Sentenza 27 ottobre 2003
Massime • 1
Al fine di individuare se l'obbligo di erogare le quote di trattamento di fine rapporto, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge n. 675 del 1977 e l'entrata in vigore del D.L. 21 marzo 1988,n.86, convertito in legge 20 maggio 1988,n. 160, in favore dei lavoratori che fossero stati posti in cassa integrazione e che avessero cessato l'attività lavorativa al termine del periodo di integrazione salariale, debba gravare sul Fondo per la mobilità della manodopera o sull'INPS, occorre far riferimento all'epoca in cui è stato concesso per la prima volta il beneficio, e non al momento in cui vengono emanati i successivi provvedimenti di proroga del beneficio stesso; ne consegue che, per i lavoratori ammessi per la prima volta al suddetto beneficio nel periodo indicato, l'obbligo di erogare le quote di t.f.r. maturate nel periodo grava sul Fondo per la mobilità, ai sensi dell'art, 21, comma quinto, lett.a ) della legge 12.8.1977,n. 675.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/10/2003, n. 16117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16117 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante "pro-tempore", elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Giuseppe Fabiani, Pilerio Spadafora, Vincenza Gorga e Umberto Luigi Picciotto per procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
- ricorrente -
contro
IA LO, NI LU, IA AL, TA M. SA, AR IC, NI GI, VE MA, LI RZ, IN TO, MAni ID;
- intimati -
e contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, FONDO PER LA MOBILITÀ DELLA MANODOPERA, FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO;
- intimati -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bologna n. 580 del 9 dicembre 1999 (R.G. n. 608/1998);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2003 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
sentito l'Avv. Giuseppe Fabiani per l'Istituto ricorrente;
sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12 luglio 1994 LO IA, LU NI, AL IA, M. SA TA, IC ER, IO NI, MA VE, RZ LI, TO IN e ID MAni convenivano davanti al Pretore del lavoro di Bologna l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), il Fondo per la mobilità della manodopera, il Ministero dei Lavoro e il Fondo per la formazione professionale e, premesso di essere dipendenti di un'impresa della quale era stato dichiarato il fallimento e di essere stati licenziati dal curatore, con conseguente sospensione dei licenziamenti, ai sensi della L. 27 luglio 1979, n. 301, e con ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, chiedevano che tutti i convenuti, o quello che fosse ritenuto obbligato, fossero condannati a corrispondere loro, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, le quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di cassa integrazione.
Dopo la costituzione in giudizio dell'I.N.P.S., che contestava di essere tenuto al pagamento di quanto preteso dalle controparti, e nella contumacia degli altri convenuti, il Pretore, con sentenza non definitiva del 6 dicembre 1995, dichiarava che al pagamento delle quote del trattamento di fine rapporto vantate dai ricorrenti era obbligato l'I.N.P.S.; dopo di che, cori successiva sentenza definitiva dell'11 febbraio 1997, sulla base della disposta consulenza tecnica d'ufficio, condannava l'Istituto previdenziale a pagare ai ciascuno dei medesimi ricorrenti le somme indicate nel dispositivo. Non veniva emessa alcuna pronuncia nei confronti degli altri convenuti.
Essendo state le due sentenze impugnate dall'I.N.P.S. (con un unico atto, dopo rituale riserva formulata nei confronti di quella non definitiva), il Tribunale di Bologna con sentenza del 9 dicembre 1999 rigettava l'impugnazione.
Il giudice dell'appello, accertato in punto di fatto che il primo decreto di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria era stato emanato a favore dei lavoratori il 16 febbraio 1987 e che il trattamento si era poi protratto, in forza di successivi decreti di proroga, fino al 30 giugno 1990, osservava che, avuto riguardo dalle disposizioni contenute nell'art. 8 D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in L. 20 maggio 1988, n. 160, per il periodo anteriore al 23 marzo 1988 (data di entrata in vigore del decreto legge) l'onere relativo al pagamento delle quote del trattamento di fine rapporto sarebbe dovuto ricadere sul Fondo per la mobilità della manodopera (costituito presso il Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 28 L. 12 agosto 1977, n. 675), mentre, per il periodo successivo, tenuto al pagamento era l'I.N.P.S., sul quale, peraltro, gravava anche l'obbligo relativo al suddetto periodo anteriore, dal momento che dall'art. 5 D.L. 30 marzo 1978, n. 80, convertito in L. 26 maggio 1978, n. 215, era stato disposto che l'Istituto era tenuto a provvedere al pagamento diretto ai lavoratori delle prestazioni inerenti alla cassa integrazione guadagni.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'I.N.P.S. in base a quattro distinti motivi.
