Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/06/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10351/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10351/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERUCCI CINZIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 14 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. VERUCCI CINZIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 29.5.2025.
pagina 1 di 9
Le parti risultano avere contratto matrimonio in Bangladesh, paese di nascita di entrambi, in data 23-2-
2007; si sono stabiliti in Italia dove sono nati i figli (l'8-4-2012) e (il Persona_1 Persona_2
21-2-2016); ora abitano in Via Broccaindosso 79 in un appartamento in locazione con contratto intestato al solo marito e canone di euro 550 mensili.
Dalla relazione del Servizio Sociale in data 23-1-2024 emerge che la attrice ha dichiarato:
La madre, rispetto alla situazione familiare, ha aggiunto che il marito non l'hai mai rispettata in quanto donna, agendo anche aggressivamente nei suoi confronti e, ad esempio di quanto asserito, ha raccontato di un episodio risalente al 2020 nel quale le ha dato un calcio sotto la pancia che l'avrebbe spinta a rivolgersi a Casa delle Donne, anche per essere supportata nell'avvio della separazione.
La signora però, pur asserendo di aver vissuto dall'inizio in una condizione di violenza verbale e fisica, solo dopo aver acquisito alcune importanti autonomie, come la conoscenza della lingua ed anche il lavoro, si sarebbe sentita in grado di avviare il percorso della separazione.
Nonostante quanto affermato dalla signora, la stessa ha sempre continuato a vivere insieme al marito, dichiarando di essersi alla fine rivolta ad un legale privato per il ricorso al Tribunale Ordinario, al fine di spingerlo ad un radicale cambiamento, con l'intenzione pertanto, per il momento, di non rompere il vincolo matrimoniale a cui, comunque, dice di tenere molto, anche per una questione di cultura. In questo ultimo periodo, peraltro, il comportamento non rispettoso del marito nei suoi confronti sarebbe rientrato, e la moglie vorrebbe verificarne la tenuta nel tempo.
All'udienza odierna, celebrata in assenza del marito che non si è costituito pur avendo ricevuto personalmente la notifica dell'atto introduttivo, la attrice ha ribadito la propria volontà di separarsi, affermando di avere riscontrato, in sostanza, che il cambiamento del marito non è durato nel tempo.
Ella in particolare ha dichiarato:
La ricorrente insiste di volersi separare, perché il marito non è cambiato, mi tratta male, mi minaccia davanti ai bambini che se decido di separarmi rimarrò da sola con i bambini e lui non mi darà nessun aiuto e andrà via dall'Italia, e non mi darà soldi, e io non ce la farò ad andare avanti.
[…]
Perché ai Servizi Sociale a gennaio hai detto che non ti volevi più separare?
Perché volevo vedere se lui cambiava il suo comportamento con me e con i bambini
Quando io non sono a casa, lui parla male di me ai bambini, dice che io non pago le bollette e l'affitto e che è lui a fare tutto.
pagina 2 di 9 Quando lui torna a casa e li trova a vedere il computer o la tv, li sgrida, senza sapere che magari fino a poco tempo prima hanno fatto i compiti e tutto quello che dovevano fare, i bimbi hanno paura di essere sgridati dal papà.
Non ci sono stati episodi in cui ha picchiato i bambini, ma ha picchiato me davanti a loro, una volta mi ha dato un calcio nella pancia e mia figlia grande ha preso un bastone della tenda e ha minacciato il padre dicendo che se non mi lasciava stare lei lo picchiava, allora lui mi ha lasciata stare. Questo episodio è successo circa due anni fa, forse di più, dopo questo episodio sono andata alla casa della donna. Quella volta ho provato a chiamare i carabinieri e lui mi ha bloccato il cellulare ma da quella volta non mi ha più picchiato per paura che chiamassi i carabinieri. Ora mi dice solo parole brutte, ma non mi picchia.
Una volta mi ha messo le mani al collo come per strozzarmi, sempre nel 2020, stavamo discutendo per qualche problema familiare, i miei figli stavano dormendo ma hanno sentito perché io ho gridato aiuto e si sono svegliati, e sono venuti nella stanza dove eravamo noi, quando i bimbi sono arrivati io lo avevo già allontanato e lui era andato in un'altra stanza.
Lui esce di casa alle 7 di mattina e rientra anche alle 10 di sera, una o due volte a settimana, lui si ferma sotto casa nostra a chiacchierare perché ci sono negozi di persone del nostro paese nella strada dove abitiamo.
Ho sempre fatto tutto io per i figli, ad esempio portarli dal pediatra, seguirli con i compiti, lui non mi ha mai aiutato in niente.
Sulle questioni economiche ella ha dichiarato, coerentemente con quanto riferito al Servizio Sociale:
Io lavoro, faccio le pulizie, guadagno 600-700 euro al mese, mio marito paga 600 euro di affitto, il contratto è intestato a lui, mio marito fa l'operaio metalmeccanico e guadagna 1.800-1.900 euro al mese circa, lui prende tutto l'assegno unico, questo mese ha preso 482 euro.
