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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/02/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe Craca
A seguito di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado promossa da:
con l'assistenza e difesa dell'avv. Giuseppe Parte_1
Spagnolo;
RICORRENTI
contro
:
, con l'assistenza e difesa del Controparte_1 procuratore dello Stato Persona_1
RESISTENTE
con Controparte_2
l'assistenza e difesa degli avv.ti Raffaella Travi e Grazia B. M. Marino;
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, le ricorrenti in epigrafe indicate, nella qualità di eredi del prof. già Persona_2 professore ordinario presso l'Università di Bari, Facoltà di Medicina e chirurgia nonché primario ospedaliero del SSN in forza della convenzione tra ed Università di Bari e posto in quiescenza per raggiunti CP_2 limiti di età nell'ottobre 2010, hanno chiesto il pagamento degli emolumenti, asseritamente ancora dovuti al de cuius, a titolo di indennità di equiparazione, indennità di funzione, retribuzione di risultato, indennità di esclusività relative al periodo compreso tra il
2000 ed il 2010 per complessivi Euro 406.679,39 e/o per la diversa misura ritenuta di giustizia oltre accessori di legge con accertamento
1 dell'insussistenza dei crediti eventualmente opposti dall'Università a titolo di sanzioni.
A seguito della notifica dell'atto introduttivo, l Parte_2 ha opposto il controcredito asseritamente accertato dalla
[...] sentenza n. 313/2019 del TAR Puglia passata in giudicato;
ha prospettato il pagamento delle somme richieste ed ha prospettato l'incumulabilità dell'indennità di equiparazione e dell'indennità aggiuntiva di posizione e di risultato.
A seguito della chiamata in causa dell'azienda ospedaliera
[...]
quest'ultima ha eccepito il difetto di giurisdizione, Controparte_2 la prescrizione dei crediti, la propria mancanza di legittimazione passiva nonché l'infondatezza delle richieste e dei conteggi attorei.
Sussiste la giurisdizione del G.O. in relazione alle poste chieste dalle ricorrenti in virtù dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 517/1999: “Ai professori
e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale”.
In virtù di tale ultima disposizione le SS.UU. della Corte di legittimità hanno più volte osservato che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 2, distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera (anche qualora quest'ultima non si sia ancora trasformata in azienda ospedaliero-universitaria) e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale (si veda Cass. civ., SS. UU., 8633/2020).
Nel merito va osservato che le odierne parti ricorrenti hanno sostanzialmente chiesto il pagamento delle poste oggetto di causa sul presupposto dell'asserito riconoscimento, a cura delle parti resistenti, della attuale debenza delle medesime poste come appunto risulterebbe dai docc. 7 e 8 del fascicolo delle ricorrenti.
Venendo all'esame delle singole poste richieste va osservato che, circa l'indennità di equiparazione, i documenti innanzi citati non possono
2 costituire alcun chiaro riconoscimento di debito in quanto i dati in essi riportati non risultano assolutamente intellegibili.
Il doc. 7 del fascicolo attoreo (“cedolone riepilogativo” degli anni dal
2000 al 2010) non fa, difatti, alcuna menzione dell'indennità di equiparazione.
A fronte di questo, il doc. 8 del fascicolo attoreo riporta dati assolutamente contrastanti e non chiari.
Difatti, mentre alla prima pagina, in corrispondenza del titolo
“Determinazione Trattamento Economico Assistenziale Equiparativo”, in relazione alla colonna “DiffDPR 761” si fa solo menzione della debenza, in relazione all'arco temporale tra il 2000 ed il 2008, dell'importo di
773,14 Euro per l'annualità 2002; all'interno della medesima prima pagina, in corrispondenza del titolo “Emolumenti, Acconti, Differenze” si riporta, in relazione al periodo dal 01/01/2000 al 30/04/12, la presunta spettanza a titolo (Totale1)” di Euro 24.596,08; e ancora C.F._1 alla penultima pagina, in corrispondenza del titolo “Determinazione
Trattamento Economico Assistenziale Equiparativo”, si fa menzione, sempre in relazione alle annualità dal 2000 al 2008, della asserita spettanza dell'importo di Euro 128.814,38.
