Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
- Legge 29 aprile 2015, n. 57
Articolo 4 della Legge 29 aprile 2015, n. 57
Versione
13 maggio 2015
13 maggio 2015