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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/11/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1691/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1691/2024 promossa da: on sede legale in Modena (MO), Viale Finzi n. 597, C.F. e Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Eugenio Forni del Foro di Modena (C.F. - PEC: ed elettivamente C.F._1 Email_1 domiciliata presso il suo Studio posto in Modena (MO), Via Emilia Est n. 18/2, ATTORE contro
(C.F. ) con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Piazza Salimbeni 3, Codice Fiscale e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di CP_2
SI , Gruppo IVA – P. IVA rappresentata e P.IVA_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. prof. Umberto Morera (C.F. ), nonché elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo Studio in Roma, La , nonché digitalmente al seguente indirizzo PEC: Email_2
CONVENUTO
Oggetto: illegittimo esercizio del diritto di recesso nella Cessione crediti fiscali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni in atti: PARTE ATTRICE: - Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis;
- in via istruttoria: - rimettere preliminarmente la causa in istruttoria ed ammettere i mezzi istruttori richiesti e non ammessi, di cui alla propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. del 25.2.2025, e specificamente la prova per testi e la prova per interrogatorio formale della convenuta, sui capitoli e con i testi ivi indicati, nonchè la consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi da AeC in conseguenza dell'illegittimo recesso, dal contratto quadro per cui è causa, esercitato da - nel merito: - accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso ad nutum, dal contratto inter partes del 21.4.2022, pagina 1 di 13 esercitato da nonché, in ogni caso, la violazione, da parte di Controparte_2 quest'ultima, del dovere di buona fede e correttezza e l'abuso del diritto, in danno di Controparte_1
- accertare e dichiarare, quindi, l'inadempimento di
[...] Controparte_2 al contratto inter partes del 21.4.2022, e per l'effetto dichiararne la risoluzione, per fatto e colpa di parte convenuta;
- conseguentemente, condannare al risarcimento di tutti Controparte_2
i danni patrimoniali cagionati col proprio inadempimento alla che si quantificano Controparte_1 nella somma di euro 3.001.425,20, ovvero nella diversa som corso di causa, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi d'ufficio, in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute sino al soddisfo. - In ogni caso, rigettare tutte le domande proposte da parte convenuta, anche in via subordinata, in quanto infondate in fatto e in diritto. - Condannare, in ogni caso, al risarcimento in favore della Controparte_2 [...]
dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. e/o ex art. 12- Controparte_1
2010, per non aver partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria, da liquidarsi d'ufficio, in via equitativa. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi d'avvocato, anche del procedimento di mediazione, oltre 15% per spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge.
PARTE CONVENUTA: nel richiamare quanto argomentato, eccepito, dedotto, prodotto e domandato in atti, nonché nel contestare integralmente, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ogni avversa argomentazione, domanda, produzione e richiesta, anche istruttoria, poiché inammissibile, infondata e non provata, precisa le conclusioni così come rassegnate nella prima memoria integrativa e, per quelle istruttorie, nella seconda e terza memoria integrativa qui da intendersi tutte richiamate e trascritte in toto nel rispetto dell'art. 121 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione ritualmente notificato conveniva in Controparte_1 giudizio avanti alla intestata al Controparte_4 fine di sentirla condannare a a questa patiti a seguito dell'illegittimo recesso dall'accordo quadro per la cessione di crediti d'imposta.
Deduceva a tal fine che:
- che in data 21.4.2022, la stipulava con la Controparte_1 Controparte_2
un accordo quadro per la cessione di crediti d'imposta, con scadenza al
[...]
30.6.2023, per un importo complessivo massimo di euro 20.000.000,00 (doc. 1);
- che in ragione del siglato accordo, si impegnava a cedere pro soluto a – che si impegnava ad acquistare, entro i pre limiti temporali e di plafond – i cre imposta derivanti da diversi contratti d'appalto (meglio individuati all'“Allegato A” del contratto de quo), per l'esecuzione di interventi “Superbonus 110%”, nell'ambito dei quali la società attrice agiva quale impresa appaltatrice, alle condizioni economiche di cui all'“Allegato B” del contratto medesimo;
- che il corrispettivo per la cessione dei crediti d'imposta, per i citati interventi pagina 2 di 13 “Superbonus 110%”, nel caso di utilizzo del professionista convenzionato con per il rilascio del visto di conformità, sarebbe stato pari al 91,821% del valore nominale del credito ceduto;
- che in ragione di quanto sopra, a luglio 2022, si determinava a sottoscrivere una lettera d'incarico (doc. 2) con la società di revis EY – in qualità di advisor fiscale convenzionato con – per l'apposizione dei visti di conformità;
- che successivamente, le parti convenivano una parziale modifica degli interventi di cui al summenzionato “Allegato A” del contratto quadro (doc.3 e 4);
- che facendo legittimo affidamento sull'accordo già citato la società attorea provvedeva poi a formalizzare, con i vari Condomìni interessati, i relativi contratti d'appalto e ad effettuare i necessari accantieramenti;
- che a gennaio 2023, le parti procedevano alla regolare stipula di n. 5 contratti di cessione di crediti d'imposta (doc. 5), per un controvalore complessivo di euro 1.939.796,001;
- che tra febbraio e marzo 2023, richiedeva a la cessione di ulteriori n. 6 crediti d'imposta (doc. 6), per complessivi euro 2.634.590,002;
- che in data 9.3.2023, del tutto improvvisamente inviava una comunicazione di recesso ad nutum – non previsto contrattualmente accordo quadro siglato in data 21.4.2022, con effetto decorsi 60 giorni dal ricevimento della stessa (doc. 7);
- che banca non dava seguito ad alcuna successiva richiesta di acquisizione delle cessioni dei crediti fiscali formalizzata dalla società attorea in data 15.3.23;
- che contestata in via stragiudiziale la illegittimità del recesso ed intimato il rispetto del contratto quadro inter partes acquisto dei succitati crediti fiscali già ceduti in data 15.3.2023, per euro 2.634.590,00, nonché di ulteriori crediti fiscali per euro 4.360.000,00, in corso di cessione, la banca restava silente limitandosi ad accampare una pretesa “mancata conformità con le vigenti previsioni del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 (il “Decreto Rilancio”)”, ribadendo, quindi, la propria indisponibilità all'acquisto dei crediti fiscali de quibus.
Che in ragione di quanto sopra esposto e degli esiti negativi dell'introdotto procedimento di mediazione, la parte attrice adiva la intestata Curia al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni –“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis;
- accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso ad nutum, dal contratto inter partes del 21.4.2022, esercitato da Controparte_2
nonchè la violazione, da parte di quest'ultima, del dovere di buona fede e correttezza e l'abuso del
[...] in danno di - accertare e dichiarare, quindi, l'inadempimento di Controparte_1 [...]
rispetto al contratto inter partes del 21.4.2022, e per l'effetto Controparte_2
colpa di parte convenuta;
- conseguentemente, condannare
[...] al risarcimento di tutti i danni patrimoniali cagionati col proprio Controparte_2
che si quantificano nella somma di euro 3.001.425,20, ovvero Controparte_1 nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi d'ufficio, in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute sino al soddisfo;
- condannare, in ogni caso, al risarcimento in favore Controparte_2 pagina 3 di 13 della dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. e/o Controparte_1 ex art. 12-bis, D.Lgs. n. 28/2010, per non aver partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria, da liquidarsi d'ufficio, in via equitativa. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi d'avvocato, anche del procedimento di mediazione, oltre 15% per spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge.”
Si costituiva in giudizio la resistente che contestando tutto quanto ex adverso CP_2 dedotto chiedeva la reiezione di tutte le domande attoree.
In particolare deduceva, dopo una breve premessa sul quadro normativo di interesse, come a seguito dell'introduzione del comma 4 del art. 122-bis del D.L. ( meglio noto come Decreto antifrode) si è previsto che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni del credito di imposta corrispondente alla detrazione “edilizia”, non debbano procedere all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli artt. 35 e 42 D. lgs. n. 231/2007.
Si Osservava che al momento in cui AEC, nell'aprile 2022, ha richiesto la disponibilità della al perfezionare un accordo avente ad oggetto la cessione dei crediti fiscali di cui al CP_2 us 110%, non ha mancato di verificare la profilatura del Cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio.