Si ripete, le evidenti difformità e contraddittorietà contenute all'interno dei documenti esaminati non possono far reputare intervenuto alcun riconoscimento di debito per la posta in argomento.
Peraltro, all'interno della documentazione depositata non è dato evincere né quale sarebbe dovuta essere la precisa categoria del comparto sanità oggetto di comparazione né il trattamento economico complessivo di quest'ultima categoria.
A fronte di tale deficienza anche le pretese volte alla maggiore liquidazione dell'indennità di equiparazione in ragione del mancato esame degli scatti di anzianità maturati dal non possono essere accolte. Pt_1
Con riferimento alle somme azionate a titolo di retribuzione di posizione va osservato che i dati raffigurati all'interno del doc. 8 del fascicolo attoreo alle pagine prima, terzultima e penultima, convergono tutti nella spettanza, per gli anni 2009 e 2010, delle somme di Euro
15.747,60 e 13.151,84 che quindi devono ritenersi accertate come effettivamente spettanti alle odierne ricorrenti. All'interno del documento ora in esame sono presenti, invece, discordanze, sempre circa la posta in esame, in relazione alle annualità dal 2000 al 2008 che non sono esplicabili sulla base delle informazioni riportate nel medesimo
3 documento. Difatti, per la posta in esame, le annualità dal 2000 al 2008 non risultano affatto riportate all'interno della pagina prima del documento (ove invece sono raffigurate le poste delle annualità 2009 e
2010), mentre risultano in valori evidentemente tra loro diversi all'interno delle due tabelle riportate alla terzultima pagina del documento e, infine, non risultano affatto menzionate all'interno della penultima pagina (ove invece si citano, per la medesima posta le sole annualità 2009 e 2010).
Per altro verso, non può essere accolta la domanda volta alla condanna dei maggiori importi asseritamente spettanti a titolo di retribuzione di posizione (anche in relazione agli anni 2009 e 2010) poiché difetta la prova dei relativi fatti costitutivi (tra cui, appunto, l'importo minimo stabilito per la parte fissa, la gradazione di funzioni, l'importo spettante per la parte variabile).
In relazione alla retribuzione di risultato, sulla base della documentazione depositata dalle ricorrenti nulla può essere ritenuto accertato come dovuto in quanto, sebbene il doc. 8 delle ricorrenti, alle pagine terzultima e penultima raffiguri degli importi spettanti al de cuius, il medesimo documento, alla prima pagina (ultima tabella) riporta addirittura un debito del de cuius (pari ad Euro 5382,25). Per altro verso, sulla base della documentazione in atti non risultano dimostrati i fatti costitutivi della posta in esame (raggiungimento dei risultati prestazionali e di gestione previamente stabiliti).
In relazione all'indennità di esclusività va osservato che se dalla prima pagina del doc. 8 attoreo (a seguito delle sottrazioni delle voci “c)
Spett. escl.” e “d) Accon.ESCL” riportate nelle prime due tabelle) risulta un credito di Euro 6.000,67 (come riportato nell'ultima tabella) dall'esame delle due tabelle riportate alla penultima pagina risulterebbe
(per le medesime annualità) la debenza di importi notevolmente superiori.
Da tanto deriva l'incomprensibilità del documento anche su questo punto sicché non può essere ritenuto sussistente un chiaro riconoscimento di debito e nulla può ritenersi dovuto per il titolo in esame.
Peraltro, dall'esame di tutta la documentazione versata non è evincibile in modo chiaro quale sarebbe stato l'importo annualmente stabilito in relazione alla posta in argomento.
Le incertezze e contraddizioni documentali nonché le lacune probatorie come finora esplicitate non consentono lo svolgimento di alcuna perizia
4 contabile (che, per il vero, potrebbe essere svolta solo su dati certi e chiari).
Sulla base delle predette argomentazioni, l'ordine di esibizione dei conteggi stipendiali del prof. risulterebbe sovrabbondante e Pt_1 comunque non sarebbe pronunciabile in difetto della prova dell'esistenza di tale documento e del requisito della non acquisibilità aliunde dei fatti ivi indicati.
