Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02897/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00853/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Multiecoplast s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4A12FE33C, B4A12FD269, rappresentata e difesa dall’avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana – U.R.C. - Ufficio Regionale di Committenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti “Palermo Area Metropolitana” S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Ribaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Balestrate, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Comune di Cinisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Comune di Isola delle Femmine, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Comune di Terrasini, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Comune di Trappeto, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
ES s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Rotigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
quanto al ricorso introduttivo,
1. del verbale di gara n. 2 di seduta pubblica della commissione giudicatrice del 15 aprile 2025, con il quale in relazione al c.d. lotto 2:
1.1. la Multiecoplast s.r.l. è stata esclusa dalla gara d’appalto distinta con il C.I.G. B4A12FE33C indetta dalla SRR Palermo Area Metropolitana SCPA per l’affidamento con procedura aperta, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed altri servizi di igiene pubblica dei Comuni di Balestrate, Isola delle Femmine, Cinisi, Terrasini e Trappeto, per l’importo complessivo a corpo di 41.899.268,54, di cui Euro 41.451.227,03 a base d’asta, ed Euro 448.041,51 per oneri interferenziali della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA;
1.2 è stata stilata la graduatoria e proposta l’aggiudicazione;
2. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale inclusi:
2.1 la comunicazione del provvedimento di esclusione sub 1, effettuata in data 15 aprile 2025 tramite la piattaforma telematica di gestione della gara d'appalto (SITAS TG) dell’Ufficio Regionale di Committenza - Sezione Territoriale di Palermo;
2.2. La comunicazione del provvedimento di esclusione sub 1 effettuata dell’Ufficio Regionale di Committenza - Sezione Territoriale di Palermo con P.E.C. del 15 aprile 2025;
2.3. La nota prot. 54132 del 29.4.2025, comunicata con P.E.C. di pari data, con la quale la commissione giudicatrice ha respinto l’istanza di annullamento del suddetto provvedimento di esclusione formulata da Multiecoplast s.r.l. con nota trasmessa a mezzo P.E.C. in data 17 aprile 2025;
2.4. gli altri atti adottati successivamente al testé citato provvedimento di esclusione, dalla redazione della graduatoria, alla proposta di aggiudicazione al provvedimento di aggiudicazione ad oggi non conosciuto;
2.5. il bando ed il disciplinare di gara nelle parti infra specificate;
2.6. gli altri atti infra specificati;
3. nonché per la declaratoria di nullità del bando e del disciplinare nelle parti infra specificate; e per la condanna dell’amministrazione resistente alla riammissione di Multiecoplast s.r.l. nella procedura di gara per cui è causa ed alla conseguente ripetizione dei segmenti procedimentali successivi;
quanto ai motivi aggiunti,
1. della determina n. 369 del 19 giugno 2025 con la quale il Dirigente del Servizio della Sezione Territoriale di Palermo dell’Ufficio Regionale di Committenza istituito presso – Dipartimento Regionale Tecnico, in esecuzione dell’accordo tra Ufficio Regionale di Committenza – Sezione Territoriale di Palermo e la SRR Palermo Area Metropolitana, ha:
1.1. aggiudicato alla costituenda ATI tra AGESP s.p.a. (mandataria) e ECONORD s.p.a. (mandante) la gara d’appalto relativa allo spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e altri servizi di igiene pubblica nei Comuni di Balestrate, Cinisi, Isola delle Femmine, Terrasini e Trappeto, Lotto 2, distinta con il CIG: B4A12FD269 per l’importo complessivo offerto pari a euro 38.239.125,19, di cui euro 448.041,51 per oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso);
1.2. Approvato gli atti presupposti, ossia: i. i verbali della commissione di gara n. 1 del 4.2.2025; n. 4 del 14.2.2025 e n. 5 del 24 febbraio 2025, con i quali l’ATI AGESP s.p.a. – EC s.p.a. è stata ammessa alla gara per il lotto 2; ii. i verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 26.3.2025, n. 1 della seduta riservata del 26.3.2025, n. 2 della seduta riservata del 31.3.2025; n. 3 della seduta riservata del 3.4.2025, n. 4 dell’8.4.2025; n. 2 della seduta pubblica del 15 aprile 2025, con i quali sono state valutate le offerte tecniche dei concorrenti e sono stati attribuiti i relativi punteggi, sono state aperte le offerte economiche e poi sono state valutate (fatta eccezione per Multiecoplast s.r.l. che è stata esclusa dopo l’apertura dell’offerta economica) e sono stati attribuiti i relativi punteggi, e, dopo è stata stilata la graduatoria, per effetto della quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione della gara d’appalto in favore della costituenda ATI AGESP s.p.a. – ECONORD s.p.a., prima graduata;
2. nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante condanna della stazione appaltante all’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’odierna ricorrente e mediante subentro nel contratto normativo stipulato con la SRR e nei contratti attuativi stipulati con i Comuni resistenti, previa declaratoria della relativa inefficacia, posto che, con il ricorso per motivi aggiunti, l’odierna ricorrente ha manifestato espressamente la volontà di subentrare, il tutto, ovviamente, ove medio tempore i contratti siano stati già stipulati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana – U.R.C. - Ufficio Regionale di Committenza, della Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti “Palermo Area Metropolitana” S.C.P.A. e di ES s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa FF SA SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento, in epigrafe meglio indicato, con cui Multiecoplast s.r.l. è stata esclusa dalla gara d’appalto distinta con il C.I.G. B4A12FE33C – LOTTO 2, indetta dalla SRR Palermo Area Metropolitana SCPA per l’affidamento con procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed altri servizi di igiene pubblica dei Comuni di Balestrate, Isola delle Femmine, Cinisi, Terrasini e Trappeto, per l’importo complessivo a corpo di € 41.899.268,54, di cui € 41.451.227,03 a base d’asta, ed € 448.041,51 per oneri interferenziali della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA.
