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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/11/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 697/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la Sentenza n. 1029/2023 del 04/12/2023, emessa dal
Giudice di Pace di Palmi procedimento R.G. n. 1569/2018 promossa da
8 P.IVA in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 sig. , C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
Rollo
- APPELLANTE
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, P.VA , CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Sofia
- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 30 ottobre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnata sentenza ha statuito in parte dispositiva:
“Il Giudice di Pace di Palmi dott. Antonino Delfino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 41/2018 D.I, emesso dal
Giudice di Pace di Palmi in data 22.01.2018, e condanna in persona del legale CP_1 rappresentante, al pagamento in favore dell'opposta , in persona del Controparte_2 legale rappresentante, della somma di €.1.362,00 al netto di i.v.a oltre interessi nella misura legale secondo la decorrenza indicata nel decreto ingiuntivo;
2) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da in persona del CP_1 legale rappresentante, e condanna la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante, al pagamento in favore dell'opponente della somma di euro € 4.212,17 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
3) Rigetta ogni altra domanda
4) compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.”
Avverso tale sentenza ha promosso appello la società 8bit impugnando la sentenza sotto i seguenti profili:
- in primo luogo, il giudice di primo grado ha erroneamente ha ritenuto che “Sulla scorta delle precise
e puntuali contestazioni che questo Giudicante recepisce deve ritenersi provato che a favore della opposta risulta un credito di €.1.362,00 al netto di i.v.a. in luogo di € 2.387,00 per come risultante dalla fatturazione”;
- in secondo luogo, si è erroneamente ritenuto che “A fronte del compendio probatorio offerto dall' opponente nessun elemento di prova è stato offerto da parte opposta sia per la CP_1 dimostrazione del proprio credito nella misura indicata nel decreto ingiuntivo opposto sia per confutare le precise e puntuali contestazioni di parte opponente”;
- erroneamente ha ritenuto che “La domanda riconvenzionale, alla stessa stregua dell'opposizione, risulta parzialmente provata sia attraverso la documentazione prodotta sia attraverso le testimonianze rese da , e ”; Testimone_1 Persona_1 Testimone_2 Persona_2
- erroneamente ha ritenuto che “Risulta…provato il danno emergente di € 4.212,17” riconosciuto in favore della opponente CP_1
- erroneamente ha condannato la società al pagamento degli interessi sulla somma CP_1 riconosciuta di “€.1.362,00 al netto di i.v.a. in luogo di € 2.387,00 per come risultante dalla fatturazione” nella sola “misura legale secondo la decorrenza indicata nel decreto ingiuntivo”;
- infine, si è erroneamente ha compensato “integralmente fra le parti le spese del…procedimento”.
Pertanto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
In via pregiudiziale e cautelare
1) sospendere, per tutti i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto di appello, la provvisoria esecutorietà del capo della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto “parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da in persona del legale rappresentante” e CP_1 condannato “la , in persona del legale rappresentante, al pagamento in Controparte_2 favore dell'opponente della somma di euro € 4.212,17 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo”;
In via principale e nel merito,
2) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1029/2023 del 04/12/2023, depositata in Cancelleria e resa pubblica in data 04/12/2023, non notificata, resa dal Giudice di Pace di Palmi, in persona dell'Avv. Antonino Delfino, rigettare
l'opposizione proposta dalla società e, per l'effetto, confermare integralmente il CP_1 decreto ingiuntivo n. 41/2018 reso in data 22/01/2018 dal Giudice di Pace di Palmi e depositato in
Cancelleria in data 24/01/2018;
Ancora, nel merito,
3) accertare e dichiarare, per tutti i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto di appello, che la società è creditrice della società della somma di € 3.754,00, oltre interessi CP_2 CP_1 legali e moratori decorrenti dalla scadenza del trentesimo giorno dalla ricezione della fattura da parte del debitore sino al soddisfo, a saldo della propria fattura n. 359 del 30 novembre 2016 emessa nei confronti della società a fronte dei servizi e delle forniture indicati nella medesima CP_1 fattura;
4) riformare il capo della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la società appellante al pagamento in favore della appellata “della somma di euro € 4.212,17 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo” rigettando, in accoglimento dei motivi di appello proposti, la domanda riconvenzionale proposta da poiché infondata e non provata;
