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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 29/10/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 890/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di ON, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 17 aprile 2023
da
(C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato in Parte_1 P.IVA_1 calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Marco Galletti e dall'avv. Tiziana Coss ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Udine piazza Garibaldi n. 4
- attrice opponente -
contro
(P.I. ) rappresentata e difesa, per mandati in Controparte_1 P.IVA_2 calce al ricorso monitorio ed in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Marco
UC e dall'avv. Ludovica Silei ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
ON via Cavallotti n. 12
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 229/2023.
Causa iscritta a ruolo il 26 aprile 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 23 maggio 2025.
Pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per l'attore/attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 23 maggio
2025:
“L'IMPRESA ut supra rappresentata e difesa – fermo tutto quanto già Parte_1 enunciato nei suoi precedenti atti difensivi e nelle precedenti udienze – i) chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c. comma I (ante Riforma Cartabia) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e ii) precisa le proprie
conclusioni
come da Memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. d.d. 04.12.2023”.
Si riportano le conclusioni della memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. del 4 dicembre 2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa,
Nel merito: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo del Tribunale di ON n. 229/2023 pubblicato in data 03.03.2023
(R.G. n. 520/2023), per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall' alla Parte_1 Controparte_1
Sempre nel merito: condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Controparte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, per i motivi di cui in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali di lite.
Riservato ogni mezzo, a prova diretta e contraria”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 7 maggio 2025:
“Lo scrivente legale … precisa come segue e, contestualmente, chiede concedersi i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche:
1 - NEL MERITO:
Contrariis reiectis, confermarsi l'opposto DI n. 229/23 emesso in data 02.03.2023 dal
Pagina 2 di 9 Tribunale di ON e/o condannarsi a pagare alla Parte_1 somma di € 7.775,45 o la diversa di giustizia oltre Controparte_2 interessi ex D.Lvo 231/02 dalla messa in mora al saldo;
Spese e onorari di lite rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente Parte_1
(di seguito solo attrice opponente o ) ha evocato avanti al Tribunale di
[...] Pt_1
ON la convenuta opposta (di seguito anche solo convenuta Controparte_1 opposta o ), proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 229/2023 CP_1 emesso il 2-3 marzo 2023 e notificatole il 6 marzo 2023, col quale le era stato intimato il pagamento di € 7.775,45 complessivi (oltre interessi e spese) quale residuo credito per
“rimozione/trasporto e smaltimento rifiuti (amianto), elaborazione piano di lavoro” di cui alle fatture nn. 01082/2017 e 00002/2018.
L'attrice opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa,
In via preliminare: ci si oppone sin da ora all'eventuale concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c.
Nel merito: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo del Tribunale di ON n. 229/2023 pubblicato in data 03.03.2023
(R.G. n. 520/2023), per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla risulta dovuto dall' alla Parte_1 Controparte_1
Sempre nel merito: condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Controparte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, per i motivi di cui in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali di lite”.
1.2 La convenuta opposta, nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
Pagina 3 di 9 “1- In via preliminare (in caso di non immediata rimessione della causa a conclusioni):
Concedersi la provvisoria esecutività dell'opposto D.I. n.229/23 Trib.ON ex art.648
CPC
2- Nel merito:
Contrariis reiectis, confermarsi l'opposto DI n. 229/23 Tribunale di ON e/o condannarsi a pagare alla Parte_1 Controparte_2 somma di € 7.775,45 o la diversa di giustizia oltre interessi ex D.Lvo 231/02 dalla
[...] messa in mora al saldo;
3- Spese e onorari di lite rifuse”.
1.3 All'udienza del 3 novembre 2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 23 maggio 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va accolta.
Come emerge, anzitutto, dall'esame degli atti e dei documenti di causa, ha CP_1 chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto, allegando di vantare verso un credito di € 7.775,45 complessivi in forza delle fatture nn. 01082/2017 e Pt_1
00002/2018.
Quanto, in primo luogo, alla fattura n. 01082 emessa il 30 settembre 2017 per la somma di € 19.304,94 (cfr. documento 1 del fascicolo monitorio), la convenuta opposta ha preteso e tuttora pretende il pagamento di € 7.215,47, ossia dell'importo che, a suo dire, ancora ne residuerebbe.
Di contro, l'attrice opponente, al fine di contrastare la richiesta, ha allegato
Pagina 4 di 9 l'esistenza di un accordo intervenuto tra le parti, accordo che escluderebbe, sul punto, la debenza della somma ex adverso azionata in via monitoria.