Il provvedimento impugnato è stato adottato dalla stazione appaltante – nella seduta di gara del 15 aprile 2025 - in ragione della mancata produzione, da parte della società ricorrente, nella busta contenente l’offerta economica, del documento richiesto a pena di esclusione, al punto 17 del disciplinare di gara, lettera e), ossia “la stima dei costi delle migliorie proposte, con valorizzazione dei prezzi unitari”.
Dallo stesso verbale di gara n. 2 del 15 aprile 2025, risulta che la commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria, collocando al primo posto l’ATI ES s.p.a. – EC s.p.a., al secondo posto Progitec s.r.l. e al terzo posto l’ATI Gial s.r.l. – Impregico s.r.l.
Avverso l’impugnato provvedimento di esclusione, parte ricorrente ha dedotto le doglianze che si sintetizzano come segue.
I. Incompetenza della commissione giudicatrice. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 7
dell’allegato I.2. al Dl.vo n. 36/2023 e s.m.i.
Il provvedimento di esclusione (insieme, più a monte, all’art. 20 del disciplinare di gara) sarebbe illegittimo perché adottato dalla commissione di gara: l’art. 7 dell’allegato 1.2. al d.lgs. n. 36/2023, rubricato “Compiti specifici del RUP per la fase di affidamento”, enuncia, tra le competenze del r.u.p., il potere di disporre le esclusioni degli operatori economici dalle gare.
II. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con il bando di gara ed il capitolato
speciale d’appalto; nonché sotto il profilo della contraddittorietà con l’art. 17 del disciplinare di
gara e sotto l’aspetto dell’illogicità interna - Violazione e falsa applicazione del Dl.vo n. 36/2023
e s.m.i.- Nullità del disciplinare di gara sotto il profilo della violazione del principio di tassatività
delle cause di esclusione.
Il provvedimento impugnato, sotto altro profilo, si porrebbe in contrasto con l’art. 2.1.6 del bando di gara, che stabiliva che gli operatori economici si sarebbero potuti escludere solo per “motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale”.
A fronte di tale previsione del bando di gara, non si sarebbe potuta disporre l’esclusione della società ricorrente in virtù della ritenuta violazione dell’art. 17 del disciplinare di gara (per il quale l’offerta economica avrebbe dovuto indicare, a pena di esclusione, la stima dei costi delle migliorie proposte con valorizzazione dei prezzi unitari), dovendosi dare prevalenza, nel contrasto tra le due disposizioni di lex specialis , a quella dettata dal bando.
Più a monte, il provvedimento di esclusione contrasterebbe con il principio di tassatività delle
cause di esclusione e con l’art. 31 dell’allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023.
L’esclusione dalla gara di Multiecoplast s.r.l., inoltre, sarebbe viziata da illogicità, atteso che:
- l’appalto era a corpo ed il ribasso percentuale offerto copriva ogni aspetto dell’offerta migliorativa;
- la stima dei costi delle migliorie risultava comunque dal PEFA.
II.3.2. La seconda censura: In via subordinata, eccesso di potere sotto il profilo della violazione dell’art. 17 lett. e) del disciplinare di gara.
In via subordinata, parte ricorrente ha denunciato, comunque, l’illegittimità del provvedimento di esclusione atteso che il documento richiesto dalla contestata disposizione di gara non sarebbe del tutto assente (dovendo confinarsi a questa sola ipotesi la sanzione dell’espulsione): piuttosto, la commissione sarebbe incorsa in una soggettiva difficoltà di rintracciare la stima dei costi delle migliorie proposte.
II.3.3. La terza censura: In via subordinata, eccesso di potere sotto il profilo della violazione
dell’art. 17 lett. e) del disciplinare di gara, nonché dell’eccesso di potere e dell’art. 6 della L. n.