Lui lavora alla ditta Righi metalmeccanico con sede a San Giorgio di Piano.
Alla luce di quanto sopra, con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. in data 20.3.2024 era disposto l'affido esclusivo c.d. rafforzato dei minori alla madre, il collocamento prevalente presso di lei, l'assegnazione a lei della casa familiare e l'obbligo del padre di lasciarla entro giorni sette;
incontri padre-figli da svolgersi inizialmente in forma protetta e con cadenza almeno settimanale, con facoltà per il Servizio di renderli liberi e ampliarne la durata qualora ciò risulti corrispondente alla tutela dei minori.
All'affido esclusivo conseguiva per legge l'attribuzione alla madre dell'assegno unico al 100%.
Era altresì posto a carico del padre dal momento in cui avesse effettivamente lasciato la casa familiare,
l'obbligo di versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento per i figli, la somma di euro 250
pagina 3 di 9 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie definite secondo il Protocollo del
Tribunale di Bologna.
Con sentenza parziale n. 925/2024 era pronunciata la separazione e la causa era rimessa sul ruolo per i necessari approfondimenti istruttori.
In data 29.5.2024 la difesa della attrice depositava la documentazione inviata dall'Agenzia delle
Entrate dalla quale emergeva, sulla base dei Modd. 730 del marito relativi agli anni di imposta 2020,
2021 e 2022, un reddito da lavoro netto medio mensile di circa 1.700 euro. A seguito dell'assegnazione alla madre della casa familiare, resta a carico di lei il canone di locazione mensile di euro 550.
La moglie nell'a.i. 2024 risulta avere un imponibile annuo di euro 14.254, nel 2023 di euro 10.493,75;
(considerando le CU depositate e l'autocertificazione sottoscritta ai fini della conferma dell'ammissione al PSS); ella ha altresì dichiarato che l'assegno unico per i figli, pari ad euro 400, è stato percepito integralmente dal marito fino al dicembre 2024 e che solo da gennaio 2025 egli ha cominciato a versare il contributo al mantenimento dei bambini.
Alla luce di quanto sopra, essendosi nel 2024 stabilizzata la posizione lavorativa della ricorrente che ha un contratto a tempo indeterminato e dal quale percepisce 14.254 euro lordi annui, corrispondenti a netti 1.060 circa, oltre a 400 euro di assegno unico per i figli, si ritiene di dover confermare le condizioni di cui ai provvedimenti provvisori e urgenti.
Infatti il marito, che percepisce 1.700 euro netti mensili circa, essendo contumace, non ha allegato di avere spese di alloggio;
nella relazione del Servizio Sociale del 20 marzo 2025 si afferma, in particolare, che Il Servizio scrivente, sebbene abbia inoltrato ormai lo scorso gennaio al servizio comunale preposto, la richiesta di attivazione degli interventi di educativa domiciliare a supporto della madre e specialistica per la gestione degli incontri protetti padre/figli, ha avuto solo la scorsa settimana la comunicazione di individuazione delle figure educative che, pertanto, saranno presentate quanto prima alla famiglia. Il servizio di educativa domiciliare per la madre ed i minori, consentirà alla signora di avere un sostegno per la gestione delle procedure relative alla domanda di alloggio popolare e altro, mentre il servizio di educativa specialistica potrà gestire gli incontri padre/figli fornendo un'osservazione relativamente alle dinamiche relazionali fornendo, allo stesso tempo, un importante supporto educativo.
All'udienza del 27.3.2025 la difesa della madre dichiarava: La difesa della madre fa presente che il padre ha lasciato l'abitazione familiare a febbraio, non ha comunicato un nuovo recapito, in attesa dell'attivazione dell'educativa domiciliare e degli incontri protetti, il padre vede i figli con cadenza all'incirca settimanale per meno di un'oretta recandosi nel cortile dell'abitazione familiare e pur essendo in contatto col servizio non ha ad oggi manifestato la volontà di vederli più spesso. pagina 4 di 9 SI conferma, pertanto, che nel caso di specie l'affido esclusivo rafforzato alla madre rappresenta la scelta più tutelante per i minori. La Cassazione, infatti, ha avuto modo di affermare.
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale - posto, per la separazione, nell'art. 155, primo comma, cod. civ. e, per il divorzio, dall'art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo - i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità. (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 e recentemente 28244/2019). Inoltre (Cass. Sentenza 24 ottobre - 28 novembre 2018, n. 30826): In generale, poi, in tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, questa Corte ha avuto modo di affermare che alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi soltanto se la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, precisando che ai fini dell'affidamento esclusivo non è sufficiente la mera considerazione della distanza oggettiva esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, la quale può incidere esclusivamente sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascuno di essi, o della conflittualità che caratterizza i rapporti tra gli stessi, ma occorre una specifica motivazione che tenga conto in positivo della capacità educativa del genitore affidatario ed in negativo dell'inidoneità o delle manifeste carenze dell'altro genitore (cfr. Cass., Sez. 1, 17/01/2017, n. 977; 17/12/2009, n. 26587; 18/06/2008, n.