“In tale sede ha rilevato la presenza di fattori di rischio in capo all'esecutore e titolare effettivo della società odierna attrice. In particolare, sono risultati pendenti: (I) un'indagine bancaria avviata dalla Guardia di Finanza nell'àmbito del procedimento penale N.R.G. 4623/2018, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ferrara, ove indagati i vertici dell'azienda per reati connessi ad un appalto per lavori di ricostruzione post sisma;
(II) un sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Bergamo a carico dei conti correnti di per una possibile frode, in fase di accertamento, di falsa fatturazione” ( cfr comparsa in atti).
Pur prendendo atto di tali evidenze, e riservandosi la facoltà di limitare le relazioni d'affari con la Cliente (così come previsto anche dalla normativa interna), ha poi sottoscritto in data 21 aprile 2022 l'Accordo Quadro per la cessione dei crediti d'imposta che pur tuttavia, al fine di rispettare le cogenti regole derivanti dal Dlgs 231/2007, espressamente prevedeva la facoltà di recedere al verificarsi di una giusta causa “ritenendosi per tale, inter alia, la sussistenza di previsioni normative che comportino per la Banca Promissaria Cessionaria sopravvenuti impedimenti […] ivi incluse le fattispecie previste dall'art. 122 – bis, comma 4, Decreto Rilancio” (v. art. 9.2, doc. 1 attrice).
Nel corso del 2022, ha proposto a la cessione di rilevanti crediti d'imposta, al contempo rapprese le l'esigenza d edere con un addendum al contratto già perfezionato a seguito della sostituzione di un cantiere, nonché la necessità di prorogare la scadenza dell'Accordo Quadro.
Pur non contestando che il rapporto tra le parti sia proseguito sino agli inizi dell'anno 2023, deduceva ed osservava come poco dopo, gli esiti negativi degli stringenti controlli operati sulla società attrice e imposti normativamente alla banca in punto di cessione di crediti fiscali, portarono, quale risultato obbligato dalla specifica previsione di legge, al recesso dall'Accordo quadro.
pagina 4 di 13 Ragioni che non potevano essere compiutamente esternate alla parte attrice né prima della comunicazione del recesso né in seguito, in ragione dello specifico divieto sanzionato dall'art. 55 Dlgs 231/2007, rappresentando, all'uopo come il medesimo divieto abbia rappresentato il motivo di mancata comparizione al procedimento di mediazione.
Conclusivamente si deduceva la legittimità del recesso impugnato sia perché conforme a previsioni di legge di contenuto imperativo, permeanti l'accordo quadro, sia perché il rispetto delle medesime non potrebbe giammai essere considerato contrario contrario ai doveri di buona fede.
Ulteriormente contestava la fondatezza della domanda risarcitoria sia in relazione alla assenza di prova quanto alla sussistenza profilo causale sia in relazione alla congruità della conseguenze dannose asseritamente patite, la parte convenuta rassegnava le seguenti conclusioni “Piaccia a codesto ecc.mo Tribunale, per i motivi tutti indicati in narrativa, disattesa ogni avversa argomentazione, istanza, domanda ed eccezione: in via principale, rigettare, anche in via istruttoria, tutte le domande della siccome inammissibili, nonché infondate in fatto e Controparte_1 in diritto e comunque a denegata ipotesi di accoglimento della domanda volta a ottenere la condanna della al risarcimento del danno, determinare comunque l'ammontare CP_2 dello stesso in considerazione del i della e tenendo conto della condotta colposa di CP_2 nella causazione del medesimo ai sensi sia dell'art. 1227 c.c. che della Controparte_1
c.c. in caso di esclusione del dolo;
in ogni caso, condannare
[...] alle spese di lite, con la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, d.m. n. Controparte_1
atto redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la sua consultazione e fruizione”.
Istruita la causa mediante il deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c., e della ulteriore documentazione allegata, all'esito della prima udienza di comparizione, tenutasi in data 17.3.25, la giudicante, richiamata integralmente l'ordinanza resa in data 7.3.25, ritenuta la stessa matura per la decisione fissava la udienza cartolare del 27.10.25 per la sua rimessione previa concessione dei termini per il deposito delle note di cui all'art. 189 c.p.c.
Sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti, con ordinanza del 13.10.25, tratteneva in decisione la causa.
*** *** ***
In via preliminare ed al merito occorre chiarire che la presente controversia non rientra tra quella per le quali il dlgs 28/10 prevede l'espletamento obbligatorio della media conciliazione, posto che la cessione del credito non è un contratto tipicamente bancario né ha finalità di finanziamento;
del resto non basta ai fini dell'applicabilità del cennato Dlgs 28/10 che una parte sia una Banca. ( cfr in questo senso fra le molteCass., Sez. III Civ., 12 giugno 2018, n. 15200).
All'esito della espletata istruttoria di carattere esclusivamente documentale la domanda attorea non è meritevole di accoglimento per le ragioni che saranno diffusamente esposte nel proseguo della presente motivazione. pagina 5 di 13 In via assolutamente preliminare occorre indagare sulla natura giuridica “dall'accordo quadro per la cessione di crediti d'imposta” pacificamente siglato dalle parti in data 21.4.22 e dal quale poi discende la tutela rimediale pretesa dalla parte attrice.
Orbene dalla complessiva lettura di tutte le disposizioni ivi contenute lo stesso può essere inquadrato nel più ampio genus dei negozi preparatori avente però una causa mista in quanto assomma al suo interno caratteri propri di quello che la più attenta dottrina qualifica come “ negozio normativo interno” ( volto a dettare regole e condizioni in base alle quali dovranno essere stipulati i futuri contratti attuativi ma inidoneo a creare un obbligo a contrarre) e quello diverso, dell'accordo preliminare, prevedendosi un obbligo a contrarre delle parti “ ora per allora” sospensivamente condizionato alla ricorrenza di tutte le previsioni di cui all'art. 6 ed in particolare, per quanto qui occupa, l'assenza di impedimenti di legge da parte del promittente cessionario all'atto della sottoscrizione delle cessioni.
In questo senso deve emendarsi l'ordinanza istruttoria resa in corso di causa allorquando questa giudicante ha affermato vertersi in una ipotesi di responsabilità precontrattuale, da ricondursi secondo la tradizionale dottrina ma, anche di parte della giurisprudenza, nel più ampio alveo della responsabilità extracontrattuale.
Infatti l'accordo c.d. normativo è secondo un lontanissimo precedente della Corte di Cassazione dell'anno 1981 ( cfr Corte Cass. 6720 /1981), un negozio preparatorio alla stipula di futuri contratti attuativi che non genera alcun obbligo a contrarre, ma solo di contrarre alle condizioni ivi indicate;
ergo, essendo diverso dal contratto preliminare, il recesso c.d. illegittimo da un contratto od accordo normativo, genera responsabilità precontrattuale assimilabile, in punto effettuale, alla illegittima interruzione delle trattative destinate alla conclusione di un autonomo e distinto contratto con tutto ciò che ne consegue in punto di risarcibilità del solo interesse negativo.
Ad ogni buon conto, qualificato il sopra descritto accordo quadro, come un negozio preparatorio a causa mista nei termini già indicati, occorre ora verificare se il recesso per come effettivamente esercitato dalla convenuta banca possa dirsi legittimo perché conforme non solo alla previsione contrattuale di cui al punto 9 ( che di seguito si riporta) ma anche perché non contrastante con i doveri di buona fede e correttezza di cui all'art. 1337 c.c. per come declinato dalla difesa attorea:
L'impostazione attorea fonda il proprio assunto sulla base di una ricostruzione storica ed in parte qua giuridica che non può trovare accoglimento perché frutto di una non corretta contestualizzazione delle ragioni postume che hanno portato la convenuta ad esercitare il recesso contrattualmente previsto al punto 9.2. sopra indicato.
In via di sintesi la società attrice deduce dalla insussistenza di un “ legittimo recesso” evidenziando che alla data di sottoscrizione dell'accordo quadro non solo fosse già vigente pagina 6 di 13 la disposizione di cui all'art. 122 bis comma 4 dl 34/20( noto come decreto antifrode), ma anche che per stessa ammissione di fossero già note le vicende giudiziarie CP_5 che avevano interessato Ae C Cost elazione ad un suo dipendente, sia in seguito gli stessi vertici aziendali;
situazione fattuale che pur definita “ con margini di rischio
” non era stata ritenuta causa ostativa alla sottoscrizione dello stesso Accordo quadro datato 21.4.22.
