Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01395/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00716/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ardo Arzeni, Alberto Caselli Lapeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Genova, Questura Genova, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di Genova – Ufficio Territoriale del Governo a firma del Vice Prefetto Vicario Prot. Uscita n. -OMISSIS- del 2/7/2021, notificato il 18/7/2021, recante rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento del Questore di Genova Cat. 6F/2020/Sett.1° /Div.n. -OMISSIS- del 21/5/2020 avente ad oggetto: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso tiro a volo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Genova e della Questura di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 novembre 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, il provvedimento con il quale la Prefettura di Genova ha rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento del Questore di Genova del 21 maggio 2020, avente ad oggetto il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso tiro al volo. Come si evince dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato il Prefetto ha premesso che il provvedimento questorile è stato adottato in quanto si è ritenuto che il ricorrente non offrisse le necessarie garanzie di affidabilità in quanto a suo carico sono risultate condanne del 2014 per violazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi del lavoro e un proscioglimento nel 2015, per particolare tenuità dei fatti, relativamente all’esecuzione di opere senza autorizzazione e alla violazione delle norme sulle aree protette. In questo quadro, il Prefetto ha poi osservato che “le motivazioni addotte dal signor -OMISSIS- a sua difesa non consentono di addivenire a determinazioni diverse rispetto a quelle poste dal Questore a base del provvedimento impugnato, in quanto l’indole del comportamento tenuto rappresenta indizio di inaffidabilità essendo tale condotta caratterizzata dalla tendenza alla inosservanza di leggi e regolamenti […] sicché il provvedimento del Questore, basato sul globale apprezzamento della condotta complessiva del predetto è stato correttamente adottato” .
2. Dell’impugnato provvedimento il ricorrente ha domandato l’annullamento, lamentando:
I. la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del Regio Decreto n. 773/1931, il difetto e / o la falsità dei presupposti, il travisamento dei fatti, l’irrazionalità e illogicità gravi e manifeste. In sintesi, il ricorrente ha evidenziato come il Prefetto (analogamente a quanto fatto dalla Questura) abbia dato rilievo a due risalenti decreti penali (datati 2014, 2015) relativi a violazioni contravvenzionali delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi del lavoro che in alcun modo hanno avuto a che fare con l’utilizzo delle armi e nulla attestano in ordine alla sua attuale affidabilità;
II. la violazione degli articoli 11 e 43 T.U.L.P.S., l’eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e travisamento dei fatti, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’eccesso di potere per genericità e indeterminatezza. Il ricorrente ha evidenziato come i reati da egli commessi non siano riconducibili all’elenco di fattispecie ostative di cui al citato articolo 43 e, in ogni caso, nei provvedimenti impugnati non vi è alcun riferimento alle condotte concretamente poste in essere e che giustificherebbero il giudizio di inaffidabilità, circostanza che denoterebbe la carenza di istruttoria;
III. l’eccesso di potere per sviamento il quanto il provvedimento di diniego del rinnovo del porto d’arma persegue astratte e generiche finalità di prevenzione ed è, pertanto, frutto di esercizio della discrezionalità amministrativa non in conformità alla sua causa tipica siccome individuata nel citato art. 43 T.U.L.P.S;
IV. l’eccesso di potere per sviamento, il difetto e/o falsità dei presupposti, il travisamento dei fatti, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, la violazione del principio di correttezza dell’azione amministrativa. In particolare, il ricorrente ha contestato il rilievo attribuito dalla Questura (e riportato anche nel provvedimento prefettizio) al mancato deposito di memorie a seguito della comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, evidenziando come da tale condotta non possa desumersi alcuna carenza d’interesse al conseguimento dell’utilità richiesta.
3. Il Ministero dell’Intero, l’Ufficio Territoriale del Governo di Genova e la Questura di Genova si sono costituiti in giudizio, in data 21 ottobre 2021, per resistere all’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza straordinaria del 20 novembre 2025, svolta con modalità da remoto e in previsione della quale le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
1.1. Procedendo con l’esame congiunto di tutti i motivi di impugnazione, appare opportuno rammentare che il potere che esercita l'Amministrazione nell'accertare la sussistenza dei requisiti di affidabilità in capo a chi è interessato a detenere armi è caratterizzato da ampia discrezionalità e reca ad oggetto, essenzialmente, la valutazione della complessiva condotta di vita del soggetto, indipendentemente dalla concreta rilevanza di quest'ultima in sede penale, poiché ciò che conta -in tali circostanze- è il pericolo in sé che vi siano occasioni per l'utilizzo indebito dell'arma. Ne consegue che la finalità perseguita dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza è quella di prevenire la commissione di reati nonché di assicurare l'ordine e la sicurezza pubblici. Pertanto, per l'adozione di un provvedimento negativo (come è il rigetto della richiesta di rinnovo) non è richiesto un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un'erosione anche minima dell'affidabilità del soggetto da valutare nell'esercizio di un potere ampiamente discrezionale, sindacabile nei soli limiti dell'irragionevolezza o arbitrarietà (giurisprudenza pacifica: v., ex plurimis , la recentissima sentenza di questa Sezione n. 478 del 2025 e, ivi, svariati richiami giurisprudenziali; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, Sent., 23/12/2022, n. 11264). La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che si tratta di un giudizio solo prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi che può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza (Cons. Stato, sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972).