16593; Cass., Sez. 6, 2/12/2010, n. 24526). La realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando invece sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore.(si veda anche Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108). pagina 5 di 9 Nel caso di specie è evidente il disinteresse, almeno finora, manifestato dal padre, mentre non risultano carenze in capo alla madre, che si è occupata sempre dei figli in via prevalente e che ad oggi se ne occupa in via esclusiva. Qualora dall'educativa domiciliare dovessero emergere circostanze diverse, sarà il Servizio, cui si conferisce mandato di vigilanza, a segnalarlo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per le iniziative opportune.
Quanto al collocamento, in base alle circostanze emerse va confermato il collocamento prevalente presso la madre e la frequentazione paterna con incontri inizialmente protetti che potranno gradualmente essere resi liberi e ampliati, con il parere favorevole del Servizio e il consenso della madre. Ne consegue la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla madre e altresì dell'importo stabilito in sede provvisoria a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e partecipazione alle spese straordinarie. Infatti tale importo corrisponde alla richiesta della attrice, ma soprattutto si ritiene equo alla luce della spesa fissa a carico di lei, rappresentata dal canone di locazione della casa familiare e della circostanza che i figli – rispettivamente di 9 e 13 anni - stiano al momento sempre presso di lei, anche considerando che ella ha iniziato a percepire integralmente l'assegno unico, dovendo sottolinearsi, appunto, la circostanza che il padre non fornisca alcun apporto al mantenimento ordinario in via diretta.
Al Servizio va confermato l'incarico di vigilanza come dettagliato in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella istruttoria e decisoria dato che la causa è stata istruita solo con acquisizione di documenti e relazioni del Servizio Sociale e che è stata depositata la sola comparsa conclusionale.
La ammissione al PSS della attrice, effettuata in via provvisoria dal COA con decorrenza dall'11.11.2022, va revocata con decorrenza dall'1.1.2024 dal momento che è con i redditi percepiti nell'a.i. 2024 che la ricorrente ha superato il limite di reddito di cui all'art. 76 dpr 115/2002, e tale revoca è stata disposta con separato decreto. Pertanto, i compensi per le fasi di trattazione e decisoria, successive alla data di decorrenza della revoca, vanno rimborsati all'attrice dal convenuto, mentre per le spese e i compensi relativi alle fasi di studio e introduttiva si dispone il pagamento diretto a carico dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 9 1 - dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori (nata l'[...]) e Persona_1 Per_2
(nata il [...]) alla madre;
ella potrà assumere autonomamente anche le decisioni di
[...] maggior interesse per i figli, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori;
potrà autonomamente chiedere e ottenere il rilascio di documenti di identità dei minori, anche validi per l'espatrio; il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
2 - dispone che i Servizi Sociali competenti per territorio con riferimento ai minori Persona_1
(nata l'[...]) e (nata il [...]) residenti in [...], Persona_2 mantengano per due anni la vigilanza sul nucleo familiare;
in particolare, organizzeranno gli incontri protetti padre-figli, attueranno l'intervento di educativa domiciliare, valuteranno la sussistenza dei presupposti per ampliare progressivamente gli incontri padre-figli ed eventualmente renderli liberi, con il consenso della madre, ovvero sospenderli se disturbanti;
verificheranno l'andamento scolastico, e la situazione sanitaria dei minori, nonchè i loro rapporti coi genitori, attuando tutte le iniziative a sostegno del nucleo che riterranno necessarie (ad esempio, inserimento in gruppi educativi o extrascolastici, sostegno psicologico, ecc.);
3 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
5 – assegna alla madre la casa coniugale sita in Bologna, Via Broccaindosso 79, e i beni mobili in essa contenuti, affinchè vi abiti assieme ai figli minori;
6 – dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli come disposto al punto 2;
7 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 250 per ciascun figlio alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di
Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
pagina 7 di 9 spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Dà atto che in ragione dell'affido esclusivo l'assegno unico per i figli è percepito integralmente dalla madre.
8 - Condanna altresì il convenuto a rimborsare alla attrice le spese di lite, che si liquidano in € 9,38 per spese, ed euro € 2.905 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge, relativamente alle fasi di studio e introduttiva;
per queste somme, dispone il pagamento diretto in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002; condanna altresì il convenuto a rifondere alla attrice euro
2.356 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge, relativamente alle fasi pagina 8 di 9 istruttoria e decisoria.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 9 di 9