CP_1
5) In via subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare la società CP_1
, alla luce dell'espresso riconoscimento del proprio debito formulato da parte appellata, al
[...] pagamento in favore della società della somma di € 2.056,92 iva inclusa, Parte_2 così come dalla stessa opponente riconosciuta come dovuta, oltre interessi legali e moratori decorrenti dalla scadenza del trentesimo giorno dalla ricezione della fattura da parte del debitore sino al soddisfo;
6) In ogni caso, in accoglimento dei motivi di appello proposti, condannare la società CP_1 al pagamento, sulle somme dalla stessa dovute in relazione alla fattura n. 359 del 30 novembre 2016 così come accertate all'esito del presente giudizio di appello, degli interessi sia legali che moratori decorrenti dalla scadenza del trentesimo giorno dalla ricezione della fattura da parte della debitrice sino al soddisfo;
7) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio la società insieme che concluso nei seguenti termini: CP_1
“1) Dichiarare inammissibile o comunque respingere l'appello avversario;
2) Accogliere l'appello incidentale proposto dall'appellata e conseguente-mente, confermando la sentenza di primo grado nella parte favorevole alla concludente, condannare al pagamento in CP_3 favore di dell'ulteriore somma di €1.070,00 per le causali esposte in narrativa;
CP_1
3) Gravare le somme per cui è condanna a carico di della rivalutazione monetaria e degli CP_3 interessi dall''insorgere del danno al soddisfo o, in subordine, degli interessi legali moratori ex art.1284 comma 4 c.c., dall'insorgere al soddisfo o dalla proposizione della domanda al soddi sfo;
4) Condannare al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado in favore della CP_3 concludente con accessori di legge.”
Nel corso del giudizio le parti costituite hanno depositato i loro scritti difensivi.
Infine, all'udienza del 30 ottobre 2025 le parti sono state invitate alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e hanno rassegnato conclusioni così come risultanti dagli atti di causa e dai verbali d'udienza.
***
L'appello principale è parzialmente fondato.
In primo luogo, si osserva che il giudice di primo grado ha correttamente individuato i principi in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di merito instaurato nel corso del giudizio monitorio.
Sul punto, si è correttamente affermato nella sentenza di primo grado che, a fronte di una contestazione del credito, spetta al creditore fornire prova dello stesso con ogni mezzo.
A tal proposito, questo giudice intende ribadire - facendo proprio un granitico principio giurisprudenziale - che, contrariamente a quanto nei fatti sostenuto dall'appellato principale, la fattura
è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. ex multis Cass. Civ. Ord.12 luglio
2023 n. 19944).
Pertanto, con riferimento alle contestazioni dell'appellante principale circa la mancata consegna dei beni o in merito vizi lamentati sui beni ricevuti, non appare sufficiente la mera deduzione che i predetti importi sono stati oggetto di regolare fattura non essendo tale mezzo, appunto, idoneo a fornire prova dei crediti.
Anche con riferimento ai due pc hp di cui è richiesto il pagamento, dal tenore dei messaggi allegati sembrerebbe dedursi – pur in considerazione dei limiti probatori di tale mezzo - che effettivamente la consegna avveniva per uso privato e non dovuto all'esercizio dell'attività d'impresa. A tal proposito, si osserva che non è stato fornito nemmeno un principio di prova circa un accordo tra le parti per la fatturazione dell'acquisto – secondo i messaggi destinati a familiari o comunque non alla società appellante incidentale - a nome della società CP_1
Sempre in tema di contestazioni del debitore opposto, con riferimento alla parziale fatturazione del dispositivo di archiviazione - per un importo di 250,00 euro si osserva che a fronte della produzione di una fattura tra i contraenti da parte dell'appellante incidentale, l'appellante non ha fornito una prova da cui desumersi il mancato pagamento parziale, come per esempio la riconducibilità della predetta operazione ad altro rapporto contrattuale.
Infine, con riferimento al costo degli interventi, correttamente veniva rideterminata la somma dedotta in fattura eliminando le richieste di denaro doppie o riferite ad altri esercizi commerciali (come, per esempio, il punto vendita AY per cui risultano allegate plurime “schede intervento”).
Tuttavia, erroneamente è stato escluso dal giudice di primo grado dal totale dei crediti provati o comunque non specificamente contestati, l'importo di 255,00 euro.
L'esclusione di tale somma si basa su una asserita, ma non provata, anticipazione dei pagamenti da parte del debitore.
Sul punto, il debitore non ha fornito nemmeno l'indicazione del momento o della modalità dell'asserito pagamento.