Venendo ai controcrediti opposti dall'Università risulta in atti che con note del 31.03.2014 e del 15.07.2014 (di cui ai docc. 18 e 19 del fascicolo attoreo) l'Università abbia intimato al de cuius il pagamento dell'importo di Euro 39.284,72 lordi in virtù del disposto di cui all'art. 53, comma 7, legge 165/2001 e cioè a titolo di recupero delle retribuzioni percepite dal per lo svolgimento di incarichi non Pt_1 conferiti né previamente autorizzati dall'Università.
In relazione a tale specifica voce di credito (per cui vige la giurisdizione del G.A., essendosi al cospetto di questioni concernenti il rapporto di lavoro intrattenuto tra il de cuius e l'Università) il prof.
ha proposto ricorso innanzi al G.A. volto testualmente Pt_1 all'“annullamento” delle suddette note e all'”accertamento del diritto del ricorrente a non subire il recupero prospettato” (come documentato nella medesima sentenza) a fronte del quale il T.A.R. Puglia, con sentenza del 17.02.2019, pacificamente passata in giudicato, ha deciso rigettando il ricorso.
In ragione di tanto, è quindi accertato sulla base di sentenza passata in giudicato (che in ogni caso precluderebbe ogni ulteriore questione in tema di an e quantum della posta in argomento come invece sollevata dalle ricorrenti nella presente sede), la debenza, da parte dell'originario dante causa delle attrici, della somma di Euro 39.284,72 lordi.
La suddetta somma non può peraltro essere reputata prescritta non essendo compiutamente decorso né il termine estintivo quinquennale né quello estintivo decennale tra la data di deposito della sentenza di primo grado del G.A. e l'eccezione di compensazione come spiegata dall'Università nel presente giudizio a mezzo deposito della memoria di costituzione.
In ragione di tanto, essendo il controcredito dell'Università addirittura superiore alle ragioni di credito delle odierne attrici come innanzi indicate, la domanda deve essere integralmente rigettata.
La complessità dell'accertamento e la mancata chiarezza dei documenti esaminati giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
5
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta integralmente il ricorso;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio.
Bari, 25.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giuseppe Craca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe Craca
A seguito di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado promossa da:
con l'assistenza e difesa dell'avv. Giuseppe Parte_1
Spagnolo;
RICORRENTI
contro
:
, con l'assistenza e difesa del Controparte_1 procuratore dello Stato Persona_1
RESISTENTE
con Controparte_2
l'assistenza e difesa degli avv.ti Raffaella Travi e Grazia B. M. Marino;
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, le ricorrenti in epigrafe indicate, nella qualità di eredi del prof. già Persona_2 professore ordinario presso l'Università di Bari, Facoltà di Medicina e chirurgia nonché primario ospedaliero del SSN in forza della convenzione tra ed Università di Bari e posto in quiescenza per raggiunti CP_2 limiti di età nell'ottobre 2010, hanno chiesto il pagamento degli emolumenti, asseritamente ancora dovuti al de cuius, a titolo di indennità di equiparazione, indennità di funzione, retribuzione di risultato, indennità di esclusività relative al periodo compreso tra il
2000 ed il 2010 per complessivi Euro 406.679,39 e/o per la diversa misura ritenuta di giustizia oltre accessori di legge con accertamento
1 dell'insussistenza dei crediti eventualmente opposti dall'Università a titolo di sanzioni.
A seguito della notifica dell'atto introduttivo, l Parte_2 ha opposto il controcredito asseritamente accertato dalla
[...] sentenza n. 313/2019 del TAR Puglia passata in giudicato;
ha prospettato il pagamento delle somme richieste ed ha prospettato l'incumulabilità dell'indennità di equiparazione e dell'indennità aggiuntiva di posizione e di risultato.
A seguito della chiamata in causa dell'azienda ospedaliera
[...]
quest'ultima ha eccepito il difetto di giurisdizione, Controparte_2 la prescrizione dei crediti, la propria mancanza di legittimazione passiva nonché l'infondatezza delle richieste e dei conteggi attorei.
Sussiste la giurisdizione del G.O. in relazione alle poste chieste dalle ricorrenti in virtù dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 517/1999: “Ai professori
e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale”.
