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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'odierna udienza, promossa da:
Parte_1
Con l'avv. EPICOCO STEFANO
Ricorrente contro
, Controparte_1 con l'avv. VETRI ALESSANDRA e MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Pensione di inabilità o, in subordine, assegno ordinario di invalidità ex L.
222/1984.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o, in subordine, all'assegno di invalidità (ex L.222/84).
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la fondatezza, ritenendone insussistenti le condizioni di legge.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda Controparte_2
fase del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta, riportandosi alle conclusioni tutte rassegnate dal ctu in sede di atp ed insistendo per il rigetto.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il Giudice decideva come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda attrice è infondata e deve esser rigettata per le ragioni di seguito esposte con assorbimento di qualsivoglia eccezione anche di carattere preliminare.
Le censure sollevate dall'istante avverso le conclusioni del ctu (tese a contestare la non corretta valutazione del grado di invalidità attribuito in considerazione della gravità delle patologie riscontrate), infatti, non risultano fondate.
Tanto emerge alla luce delle risultanze del procedimento di atp e di opposizione ad atp che complessivamente offrono elementi sufficienti e determinanti ai fini della decisione.
Il ctu nominato in fase di merito, infatti, dott. con motivazioni rese in forza di Persona_1
ragionamento logico immune da vizi e censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)
- con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123). In particolare, il Ctu ha accertato che le patologie riscontrate non possono ritenersi tali da determinare il riconoscimento di quanto richiesto così in parte argomentando e concludendo: “Nel caso in discussione, si ritiene non ci siano i presupposti per la concessione della inabilità totale, nè dell'assegno ordinario di invalidità infatti il ricorrente, pur essendo affetto da problemi esssenzialmente articolari, non presenta importanti limitazioni funzionali ed in realtà, l'esame radiologico risalente al 2014, quindi a 10 anni addietro, evidenzia dei segni di disidratazione e degenerazione dei dischi ma non mostra ernie discali chiaramente espulse, nè riduzione del canale vertebrale e/o stenosi conclamate, del resto, l'assenza di ulteriore documentazione al riguardo negli anni successivi è sintomatica di scarsa incidenza del problema;
la spirometria ultima del 2023 è nella norma pertanto il discorso bronchitico è assolutamente lieve e, le restanti patologie non appaiono di entità tale da ridurre a meno di 1/3, le capacaità lavorative residue in occupazioni confacenti alle proprie attitudini. Per tali motivazioni si ritiene che il Sig. , affetto da: “pregresso Parte_1
papilloma vescicale, scoliosi ed artrosi del rachide L-S, esiti di colecistectomia, BPCO di grado lieve, fascite plantare, tendinosi del sovraspinato spalla dx ”, non è inabile al lavoro e non presenta una riduzione delle capacità lavorative superiore ai 2/3, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, percentuale 60% ca .” Si condivide pertanto il giudizio espresso originariamente dall' e successivamente dal CTU che ha preceduto il sottoscritto.” CP_3
Avverso la relazione peritale, inviata pure in bozza alle parti pervenivano le sole note concordi di
, come dato atto dallo stesso Ctu che rendeva, pertanto, la propria consulenza definitiva CP_3
confermandone in toto contenuto e conclusioni.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti per modificare l'esito delle conclusioni del ctu avendo lo stesso logicamente risposto ad ogni osservazione con asserzioni logiche e immuni da vizi e censure (pienamente condivise dal Tribunale) ed avendo valutato la situazione clinica globale del paziente tenendo conto di ogni patologia riscontrata.
Le spese di lite vista la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cpc devono esser dichiarate irripetibili.
CP_ Spese di ctu a carico dell'
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Spese di ctu a carico del ricorrente.
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- rigetta il ricorso;
b)- spese di lite irripetibili;
CP_ c)- spese di ctu a carico dell' Brindisi, 14.01.2025
IL Giudice
(dr.ssa Gabriella Puzzovio)