A ciò si aggiunga, che erroneamente non venivano inclusi quei beni elencati dal creditore che non erano oggetto di specifica contestazione.
Pertanto, l'importo complessivo da rifondere all'appellante principale dovrà tenere conto anche di detta somma ulteriore.
Alla luce delle superiori considerazioni, il credito dell'appellante principale deve essere rideterminato nella somma complessiva di 2.091,00 euro al netto di iva oltre interessi così determinato: alla somma di 1.617 euro relativa agli interventi (non escludendo quindi i 255 euro di cui non è stato provato il pagamento + 150 euro relativo al residuo pagamento del DVR (400 euro – 250,00 euro) a
+ gli importi relativi ai prodotti consegnati e non contestati.
Quanto all'impugnazione relativamente ai danni liquidati dal giudice di primo grado in favore della si osserva che non meritano accoglimento le censure sollevate da parte appellante. CP_1
Sul punto, fermo restando le motivazioni espresse nella sentenza di primo grado, si osserva che dagli atti è emerso che, in ogni caso, la 8bit rifiutava di comunicare le password necessaria per il ripristino del sistema – a prescindere da quanto rilevato nel corso del successivo intervento di ripristino circa i
“nominativi” dell'utente coinvolto nella manomissione –. Tale comportamento, specie in considerazione delle criticità rilevata dall'appellante incidentale, appaiono configurare una violazione del principio di buona fede e correttezza a cui sono obbligate le parti di un contratto in ogni sua fase.
***
Quanto all'appello incidentale, quest'ultimo non merita accoglimento avendo correttamente ritenuto il giudice di primo grado che le ulteriori voci di danno richieste non erano state provate, per come correttamente argomentato nella sentenza impugnata.
***
Con riferimento alle spese del presente giudizio la parziale soccombenza delle parti costituite induce alla compensazione integrale delle spese di lite e a confermare la statuizione delle stesse resa nel precedente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie parzialmente l'appello promosso da 8 Parte_1 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1029/2023 del 04/12/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Palmi, condanna la l pagamento in favore della 8 CP_1 Parte_1 della somma di euro 2.091,00 al netto di iva oltre interessi.
[...]
Rigetta nel resto entrambi gli appelli. compensa integralmente le spese di lite
Palmi, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la Sentenza n. 1029/2023 del 04/12/2023, emessa dal
Giudice di Pace di Palmi procedimento R.G. n. 1569/2018 promossa da
8 P.IVA in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 sig. , C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
Rollo
- APPELLANTE
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, P.VA , CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Sofia
- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 30 ottobre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnata sentenza ha statuito in parte dispositiva:
“Il Giudice di Pace di Palmi dott. Antonino Delfino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 41/2018 D.I, emesso dal
Giudice di Pace di Palmi in data 22.01.2018, e condanna in persona del legale CP_1 rappresentante, al pagamento in favore dell'opposta , in persona del Controparte_2 legale rappresentante, della somma di €.1.362,00 al netto di i.v.a oltre interessi nella misura legale secondo la decorrenza indicata nel decreto ingiuntivo;
2) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da in persona del CP_1 legale rappresentante, e condanna la , in persona del legale Controparte_2 rappresentante, al pagamento in favore dell'opponente della somma di euro € 4.212,17 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
3) Rigetta ogni altra domanda
4) compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.”
Avverso tale sentenza ha promosso appello la società 8bit impugnando la sentenza sotto i seguenti profili:
- in primo luogo, il giudice di primo grado ha erroneamente ha ritenuto che “Sulla scorta delle precise
e puntuali contestazioni che questo Giudicante recepisce deve ritenersi provato che a favore della opposta risulta un credito di €.1.362,00 al netto di i.v.a. in luogo di € 2.387,00 per come risultante dalla fatturazione”;
- in secondo luogo, si è erroneamente ritenuto che “A fronte del compendio probatorio offerto dall' opponente nessun elemento di prova è stato offerto da parte opposta sia per la CP_1 dimostrazione del proprio credito nella misura indicata nel decreto ingiuntivo opposto sia per confutare le precise e puntuali contestazioni di parte opponente”;
- erroneamente ha ritenuto che “La domanda riconvenzionale, alla stessa stregua dell'opposizione, risulta parzialmente provata sia attraverso la documentazione prodotta sia attraverso le testimonianze rese da , e ”; Testimone_1 Persona_1 Testimone_2 Persona_2
- erroneamente ha ritenuto che “Risulta…provato il danno emergente di € 4.212,17” riconosciuto in favore della opponente CP_1
- erroneamente ha condannato la società al pagamento degli interessi sulla somma CP_1 riconosciuta di “€.1.362,00 al netto di i.v.a. in luogo di € 2.387,00 per come risultante dalla fatturazione” nella sola “misura legale secondo la decorrenza indicata nel decreto ingiuntivo”;
- infine, si è erroneamente ha compensato “integralmente fra le parti le spese del…procedimento”.