In virtù di tale ultima disposizione le SS.UU. della Corte di legittimità hanno più volte osservato che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 2, distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera (anche qualora quest'ultima non si sia ancora trasformata in azienda ospedaliero-universitaria) e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale (si veda Cass. civ., SS. UU., 8633/2020).
Nel merito va osservato che le odierne parti ricorrenti hanno sostanzialmente chiesto il pagamento delle poste oggetto di causa sul presupposto dell'asserito riconoscimento, a cura delle parti resistenti, della attuale debenza delle medesime poste come appunto risulterebbe dai docc. 7 e 8 del fascicolo delle ricorrenti.
Venendo all'esame delle singole poste richieste va osservato che, circa l'indennità di equiparazione, i documenti innanzi citati non possono
2 costituire alcun chiaro riconoscimento di debito in quanto i dati in essi riportati non risultano assolutamente intellegibili.
Il doc. 7 del fascicolo attoreo (“cedolone riepilogativo” degli anni dal
2000 al 2010) non fa, difatti, alcuna menzione dell'indennità di equiparazione.
A fronte di questo, il doc. 8 del fascicolo attoreo riporta dati assolutamente contrastanti e non chiari.
Difatti, mentre alla prima pagina, in corrispondenza del titolo
“Determinazione Trattamento Economico Assistenziale Equiparativo”, in relazione alla colonna “DiffDPR 761” si fa solo menzione della debenza, in relazione all'arco temporale tra il 2000 ed il 2008, dell'importo di
773,14 Euro per l'annualità 2002; all'interno della medesima prima pagina, in corrispondenza del titolo “Emolumenti, Acconti, Differenze” si riporta, in relazione al periodo dal 01/01/2000 al 30/04/12, la presunta spettanza a titolo (Totale1)” di Euro 24.596,08; e ancora C.F._1 alla penultima pagina, in corrispondenza del titolo “Determinazione
Trattamento Economico Assistenziale Equiparativo”, si fa menzione, sempre in relazione alle annualità dal 2000 al 2008, della asserita spettanza dell'importo di Euro 128.814,38.
Si ripete, le evidenti difformità e contraddittorietà contenute all'interno dei documenti esaminati non possono far reputare intervenuto alcun riconoscimento di debito per la posta in argomento.
Peraltro, all'interno della documentazione depositata non è dato evincere né quale sarebbe dovuta essere la precisa categoria del comparto sanità oggetto di comparazione né il trattamento economico complessivo di quest'ultima categoria.
A fronte di tale deficienza anche le pretese volte alla maggiore liquidazione dell'indennità di equiparazione in ragione del mancato esame degli scatti di anzianità maturati dal non possono essere accolte. Pt_1
Con riferimento alle somme azionate a titolo di retribuzione di posizione va osservato che i dati raffigurati all'interno del doc. 8 del fascicolo attoreo alle pagine prima, terzultima e penultima, convergono tutti nella spettanza, per gli anni 2009 e 2010, delle somme di Euro
15.747,60 e 13.151,84 che quindi devono ritenersi accertate come effettivamente spettanti alle odierne ricorrenti. All'interno del documento ora in esame sono presenti, invece, discordanze, sempre circa la posta in esame, in relazione alle annualità dal 2000 al 2008 che non sono esplicabili sulla base delle informazioni riportate nel medesimo
3 documento. Difatti, per la posta in esame, le annualità dal 2000 al 2008 non risultano affatto riportate all'interno della pagina prima del documento (ove invece sono raffigurate le poste delle annualità 2009 e
2010), mentre risultano in valori evidentemente tra loro diversi all'interno delle due tabelle riportate alla terzultima pagina del documento e, infine, non risultano affatto menzionate all'interno della penultima pagina (ove invece si citano, per la medesima posta le sole annualità 2009 e 2010).
Per altro verso, non può essere accolta la domanda volta alla condanna dei maggiori importi asseritamente spettanti a titolo di retribuzione di posizione (anche in relazione agli anni 2009 e 2010) poiché difetta la prova dei relativi fatti costitutivi (tra cui, appunto, l'importo minimo stabilito per la parte fissa, la gradazione di funzioni, l'importo spettante per la parte variabile).
