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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente
RO RE SC, RE
MANCINI MARCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 241/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9KCOQL00100 2025 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 326/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso Resistente/Appellato: come da comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente ha impugnato l'avviso di contestazione con cui l'Agenzia delle Entrate di Como ha applicato la sanzione per l'omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, in ragione del disconoscimento, operato con distinto avviso di accertamento, del reddito percepito in Svizzera come reddito da lavoro dipendente con conseguente venir meno di dichiarare lo stesso.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 38 del d.l. n.78/2010 per l'esenzione dalla dichiarazione indipendentemente dalla riqualificazione del rapporto di lavoro, posto che il ricorrente esercita la propria “attività lavorativa” -comprensiva di ogni attività lavorativa- in via continuativa all'estero in una zona di frontiera laddove il termine “emolumenti” è comprensivo di qualsiasi somma percepita e non del solo reddito da lavoro dipendente;
2) erronea riqualificazione del rapporto di lavoro applicandosi il diritto elvetico;
3) difetto di proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni, stante l'obiettiva incertezza normativa e la buona fede del contribuente.
2. L'Agenzia delle Entrate si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere accolto.
Sono infondati i primi due motivi.
In proposito si osserva quanto segue.
Per individuare la nozione di lavoratore subordinato si applica il diritto italiano, in quanto l'art. 3 della convenzione italo-svizzera prevede che si applica il diritto del paese in cui si pagano le imposte.
Nel caso specifico, il ricorrente non poteva essere ritenuto dipendente della società.
Infatti, il medesimo era socio di maggioranza di una società di diritto elvetico a ristretta base azionaria.
Quindi, era nelle condizioni di nominare gli amministratori della società.
Ciò è incompatibile con il contestuale rapporto di subordinazione in cui si sostanzia il rapporto di lavoro dipendente che presuppone una eterodirezione incompatibile con il potere in capo allo stesso soggetto di nominare l'organo che esprime la volontà della società apparente datrice di lavoro.
L'esenzione prevista dall'art. 38 del d.l. 78/10 si applica solo ai redditi da lavoro dipendente, mentre quello percepito dal ricorrente era un reddito da imprese. Quindi doveva essere dichiarato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, il ricorrente aveva fatto affidamento nella correttezza della propria interpretazione. Infatti, solo successivamente l'ufficio ha iniziato a disconoscere la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente in casi analoghi a quello del ricorrente come attestato dai copiosi avvisi di accertamento emessi nei medesimi anni.
Aveva quindi confidato che i redditi percepiti in Svizzera non dovessero essere dichiarati.
Ciò, fermo restando la ripresa a tassazione del reddito non dichiarato -in questo caso irrilevante, in quanto non oggetto dell'atto impugnato- giustifica l'annullamento della sanzione.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2, così provvede:
accoglie il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Como, 15 dicembre 2025
Il Giudice relatore Dott. Andrea Francesco Pirola
Il Presidente Dott. Damiano Spera
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente
RO RE SC, RE
MANCINI MARCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 241/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9KCOQL00100 2025 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 326/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso Resistente/Appellato: come da comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente ha impugnato l'avviso di contestazione con cui l'Agenzia delle Entrate di Como ha applicato la sanzione per l'omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, in ragione del disconoscimento, operato con distinto avviso di accertamento, del reddito percepito in Svizzera come reddito da lavoro dipendente con conseguente venir meno di dichiarare lo stesso.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 38 del d.l. n.78/2010 per l'esenzione dalla dichiarazione indipendentemente dalla riqualificazione del rapporto di lavoro, posto che il ricorrente esercita la propria “attività lavorativa” -comprensiva di ogni attività lavorativa- in via continuativa all'estero in una zona di frontiera laddove il termine “emolumenti” è comprensivo di qualsiasi somma percepita e non del solo reddito da lavoro dipendente;
2) erronea riqualificazione del rapporto di lavoro applicandosi il diritto elvetico;
3) difetto di proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni, stante l'obiettiva incertezza normativa e la buona fede del contribuente.
2. L'Agenzia delle Entrate si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere accolto.
Sono infondati i primi due motivi.
In proposito si osserva quanto segue.
Per individuare la nozione di lavoratore subordinato si applica il diritto italiano, in quanto l'art. 3 della convenzione italo-svizzera prevede che si applica il diritto del paese in cui si pagano le imposte.
Nel caso specifico, il ricorrente non poteva essere ritenuto dipendente della società.
Infatti, il medesimo era socio di maggioranza di una società di diritto elvetico a ristretta base azionaria.
Quindi, era nelle condizioni di nominare gli amministratori della società.
Ciò è incompatibile con il contestuale rapporto di subordinazione in cui si sostanzia il rapporto di lavoro dipendente che presuppone una eterodirezione incompatibile con il potere in capo allo stesso soggetto di nominare l'organo che esprime la volontà della società apparente datrice di lavoro.
L'esenzione prevista dall'art. 38 del d.l. 78/10 si applica solo ai redditi da lavoro dipendente, mentre quello percepito dal ricorrente era un reddito da imprese. Quindi doveva essere dichiarato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, il ricorrente aveva fatto affidamento nella correttezza della propria interpretazione. Infatti, solo successivamente l'ufficio ha iniziato a disconoscere la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente in casi analoghi a quello del ricorrente come attestato dai copiosi avvisi di accertamento emessi nei medesimi anni.
Aveva quindi confidato che i redditi percepiti in Svizzera non dovessero essere dichiarati.
Ciò, fermo restando la ripresa a tassazione del reddito non dichiarato -in questo caso irrilevante, in quanto non oggetto dell'atto impugnato- giustifica l'annullamento della sanzione.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2, così provvede:
accoglie il ricorso;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Como, 15 dicembre 2025
Il Giudice relatore Dott. Andrea Francesco Pirola
Il Presidente Dott. Damiano Spera