CA
Decreto 24 marzo 2025
Decreto 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
4669-1/2023
La Corte, così composta dai Magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso il seguente
D E C R E T O nel procedimento iscritto al n. R.G.V.G 4669 – 1 dell'anno 2023 riservato in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in via Marianna Dionigi n° 57, presso lo studio del procuratore, avv. Matteo SANTINI, che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di appello
RECLAMANTE
E
nato a [...] il [...] ( ) CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Roma, piazza Mazzini n° 27, presso lo studio dei procuratori, avv. Maria RIBALDONE e avv. Filippo MUSSANO, che lo rappresentano e difendono per delega in calce alla comparsa di costituzione
RECLAMATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 oggetto: richiesta di provvedimenti indifferibili e urgenti nell'ambito del giudizio di reclamo avverso la sentenza n° 11810/2023 del Tribunale di Roma emessa il 14 luglio
2023 e pubblicata il 27 luglio 2023
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 dicembre 2019 - deducendo di aver CP_1
contratto matrimonio in Roma il 21 giugno 1999 con dalla cui unione Parte_1
era nato il figlio (nato a [...] il [...]) – adiva il Tribunale di Roma Per_1
per sentir pronunciare la separazione personale tra i coniugi, con addebito alla moglie;
per sentir disporre l'affido condiviso del minore, con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita materno;
per sentirsi assegnare la casa familiare e per sentir porre a carico della un assegno di mantenimento per il figlio in misura Pt_1
pari a euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
costituitasi in giudizio, chiedeva anch'essa che fosse pronunciata la Parte_1
separazione personale tra i coniugi, con addebito al marito;
chiedeva inoltre che fosse disposto l'affido esclusivo a sé del figlio, con collocamento di quest'ultimo presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno;
che non fosse disposta alcuna assegnazione della casa coniugale – bene che era in comproprietà tra i coniugi - al fine di metterla in vendita e dividerne equamente il ricavato;
chiedeva infine che fosse riconosciuto in suo favore un assegno di mantenimento di euro 2.000,00 mensili e che fosse determinato in
1.000,00 euro mensili il contributo paterno dovuto per il mantenimento del figlio.
Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 27 luglio 2023, dopo aver pronunciato la separazione personale dei coniugi, rigettava la domanda di addebito della separazione formulata dalla accoglieva invece la domanda di addebito della separazione Pt_1
proposta dal determinava in 200,00 euro mensili il contributo materno CP_1
dovuto per il mantenimento del figlio – collocato con il padre e divenuto nel frattempo maggiorenne anche se non economicamente indipendente - oltre al 30% delle spese straordinarie;
respingeva infine la richiesta di riconoscimento di un assegno di mantenimento proposta dalla Pt_1
2 Con ricorso depositato il 27 settembre 2023 ha proposto appello Parte_1
avverso l'indicato provvedimento, lamentando l'ingiustizia e l'erroneità dell'impugnata decisione di rigetto delle sue richieste.
Con distinta istanza depositata l'11 giugno 2024 ha chiesto in via di Parte_1
urgenza che fosse accertato che il figlio si era ormai traferito all'estero e che di Per_1
conseguenza fosse revocata l'assegnazione della casa familiare a CP_1
chiedeva inoltre di essere autorizzata a versare direttamente al figlio, oltre al 25% delle spese straordinarie, il contributo al mantenimento da lei dovuto;
chiedeva infine che fosse quantificata la somma dovuta dal titolo di occupazione della casa coniugale, CP_1
con decorrenza dalla data in cui il figlio aveva lasciato l'abitazione. Per_1
Con comparsa depositata il 20 novembre 2024 si è costituito che ha CP_1
contestato le avverse richieste, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Procuratore Generale, con nota del 7 gennaio 2025, ha dedotto che nel caso di specie non sussisteva alcun interesse relativo a soggetti minori.
All'udienza del 16 gennaio 2025, sostituita con trattazione scritta, i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti;
in particolare il procuratore della reclamante ha insistito perché venisse disposta l'audizione del figlio e la Corte ha deciso la Per_1
causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che la domanda di revoca di assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, non costituisce motivo di urgenza poiché, ove anche la domanda venisse accolta, la richiedente non ne otterrebbe in ogni caso l'assegnazione; osserva ancora questo collegio che, come evidenziato nella comparsa di risposta del pende dinanzi al Tribunale di Roma una causa volta allo scioglimento della CP_1
comunione legale dei coniugi nel cui ambito rientra anche la questione relativa alla casa familiare.
Rileva ancora questo giudice, quanto alla richiesta avanzata dall'odierna ricorrente di riduzione delle spese straordinarie poste a suo carico, che la stessa non può essere accolta, considerata l'esigua somma che ella versa a titolo di mantenimento del figlio e Per_1
che, diversamente da quanto in proposito sostenuto dalla il trasferimento Pt_1
3 all'estero per motivi di studio del figlio – che come pacificamente ammesso da entrambe le parti non è al momento economicamente indipendente - fa invece presumere che le spese straordinarie si siano nel frattempo accresciute.
Rileva ancora questa Corte che le ulteriori istanze istruttorie avanzate dalla on Pt_1
le note di trattazione scritta, depositate in data 15 gennaio 2025, dovranno essere valutate unitamente al merito.