E la conclusione di tale fatto che ha estinto il credito di che trattasi ha, in effetti, trovato conferma nello scambio di mails agli atti (cfr. documenti 2, 3, 4 e 16 della produzione offerta da ), da cui si evince che, a fronte del pagamento di € 5.000,00 Pt_1 da parte di tale Energy Lab s.p.a., le parti hanno concordato che , sul residuo di € CP_1
14.430,94, avrebbe ricevuto da il solo 50% pari ad € 7.215,47, rinunciando ad Pt_1 esigere dalla stessa l'ulteriore 50%, ossia la somma - come detto, oggetto di Pt_1 ingiunzione - di € 7.215,47.
Da tali mails si ricava, più precisamente, quanto di seguito riportato.
L'11 gennaio 2018 ha scritto a (vedasi la mail inviata l'11 gennaio CP_1 Pt_1
2018 alle ore 17:19 dall'indirizzo all'indirizzo Email_1
): “Gentile Signor Email_2 Pt_2
A seguito più telefonate intercorse, Le posso confermare l'accettazione del pagamento della metà dell'importo rimanente di euro 14.430.94 della Importo derivante Pt_1 dalla fattura nr. 1082 del 30/09/2017 di euro 19430,94 decurtato acconto di euro 5.000,00 ricevuto da Energy lab nel mese di giugno 2017.
Pertanto Le chiedo cortesemente di provvedere al bonifico bancario di euro 7215,47 su nostro iban [...] e di impegnarsi a recuperare la parte restante possibilmente entro la fine dell'anno corrente. In caso contrario ci riaggiorneremo per il dafarsi.
RingraziandoLa per la collabora
Distinti saluti.
[...]
Controparte_3
Via Roveredo 2D 33170 PORDENONE
Tel. 0434536016
Pagina 5 di 9 FAx 0434537910”.
Lo stesso giorno, nel riscontrare la mail che precede, legale Testimone_1 rappresentante di ha scritto a (vedasi la mail invitata l'11 gennaio 2018 Pt_1 CP_1 alle ore 18:02 dall'indirizzo all'indirizzo ): Email_2 Email_1
ER NO , CP_1
Sono pronto a fare il bonifico come da accordi, (però voglio che sia chiaro come mi sembra che lei abbia accettato e per questo voglio la sua conferma) che io Mi impegno a recuperare sia i miei Euro 7.215,47 che non sarebbero dovuti e anche i suoi Euro 7.215,47 che resterebbero da pagare dalla società Energy Lab. Chiaro deve essere, che se io non riuscissi nell'intento di recuperare il dovuto dalla sopra citata Energy Lab per esempio perché la società fallisce o comunque per qualsiasi altro motivo io rimetto i miei 7215,47
Euro che le verserò e lei rimette e i 7215,47 Euro che servirebbero per saldare la fattura.
Ecco la prego di essere estremamente chiara nella risposta perché come lei ha scritto si capisce bene l' accordo che ci sarà tra noi fino a fine anno ma non ha chiarito il dopo...
Riassumendo deve essere chiaro che anche lei mette in previsione di rimettere Euro
7215,47 e soprattutto che non le chiederà alla società . Parte_1
Attendo quindi un suo chiarimento.
A presto
Cordiali saluti
. Testimone_1
E sempre lo stesso giorno ha, infine, scritto a (vedasi la mail CP_1 Pt_1 inviata l'11 gennaio 2018 alle ore 18:06 dall'indirizzo all'indirizzo Email_1
): “Concordo su quanto da Lei scritto. Email_2
Attendo il bonifico.
Distinti saluti.
”. CP_3
Pagina 6 di 9 Se ne deve ricavare, atteso l'inequivoco tenore letterale delle missive sin qui esaminate, che fra le odierne parti è effettivamente intervenuto l'accordo menzionato da
. Pt_1
Del resto, non ha mai negato l'invio delle mails in questione dall'indirizzo CP_1 sopra riportato né (come si vedrà) che gli originali avessero un diverso contenuto, ma ha unicamente rilevato che tali mails, prive di firma digitale, sono state sottoscritte dalla dipendente e non invece dal legale rappresentante , il Parte_3 Controparte_1 quale ultimo, a suggello di un tanto, ha, difatti, sottoscritto la copia della comparsa di costituzione, “a disconoscimento delle mail” ex adverso prodotte con la citazione (come testualmente si legge a pagina 2 della ridetta comparsa).