Si deve poi aggiungere che la giurisprudenza amministrativa, riprendendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale (cfr. in particolare Corte cost. 16 dicembre 1993, n. 440 e 20 marzo 2019, n. 109), è consolidata nel ritenere che il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un'eccezione al normale divieto di detenere armi e potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr., ex multis , Cons. St., sez. III, 25 marzo 2019, n. 1972; 7 giugno 2018, n. 3435; TAR Sardegna, I, n. 478 del 2025, citata, e, sempre della prima sezione, sentenze nn. 788 e 775 del 2024 e 228 e 272 del 2023).
La medesima giurisprudenza ha poi più volte ribadito il principio per cui i provvedimenti concernenti le armi si ispirano ad una finalità preventiva e non sanzionatoria; pertanto, al fine di giustificare l'adozione dei provvedimenti medesimi, tanto di revoca e/o rifiuto quanto di divieto di detenzione, non è richiesto un comprovato abuso, ma è sufficiente un plausibile e motivato convincimento dell'autorità di polizia, attraverso un giudizio prognostico, circa la possibilità di un non appropriato utilizzo delle armi (Cons. St., sez. III, n. 3341 del 2014).
Per le medesime ragioni non è neppure richiesta la presenza di condanne penali o misure di sicurezza e le misure di revoca o diniego dell'autorizzazione alla detenzione di armi possono essere legittimamente adottate anche qualora la condotta dell'interessato presenti soltanto segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità (Cons. St., sez. VI, 29 gennaio 2010 n. 379; sez. III, 12 giugno 2020, n. 3759).
In questo quadro, il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere "più probabile che non" il pericolo di abuso delle armi. È in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l'Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali, infatti, viene riconosciuta natura cautelare e preventiva ( ex multis , Cons. St., sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041).
1.2. Nel caso di specie, è opinione del Collegio che le Amministrazioni (sia la Questura, sia la Prefettura) abbiano correttamente esercitato la propria ampia discrezionalità in materia: l’emersione, infatti, di precedenti condanne del ricorrente per la reiterata violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché il fatto materiale di aver realizzato opere senza autorizzazione e in violazione delle norme sulle aree protette (pur sfociato in una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto) offrono un quadro esaustivo a supporto del decreto di diniego del rinnovo del porto d’armi, attese le esigenze di massima cautela che devono governare il giudizio di bilanciamento degli interessi sottesi, da un lato, alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica e, dall’altro, a quelli vantati dal privato.
Sul punto, nemmeno è invocabile un vizio di irragionevolezza delle decisioni adottate dall'Amministrazione, atteso che, nell'ottica di un congruo bilanciamento degli interessi coinvolti, assume un peso preponderante il fatto che la licenza revocata concerna lo svolgimento di attività ludico-sportiva, come tale da ritenersi recessiva a fronte dell'esigenza di garantire la pubblica sicurezza, visto e considerato il quadro comportamentale complessivamente delineatosi nel procedimento de quo (cfr. Cons. Stato, Sez. III, Sent., 07/09/2022, n. 7774).
Da quanto esposto, emerge chiaramente l’infondatezza dei primi tre motivi di impugnazione. Infatti, non possono ritenersi dotate di particolare rilevanza le argomentazioni difensive di parte ricorrente avuto riguardo alla pluralità di condotte poste in essere in violazione della legge penale, nonché dell’esigenza di garantire una tutela anticipata della legalità (che è la causa tipica del potere esercitato dalle Amministrazioni, rispetto al quale non si ravvisa alcuno sviamento), escludendo che possano beneficiare del porto d’armi quei soggetti che abbiano manifestato la loro inaffidabilità.
Da ultimo, deve essere rigettato anche il quarto motivo di impugnazione osservando come il mancato deposito di memorie a seguito della comunicazione del preavviso di diniego sia un’osservazione compiuta dalle Amministrazione che non è idonea a integrare il contenuto motivazionale degli atti impugnati, che è rappresentato dal giudizio di inaffidabilità svolto a carico del ricorrente e di cui si è già evidenziata la legittimità.
2. Conclusivamente, e per le suesposte ragioni, il ricorso è infondato e, come tale, meritevole di reiezione.
3. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità e della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR ET, Presidente FF
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | AR ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.