In particolare si osserva che “….– il procedimento penale n. 4623/2018 R.G.N.R., promosso dalla Procura di Ferrara, non ha visti coinvolti i “vertici” di (ma solo un suo dipendente, il Sig. ) e che detto procedimento è stato unque archiviato Parte_1 in data 10.5.2019 (doc. 23). - I Sigg.ri (Presidente del CdA di ) e Controparte_6
(Consigliere delegat ti iscritti, solo nel maggi 20, Parte_2 nel registro delle notizie di reato nell'ambito del procedimento penale n. 4251/2019 R.G.N.R. – incardinatosi a seguito della richiesta di riapertura delle indagini del predetto procedimento n. 4623/2018 R.G.N.R., avanzata dal Sostituto Procuratore, Dott.
[...]
, in data 8.7.2019 (doc. 24), ed accolta dal GIP, Dott. Danilo Russo, in Parte_3
15.7.2019 (doc. 25) – mentre le perquisizioni a loro carico, nonchè presso i locali di , sono state eseguite il 9.6.2020; notizia questa divenuta immediatamente di do pubblico, avendo avuto risalto, sin dal giorno successivo, sulle testate giornalistiche (doc. 26). - Invece, il sequestro preventivo a carico del Sig. da eseguirsi anche Controparte_6 in relazione alle disponibilità di , è stato disposto dalla Procura di Bergamo, nell'ambito del procedimento penale n. 3 2017 R.G.N.R., con decreto del 13.7.2020 (doc. 27), notificato a tutti gli istituti di credito interessati, ivi compresa per la relativa esecuzione, in data 10.9.2020 (doc. 28). - Fermo restando che, a seguito del positivo esperimento della procedura di riesame, da parte dei legali del Sig. il Controparte_6
Tribunale di Bergamo, in data 27.11.2020, ha disposto il disseques lo stesso sequestrate – poi materialmente eseguito tra dicembre 2020 e gennaio 2021 (come si evince dai relativi verbali, doc. 29) – e che successivamente anche detto procedimento è stato archiviato…” ( cfr memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice in atti).
Pacifica la conoscenza e/o conoscibilità da parte della convenuta delle circostanze sopra rappresentate, e conseguentemente inidonei ad essere inquadrate in termini di sopravvenute novità giustificanti il recesso, ulteriormente si è posto in evidenza come all'epoca le parti già intrattenessero altri e diversi rapporti economici, avendo siglato, anteriormente alla firma dell'accordo quadro in parola :
- in data 21.2.2013, un contratto di credito, per l'importo complessivo di euro 2.250.000,00 (doc. 30), rinnovato ed implementato, di anno in anno, e tuttora in corso, ad oggi del valore di euro 3.750.000,00;
- 2. in data 9.3.2022, un contratto di finanziamento a medio lungo termine, dell'importo di euro 2.000.000,00, della durata di 45 mesi, con garanzia SACE (doc. 31), anch'esso tuttora in corso…” ( cfr memoria ex art. 171 ter n. 1 citata).
Conseguentemente già operata la profilatura antiriciclaggio richiesta dal Dlgs 231/2007 per i diversi rapporti bancari in essere tra le parti, addirittura in data antecedente allo stesso “ accordo quadro”, alcun sopravvenuto diverso esito poteva essere seriamente ipotizzato pagina 7 di 13 quale presupposto legittimante il comunicato recesso, rendendolo, perciò solo illegittimo perché esulante da tutte le previsioni di cui all'art. 9 dell'Accordo quadro e comunque in contrasto col principio di buona fede esecutiva.
Orbene alla luce delle complessive deduzioni della difesa della convenuta si conviene con la stessa allorquando afferma la diversità sostanziale e temporale delle circostanze sopra cennate rispetto al momento nel quale era chiamata alla verifica non solo di CP_5 quanto previsto nell'accordo quadro d prattutto nell'evolversi delle vicende penali per come sopra ricostruite.
Va sin da subito osservato che l'art. 122 bis comma 4 DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180) recita “ … 4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.”
Posto che tra i soggetti indicati rientrano certamente le banche, a far data dal 20 maggio 2020 è lo stesso Legislatore che introduce un divieto normativo di procedere alla acquisizione del credito nelle ipotesi in ricorrono i presupposti per la “ segnalazione di operazioni sospette” prevista dall'art. 35 dlgs 231/2007.
Si badi bene che il riferimento alla “ acquisizione del credito” fa riferimento al momento temporale in cui vi verifica nei fatti la proposta di cessione del credito ovvero, e nel caso che qui occupa, il caricamento sull'apposita piattaforma dell'ADE, munita di visto di conformità.
Conseguentemente, a parere di questa giudicante, detto divieto non può, come pare voler sostenere parte attrice, essere anticipato ad un momento pregresso come la sottoscrizione dell'Accordo -quadro che, come detto, altro non è che un negozio preparatorio ad effetti obbligatori nel quale peraltro lo stesso programma contrattuale voluto dalle parti pospone la verifica della sussistenza di tale ultima condizione all'atto di esprimere il consenso alla acquisizione dei crediti fiscali oggetto di proposta ( cfr art.
9.2.2 accordo quadro in atti) ovvero alla stipula del contratto di cessione del credito.
Né a parere della giudicante possono aver rilievo fattuale e giuridico, almeno nei termini indicati dalla difesa attorea, la pacifica conoscenza e/o conoscibilità di degli CP_5 accadimenti relativi alle vicende giudiziarie riguardanti in modo diretto ertici della società attorea, sia perché esclude in radice che possibili mutamenti delle stesse ( sia in melius sia in peius) appaiono irrilevanti ai fini di profilatura del c.d. “ rischio connesso al cliente” ai sensi del Dlgs 231/07, sia perché, parte da una lettura oltremodo restrittiva dei diversi gradi di indagine connessi alla indicati profilatura normativamente disciplinati dal citato Decreto.
Partendo dal primo dato fattuale e storico, pare non doversi spendere molte osservazioni posto che è la stessa difesa di parte convenuta a dar conto del fatto che la predisposizione pagina 8 di 13 del contratto quadro secondo i termini e le modalità previste, è la risultanza di una
“profilatura cliente” che ha soppesato, nel medio-lungo termine, i possibili fattori di rischio rappresentanti non solo dalla consapevole pendenza di indagini preliminari per reati contro il patrimonio e per reati contro la PA nei confronti dei vertici delle società attorea, ma anche di una possibile loro modificazione così come della possibile insorgenza di ulteriori dati rilevanti ai fini dell'assolvimento agli obblighi debitamente sanzionati dal Dlgs 231/2007.
Infatti non pare inutile chiarire, come peraltro ha dedotto la difesa della convenuta che per operazione sospetta il Legislatore del 2007, in attuazione delle direttive comunitario in materia di contrasto al più generale fenomeno dei reati finanziari ha chiarito all' 35 del cennato Decreto che tali sono non solo quelle che “… sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa…ma anche quella in cui “ Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto.”.
All'opposto devesi osservare che la profilatura cui fa cenno la difesa di parte convenuta con riguardo al contratto quadro di cui oggi si discute, seppur con riferimento al solo recesso, non è, e non può ritenersi identica, dal punto di vista fattuale e giuridico, a quella operata per i diversi rapporti intrattenuti dalla stessa attrice con CP_5
Valga invero osservare che il Dlgs 231/2007 destinato a contrastare il fenomeno del riciclaggio in tutte le sue forme e come tale deputato alla stabilità e sicurezza del Paese, impone un principio di adeguatezza dei controlli imposti a determinati soggetti (tra cui la parte convenuta) – esercitabile anche a mezzo terzi soggetti abilitati - che viene calibrato ( art. 20 Decreto Citato) con riferimento al cliente per :
- A 1) natura giuridica;
2) prevalente attività svolta;
3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
3) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
- B con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) ammontare;
4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.
Appare all'uopo evidente, quindi, che già sotto il profilo normativo non possono associarsi e ritenersi equipollenti i giudizi di profilatura resi in periodi antecedenti a quello oggetto di giudizio ed afferenti a rapporti bancari aventi natura sostanziale e giuridica diversa: quelli pagina 9 di 13 tipici bancari da un lato, e, dall'altro, il diverso negozio di cessione del credito fiscale oggetto di peculiare disciplina legislativa.
In questo senso il rilievo operato dalla difesa attorea circa la sussistenza di profili di contraddittorietà ipoteticamente rilevanti ai fini della valutazione della contrarietà a buona fede del recesso operato dalla convenuta appaiono insussistenti o quanto meno inconferenti.