Pertanto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
In via pregiudiziale e cautelare
1) sospendere, per tutti i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto di appello, la provvisoria esecutorietà del capo della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto “parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da in persona del legale rappresentante” e CP_1 condannato “la , in persona del legale rappresentante, al pagamento in Controparte_2 favore dell'opponente della somma di euro € 4.212,17 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo”;
In via principale e nel merito,
2) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1029/2023 del 04/12/2023, depositata in Cancelleria e resa pubblica in data 04/12/2023, non notificata, resa dal Giudice di Pace di Palmi, in persona dell'Avv. Antonino Delfino, rigettare
l'opposizione proposta dalla società e, per l'effetto, confermare integralmente il CP_1 decreto ingiuntivo n. 41/2018 reso in data 22/01/2018 dal Giudice di Pace di Palmi e depositato in
Cancelleria in data 24/01/2018;
Ancora, nel merito,
3) accertare e dichiarare, per tutti i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto di appello, che la società è creditrice della società della somma di € 3.754,00, oltre interessi CP_2 CP_1 legali e moratori decorrenti dalla scadenza del trentesimo giorno dalla ricezione della fattura da parte del debitore sino al soddisfo, a saldo della propria fattura n. 359 del 30 novembre 2016 emessa nei confronti della società a fronte dei servizi e delle forniture indicati nella medesima CP_1 fattura;
4) riformare il capo della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la società appellante al pagamento in favore della appellata “della somma di euro € 4.212,17 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo” rigettando, in accoglimento dei motivi di appello proposti, la domanda riconvenzionale proposta da poiché infondata e non provata;
CP_1
5) In via subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare la società CP_1
, alla luce dell'espresso riconoscimento del proprio debito formulato da parte appellata, al
[...] pagamento in favore della società della somma di € 2.056,92 iva inclusa, Parte_2 così come dalla stessa opponente riconosciuta come dovuta, oltre interessi legali e moratori decorrenti dalla scadenza del trentesimo giorno dalla ricezione della fattura da parte del debitore sino al soddisfo;
6) In ogni caso, in accoglimento dei motivi di appello proposti, condannare la società CP_1 al pagamento, sulle somme dalla stessa dovute in relazione alla fattura n. 359 del 30 novembre 2016 così come accertate all'esito del presente giudizio di appello, degli interessi sia legali che moratori decorrenti dalla scadenza del trentesimo giorno dalla ricezione della fattura da parte della debitrice sino al soddisfo;
7) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio la società insieme che concluso nei seguenti termini: CP_1
“1) Dichiarare inammissibile o comunque respingere l'appello avversario;
2) Accogliere l'appello incidentale proposto dall'appellata e conseguente-mente, confermando la sentenza di primo grado nella parte favorevole alla concludente, condannare al pagamento in CP_3 favore di dell'ulteriore somma di €1.070,00 per le causali esposte in narrativa;
CP_1
3) Gravare le somme per cui è condanna a carico di della rivalutazione monetaria e degli CP_3 interessi dall''insorgere del danno al soddisfo o, in subordine, degli interessi legali moratori ex art.1284 comma 4 c.c., dall'insorgere al soddisfo o dalla proposizione della domanda al soddi sfo;
4) Condannare al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado in favore della CP_3 concludente con accessori di legge.”
Nel corso del giudizio le parti costituite hanno depositato i loro scritti difensivi.
Infine, all'udienza del 30 ottobre 2025 le parti sono state invitate alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e hanno rassegnato conclusioni così come risultanti dagli atti di causa e dai verbali d'udienza.
***
L'appello principale è parzialmente fondato.
In primo luogo, si osserva che il giudice di primo grado ha correttamente individuato i principi in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di merito instaurato nel corso del giudizio monitorio.
Sul punto, si è correttamente affermato nella sentenza di primo grado che, a fronte di una contestazione del credito, spetta al creditore fornire prova dello stesso con ogni mezzo.