Non si può, però, trascurare il fatto che l'attrice opponente ha documentato che usualmente era proprio la signora a comunicarle prezzi, quotazioni e Parte_3 finanche modalità di pagamento (vedasi i documenti 18, 19 e 21 dell'attrice opponente), circostanza che le ha comprensibilmente ingenerato il legittimo affidamento che costei, nello scrivere (anche) le mails incriminate, agisse, avendone i poteri, in nome e per conto della società Controparte_1
La convenuta opposta ha, poi, chiarito nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2
c.p.c. di data 27 dicembre 2023 che il disconoscimento da essa effettuato in comparsa non era riferito “all'istituto processual civilistico di cui all'art. 214 e ss. cpc ma esclusivamente alla conferma sottoscritta dal legale rappresentante della società dell'insussistenza di accordi con la controparte e della non riferibilità alla società delle mail del 11.01.2018 allegate sub 2, 3 e 4 da controparte”, evocando, poi, espressamente l'istituto di cui all'art. 2712 c.c. mediante il richiamo alla sentenza n. 11606/2018 della
Suprema Corte, secondo cui “In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppur privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 cc e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti e alle cose medesime” e concludendo, pertanto, che il proprio disconoscimento
“mirava proprio a contestare l'asserita riferibilità del contenuto delle mail de quibus alla
Pagina 7 di 9 . Controparte_1
Tuttavia, è noto che il disconoscimento di cui all'art. 2712 c.c., oltre a dover essere tempestivo (cfr. Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 5755 del 24 febbraio 2023), ossia a dover aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione in giudizio della riproduzione meccanica (o della copia fotografica ex art. 2719 c.c.), per essere efficace deve essere chiaro e circostanziato (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 1, ordinanza n. 12794 del 13 maggio 2021), concretizzandosi, cioè, nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
E, sotto tale ultimo profilo, ha operato un disconoscimento niente affatto CP_1 chiaro e circostanziato, ma, viceversa, generico, posto che ha totalmente omesse di allegare concreti elementi attestanti la non corrispondenza fra quanto realmente avvenuto e quanto in dette mails riprodotto.
Non va, poi, sottaciuto che ha prodotto il 3 novembre 2023 (ossia in Pt_1 previsione della prima udienza) anche i formati .eml delle mails, già prodotte in formato
.pdf in allegato alla citazione in opposizione, con l'ulteriore rilievo che il file .eml non è una mera riproduzione meccanica a cui deve applicarsi la disciplina di cui al citato art. 2712
c.c., ma un duplicato informativo e, quindi, equivale all'originale delle stesse mails, pacificamente non suscettibile di essere disconosciuto ai sensi del predetto art. 2712 c.c..
Con riguardo, in secondo luogo, alla fattura n. 00002 emessa il 31 gennaio 2018 per l'importo di € 14.311,33 (vedasi il documento 2 del fascicolo monitorio), ha CP_1 assunto ed ancora assume di vantare un residuo credito di 559,98, corrispondente all'importo fatturato dall'CO (vedasi il documento 11 prodotto dall'attrice CP_4 opponente), che ha trattenuto allorché ha pagato il corrispettivo per il cantiere di Pt_1
Pasian di Prato.
E sin dal suo atto costitutivo l'attrice opponente ha contestato pure tale addebito, allegando e documentando (vedasi il documento 7 prodotto dall'attrice opponente) la conclusione di altro accordo, in forza del quale le odierne parti hanno concordato che l'operato dell'CO che doveva intervenire nell'immobile di Pasian di Prato sarebbe stato corrisposto da per intero e senza un tetto massimo di spesa (secondo CP_1 quanto si legge, infatti, testualmente nel preventivo del 15 dicembre 2017, “come da
Pagina 8 di 9 accordi con il signor sarà da defalcare le ore dell'operaio ed eventuale suo mezzo CP_1 meccanico che interverrà in aiuto”).
Neppure tale somma è, quindi, dovuta.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, accolta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente revocato il decreto ingiuntivo impugnato.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza.
Non ricorrono, invece, i presupposti per l'ulteriore condanna (sollecitata dall'attrice opponente) della convenuta opposta al risarcimento dei danni da lite temeraria.