Sempre nell'alveo delle condotte sintomatiche di contrarietà a buona fede la difesa attorea ha ricondotto anche l'avvenuta acquisizione di della prima tranche di crediti CP_5 fiscali avvenuta in data 9.1.23, indicativa o qua vocativa della insussistenza di situazione legittimanti il recesso per come esercitato in data 9.3.23 ( cfr docc. 5 e 7 fasc. attoreo).
Orbene la circostanza, seppur suggestiva, deve essere però adeguatamente valutata alla luce della documentazione prodotta solo con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., dalla difesa di parte convenuta.
Valga invero osservare che già sul finire dell'ottobre del 2022, una prima testata giornalistica della stampa locale faceva trapelare come l'inchiesta dell'anno 2019, che vedeva coinvolti anche alcuni vertici della società attorea per reati di truffa ed altri reati contro al PA, si era conclusa con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Senza soluzione di continuità, e nei primissimi mesi dell'anno 2023 altre fonti aperte pubblicavano la notizia della richiesta di rinvio a giudizio ( cfr pag. 6 seconda mem. Ex art. 171 ter n. 2 con collegamenti ipertestuali e doc.5).
Che la Banca avesse preso contezza dei sopraggiunti sviluppi processuali per come pubblicati dalla stampa è circostanza, non solo meramente dedotta ma, specificatamente documentata da comunicazioni interne alla medesima, ostese solo nel presente CP_2 giudizio ed incomunicabili all'epoca a chi ch ragione del divieto sanzionato di cui all'art. 55 Dlgs 231/2007, nelle quali si evince che a seguito di rivalutazione della posizione di tanto la profilatura antiriciclaggio denominata KYC quanto lo specifico ufficio “ CP_1 bonus edilizi” predisposto per lo specifico sistema di controllo propedeutico all'assolvimento degli obblighi del cennato art 122 bis comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, veniva esitata in senso negativo.
Si tratta infatti di comunicazioni che riportano rispettivamente le data del 27.1.23 e 17.2.23; peraltro nell'ultima citata si conferma come le uniche cessioni autorizzate fossero quelle già concluse al 9.1.23. ( cfr doc. 3 e4) in coerenza con quanto previsto dall'art. 122 bis comma 4 DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 che appunto escludono l'operatività dell'obbligo di astensione all'acquisizione del credito ceduto allorquando, come espressamente previsto dall'art. 35 comma 2 del Dlgs 231/2007 “ .. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le
pagina 10 di 13 indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.”.
Fatti che sono storicamente successivi sia alla sottoscrizione dell'Accordo quadro sia anche alle stesse ulteriori verifiche che hanno preceduto la conclusione delle 5 cessioni dei crediti avvenute in data 9.1.23.
Vieppiù che se si ha riguardo alla comunicazione del 27.1.23, già da quella data alla CP_2 era preclusa l'accettazione delle caricande proposte di cessione del credito sull'a piattaforma ADE;
circostanza che pare trovare definitiva conferma nella successiva comunicazione del 17.2.23, allorquando, su specifica comunicazione delle funzioni interne ( verosimilmente quelle di controllo) si chiariva che le uniche cessioni del credito autorizzate fossero quelle già concluse al 9.1.2023 ( cfr raffronto tra doc. 4 di parte convenuta e doc. 5).
Appare peraltro rilevante, anche ai fini di meglio comprendere la portata delle cennate comunicazioni, richiamare il protocollo interno indicato proprio nella mail del 17.2.23 ovvero quello D 2359, riportato per estratto al doc. 6 di parte convenuta. Si legge che:
Alla luce di quanto sopra esposto ritiene questa giudicante che il recesso oggi impugnato debba ritenersi esercitato in costanza della previsione contrattuale di cui al punto 9.2.2 perchè derivante da una rinnovata valutazione degli indici di rischio scaturente non già da una scelta arbitraria della ma da un fatto storico sopravvenuto sia rispetto alla CP_2 sottoscrizione dell'accordo sia rispetto alla formalizzazione della prima di tranche di cessione dei crediti.
Sul punto non paiono condivisibili le deduzioni attoree volte a privare di qualsivoglia effetto utile l'appresa notizia da fonti aperte del sopraggiunto esercizio della azione penale nei confronti di taluni soggetti posti ai vertici della odierna società cedente.
Pur dovendosi ricordare in questa sede l'immanente principio della presunzione di innocenza nei confronti di tutti coloro che siano destinatari dell'esercizio di azione penale, è del pari indubitabile che ai soli fini della verifica dei profili di rischio connessi tanto al Dlgs 231/2007, quanto a quelli specifici del più volte citato Decreto antifrode sui crediti fiscali, diversa appaia la posizione di colui il quale è persona verso la quale vengono svolte indagini, rispetto a quella di colui verso la quale si stata esercitata l'azione penale: nel primo pagina 11 di 13 caso vi è incertezza e quindi necessità di confutare gli elementi investigativi che in pari proporzione possono portare tanto all'esercizio della azione penale quanto alla richiesta di archiviazione ( come accaduto per gli altri procedimenti indicati dalla stessa difesa attorea nei propri scritti difensivi); nel secondo questo embrionale vaglio è già stato fatto, ritenendolo meritevole di approfondimento dibattimentale, nel pieno contraddittorio tra le parti.
Peraltro in questa sede appare irrilevante ai fini del decidere che altri istituti di credito, in tempi successivi abbiano operato diversamente né questo giudice è chiamato a valutare la fondatezza delle ipotesi accusatorie per le quali la competente procura della Repubblica ha avanzato la richiesta di esercizio della azione penale.
In questo senso la dinamica fattuale, storica e giuridica che ha preceduto il recesso di parte convenuta risulta essere la verosimile conseguenza di un procedimento di valutazione doverosamente improntato agli stringenti obblighi derivanti e dal Dlgs 231/2007 e da quelli specifici dell' art 122 bis comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che vanno ben oltre al merito creditizio;
non foss'altro per il corredo di sanzioni penali ed amministrative poste a presidio del loro rispetto da parte degli intermediari finanziaria.
In particolare, con riferimento alla legittimità del diritto di recesso la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione ha fornito utili indicazioni per verificare quando questo sia legittimo, ovverosia non arbitrario e/o imprevisto.
Se è pacifico che in presenza di una 'giusta causa' tipizzata dalle parti del rapporto contrattuale, il giudice non debba limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell'ipotesi tipica di giusta causa ma, alla stregua del principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, accertare che il recesso non sia esercitato con modalità impreviste ed arbitrarie, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base a quell'accordo contrattuale abbia fatto ragionevole affidamento sul buon esito dei futuri contratti attuativi, e indubitabile che allorquando questo appaia o rappresenti la ragionevole conseguenza di una complessiva valutazione adottata da competenti uffici, in adesione a protocolli interni predisposti alla luce di superiori disposizione normative di carattere imperativo, sia da considerarsi legittimo proprio perché non arbitrario. (ai soli fini dei principi di diritto cfr ex multis Cass. n. 4538/1997, Cass. n. 9321/2000; Cass. n. 17291/2016; in argomento v. anche, tra le molte, n. 3368/2017).
Vieppiù che il principio di buona fede e correttezza trova suo limite nella medesima fonte costituzionale da cui promana, ovvero l'art.
2. Cost., nel senso che esso non può spingersi sino a richiedere alla controparte la tenuta di comportamenti ipoteticamente violativi di norme penali e/o amministrative che nel caso di specie debbono essere individuate negli artt. 35,39 e 42 del Dlgs 231/2007 nonché nel cennato art. 122 bis comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che in parte qua gli richiama.
In ragione di quanto sopra, il recesso operato dalla convenuta deve ritenersi legittimamente esercitato ai sensi dell'art.
9.2.2. dell'accordo quadro e non contrario a buona fede.
pagina 12 di 13 La domanda attorea va quindi rigetta con assorbimento di tutte le ulteriori questioni, ivi compresa la richiesta CTU.
Passando al governo delle spese di lite, le stesse devono seguire la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e quindi essere poste a carico della parte attrice secondo lo scaglione di valore indicato nel libello introduttivo ( ed euro 3.001.425,20) in ragione del D.M. 55/14 per come modificato dal D.M. 147/22, in ragione di parametri prossimi al minimo edittale per tutte le fasi di giudizio, stente la natura documentale della controversia e della assenza di una effettiva attività istruttoria.