Osservato infine che la liquidazione delle spese della presente fase di giudizio va riservata alla decisione finale di merito.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta l'istanza proposta da Parte_1
riserva la liquidazione delle spese alla decisione del merito;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 6 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
4
SEZIONE FAMIGLIA
4669-1/2023
La Corte, così composta dai Magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso il seguente
D E C R E T O nel procedimento iscritto al n. R.G.V.G 4669 – 1 dell'anno 2023 riservato in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in via Marianna Dionigi n° 57, presso lo studio del procuratore, avv. Matteo SANTINI, che la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di appello
RECLAMANTE
E
nato a [...] il [...] ( ) CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Roma, piazza Mazzini n° 27, presso lo studio dei procuratori, avv. Maria RIBALDONE e avv. Filippo MUSSANO, che lo rappresentano e difendono per delega in calce alla comparsa di costituzione
RECLAMATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 oggetto: richiesta di provvedimenti indifferibili e urgenti nell'ambito del giudizio di reclamo avverso la sentenza n° 11810/2023 del Tribunale di Roma emessa il 14 luglio
2023 e pubblicata il 27 luglio 2023
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 dicembre 2019 - deducendo di aver CP_1
contratto matrimonio in Roma il 21 giugno 1999 con dalla cui unione Parte_1
era nato il figlio (nato a [...] il [...]) – adiva il Tribunale di Roma Per_1
per sentir pronunciare la separazione personale tra i coniugi, con addebito alla moglie;
per sentir disporre l'affido condiviso del minore, con collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita materno;
per sentirsi assegnare la casa familiare e per sentir porre a carico della un assegno di mantenimento per il figlio in misura Pt_1
pari a euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
costituitasi in giudizio, chiedeva anch'essa che fosse pronunciata la Parte_1
separazione personale tra i coniugi, con addebito al marito;
chiedeva inoltre che fosse disposto l'affido esclusivo a sé del figlio, con collocamento di quest'ultimo presso di sé e regolamentazione del diritto di visita paterno;
che non fosse disposta alcuna assegnazione della casa coniugale – bene che era in comproprietà tra i coniugi - al fine di metterla in vendita e dividerne equamente il ricavato;
chiedeva infine che fosse riconosciuto in suo favore un assegno di mantenimento di euro 2.000,00 mensili e che fosse determinato in
1.000,00 euro mensili il contributo paterno dovuto per il mantenimento del figlio.
Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 27 luglio 2023, dopo aver pronunciato la separazione personale dei coniugi, rigettava la domanda di addebito della separazione formulata dalla accoglieva invece la domanda di addebito della separazione Pt_1
proposta dal determinava in 200,00 euro mensili il contributo materno CP_1
dovuto per il mantenimento del figlio – collocato con il padre e divenuto nel frattempo maggiorenne anche se non economicamente indipendente - oltre al 30% delle spese straordinarie;
respingeva infine la richiesta di riconoscimento di un assegno di mantenimento proposta dalla Pt_1
2 Con ricorso depositato il 27 settembre 2023 ha proposto appello Parte_1
avverso l'indicato provvedimento, lamentando l'ingiustizia e l'erroneità dell'impugnata decisione di rigetto delle sue richieste.
Con distinta istanza depositata l'11 giugno 2024 ha chiesto in via di Parte_1
urgenza che fosse accertato che il figlio si era ormai traferito all'estero e che di Per_1
conseguenza fosse revocata l'assegnazione della casa familiare a CP_1
chiedeva inoltre di essere autorizzata a versare direttamente al figlio, oltre al 25% delle spese straordinarie, il contributo al mantenimento da lei dovuto;
chiedeva infine che fosse quantificata la somma dovuta dal titolo di occupazione della casa coniugale, CP_1
con decorrenza dalla data in cui il figlio aveva lasciato l'abitazione. Per_1
Con comparsa depositata il 20 novembre 2024 si è costituito che ha CP_1
contestato le avverse richieste, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Procuratore Generale, con nota del 7 gennaio 2025, ha dedotto che nel caso di specie non sussisteva alcun interesse relativo a soggetti minori.
All'udienza del 16 gennaio 2025, sostituita con trattazione scritta, i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti;
in particolare il procuratore della reclamante ha insistito perché venisse disposta l'audizione del figlio e la Corte ha deciso la Per_1
causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che la domanda di revoca di assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, non costituisce motivo di urgenza poiché, ove anche la domanda venisse accolta, la richiedente non ne otterrebbe in ogni caso l'assegnazione; osserva ancora questo collegio che, come evidenziato nella comparsa di risposta del pende dinanzi al Tribunale di Roma una causa volta allo scioglimento della CP_1
comunione legale dei coniugi nel cui ambito rientra anche la questione relativa alla casa familiare.
Rileva ancora questo giudice, quanto alla richiesta avanzata dall'odierna ricorrente di riduzione delle spese straordinarie poste a suo carico, che la stessa non può essere accolta, considerata l'esigua somma che ella versa a titolo di mantenimento del figlio e Per_1
che, diversamente da quanto in proposito sostenuto dalla il trasferimento Pt_1
3 all'estero per motivi di studio del figlio – che come pacificamente ammesso da entrambe le parti non è al momento economicamente indipendente - fa invece presumere che le spese straordinarie si siano nel frattempo accresciute.
Rileva ancora questa Corte che le ulteriori istanze istruttorie avanzate dalla on Pt_1
le note di trattazione scritta, depositate in data 15 gennaio 2025, dovranno essere valutate unitamente al merito.
Osservato infine che la liquidazione delle spese della presente fase di giudizio va riservata alla decisione finale di merito.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta l'istanza proposta da Parte_1
riserva la liquidazione delle spese alla decisione del merito;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 6 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
4