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i quattro motivi dell'impugnazione, che per ragioni di connessione debbono essere congiuntamente esaminati, l'Istituto ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, 2-bis e 8, D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in L. 20 maggio 1988, n. 160, dell'art. 21, commi 5 e 6, L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 5, comma 1, D.L. 30 marzo 1978, n. 80, convertito in L. 26 maggio 1978, n. 215, con riferimento all'art. 12 D.Lgs.Lgt. 9
novembre 1945, n. 788 e in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma n. 3, c.p.c. e, in sintesi, sostiene che, in base alla retta interpretazione delle norme di legge sopra indicate e a nulla rilevando che fosse stato disposto a carico di esso Istituto il pagamento diretto delle prestazioni relative alla cassa integrazione guadagni, tenuto a corrispondere le quote del trattamento di fine rapporto inerenti al periodo della cassa integrazione era il Fondo per la mobilità della manodopera, dato che il trattamento integrativo era stato concesso, per la prima volta, prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge n. 86 del 1988. Il ricorso è fondato.
Ai fini della decisione va riportato il contenuto delle disposizioni di legge che regolano la materia oggetto del giudizio. I) L'art. 2120, comma 3, c.c. (nel testo risultante dall'art. 1 L. 29 maggio 1982, n. 297, con la quale, come è noto, all'indennità di anzianità, a causa della sua mutata funzione, è stata data la denominazione di trattamento di fine rapporto), stabilisce che, nell'ipotesi in cui venga sospesa l'attività lavorativa per effetto (e durante tutto il tempo) della concessione del beneficio della cassa integrazione guadagni, ai fini della corresponsione del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori subordinati al momento della successiva cessazione del rapporto di lavoro, "deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro". II) L'art. 2, comma 2, L. 8 agosto 1972, n. 464, dispone che "per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale", la quota di Indennità di anzianità maturata durante il periodo della cassa integrazione e pagata dal datore di lavoro, può formare oggetto di rimborso, su richiesta, da parte della Cassa. III) Con l'art. 21, comma 5, lett. a), L. 12 agosto 1977, n. 675 sono state poste a carico del Fondo per la mobilità della manodopera - costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del successiva art. 28 e poi soppresso in forza dell'art. 16 L. 23 dicembre 1993, n. 559 - "le quote di indennità di anzianità
maturate durante il periodo di integrazione salariale" da erogarsi a quei lavoratori che al termine del periodo di cassa integrazione "non vengono rioccupati nella stessa azienda".
IV) Quest'ultima norma è stata abrogata dall'art. 8, comma 2, D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella L. 20 maggio 1988, n. 160 (ed entrato in vigore il 23 marzo 1988, essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1988), nel cui comma 8 è stato altresì stabilito che "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i relativi periodi che siano successivi alla predetta data".
V) Con l'art. 5 D.L. 30 marzo 1978, n. 80, convertito in L. 26 maggio 1978, n. 215, era stato previsto che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale potesse essere disposto il pagamento diretto da parte dell'I.N.P.S. "delle prestazioni" formanti oggetto del trattamento di integrazione salariale straordinaria "con i connessi assegni familiari ove spettanti". Questa disposizione di legge è stata poi abrogata per effetto dell'art. 4, comma 16, L. 23 luglio 1991, n. 223, in quanto sostituita dalla norma di cui all'art. 2, comma 6, della medesima legge.
Dal combinato disposto di tutte queste disposizioni di legge si ricava che, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 12 agosto 1977, n. 675 e l'entrata in vigore del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito in L. 20 maggio 1988, n. 160, le quote del trattamento di fine rapporto, dovuto ai lavoratori che fossero stati posti, in cassa integrazione e che avessero cessato l'attività lavorativa al termine del periodo di integrazione salariale, dovevano essere erogate non già dal datore di lavoro (con successivo rimborso da parte dell'I.N.P.S.), ma dal Fondo per la mobilità della manodopera. E dal tenore della disposizione transitoria dettata dall'ottavo comma dell'art. 8 del decreto legge da ultima indicato si evince che l'obbligo gravante sul Fondo per la mobilità della manodopera sussisteva in relazione a tutti i periodi di cassa integrazione dipendenti da una domanda di ammissione antecedente all'entrata in vigore dei medesimo decreto legge, dato che tale disposizione transitoria "aveva perseguito lo scopo di assoggettare alla medesima disciplina l'intero rapporto costituito a seguito dell'accoglimento, con provvedimento amministrativo, della domanda iniziale e dato che le richieste successive di proroga, che sono dirette alla conferma del trattamento di integrazione salariale e che intervengono nell'ambito del rapporto già costituito, hanno una diversa e minore portato (cosi testualmente Cass. 23 marzo 2002 n. 4171, in motivazione;
v. in precedenza anche Cass. 2 dicembre 1991 n. 12908 e Cass. 11 febbraio 1997 n. 1237). Da questi rilievi risulta che, contrariamente a quanto è stato affermato nella sentenza impugnata, non può farsi riferimento al momento in cui vengono concessi i successivi provvedimenti di proroga del beneficio - per stabilire se l'obbligo debba gravare sul Fondo per la mobilità della manodopera o se debba essere adempiuto dal datore di lavoro (per essere poi rimborsato dall'I.N.P.S.) a seconda che le proroghe siano state concesse prima o dopo il 23 marzo 1988 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 86 del 1988) - dato che, viceversa e come bene deduce l'Istituto ricorrente, deve aversi riguardo all'epoca in cui è stato concesso, per la prima volta, il beneficio. Nè vale richiamare, come pure è stato fatto dal Tribunale, l'art.
2-bis del decreto legge n. 86 del 1988, dal momento che con questa disposizione di legge era stata disciplinata un'ipotesi del tutto diversa, essendo la stessa relativa all'accantonamento delle quote del trattamento di fine rapporto inerenti ai contratti ad orario ridotto.
D'altra parte, non può nemmeno essere condivisa l'ulteriore tesi sostenuta nella pronuncia impugnata - e mutuata da una sentenza in passato emanata da questa Corte (Cass. 11 giugno 1992 n. 7109) - secondo cui, poiché era stato emanato il provvedimento previsto dall'art. 5 D.L. 30 marzo 1978, n. 80, convertito in L. 26 maggio 1978, n. 215, le quote di trattamento di fine rapporto, maturate durante il periodo di integrazione salariale, dovevano gravare comunque sull'I.N.P.S. (con diritto di quest'ultimo, secondo l'assunto del Tribunale, di ottenere il rimborso dal Fondo per la mobilità della manodopera).
Con la disposizione di legge da ultimo indicata, come è stato sopra indicato, era stato stabilito che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale potesse essere disposto il pagamento diretto da parte dell'I.N.P.S. "delle prestazioni" formanti oggetto del trattamento di integrazione salariale straordinaria "con i connessi assegni familiari care spettanti".