Alcun aumento può essere riconosciuto per i collegamenti ipertestuali di parte convenuta posto che, parte di questi, indicati in particolare nella seconda memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., non risultano funzionanti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA le domande attoree. CONDANNA altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 24.668,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Siena, 29 novembre 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1691/2024 promossa da: on sede legale in Modena (MO), Viale Finzi n. 597, C.F. e Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Eugenio Forni del Foro di Modena (C.F. - PEC: ed elettivamente C.F._1 Email_1 domiciliata presso il suo Studio posto in Modena (MO), Via Emilia Est n. 18/2, ATTORE contro
(C.F. ) con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Piazza Salimbeni 3, Codice Fiscale e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di CP_2
SI , Gruppo IVA – P. IVA rappresentata e P.IVA_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. prof. Umberto Morera (C.F. ), nonché elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo Studio in Roma, La , nonché digitalmente al seguente indirizzo PEC: Email_2
CONVENUTO
Oggetto: illegittimo esercizio del diritto di recesso nella Cessione crediti fiscali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni in atti: PARTE ATTRICE: - Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis;
- in via istruttoria: - rimettere preliminarmente la causa in istruttoria ed ammettere i mezzi istruttori richiesti e non ammessi, di cui alla propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. del 25.2.2025, e specificamente la prova per testi e la prova per interrogatorio formale della convenuta, sui capitoli e con i testi ivi indicati, nonchè la consulenza tecnica d'ufficio, volta ad accertare la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi da AeC in conseguenza dell'illegittimo recesso, dal contratto quadro per cui è causa, esercitato da - nel merito: - accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso ad nutum, dal contratto inter partes del 21.4.2022, pagina 1 di 13 esercitato da nonché, in ogni caso, la violazione, da parte di Controparte_2 quest'ultima, del dovere di buona fede e correttezza e l'abuso del diritto, in danno di Controparte_1
- accertare e dichiarare, quindi, l'inadempimento di
[...] Controparte_2 al contratto inter partes del 21.4.2022, e per l'effetto dichiararne la risoluzione, per fatto e colpa di parte convenuta;
- conseguentemente, condannare al risarcimento di tutti Controparte_2
i danni patrimoniali cagionati col proprio inadempimento alla che si quantificano Controparte_1 nella somma di euro 3.001.425,20, ovvero nella diversa som corso di causa, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi d'ufficio, in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute sino al soddisfo. - In ogni caso, rigettare tutte le domande proposte da parte convenuta, anche in via subordinata, in quanto infondate in fatto e in diritto. - Condannare, in ogni caso, al risarcimento in favore della Controparte_2 [...]
dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. e/o ex art. 12- Controparte_1
2010, per non aver partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria, da liquidarsi d'ufficio, in via equitativa. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi d'avvocato, anche del procedimento di mediazione, oltre 15% per spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge.
PARTE CONVENUTA: nel richiamare quanto argomentato, eccepito, dedotto, prodotto e domandato in atti, nonché nel contestare integralmente, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ogni avversa argomentazione, domanda, produzione e richiesta, anche istruttoria, poiché inammissibile, infondata e non provata, precisa le conclusioni così come rassegnate nella prima memoria integrativa e, per quelle istruttorie, nella seconda e terza memoria integrativa qui da intendersi tutte richiamate e trascritte in toto nel rispetto dell'art. 121 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione ritualmente notificato conveniva in Controparte_1 giudizio avanti alla intestata al Controparte_4 fine di sentirla condannare a a questa patiti a seguito dell'illegittimo recesso dall'accordo quadro per la cessione di crediti d'imposta.
Deduceva a tal fine che:
- che in data 21.4.2022, la stipulava con la Controparte_1 Controparte_2
un accordo quadro per la cessione di crediti d'imposta, con scadenza al
[...]
30.6.2023, per un importo complessivo massimo di euro 20.000.000,00 (doc. 1);
- che in ragione del siglato accordo, si impegnava a cedere pro soluto a – che si impegnava ad acquistare, entro i pre limiti temporali e di plafond – i cre imposta derivanti da diversi contratti d'appalto (meglio individuati all'“Allegato A” del contratto de quo), per l'esecuzione di interventi “Superbonus 110%”, nell'ambito dei quali la società attrice agiva quale impresa appaltatrice, alle condizioni economiche di cui all'“Allegato B” del contratto medesimo;
- che il corrispettivo per la cessione dei crediti d'imposta, per i citati interventi pagina 2 di 13 “Superbonus 110%”, nel caso di utilizzo del professionista convenzionato con per il rilascio del visto di conformità, sarebbe stato pari al 91,821% del valore nominale del credito ceduto;
- che in ragione di quanto sopra, a luglio 2022, si determinava a sottoscrivere una lettera d'incarico (doc. 2) con la società di revis EY – in qualità di advisor fiscale convenzionato con – per l'apposizione dei visti di conformità;
- che successivamente, le parti convenivano una parziale modifica degli interventi di cui al summenzionato “Allegato A” del contratto quadro (doc.3 e 4);
- che facendo legittimo affidamento sull'accordo già citato la società attorea provvedeva poi a formalizzare, con i vari Condomìni interessati, i relativi contratti d'appalto e ad effettuare i necessari accantieramenti;
- che a gennaio 2023, le parti procedevano alla regolare stipula di n. 5 contratti di cessione di crediti d'imposta (doc. 5), per un controvalore complessivo di euro 1.939.796,001;
- che tra febbraio e marzo 2023, richiedeva a la cessione di ulteriori n. 6 crediti d'imposta (doc. 6), per complessivi euro 2.634.590,002;
- che in data 9.3.2023, del tutto improvvisamente inviava una comunicazione di recesso ad nutum – non previsto contrattualmente accordo quadro siglato in data 21.4.2022, con effetto decorsi 60 giorni dal ricevimento della stessa (doc. 7);
- che banca non dava seguito ad alcuna successiva richiesta di acquisizione delle cessioni dei crediti fiscali formalizzata dalla società attorea in data 15.3.23;
- che contestata in via stragiudiziale la illegittimità del recesso ed intimato il rispetto del contratto quadro inter partes acquisto dei succitati crediti fiscali già ceduti in data 15.3.2023, per euro 2.634.590,00, nonché di ulteriori crediti fiscali per euro 4.360.000,00, in corso di cessione, la banca restava silente limitandosi ad accampare una pretesa “mancata conformità con le vigenti previsioni del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 (il “Decreto Rilancio”)”, ribadendo, quindi, la propria indisponibilità all'acquisto dei crediti fiscali de quibus.
Che in ragione di quanto sopra esposto e degli esiti negativi dell'introdotto procedimento di mediazione, la parte attrice adiva la intestata Curia al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni –“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis;
- accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso ad nutum, dal contratto inter partes del 21.4.2022, esercitato da Controparte_2
nonchè la violazione, da parte di quest'ultima, del dovere di buona fede e correttezza e l'abuso del
[...] in danno di - accertare e dichiarare, quindi, l'inadempimento di Controparte_1 [...]
rispetto al contratto inter partes del 21.4.2022, e per l'effetto Controparte_2
colpa di parte convenuta;
- conseguentemente, condannare
[...] al risarcimento di tutti i danni patrimoniali cagionati col proprio Controparte_2
che si quantificano nella somma di euro 3.001.425,20, ovvero Controparte_1 nella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi d'ufficio, in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute sino al soddisfo;
- condannare, in ogni caso, al risarcimento in favore Controparte_2 pagina 3 di 13 della dei danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. e/o Controparte_1 ex art. 12-bis, D.Lgs. n. 28/2010, per non aver partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria, da liquidarsi d'ufficio, in via equitativa. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi d'avvocato, anche del procedimento di mediazione, oltre 15% per spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge.”
Si costituiva in giudizio la resistente che contestando tutto quanto ex adverso CP_2 dedotto chiedeva la reiezione di tutte le domande attoree.
In particolare deduceva, dopo una breve premessa sul quadro normativo di interesse, come a seguito dell'introduzione del comma 4 del art. 122-bis del D.L. ( meglio noto come Decreto antifrode) si è previsto che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni del credito di imposta corrispondente alla detrazione “edilizia”, non debbano procedere all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli artt. 35 e 42 D. lgs. n. 231/2007.
Si Osservava che al momento in cui AEC, nell'aprile 2022, ha richiesto la disponibilità della al perfezionare un accordo avente ad oggetto la cessione dei crediti fiscali di cui al CP_2 us 110%, non ha mancato di verificare la profilatura del Cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio.
