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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2947 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 489/2024 R.G.TRIB.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 489/2024 promossa da (CF ), nato in Parte_1 P.IVA_1 BRASILE il 13/10/1985, rappresentati e difesi dall'avv. PRUNOTTO FRANCESCA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
– rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/01/2024, ha Parte_1 chiesto che venga dichiarato lo status di cittadino italiano “iure sanguinis” in virtù della discendenza da ata a Linhares, Brasile il 25.02.1961. Persona_1 Con decreto del 01.02.2024 è stata fissata la comparizione delle parti. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il il quale Controparte_1 ha chiesto la compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento della domanda. È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce. All'udienza del 25.09.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso al Giudice assegnatario del procedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul tema della c.d. “grande naturalizzazione” avvenuta in base alla legislazione brasiliana (a seguito di provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con due recenti sentenze (n. 25317/2022 e n. 25318/2022), risolvendo la 2
questione relativa alla idoneità dell'acquisto della cittadinanza brasiliana (in base a tale specifica legislazione) da parte di cittadini italiani a interrompere la trasmissione “jure sanguinis” della cittadinanza italiana e quindi eventualmente ad a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Il punto focalizzato nelle predette decisioni attiene alla configurabilità o meno della rinuncia tacita dei ricorrenti alla cittadinanza italiana a seguito della stabilizzazione in Brasile degli avi e dei loro discendenti, provenienti dall'Italia, dopo il decreto della cd
“grande naturalizzazione” (risalente al 1889), che aveva concesso loro la cittadinanza brasiliana: a tale circostanza, a parere del era conseguita una Controparte_2 rinuncia tacita a quella italiana. La questione oggetto di approfondimento della Suprema Corte, dunque, pone il quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione di rinunciarvi debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto. La Suprema Corte, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta 3
desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
“impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n. 25318/2022). Ebbene, nel caso che ci occupa, dalla documentazione prodotta si evince che nata in [...] il [...], ha contratto matrimonio con Persona_2
, così come comprovato dal certificato di matrimonio Persona_3 rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecce. Dall'unione coniugale nasceva, in data 13 ottobre 1985 a Linhares/ES (Brasile), Parte_1
come risultante dal certificato di nascita rilasciato dall'Ufficiale di Stato
[...]
Civile di Linhares/ES (Brasile). acquisiva la cittadinanza italiana con decorrenza dalla nascita Persona_2 per effetto dell'art.1, comma 1 lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come attestato in data 26.10.2010 dal Sindaco del Comune di Lecce con atto trascritto al 76, parte unica, dei registri di cittadinanza del Comune di Lecce e per l'effetto in data 22 agosto 2018 l'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Lecce provvedeva ad iscrivere la stessa presso il registro dell'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani all'estero) con decorrenza a partire dal 12 luglio 2018 con numero famiglia AIRE 3186 e con numero individuale 2018-155. Osserva questo Tribunale che il ricorrente ha provato documentalmente la discendenza ininterrotta da cittadina italiana emigrato in Brasile. La linea di discendenza, infatti, è stata documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza riconduce senza dubbio all'avo italiano;
né l'avo, né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati brasiliani. Se dunque, da una lettura giurisprudenziale in applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Ebbene, il ricorrente ha dato prova di aver presentato, il 30.03.2023, al Consolato d'Italia di San Paolo, competente per la propria residenza, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis cui poi è seguita ulteriore. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono sostanzialmente ad un diniego di riconoscimento del diritto vantato, giustificando così l'accesso del ricorrente alla via giurisdizionale. 4
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
(CF ), nato in [...] il Parte_1 P.IVA_1
13/10/1985, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. nulla sulle spese. Lecce, 20.10.2025.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott. Giovanni Tommasi, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 489/2024 promossa da (CF ), nato in Parte_1 P.IVA_1 BRASILE il 13/10/1985, rappresentati e difesi dall'avv. PRUNOTTO FRANCESCA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
– rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/01/2024, ha Parte_1 chiesto che venga dichiarato lo status di cittadino italiano “iure sanguinis” in virtù della discendenza da ata a Linhares, Brasile il 25.02.1961. Persona_1 Con decreto del 01.02.2024 è stata fissata la comparizione delle parti. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il il quale Controparte_1 ha chiesto la compensazione delle spese di lite in caso di accoglimento della domanda. È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce. All'udienza del 25.09.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso al Giudice assegnatario del procedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul tema della c.d. “grande naturalizzazione” avvenuta in base alla legislazione brasiliana (a seguito di provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con due recenti sentenze (n. 25317/2022 e n. 25318/2022), risolvendo la 2
questione relativa alla idoneità dell'acquisto della cittadinanza brasiliana (in base a tale specifica legislazione) da parte di cittadini italiani a interrompere la trasmissione “jure sanguinis” della cittadinanza italiana e quindi eventualmente ad a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Il punto focalizzato nelle predette decisioni attiene alla configurabilità o meno della rinuncia tacita dei ricorrenti alla cittadinanza italiana a seguito della stabilizzazione in Brasile degli avi e dei loro discendenti, provenienti dall'Italia, dopo il decreto della cd
“grande naturalizzazione” (risalente al 1889), che aveva concesso loro la cittadinanza brasiliana: a tale circostanza, a parere del era conseguita una Controparte_2 rinuncia tacita a quella italiana. La questione oggetto di approfondimento della Suprema Corte, dunque, pone il quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione di rinunciarvi debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto. La Suprema Corte, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta 3
desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
“impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n. 25318/2022). Ebbene, nel caso che ci occupa, dalla documentazione prodotta si evince che nata in [...] il [...], ha contratto matrimonio con Persona_2
, così come comprovato dal certificato di matrimonio Persona_3 rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecce. Dall'unione coniugale nasceva, in data 13 ottobre 1985 a Linhares/ES (Brasile), Parte_1
come risultante dal certificato di nascita rilasciato dall'Ufficiale di Stato
[...]
Civile di Linhares/ES (Brasile). acquisiva la cittadinanza italiana con decorrenza dalla nascita Persona_2 per effetto dell'art.1, comma 1 lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come attestato in data 26.10.2010 dal Sindaco del Comune di Lecce con atto trascritto al 76, parte unica, dei registri di cittadinanza del Comune di Lecce e per l'effetto in data 22 agosto 2018 l'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Lecce provvedeva ad iscrivere la stessa presso il registro dell'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani all'estero) con decorrenza a partire dal 12 luglio 2018 con numero famiglia AIRE 3186 e con numero individuale 2018-155. Osserva questo Tribunale che il ricorrente ha provato documentalmente la discendenza ininterrotta da cittadina italiana emigrato in Brasile. La linea di discendenza, infatti, è stata documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza riconduce senza dubbio all'avo italiano;
né l'avo, né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati brasiliani. Se dunque, da una lettura giurisprudenziale in applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Ebbene, il ricorrente ha dato prova di aver presentato, il 30.03.2023, al Consolato d'Italia di San Paolo, competente per la propria residenza, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis cui poi è seguita ulteriore. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono sostanzialmente ad un diniego di riconoscimento del diritto vantato, giustificando così l'accesso del ricorrente alla via giurisdizionale. 4
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
(CF ), nato in [...] il Parte_1 P.IVA_1
13/10/1985, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. nulla sulle spese. Lecce, 20.10.2025.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dott. Giovanni Tommasi, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.