A tal proposito, questo giudice intende ribadire - facendo proprio un granitico principio giurisprudenziale - che, contrariamente a quanto nei fatti sostenuto dall'appellato principale, la fattura
è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. ex multis Cass. Civ. Ord.12 luglio
2023 n. 19944).
Pertanto, con riferimento alle contestazioni dell'appellante principale circa la mancata consegna dei beni o in merito vizi lamentati sui beni ricevuti, non appare sufficiente la mera deduzione che i predetti importi sono stati oggetto di regolare fattura non essendo tale mezzo, appunto, idoneo a fornire prova dei crediti.
Anche con riferimento ai due pc hp di cui è richiesto il pagamento, dal tenore dei messaggi allegati sembrerebbe dedursi – pur in considerazione dei limiti probatori di tale mezzo - che effettivamente la consegna avveniva per uso privato e non dovuto all'esercizio dell'attività d'impresa. A tal proposito, si osserva che non è stato fornito nemmeno un principio di prova circa un accordo tra le parti per la fatturazione dell'acquisto – secondo i messaggi destinati a familiari o comunque non alla società appellante incidentale - a nome della società CP_1
Sempre in tema di contestazioni del debitore opposto, con riferimento alla parziale fatturazione del dispositivo di archiviazione - per un importo di 250,00 euro si osserva che a fronte della produzione di una fattura tra i contraenti da parte dell'appellante incidentale, l'appellante non ha fornito una prova da cui desumersi il mancato pagamento parziale, come per esempio la riconducibilità della predetta operazione ad altro rapporto contrattuale.
Infine, con riferimento al costo degli interventi, correttamente veniva rideterminata la somma dedotta in fattura eliminando le richieste di denaro doppie o riferite ad altri esercizi commerciali (come, per esempio, il punto vendita AY per cui risultano allegate plurime “schede intervento”).
Tuttavia, erroneamente è stato escluso dal giudice di primo grado dal totale dei crediti provati o comunque non specificamente contestati, l'importo di 255,00 euro.
L'esclusione di tale somma si basa su una asserita, ma non provata, anticipazione dei pagamenti da parte del debitore.
Sul punto, il debitore non ha fornito nemmeno l'indicazione del momento o della modalità dell'asserito pagamento.
A ciò si aggiunga, che erroneamente non venivano inclusi quei beni elencati dal creditore che non erano oggetto di specifica contestazione.
Pertanto, l'importo complessivo da rifondere all'appellante principale dovrà tenere conto anche di detta somma ulteriore.
Alla luce delle superiori considerazioni, il credito dell'appellante principale deve essere rideterminato nella somma complessiva di 2.091,00 euro al netto di iva oltre interessi così determinato: alla somma di 1.617 euro relativa agli interventi (non escludendo quindi i 255 euro di cui non è stato provato il pagamento + 150 euro relativo al residuo pagamento del DVR (400 euro – 250,00 euro) a
+ gli importi relativi ai prodotti consegnati e non contestati.
Quanto all'impugnazione relativamente ai danni liquidati dal giudice di primo grado in favore della si osserva che non meritano accoglimento le censure sollevate da parte appellante. CP_1
Sul punto, fermo restando le motivazioni espresse nella sentenza di primo grado, si osserva che dagli atti è emerso che, in ogni caso, la 8bit rifiutava di comunicare le password necessaria per il ripristino del sistema – a prescindere da quanto rilevato nel corso del successivo intervento di ripristino circa i
“nominativi” dell'utente coinvolto nella manomissione –. Tale comportamento, specie in considerazione delle criticità rilevata dall'appellante incidentale, appaiono configurare una violazione del principio di buona fede e correttezza a cui sono obbligate le parti di un contratto in ogni sua fase.
***
Quanto all'appello incidentale, quest'ultimo non merita accoglimento avendo correttamente ritenuto il giudice di primo grado che le ulteriori voci di danno richieste non erano state provate, per come correttamente argomentato nella sentenza impugnata.
***
Con riferimento alle spese del presente giudizio la parziale soccombenza delle parti costituite induce alla compensazione integrale delle spese di lite e a confermare la statuizione delle stesse resa nel precedente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie parzialmente l'appello promosso da 8 Parte_1 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1029/2023 del 04/12/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Palmi, condanna la l pagamento in favore della 8 CP_1 Parte_1 della somma di euro 2.091,00 al netto di iva oltre interessi.
[...]
Rigetta nel resto entrambi gli appelli. compensa integralmente le spese di lite
Palmi, 25 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me