“In tale sede ha rilevato la presenza di fattori di rischio in capo all'esecutore e titolare effettivo della società odierna attrice. In particolare, sono risultati pendenti: (I) un'indagine bancaria avviata dalla Guardia di Finanza nell'àmbito del procedimento penale N.R.G. 4623/2018, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Ferrara, ove indagati i vertici dell'azienda per reati connessi ad un appalto per lavori di ricostruzione post sisma;
(II) un sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Bergamo a carico dei conti correnti di per una possibile frode, in fase di accertamento, di falsa fatturazione” ( cfr comparsa in atti).
Pur prendendo atto di tali evidenze, e riservandosi la facoltà di limitare le relazioni d'affari con la Cliente (così come previsto anche dalla normativa interna), ha poi sottoscritto in data 21 aprile 2022 l'Accordo Quadro per la cessione dei crediti d'imposta che pur tuttavia, al fine di rispettare le cogenti regole derivanti dal Dlgs 231/2007, espressamente prevedeva la facoltà di recedere al verificarsi di una giusta causa “ritenendosi per tale, inter alia, la sussistenza di previsioni normative che comportino per la Banca Promissaria Cessionaria sopravvenuti impedimenti […] ivi incluse le fattispecie previste dall'art. 122 – bis, comma 4, Decreto Rilancio” (v. art. 9.2, doc. 1 attrice).
Nel corso del 2022, ha proposto a la cessione di rilevanti crediti d'imposta, al contempo rapprese le l'esigenza d edere con un addendum al contratto già perfezionato a seguito della sostituzione di un cantiere, nonché la necessità di prorogare la scadenza dell'Accordo Quadro.
Pur non contestando che il rapporto tra le parti sia proseguito sino agli inizi dell'anno 2023, deduceva ed osservava come poco dopo, gli esiti negativi degli stringenti controlli operati sulla società attrice e imposti normativamente alla banca in punto di cessione di crediti fiscali, portarono, quale risultato obbligato dalla specifica previsione di legge, al recesso dall'Accordo quadro.
pagina 4 di 13 Ragioni che non potevano essere compiutamente esternate alla parte attrice né prima della comunicazione del recesso né in seguito, in ragione dello specifico divieto sanzionato dall'art. 55 Dlgs 231/2007, rappresentando, all'uopo come il medesimo divieto abbia rappresentato il motivo di mancata comparizione al procedimento di mediazione.
Conclusivamente si deduceva la legittimità del recesso impugnato sia perché conforme a previsioni di legge di contenuto imperativo, permeanti l'accordo quadro, sia perché il rispetto delle medesime non potrebbe giammai essere considerato contrario contrario ai doveri di buona fede.
Ulteriormente contestava la fondatezza della domanda risarcitoria sia in relazione alla assenza di prova quanto alla sussistenza profilo causale sia in relazione alla congruità della conseguenze dannose asseritamente patite, la parte convenuta rassegnava le seguenti conclusioni “Piaccia a codesto ecc.mo Tribunale, per i motivi tutti indicati in narrativa, disattesa ogni avversa argomentazione, istanza, domanda ed eccezione: in via principale, rigettare, anche in via istruttoria, tutte le domande della siccome inammissibili, nonché infondate in fatto e Controparte_1 in diritto e comunque a denegata ipotesi di accoglimento della domanda volta a ottenere la condanna della al risarcimento del danno, determinare comunque l'ammontare CP_2 dello stesso in considerazione del i della e tenendo conto della condotta colposa di CP_2 nella causazione del medesimo ai sensi sia dell'art. 1227 c.c. che della Controparte_1
c.c. in caso di esclusione del dolo;
in ogni caso, condannare
[...] alle spese di lite, con la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, d.m. n. Controparte_1
atto redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la sua consultazione e fruizione”.
Istruita la causa mediante il deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c., e della ulteriore documentazione allegata, all'esito della prima udienza di comparizione, tenutasi in data 17.3.25, la giudicante, richiamata integralmente l'ordinanza resa in data 7.3.25, ritenuta la stessa matura per la decisione fissava la udienza cartolare del 27.10.25 per la sua rimessione previa concessione dei termini per il deposito delle note di cui all'art. 189 c.p.c.
Sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti, con ordinanza del 13.10.25, tratteneva in decisione la causa.
*** *** ***
In via preliminare ed al merito occorre chiarire che la presente controversia non rientra tra quella per le quali il dlgs 28/10 prevede l'espletamento obbligatorio della media conciliazione, posto che la cessione del credito non è un contratto tipicamente bancario né ha finalità di finanziamento;
del resto non basta ai fini dell'applicabilità del cennato Dlgs 28/10 che una parte sia una Banca. ( cfr in questo senso fra le molteCass., Sez. III Civ., 12 giugno 2018, n. 15200).
All'esito della espletata istruttoria di carattere esclusivamente documentale la domanda attorea non è meritevole di accoglimento per le ragioni che saranno diffusamente esposte nel proseguo della presente motivazione. pagina 5 di 13 In via assolutamente preliminare occorre indagare sulla natura giuridica “dall'accordo quadro per la cessione di crediti d'imposta” pacificamente siglato dalle parti in data 21.4.22 e dal quale poi discende la tutela rimediale pretesa dalla parte attrice.
Orbene dalla complessiva lettura di tutte le disposizioni ivi contenute lo stesso può essere inquadrato nel più ampio genus dei negozi preparatori avente però una causa mista in quanto assomma al suo interno caratteri propri di quello che la più attenta dottrina qualifica come “ negozio normativo interno” ( volto a dettare regole e condizioni in base alle quali dovranno essere stipulati i futuri contratti attuativi ma inidoneo a creare un obbligo a contrarre) e quello diverso, dell'accordo preliminare, prevedendosi un obbligo a contrarre delle parti “ ora per allora” sospensivamente condizionato alla ricorrenza di tutte le previsioni di cui all'art. 6 ed in particolare, per quanto qui occupa, l'assenza di impedimenti di legge da parte del promittente cessionario all'atto della sottoscrizione delle cessioni.
In questo senso deve emendarsi l'ordinanza istruttoria resa in corso di causa allorquando questa giudicante ha affermato vertersi in una ipotesi di responsabilità precontrattuale, da ricondursi secondo la tradizionale dottrina ma, anche di parte della giurisprudenza, nel più ampio alveo della responsabilità extracontrattuale.
Infatti l'accordo c.d. normativo è secondo un lontanissimo precedente della Corte di Cassazione dell'anno 1981 ( cfr Corte Cass. 6720 /1981), un negozio preparatorio alla stipula di futuri contratti attuativi che non genera alcun obbligo a contrarre, ma solo di contrarre alle condizioni ivi indicate;
ergo, essendo diverso dal contratto preliminare, il recesso c.d. illegittimo da un contratto od accordo normativo, genera responsabilità precontrattuale assimilabile, in punto effettuale, alla illegittima interruzione delle trattative destinate alla conclusione di un autonomo e distinto contratto con tutto ciò che ne consegue in punto di risarcibilità del solo interesse negativo.
Ad ogni buon conto, qualificato il sopra descritto accordo quadro, come un negozio preparatorio a causa mista nei termini già indicati, occorre ora verificare se il recesso per come effettivamente esercitato dalla convenuta banca possa dirsi legittimo perché conforme non solo alla previsione contrattuale di cui al punto 9 ( che di seguito si riporta) ma anche perché non contrastante con i doveri di buona fede e correttezza di cui all'art. 1337 c.c. per come declinato dalla difesa attorea:
L'impostazione attorea fonda il proprio assunto sulla base di una ricostruzione storica ed in parte qua giuridica che non può trovare accoglimento perché frutto di una non corretta contestualizzazione delle ragioni postume che hanno portato la convenuta ad esercitare il recesso contrattualmente previsto al punto 9.2. sopra indicato.
In via di sintesi la società attrice deduce dalla insussistenza di un “ legittimo recesso” evidenziando che alla data di sottoscrizione dell'accordo quadro non solo fosse già vigente pagina 6 di 13 la disposizione di cui all'art. 122 bis comma 4 dl 34/20( noto come decreto antifrode), ma anche che per stessa ammissione di fossero già note le vicende giudiziarie CP_5 che avevano interessato Ae C Cost elazione ad un suo dipendente, sia in seguito gli stessi vertici aziendali;
situazione fattuale che pur definita “ con margini di rischio
” non era stata ritenuta causa ostativa alla sottoscrizione dello stesso Accordo quadro datato 21.4.22.