Questa norma aveva lo scopo di consentire che i lavoratori, posti in cassa integrazione e, quindi, versanti in un momento di precaria situazione economica, potessero comunque conseguire la c.d. retribuzione integrata anche in caso di mancanza di liquidità o, addirittura, di insolvenza del datore di lavoro (tenuto ad anticipare le somme ai sensi dell'art. 12 D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788). Al datore di lavoro, sul quale è posto l'obbligo di anticipazione - con il sorgere di un conseguente ed immediato diritto di rimborso a carico dell'I.N.P.S. - ben poteva essere sostituito, dunque, direttamente l'Istituto previdenziale quanto alle somme che, in definitiva, l'Istituto medesime) era destinato a sopportare. Tenuto conto di tale finalità, la disposizione di legge, contrariamente a quanto era stato sostenuto nella suddetta sent. n. 7109 del 1992 e come è stato chiarito dalla successiva giurisprudenza che da essa si è discostata (cfr. Cass. 23 marzo 2002 n. 4171, cui si rinvia per i richiami di precedenti pronunce), deve essere interpretata nel senso che sull'ente previdenziale poteva farsi gravare l'obbligo di erogare direttamente quelle somme di danaro che sarebbero risultate a suo carico (v. quanto si è sopra accennato in ordine alla disposizione contenuta nell'art. 12 D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788), mentre nessun impegno diretto poteva essere posto a carico del medesimo ente per le quote del trattamento di fine rapporto, maturate durante il periodo della cassa integrazione, le quali, al tempo in cui era stata emanata la disposizione di cui si discute, dovevano essere corrisposte dal Fondo per la mobilità della manodopera: tanto è vero che in tutti i decreti ministeriali nei quali era stato disposto il pagamento da parte dell'I.N.P.S. era stato indicato che quest'ultimo era autorizzato ad erogare direttamente "il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessato" (e non venivano, per conseguenza, menzionate le quote del trattamento di fine rapporto). Conferma di questa interpretazione si trae, in primo luogo, dalla disciplina introdotta dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, con la quale, nell'art. 2, è stato istituito il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto che ha il compito di sostituirsi al datore di lavoro insolvente nel pagamento di tale emolumento;
e, in secondo luogo, dalla analoga disposizione, successivamente dettata nella materia - e contenuta nell'art. 2, comma 6, L. 23 luglio 1991, n. 223, con la quale il legislatore ha rimodellato la disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria - per mezzo della quale, con maggiore chiarezza di linguaggio - ma con identico intento (e significato) - è stato stabilito che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, una volta concessa la cassa integrazione straordinaria e ricorrendo determinate circostanze, può disporre il pagamento diretto da parte dell'I.N.P.S. "del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare".
Anche sotto questo profilo, quindi, risultano fondate le censure dedotte nel ricorso per cassazione, giacché, in forza della norma di cui all'art. 21, comma 1, lett. a), L. 12 agosto 1977, n. 675 e non avendo rilievo ai fini della decisione la disposizione contenuta nell'art. 5 D.L. 30 marzo 1978, n. 80, convertito in L. 26 maggio 1978, n. 215, nel caso in esame l'istituto ricorrente non era tenuto a pagare ai lavoratori le quote del trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo nel quale i medesimi lavoratori era stati ammessi alla cassa integrazione guadagni straordinaria. Si tenga presente al riguardo che nella fase di merito da stato accertato - con apprezzamento tratto dai documenti prodotti in giudizio e divenuto ormai incontrovertibile in mancanza di apposita censura da parte di chi ne aveva interesse - che nel caso in esame il trattamento di integrazione salariale straordinario era stato concesso con decreto del 16 dicembre 1987 e con decorrenza dal 21 aprile 1987, vale a dire prima dell'entrata in vigore del decreto legge 21 marzo 1988 n. 86, quando l'obbligo del pagamento delle quote del TFR, maturate nel frattempo, gravava sul Fondo per la mobilità della manodopera.
A conclusione di tutte le argomentazioni svolte, rilevata la contrarietà alla legge della decisione emessa dal Tribunale di Bologna - e ricordato, come è stato esposto in narrativa, che nessuna pronuncia è stata emessa in questo giudizio nei confronti degli altri convenuti diversi dall'I.N.P.S. - il ricorso deve essere accolto te la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito e le domande proposte dai lavoratori indicati in epigrafe nei confronti dell'I.N.P.S. debbono essere rigettate. Attesa la natura della controversia, ai sensi dell'art. 152 disp.att.c.p.c., non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese, sia della fase di merito che della presente fase del giudizio, fra l'I.N.P.S. e i suddetti lavoratori, mentre vanno compensate le spese nei confronti degli altri intimati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta contro l'I.N.P.S. dai lavoratori indicati in epigrafe. Nulla per le spese dell'intero giudizio fra l'I.N.P.S. e i medesimi lavoratori. Compensa dette spese nei confronti degli altri intimati.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2003