di una casa bifamiliare composta da un altro appartamento posto al piano terra ed occupato e utilizzato da CP_8
L'attrice ha altresì dedotto che il F. 6 mappale 1427, catasto terreni, sul quale è stato edificato il fabbricato bifamiliare (area di sedime), oggi Ente urbano, è derivato dal F. 6 mappale 432 (tipo mappale 120521 del 02.07.97 del 03.11.2020); ha allegato che dal 1987 e sino all'attualità ha sempre occupato ed utilizzato, Parte_1
l'immobile in modo pubblico, pacifico e continuato, abitandolo soprattutto nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, eseguendo le necessarie opere di manutenzione, quali la tinteggiatura esterna e verniciatura ringhiere balconi negli anni 1990, 2000 e 2021 e inoltre eseguendo ogni 5 anni la tinteggiatura interna. ha infine dedotto che poiché gli immobili in esame risultano catastalmente intestati Parte_1 ad altri soggetti, come si evince dalle allegate visure storiche per immobile, sussiste il suo interesse ad ottenere il riconoscimento giudiziale per intervenuta usucapione dell'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà dei suindicati immobili, anche al fine di poter procedere alla voltura e trascrizione del proprio titolo dominicale nei pubblici registri.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali degli immobili de quibus, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove defunti come attestato dai certificati di morte prodotti, sono stati citati coloro che, sulla base dei certificati di stato di famiglia storico rilasciati dagli Ufficiali d'Anagrafe dei competenti Comuni e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi dei predetti e quindi di controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per gli immobili catastalmente identificati, anche nei passaggi intermedi, è emersa sull'immobile identificato al catasto terreni F. 6 particella
432, da cui ha tratto origine il mappale oggetto di domanda, l'esistenza della seguente formalità: 1) trascrizione in data 02/01/1991 Registro generale 30, Registro particolare 29, avente ad oggetto la denuncia di successione di a favore dei figli , Persona_3 CP_2 CP_13 CP_14
, , e
[...] CP_2 CP_11 CP_12 CP_15 CP_16 CP_10
, odierne parti del presente in giudizio e/o i loro eredi;
relativamente al F. 6 particella 1427,
[...] catasto terreni, è emersa la trascrizione in data 20/11/2003 Registri Particolare 8535 Registro
Generale 11251 a vente ad oggetto la denuncia di successione di a dei figli Persona_4
, , , CP_8 CP_17 CP_9 CP_7 CP_6 CP_1 [...]
odierne parti del presente in giudizio e/o i loro eredi. Pt_1
Con comparsa di costituzione e risposta datata 2.5.2023, depositata nel fascicolo telematico in data
3.5.2023, si sono costituiti in giudizio , , CP_1 CP_3 Controparte_4
, e , dando atto di non CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 opporsi alla domanda attrice, precisando di riconoscere i fatti posti a fondamento della domanda, concludendo per l'accoglimento della stessa, con compensazione delle spese.
Gli altri convenuti, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, all'udienza prevista ai sensi dell'art. 183 c.p.c., sono stati dichiarati contumaci, si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato.
Istruita con produzioni documentali e con l'escussione dei testi citati dall'attrice (non avendo i convenuti articolato capitoli di prova), la causa all'odierna udienza del 9.7.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, viene trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni sopra rassegnate.
All'esito si ritiene che la domanda attorea sia fondata e debba essere accolta per le ragioni che si vanno ad illustrare.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e a norma dell'art. 1140
c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria della stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n.
2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n.
14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
A tal proposito, non è inutile ricordare in diritto che l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato e continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (Cass. Civ. 20508/2019).
Ciò posto, si osserva che ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa.
Tanto premesso in diritto, si rileva che l'affermazione - resa da parte attrice - circa l'esercizio sugli immobili in questione di un possesso continuativo, ininterrotto, pacifico e pubblico, debba essere ritenuta fondata e provata alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso della espletata istruttoria che hanno confermato pienamente il contenuto dei capitoli di prova dedotti dall'attrice, individuando con precisione l'ubicazione, e le proprietà confinanti con quelle oggetto del giudizio.