In particolare si osserva che “….– il procedimento penale n. 4623/2018 R.G.N.R., promosso dalla Procura di Ferrara, non ha visti coinvolti i “vertici” di (ma solo un suo dipendente, il Sig. ) e che detto procedimento è stato unque archiviato Parte_1 in data 10.5.2019 (doc. 23). - I Sigg.ri (Presidente del CdA di ) e Controparte_6
(Consigliere delegat ti iscritti, solo nel maggi 20, Parte_2 nel registro delle notizie di reato nell'ambito del procedimento penale n. 4251/2019 R.G.N.R. – incardinatosi a seguito della richiesta di riapertura delle indagini del predetto procedimento n. 4623/2018 R.G.N.R., avanzata dal Sostituto Procuratore, Dott.
[...]
, in data 8.7.2019 (doc. 24), ed accolta dal GIP, Dott. Danilo Russo, in Parte_3
15.7.2019 (doc. 25) – mentre le perquisizioni a loro carico, nonchè presso i locali di , sono state eseguite il 9.6.2020; notizia questa divenuta immediatamente di do pubblico, avendo avuto risalto, sin dal giorno successivo, sulle testate giornalistiche (doc. 26). - Invece, il sequestro preventivo a carico del Sig. da eseguirsi anche Controparte_6 in relazione alle disponibilità di , è stato disposto dalla Procura di Bergamo, nell'ambito del procedimento penale n. 3 2017 R.G.N.R., con decreto del 13.7.2020 (doc. 27), notificato a tutti gli istituti di credito interessati, ivi compresa per la relativa esecuzione, in data 10.9.2020 (doc. 28). - Fermo restando che, a seguito del positivo esperimento della procedura di riesame, da parte dei legali del Sig. il Controparte_6
Tribunale di Bergamo, in data 27.11.2020, ha disposto il disseques lo stesso sequestrate – poi materialmente eseguito tra dicembre 2020 e gennaio 2021 (come si evince dai relativi verbali, doc. 29) – e che successivamente anche detto procedimento è stato archiviato…” ( cfr memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice in atti).
Pacifica la conoscenza e/o conoscibilità da parte della convenuta delle circostanze sopra rappresentate, e conseguentemente inidonei ad essere inquadrate in termini di sopravvenute novità giustificanti il recesso, ulteriormente si è posto in evidenza come all'epoca le parti già intrattenessero altri e diversi rapporti economici, avendo siglato, anteriormente alla firma dell'accordo quadro in parola :
- in data 21.2.2013, un contratto di credito, per l'importo complessivo di euro 2.250.000,00 (doc. 30), rinnovato ed implementato, di anno in anno, e tuttora in corso, ad oggi del valore di euro 3.750.000,00;
- 2. in data 9.3.2022, un contratto di finanziamento a medio lungo termine, dell'importo di euro 2.000.000,00, della durata di 45 mesi, con garanzia SACE (doc. 31), anch'esso tuttora in corso…” ( cfr memoria ex art. 171 ter n. 1 citata).
Conseguentemente già operata la profilatura antiriciclaggio richiesta dal Dlgs 231/2007 per i diversi rapporti bancari in essere tra le parti, addirittura in data antecedente allo stesso “ accordo quadro”, alcun sopravvenuto diverso esito poteva essere seriamente ipotizzato pagina 7 di 13 quale presupposto legittimante il comunicato recesso, rendendolo, perciò solo illegittimo perché esulante da tutte le previsioni di cui all'art. 9 dell'Accordo quadro e comunque in contrasto col principio di buona fede esecutiva.
Orbene alla luce delle complessive deduzioni della difesa della convenuta si conviene con la stessa allorquando afferma la diversità sostanziale e temporale delle circostanze sopra cennate rispetto al momento nel quale era chiamata alla verifica non solo di CP_5 quanto previsto nell'accordo quadro d prattutto nell'evolversi delle vicende penali per come sopra ricostruite.
Va sin da subito osservato che l'art. 122 bis comma 4 DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180) recita “ … 4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.”
Posto che tra i soggetti indicati rientrano certamente le banche, a far data dal 20 maggio 2020 è lo stesso Legislatore che introduce un divieto normativo di procedere alla acquisizione del credito nelle ipotesi in ricorrono i presupposti per la “ segnalazione di operazioni sospette” prevista dall'art. 35 dlgs 231/2007.
Si badi bene che il riferimento alla “ acquisizione del credito” fa riferimento al momento temporale in cui vi verifica nei fatti la proposta di cessione del credito ovvero, e nel caso che qui occupa, il caricamento sull'apposita piattaforma dell'ADE, munita di visto di conformità.
Conseguentemente, a parere di questa giudicante, detto divieto non può, come pare voler sostenere parte attrice, essere anticipato ad un momento pregresso come la sottoscrizione dell'Accordo -quadro che, come detto, altro non è che un negozio preparatorio ad effetti obbligatori nel quale peraltro lo stesso programma contrattuale voluto dalle parti pospone la verifica della sussistenza di tale ultima condizione all'atto di esprimere il consenso alla acquisizione dei crediti fiscali oggetto di proposta ( cfr art.
9.2.2 accordo quadro in atti) ovvero alla stipula del contratto di cessione del credito.
Né a parere della giudicante possono aver rilievo fattuale e giuridico, almeno nei termini indicati dalla difesa attorea, la pacifica conoscenza e/o conoscibilità di degli CP_5 accadimenti relativi alle vicende giudiziarie riguardanti in modo diretto ertici della società attorea, sia perché esclude in radice che possibili mutamenti delle stesse ( sia in melius sia in peius) appaiono irrilevanti ai fini di profilatura del c.d. “ rischio connesso al cliente” ai sensi del Dlgs 231/07, sia perché, parte da una lettura oltremodo restrittiva dei diversi gradi di indagine connessi alla indicati profilatura normativamente disciplinati dal citato Decreto.
Partendo dal primo dato fattuale e storico, pare non doversi spendere molte osservazioni posto che è la stessa difesa di parte convenuta a dar conto del fatto che la predisposizione pagina 8 di 13 del contratto quadro secondo i termini e le modalità previste, è la risultanza di una
“profilatura cliente” che ha soppesato, nel medio-lungo termine, i possibili fattori di rischio rappresentanti non solo dalla consapevole pendenza di indagini preliminari per reati contro il patrimonio e per reati contro la PA nei confronti dei vertici delle società attorea, ma anche di una possibile loro modificazione così come della possibile insorgenza di ulteriori dati rilevanti ai fini dell'assolvimento agli obblighi debitamente sanzionati dal Dlgs 231/2007.
Infatti non pare inutile chiarire, come peraltro ha dedotto la difesa della convenuta che per operazione sospetta il Legislatore del 2007, in attuazione delle direttive comunitario in materia di contrasto al più generale fenomeno dei reati finanziari ha chiarito all' 35 del cennato Decreto che tali sono non solo quelle che “… sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa…ma anche quella in cui “ Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto.”.
All'opposto devesi osservare che la profilatura cui fa cenno la difesa di parte convenuta con riguardo al contratto quadro di cui oggi si discute, seppur con riferimento al solo recesso, non è, e non può ritenersi identica, dal punto di vista fattuale e giuridico, a quella operata per i diversi rapporti intrattenuti dalla stessa attrice con CP_5
Valga invero osservare che il Dlgs 231/2007 destinato a contrastare il fenomeno del riciclaggio in tutte le sue forme e come tale deputato alla stabilità e sicurezza del Paese, impone un principio di adeguatezza dei controlli imposti a determinati soggetti (tra cui la parte convenuta) – esercitabile anche a mezzo terzi soggetti abilitati - che viene calibrato ( art. 20 Decreto Citato) con riferimento al cliente per :
- A 1) natura giuridica;
2) prevalente attività svolta;
3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
3) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
- B con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) ammontare;
4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.
Appare all'uopo evidente, quindi, che già sotto il profilo normativo non possono associarsi e ritenersi equipollenti i giudizi di profilatura resi in periodi antecedenti a quello oggetto di giudizio ed afferenti a rapporti bancari aventi natura sostanziale e giuridica diversa: quelli pagina 9 di 13 tipici bancari da un lato, e, dall'altro, il diverso negozio di cessione del credito fiscale oggetto di peculiare disciplina legislativa.
In questo senso il rilievo operato dalla difesa attorea circa la sussistenza di profili di contraddittorietà ipoteticamente rilevanti ai fini della valutazione della contrarietà a buona fede del recesso operato dalla convenuta appaiono insussistenti o quanto meno inconferenti.