P. Q. M.
Il Tribunale di ON, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice opponente, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in ON il 29 ottobre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di ON, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 17 aprile 2023
da
(C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato in Parte_1 P.IVA_1 calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Marco Galletti e dall'avv. Tiziana Coss ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Udine piazza Garibaldi n. 4
- attrice opponente -
contro
(P.I. ) rappresentata e difesa, per mandati in Controparte_1 P.IVA_2 calce al ricorso monitorio ed in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Marco
UC e dall'avv. Ludovica Silei ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
ON via Cavallotti n. 12
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 229/2023.
Causa iscritta a ruolo il 26 aprile 2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 23 maggio 2025.
Pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per l'attore/attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 23 maggio
2025:
“L'IMPRESA ut supra rappresentata e difesa – fermo tutto quanto già Parte_1 enunciato nei suoi precedenti atti difensivi e nelle precedenti udienze – i) chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c. comma I (ante Riforma Cartabia) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e ii) precisa le proprie
conclusioni
come da Memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. d.d. 04.12.2023”.
Si riportano le conclusioni della memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. del 4 dicembre 2023:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa,
Nel merito: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo del Tribunale di ON n. 229/2023 pubblicato in data 03.03.2023
(R.G. n. 520/2023), per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall' alla Parte_1 Controparte_1
Sempre nel merito: condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Controparte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, per i motivi di cui in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali di lite.
Riservato ogni mezzo, a prova diretta e contraria”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 7 maggio 2025:
“Lo scrivente legale … precisa come segue e, contestualmente, chiede concedersi i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche:
1 - NEL MERITO:
Contrariis reiectis, confermarsi l'opposto DI n. 229/23 emesso in data 02.03.2023 dal
Pagina 2 di 9 Tribunale di ON e/o condannarsi a pagare alla Parte_1 somma di € 7.775,45 o la diversa di giustizia oltre Controparte_2 interessi ex D.Lvo 231/02 dalla messa in mora al saldo;
Spese e onorari di lite rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice opponente Parte_1
(di seguito solo attrice opponente o ) ha evocato avanti al Tribunale di
[...] Pt_1
ON la convenuta opposta (di seguito anche solo convenuta Controparte_1 opposta o ), proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 229/2023 CP_1 emesso il 2-3 marzo 2023 e notificatole il 6 marzo 2023, col quale le era stato intimato il pagamento di € 7.775,45 complessivi (oltre interessi e spese) quale residuo credito per
“rimozione/trasporto e smaltimento rifiuti (amianto), elaborazione piano di lavoro” di cui alle fatture nn. 01082/2017 e 00002/2018.
L'attrice opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa,
In via preliminare: ci si oppone sin da ora all'eventuale concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c.
Nel merito: revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo del Tribunale di ON n. 229/2023 pubblicato in data 03.03.2023
(R.G. n. 520/2023), per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla risulta dovuto dall' alla Parte_1 Controparte_1
Sempre nel merito: condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Controparte_1 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, per i motivi di cui in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze legali di lite”.
1.2 La convenuta opposta, nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
Pagina 3 di 9 “1- In via preliminare (in caso di non immediata rimessione della causa a conclusioni):
Concedersi la provvisoria esecutività dell'opposto D.I. n.229/23 Trib.ON ex art.648
CPC
2- Nel merito:
Contrariis reiectis, confermarsi l'opposto DI n. 229/23 Tribunale di ON e/o condannarsi a pagare alla Parte_1 Controparte_2 somma di € 7.775,45 o la diversa di giustizia oltre interessi ex D.Lvo 231/02 dalla
[...] messa in mora al saldo;
3- Spese e onorari di lite rifuse”.
1.3 All'udienza del 3 novembre 2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 23 maggio 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va accolta.
Come emerge, anzitutto, dall'esame degli atti e dei documenti di causa, ha CP_1 chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto, allegando di vantare verso un credito di € 7.775,45 complessivi in forza delle fatture nn. 01082/2017 e Pt_1
00002/2018.
Quanto, in primo luogo, alla fattura n. 01082 emessa il 30 settembre 2017 per la somma di € 19.304,94 (cfr. documento 1 del fascicolo monitorio), la convenuta opposta ha preteso e tuttora pretende il pagamento di € 7.215,47, ossia dell'importo che, a suo dire, ancora ne residuerebbe.
Di contro, l'attrice opponente, al fine di contrastare la richiesta, ha allegato
Pagina 4 di 9 l'esistenza di un accordo intervenuto tra le parti, accordo che escluderebbe, sul punto, la debenza della somma ex adverso azionata in via monitoria.
