Art. 5.
Il primo comma dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1971, n. 607 , e' sostituito dal seguente:
"Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti nel grado di sottotenente e' riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'eta' di anni trentacinque, siano in possesso di diploma di scuola media superiore ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo".
Il primo comma dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1971, n. 607 , e' sostituito dal seguente:
"Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti nel grado di sottotenente e' riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'eta' di anni trentacinque, siano in possesso di diploma di scuola media superiore ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo".