Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/10/2003, n. 16117
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Sentenza 27 ottobre 2003

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Al fine di individuare se l'obbligo di erogare le quote di trattamento di fine rapporto, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge n. 675 del 1977 e l'entrata in vigore del D.L. 21 marzo 1988,n.86, convertito in legge 20 maggio 1988,n. 160, in favore dei lavoratori che fossero stati posti in cassa integrazione e che avessero cessato l'attività lavorativa al termine del periodo di integrazione salariale, debba gravare sul Fondo per la mobilità della manodopera o sull'INPS, occorre far riferimento all'epoca in cui è stato concesso per la prima volta il beneficio, e non al momento in cui vengono emanati i successivi provvedimenti di proroga del beneficio stesso; ne consegue che, per i lavoratori ammessi per la prima volta al suddetto beneficio nel periodo indicato, l'obbligo di erogare le quote di t.f.r. maturate nel periodo grava sul Fondo per la mobilità, ai sensi dell'art, 21, comma quinto, lett.a ) della legge 12.8.1977,n. 675.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/10/2003, n. 16117
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16117
    Data del deposito : 27 ottobre 2003

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