In relazione alla retribuzione di risultato, sulla base della documentazione depositata dalle ricorrenti nulla può essere ritenuto accertato come dovuto in quanto, sebbene il doc. 8 delle ricorrenti, alle pagine terzultima e penultima raffiguri degli importi spettanti al de cuius, il medesimo documento, alla prima pagina (ultima tabella) riporta addirittura un debito del de cuius (pari ad Euro 5382,25). Per altro verso, sulla base della documentazione in atti non risultano dimostrati i fatti costitutivi della posta in esame (raggiungimento dei risultati prestazionali e di gestione previamente stabiliti).
In relazione all'indennità di esclusività va osservato che se dalla prima pagina del doc. 8 attoreo (a seguito delle sottrazioni delle voci “c)
Spett. escl.” e “d) Accon.ESCL” riportate nelle prime due tabelle) risulta un credito di Euro 6.000,67 (come riportato nell'ultima tabella) dall'esame delle due tabelle riportate alla penultima pagina risulterebbe
(per le medesime annualità) la debenza di importi notevolmente superiori.
Da tanto deriva l'incomprensibilità del documento anche su questo punto sicché non può essere ritenuto sussistente un chiaro riconoscimento di debito e nulla può ritenersi dovuto per il titolo in esame.
Peraltro, dall'esame di tutta la documentazione versata non è evincibile in modo chiaro quale sarebbe stato l'importo annualmente stabilito in relazione alla posta in argomento.
Le incertezze e contraddizioni documentali nonché le lacune probatorie come finora esplicitate non consentono lo svolgimento di alcuna perizia
4 contabile (che, per il vero, potrebbe essere svolta solo su dati certi e chiari).
Sulla base delle predette argomentazioni, l'ordine di esibizione dei conteggi stipendiali del prof. risulterebbe sovrabbondante e Pt_1 comunque non sarebbe pronunciabile in difetto della prova dell'esistenza di tale documento e del requisito della non acquisibilità aliunde dei fatti ivi indicati.
Venendo ai controcrediti opposti dall'Università risulta in atti che con note del 31.03.2014 e del 15.07.2014 (di cui ai docc. 18 e 19 del fascicolo attoreo) l'Università abbia intimato al de cuius il pagamento dell'importo di Euro 39.284,72 lordi in virtù del disposto di cui all'art. 53, comma 7, legge 165/2001 e cioè a titolo di recupero delle retribuzioni percepite dal per lo svolgimento di incarichi non Pt_1 conferiti né previamente autorizzati dall'Università.
In relazione a tale specifica voce di credito (per cui vige la giurisdizione del G.A., essendosi al cospetto di questioni concernenti il rapporto di lavoro intrattenuto tra il de cuius e l'Università) il prof.
ha proposto ricorso innanzi al G.A. volto testualmente Pt_1 all'“annullamento” delle suddette note e all'”accertamento del diritto del ricorrente a non subire il recupero prospettato” (come documentato nella medesima sentenza) a fronte del quale il T.A.R. Puglia, con sentenza del 17.02.2019, pacificamente passata in giudicato, ha deciso rigettando il ricorso.
In ragione di tanto, è quindi accertato sulla base di sentenza passata in giudicato (che in ogni caso precluderebbe ogni ulteriore questione in tema di an e quantum della posta in argomento come invece sollevata dalle ricorrenti nella presente sede), la debenza, da parte dell'originario dante causa delle attrici, della somma di Euro 39.284,72 lordi.
La suddetta somma non può peraltro essere reputata prescritta non essendo compiutamente decorso né il termine estintivo quinquennale né quello estintivo decennale tra la data di deposito della sentenza di primo grado del G.A. e l'eccezione di compensazione come spiegata dall'Università nel presente giudizio a mezzo deposito della memoria di costituzione.
In ragione di tanto, essendo il controcredito dell'Università addirittura superiore alle ragioni di credito delle odierne attrici come innanzi indicate, la domanda deve essere integralmente rigettata.
La complessità dell'accertamento e la mancata chiarezza dei documenti esaminati giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
5
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta integralmente il ricorso;
- compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio.
Bari, 25.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giuseppe Craca
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