E la conclusione di tale fatto che ha estinto il credito di che trattasi ha, in effetti, trovato conferma nello scambio di mails agli atti (cfr. documenti 2, 3, 4 e 16 della produzione offerta da ), da cui si evince che, a fronte del pagamento di € 5.000,00 Pt_1 da parte di tale Energy Lab s.p.a., le parti hanno concordato che , sul residuo di € CP_1
14.430,94, avrebbe ricevuto da il solo 50% pari ad € 7.215,47, rinunciando ad Pt_1 esigere dalla stessa l'ulteriore 50%, ossia la somma - come detto, oggetto di Pt_1 ingiunzione - di € 7.215,47.
Da tali mails si ricava, più precisamente, quanto di seguito riportato.
L'11 gennaio 2018 ha scritto a (vedasi la mail inviata l'11 gennaio CP_1 Pt_1
2018 alle ore 17:19 dall'indirizzo all'indirizzo Email_1
): “Gentile Signor Email_2 Pt_2
A seguito più telefonate intercorse, Le posso confermare l'accettazione del pagamento della metà dell'importo rimanente di euro 14.430.94 della Importo derivante Pt_1 dalla fattura nr. 1082 del 30/09/2017 di euro 19430,94 decurtato acconto di euro 5.000,00 ricevuto da Energy lab nel mese di giugno 2017.
Pertanto Le chiedo cortesemente di provvedere al bonifico bancario di euro 7215,47 su nostro iban [...] e di impegnarsi a recuperare la parte restante possibilmente entro la fine dell'anno corrente. In caso contrario ci riaggiorneremo per il dafarsi.
RingraziandoLa per la collabora
Distinti saluti.
[...]
Controparte_3
Via Roveredo 2D 33170 PORDENONE
Tel. 0434536016
Pagina 5 di 9 FAx 0434537910”.
Lo stesso giorno, nel riscontrare la mail che precede, legale Testimone_1 rappresentante di ha scritto a (vedasi la mail invitata l'11 gennaio 2018 Pt_1 CP_1 alle ore 18:02 dall'indirizzo all'indirizzo ): Email_2 Email_1
ER NO , CP_1
Sono pronto a fare il bonifico come da accordi, (però voglio che sia chiaro come mi sembra che lei abbia accettato e per questo voglio la sua conferma) che io Mi impegno a recuperare sia i miei Euro 7.215,47 che non sarebbero dovuti e anche i suoi Euro 7.215,47 che resterebbero da pagare dalla società Energy Lab. Chiaro deve essere, che se io non riuscissi nell'intento di recuperare il dovuto dalla sopra citata Energy Lab per esempio perché la società fallisce o comunque per qualsiasi altro motivo io rimetto i miei 7215,47
Euro che le verserò e lei rimette e i 7215,47 Euro che servirebbero per saldare la fattura.
Ecco la prego di essere estremamente chiara nella risposta perché come lei ha scritto si capisce bene l' accordo che ci sarà tra noi fino a fine anno ma non ha chiarito il dopo...
Riassumendo deve essere chiaro che anche lei mette in previsione di rimettere Euro
7215,47 e soprattutto che non le chiederà alla società . Parte_1
Attendo quindi un suo chiarimento.
A presto
Cordiali saluti
. Testimone_1
E sempre lo stesso giorno ha, infine, scritto a (vedasi la mail CP_1 Pt_1 inviata l'11 gennaio 2018 alle ore 18:06 dall'indirizzo all'indirizzo Email_1
): “Concordo su quanto da Lei scritto. Email_2
Attendo il bonifico.
Distinti saluti.
”. CP_3
Pagina 6 di 9 Se ne deve ricavare, atteso l'inequivoco tenore letterale delle missive sin qui esaminate, che fra le odierne parti è effettivamente intervenuto l'accordo menzionato da
. Pt_1
Del resto, non ha mai negato l'invio delle mails in questione dall'indirizzo CP_1 sopra riportato né (come si vedrà) che gli originali avessero un diverso contenuto, ma ha unicamente rilevato che tali mails, prive di firma digitale, sono state sottoscritte dalla dipendente e non invece dal legale rappresentante , il Parte_3 Controparte_1 quale ultimo, a suggello di un tanto, ha, difatti, sottoscritto la copia della comparsa di costituzione, “a disconoscimento delle mail” ex adverso prodotte con la citazione (come testualmente si legge a pagina 2 della ridetta comparsa).