A tal riguardo, significative appaiono le dichiarazioni del testimone vicino di casa, Tes_1 indifferente, il quale, escusso all'udienza del 18.7.2024, nel confermare le allegazioni e la rappresentazione dei fatti data in citazione dall'attrice, così ebbe a riferire: “Abito stabilmente dal
1974 a circa 20 metri di distanza dall'abitazione della signora , ricordo che Parte_1 quest'ultima utilizza l'abitazione dalla metà degli anni Ottanta. L'immobile si trova in Ulassai nella via Plebiscito, dove c'è l'ingresso principale, mentre nella via Dante è situato il garage utilizzato dalla stessa. Rispetto alla via Plebiscito l'immobile della signora è ubicato al primo Parte_1 piano. Confina con la proprietà eredi , proprietà ”. Per_1 Persona_2
Entrambi i testi escussi hanno d'altra parte confermato che ha il possesso a decorrere Parte_1 almeno dalla metà degli anni Ottanta quando furono iniziati i lavori edili sull'immobile in oggetto, per andarci ad abitare intorno al 1987/1988, precisando che l'abitazione è stata costruita su un terreno utilizzato da entrambi i germani e L'ingresso principale situato nella via Pt_1 CP_8 Pt_1
Plebiscito è in comune con il fratello nella via Dante ci sono i garages, al piano terra abita il CP_8 fratello mentre l'attrice vive nell'appartamento sito al secondo piano. CP_8
È risultato dalla prova testimoniale che l'attrice si è occupata, nel ventennio in esame, anche dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: negli anni 2000 è stata pitturata la facciata esterna di colore Test grigio, a tal proposito il teste a ricordato che in quel periodo il Comune erogava dei finanziamenti per la tinteggiatura delle facciate;
nel 2016 ha verniciato le ringhiere dei balconi e fatto la manutenzione alle persiane. Il teste falegname, alla medesima udienza ha ricordato di aver Tes_2 realizzato nel 1987, ricevendo l'incarico da due porte interne e anni dopo altre due Parte_1 porte, oltre a dei mobiletti per la cucina.
Tutti i testi hanno riferito che dalla fine degli anni Ottanta gli immobili oggetto di domanda sono nel possesso dell'odierna attrice che vi trascorre le vacanze sia invernali che estive.
All'uopo si osserva che la Suprema Corte ha affermato che il possesso ininterrotto e pacifico su un bene, utile (dopo il decorso degli anni) a far maturare l'usucapione non è di per sé incompatibile con la circostanza che il possessore risieda in un'altra località, sempre che ciò non impedisca la relazione materiale tra lui e la cosa (Cass. Civ. n. 10204/2015).
Attraverso la prova orale è stato dimostrato che l'attrice ha esercitato il possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto sugli immobili de quibus per un tempo ben superiore al ventennio richiesto per il perfezionamento dell'usucapione.
Le dichiarazioni dei testi e i documenti prodotti in giudizio da parte attrice dimostrano, inoltre, che almeno a far data dal 01.01.1997 fino al giorno della prova si è occupata sotto ogni profilo dell'immobile sostenendone i relativi oneri: pagarono le tasse comunali (IMU e TARI) (doc. 13 atto di citazione), curando l'atto di aggiornamento degli atti catastali (doc. 11 atto di citazione).
Tutti i testi hanno riferito con precisione l'ubicazione e le caratteristiche dell'immobile in esame
(confini, superficie).
Per quanto a conoscenza dei testi, nessuno aveva mai contestato l'utilizzo degli immobili per i quali
è causa in capo ad e di aver visto soltanto quest'ultima utilizzarli nell'arco temporale Parte_1 esaminato. Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è infine ravvisabile nel comportamento processuale dei convenuti e CP_2 CP_10 CP_11 CP_12
i quali, non costituendosi in giudizio, pur regolarmente citati, hanno mostrato di non avere
[...] alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto esposto a sostegno della domanda attrice, disinteressandosi di fatto della controversia e così rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi delle pretese attoree.
L'attrice ha, quindi, dato la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi – desumibile in via presuntiva dalla specifica attività materiale manifestata e riferita dai testi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà – della signoria di fatto esercitata uti dominus pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente per oltre vent'anni sugli immobili oggetto del presente giudizio.
Gli assunti attorei sono stati confermati anche da , , CP_1 CP_3 CP_4
e , che con
[...] CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 comparsa di costituzione e risposta datata 2.5.2023, depositata nel fascicolo telematico il 3.5.2025, hanno espressamente dichiarato di non avere alcuna contestazione da opporre alla domanda di usucapione attorea, deducendo che effettivamente aveva posseduto gli immobili in Parte_1 questione per il tempo ultraventennale indicato nell'atto introduttivo, attestando la propria volontà di non svolgere alcuna opposizione e di non avere nulla a che pretendere sulla domanda attorea, confermando le circostanze dalla stessa allegate.
Alla luce di quanto esposto, poiché la domanda risulta pienamente provata in tutti i suoi elementi costitutivi, può affermarsi che l'attrice ha maturato l'acquisto a titolo originario della proprietà dei beni oggetto di causa per effetto dell'usucapione ventennale.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali, sussistono i presupposti di legge per dichiararne l'integrale compensazione in ragione del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 558/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
I.accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale, dichiara nata a [...] il [...] C.F. proprietaria dell'immobile Parte_1 C.F._1 sito nel Comune di Ulassai identificato al catasto fabbricati del medesimo comune al F. 6 particella
1427 sub 2, e proprietaria in ragione di 1/2 del terreno (aerea di sedime) identificato al catasto terreni del Comune di Ulassai F. 6 particella 1427 (Ente Urbano). II.spese compensate.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del
Giudice del presente verbale, che la contiene, ed è immediatamente depositata.
Lanusei, 9 luglio 2025
Il Giudice
Iride Mura