Sempre nell'alveo delle condotte sintomatiche di contrarietà a buona fede la difesa attorea ha ricondotto anche l'avvenuta acquisizione di della prima tranche di crediti CP_5 fiscali avvenuta in data 9.1.23, indicativa o qua vocativa della insussistenza di situazione legittimanti il recesso per come esercitato in data 9.3.23 ( cfr docc. 5 e 7 fasc. attoreo).
Orbene la circostanza, seppur suggestiva, deve essere però adeguatamente valutata alla luce della documentazione prodotta solo con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., dalla difesa di parte convenuta.
Valga invero osservare che già sul finire dell'ottobre del 2022, una prima testata giornalistica della stampa locale faceva trapelare come l'inchiesta dell'anno 2019, che vedeva coinvolti anche alcuni vertici della società attorea per reati di truffa ed altri reati contro al PA, si era conclusa con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Senza soluzione di continuità, e nei primissimi mesi dell'anno 2023 altre fonti aperte pubblicavano la notizia della richiesta di rinvio a giudizio ( cfr pag. 6 seconda mem. Ex art. 171 ter n. 2 con collegamenti ipertestuali e doc.5).
Che la Banca avesse preso contezza dei sopraggiunti sviluppi processuali per come pubblicati dalla stampa è circostanza, non solo meramente dedotta ma, specificatamente documentata da comunicazioni interne alla medesima, ostese solo nel presente CP_2 giudizio ed incomunicabili all'epoca a chi ch ragione del divieto sanzionato di cui all'art. 55 Dlgs 231/2007, nelle quali si evince che a seguito di rivalutazione della posizione di tanto la profilatura antiriciclaggio denominata KYC quanto lo specifico ufficio “ CP_1 bonus edilizi” predisposto per lo specifico sistema di controllo propedeutico all'assolvimento degli obblighi del cennato art 122 bis comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, veniva esitata in senso negativo.
Si tratta infatti di comunicazioni che riportano rispettivamente le data del 27.1.23 e 17.2.23; peraltro nell'ultima citata si conferma come le uniche cessioni autorizzate fossero quelle già concluse al 9.1.23. ( cfr doc. 3 e4) in coerenza con quanto previsto dall'art. 122 bis comma 4 DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 che appunto escludono l'operatività dell'obbligo di astensione all'acquisizione del credito ceduto allorquando, come espressamente previsto dall'art. 35 comma 2 del Dlgs 231/2007 “ .. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le
pagina 10 di 13 indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF.”.
Fatti che sono storicamente successivi sia alla sottoscrizione dell'Accordo quadro sia anche alle stesse ulteriori verifiche che hanno preceduto la conclusione delle 5 cessioni dei crediti avvenute in data 9.1.23.
Vieppiù che se si ha riguardo alla comunicazione del 27.1.23, già da quella data alla CP_2 era preclusa l'accettazione delle caricande proposte di cessione del credito sull'a piattaforma ADE;
circostanza che pare trovare definitiva conferma nella successiva comunicazione del 17.2.23, allorquando, su specifica comunicazione delle funzioni interne ( verosimilmente quelle di controllo) si chiariva che le uniche cessioni del credito autorizzate fossero quelle già concluse al 9.1.2023 ( cfr raffronto tra doc. 4 di parte convenuta e doc. 5).
Appare peraltro rilevante, anche ai fini di meglio comprendere la portata delle cennate comunicazioni, richiamare il protocollo interno indicato proprio nella mail del 17.2.23 ovvero quello D 2359, riportato per estratto al doc. 6 di parte convenuta. Si legge che:
Alla luce di quanto sopra esposto ritiene questa giudicante che il recesso oggi impugnato debba ritenersi esercitato in costanza della previsione contrattuale di cui al punto 9.2.2 perchè derivante da una rinnovata valutazione degli indici di rischio scaturente non già da una scelta arbitraria della ma da un fatto storico sopravvenuto sia rispetto alla CP_2 sottoscrizione dell'accordo sia rispetto alla formalizzazione della prima di tranche di cessione dei crediti.
Sul punto non paiono condivisibili le deduzioni attoree volte a privare di qualsivoglia effetto utile l'appresa notizia da fonti aperte del sopraggiunto esercizio della azione penale nei confronti di taluni soggetti posti ai vertici della odierna società cedente.
Pur dovendosi ricordare in questa sede l'immanente principio della presunzione di innocenza nei confronti di tutti coloro che siano destinatari dell'esercizio di azione penale, è del pari indubitabile che ai soli fini della verifica dei profili di rischio connessi tanto al Dlgs 231/2007, quanto a quelli specifici del più volte citato Decreto antifrode sui crediti fiscali, diversa appaia la posizione di colui il quale è persona verso la quale vengono svolte indagini, rispetto a quella di colui verso la quale si stata esercitata l'azione penale: nel primo pagina 11 di 13 caso vi è incertezza e quindi necessità di confutare gli elementi investigativi che in pari proporzione possono portare tanto all'esercizio della azione penale quanto alla richiesta di archiviazione ( come accaduto per gli altri procedimenti indicati dalla stessa difesa attorea nei propri scritti difensivi); nel secondo questo embrionale vaglio è già stato fatto, ritenendolo meritevole di approfondimento dibattimentale, nel pieno contraddittorio tra le parti.
Peraltro in questa sede appare irrilevante ai fini del decidere che altri istituti di credito, in tempi successivi abbiano operato diversamente né questo giudice è chiamato a valutare la fondatezza delle ipotesi accusatorie per le quali la competente procura della Repubblica ha avanzato la richiesta di esercizio della azione penale.
In questo senso la dinamica fattuale, storica e giuridica che ha preceduto il recesso di parte convenuta risulta essere la verosimile conseguenza di un procedimento di valutazione doverosamente improntato agli stringenti obblighi derivanti e dal Dlgs 231/2007 e da quelli specifici dell' art 122 bis comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che vanno ben oltre al merito creditizio;
non foss'altro per il corredo di sanzioni penali ed amministrative poste a presidio del loro rispetto da parte degli intermediari finanziaria.
In particolare, con riferimento alla legittimità del diritto di recesso la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione ha fornito utili indicazioni per verificare quando questo sia legittimo, ovverosia non arbitrario e/o imprevisto.
Se è pacifico che in presenza di una 'giusta causa' tipizzata dalle parti del rapporto contrattuale, il giudice non debba limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell'ipotesi tipica di giusta causa ma, alla stregua del principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, accertare che il recesso non sia esercitato con modalità impreviste ed arbitrarie, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base a quell'accordo contrattuale abbia fatto ragionevole affidamento sul buon esito dei futuri contratti attuativi, e indubitabile che allorquando questo appaia o rappresenti la ragionevole conseguenza di una complessiva valutazione adottata da competenti uffici, in adesione a protocolli interni predisposti alla luce di superiori disposizione normative di carattere imperativo, sia da considerarsi legittimo proprio perché non arbitrario. (ai soli fini dei principi di diritto cfr ex multis Cass. n. 4538/1997, Cass. n. 9321/2000; Cass. n. 17291/2016; in argomento v. anche, tra le molte, n. 3368/2017).
Vieppiù che il principio di buona fede e correttezza trova suo limite nella medesima fonte costituzionale da cui promana, ovvero l'art.
2. Cost., nel senso che esso non può spingersi sino a richiedere alla controparte la tenuta di comportamenti ipoteticamente violativi di norme penali e/o amministrative che nel caso di specie debbono essere individuate negli artt. 35,39 e 42 del Dlgs 231/2007 nonché nel cennato art. 122 bis comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che in parte qua gli richiama.
In ragione di quanto sopra, il recesso operato dalla convenuta deve ritenersi legittimamente esercitato ai sensi dell'art.
9.2.2. dell'accordo quadro e non contrario a buona fede.
pagina 12 di 13 La domanda attorea va quindi rigetta con assorbimento di tutte le ulteriori questioni, ivi compresa la richiesta CTU.
Passando al governo delle spese di lite, le stesse devono seguire la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e quindi essere poste a carico della parte attrice secondo lo scaglione di valore indicato nel libello introduttivo ( ed euro 3.001.425,20) in ragione del D.M. 55/14 per come modificato dal D.M. 147/22, in ragione di parametri prossimi al minimo edittale per tutte le fasi di giudizio, stente la natura documentale della controversia e della assenza di una effettiva attività istruttoria.
Alcun aumento può essere riconosciuto per i collegamenti ipertestuali di parte convenuta posto che, parte di questi, indicati in particolare nella seconda memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., non risultano funzionanti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA le domande attoree. CONDANNA altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 24.668,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Siena, 29 novembre 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
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