Non si può, però, trascurare il fatto che l'attrice opponente ha documentato che usualmente era proprio la signora a comunicarle prezzi, quotazioni e Parte_3 finanche modalità di pagamento (vedasi i documenti 18, 19 e 21 dell'attrice opponente), circostanza che le ha comprensibilmente ingenerato il legittimo affidamento che costei, nello scrivere (anche) le mails incriminate, agisse, avendone i poteri, in nome e per conto della società Controparte_1
La convenuta opposta ha, poi, chiarito nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2
c.p.c. di data 27 dicembre 2023 che il disconoscimento da essa effettuato in comparsa non era riferito “all'istituto processual civilistico di cui all'art. 214 e ss. cpc ma esclusivamente alla conferma sottoscritta dal legale rappresentante della società dell'insussistenza di accordi con la controparte e della non riferibilità alla società delle mail del 11.01.2018 allegate sub 2, 3 e 4 da controparte”, evocando, poi, espressamente l'istituto di cui all'art. 2712 c.c. mediante il richiamo alla sentenza n. 11606/2018 della
Suprema Corte, secondo cui “In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppur privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 cc e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti e alle cose medesime” e concludendo, pertanto, che il proprio disconoscimento
“mirava proprio a contestare l'asserita riferibilità del contenuto delle mail de quibus alla
Pagina 7 di 9 . Controparte_1
Tuttavia, è noto che il disconoscimento di cui all'art. 2712 c.c., oltre a dover essere tempestivo (cfr. Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 5755 del 24 febbraio 2023), ossia a dover aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione in giudizio della riproduzione meccanica (o della copia fotografica ex art. 2719 c.c.), per essere efficace deve essere chiaro e circostanziato (cfr. Cassazione civile, sez. VI - 1, ordinanza n. 12794 del 13 maggio 2021), concretizzandosi, cioè, nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
E, sotto tale ultimo profilo, ha operato un disconoscimento niente affatto CP_1 chiaro e circostanziato, ma, viceversa, generico, posto che ha totalmente omesse di allegare concreti elementi attestanti la non corrispondenza fra quanto realmente avvenuto e quanto in dette mails riprodotto.
Non va, poi, sottaciuto che ha prodotto il 3 novembre 2023 (ossia in Pt_1 previsione della prima udienza) anche i formati .eml delle mails, già prodotte in formato
.pdf in allegato alla citazione in opposizione, con l'ulteriore rilievo che il file .eml non è una mera riproduzione meccanica a cui deve applicarsi la disciplina di cui al citato art. 2712
c.c., ma un duplicato informativo e, quindi, equivale all'originale delle stesse mails, pacificamente non suscettibile di essere disconosciuto ai sensi del predetto art. 2712 c.c..
Con riguardo, in secondo luogo, alla fattura n. 00002 emessa il 31 gennaio 2018 per l'importo di € 14.311,33 (vedasi il documento 2 del fascicolo monitorio), ha CP_1 assunto ed ancora assume di vantare un residuo credito di 559,98, corrispondente all'importo fatturato dall'CO (vedasi il documento 11 prodotto dall'attrice CP_4 opponente), che ha trattenuto allorché ha pagato il corrispettivo per il cantiere di Pt_1
Pasian di Prato.
E sin dal suo atto costitutivo l'attrice opponente ha contestato pure tale addebito, allegando e documentando (vedasi il documento 7 prodotto dall'attrice opponente) la conclusione di altro accordo, in forza del quale le odierne parti hanno concordato che l'operato dell'CO che doveva intervenire nell'immobile di Pasian di Prato sarebbe stato corrisposto da per intero e senza un tetto massimo di spesa (secondo CP_1 quanto si legge, infatti, testualmente nel preventivo del 15 dicembre 2017, “come da
Pagina 8 di 9 accordi con il signor sarà da defalcare le ore dell'operaio ed eventuale suo mezzo CP_1 meccanico che interverrà in aiuto”).
Neppure tale somma è, quindi, dovuta.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, accolta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente revocato il decreto ingiuntivo impugnato.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza.
Non ricorrono, invece, i presupposti per l'ulteriore condanna (sollecitata dall'attrice opponente) della convenuta opposta al risarcimento dei danni da lite temeraria.
P. Q. M.
Il Tribunale di ON, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice opponente, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario
15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in ON il 29 ottobre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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