241/1990 e s.m.i. per difetto di istruttoria e per illogicità in relazione alla contraddittorietà con
gli atti di gara. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con l’art. 14 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 del Dl.vo n. 36/2023 e s.m.i.
La ricorrente ha redatto e allegato il PEFA, con il quale ha indicato i prezzi unitari delle forniture e dei servizi migliorativi offerti (anche in sostituzione di quanto posto a base di gara); da tale documento risulterebbe il prezzo per ogni categoria di fornitura e/o lavorazione offerta, incluse quelle offerte in miglioria.
In ogni caso, i valori delle migliorie, sia per tutto il lotto sia per ogni comune, si sarebbero potuti ricavare agevolmente dagli atti di gara, nel modo chiarito in ricorso.
Ancora, sarebbero stati violati l’art. 14 del disciplinare di gara e l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, poiché la s.a. avrebbe dovuto chiedere a Multiecoplast s.r.l. di chiarire le modalità attraverso le quali, producendo il PEFA nella sezione dell’offerta economica telematica dedicata all’assolvimento della prescrizione recata dall’art. 17 lettera e) del disciplinare di gara, aveva inteso indicare i costi delle migliorie.
Si è costituito l’intimato Assessorato regionale, chiedendo la propria estromissione dal giudizio, sostenendo che l’U.R.C. svolge soltanto un’attività endoprocedimentale servente in favore dell’amministrazione appaltante, priva di effetti nei confronti dei terzi.
Si è pure costituita la società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti “Palermo Area Metropolitana” s.c.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso.
Con atto notificato il 23 luglio 2025 e depositato il successivo 25 luglio, la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento, in epigrafe dettagliatamente indicato, con cui il servizio in gara è stato aggiudicato alla costituenda ATI tra ES s.p.a. (mandataria) ed EC
s.p.a. (mandante), denunciandone l’illegittimità, sotto diversi profili.
Preliminarmente, parte ricorrente ha precisato di avere interesse all’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, atteso che, per effetto dell’accoglimento del ricorso introduttivo, con riammissione in gara di Multiecoplast s.r.l., quest’ultima si collocherebbe al secondo posto della graduatoria, con l’attribuzione del punteggio complessivo di 88,6317, scaturente dalla sommatoria di punti 80 per l’offerta tecnica (atteso che, prima dell’adozione del provvedimento di esclusione, la commissione aveva attribuito alla ricorrente il maggior punteggio fra i concorrenti) e di punti 8,6317, per effetto della riparametrazione dell’offerta economica, rispetto alla migliore offerta economica di ribasso formulata dalla costituenda ATI guidata da AGESP s.p.a., dell’8,83%, alla quale sono stati attribuiti 20 punti.
Ciò premesso, ha dedotto le seguenti doglianze.
Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con l’autovincolante e non disapplicabile prescrizione dell’art. 10 e degli articoli 13 e 20 del Disciplinare di gara; violazione dell’art. 70, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023.
L’ATI risultata aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver allegato all’offerta la garanzia provvisoria, provvista dell’atto d’impegno al rilascio di quella definitiva per l’eventualità dell’aggiudicazione della commessa, in violazione di quanto previsto dalle menzionate disposizioni di gara.
Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con le autovincolanti e non disapplicabili prescrizioni degli artt. 10, 13 e 20 del Disciplinare di gara; violazione degli artt. 106 e 70, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 22 d.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.; violazione dell’art. 6 legge n. 241/1990 ed eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria.
L’ATI controinteressata avrebbe dovuto allegare all’offerta una garanzia rilasciata su un documento nativo digitale, sottoscritto in forma digitale; ha invece prodotto una copia per immagini di un originale cartaceo, sottoscritta digitalmente.
Sotto altro e concorrente profilo, la ricorrente ha dedotto l’inefficacia, in ogni caso, di tale garanzia, in considerazione del fatto che il contratto sarebbe stato stipulato, per la parte promittente, da un soggetto privo dei poteri rappresentativi necessari per impegnare la compagnia assicuratrice emittente.
Stante la violazione delle sopra indicate prescrizioni di gara, l’ATI ES s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura.
Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con l’art. 17 del Disciplinare di gara, rubricato “Busta digitale offerta economica”; della violazione dell’art. 70, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.; e dell’assoluta incertezza dell’offerta economica.
La società ricorrente ha dedotto la non conformità alla legge di gara dell’offerta economica dell’aggiudicataria, atteso che quest’ultima ha formulato un’unica offerta di ribasso percentuale dell’8,83%, a fronte di un prezzo offerto pari a € 38.239.125,19, di cui € 448.041,51 per oneri interferenziali della sicurezza non assoggettati a ribasso per i sette anni, e ciò per tutti i cinque comuni del lotto; inoltre, ha prodotto un piano economico-finanziario, cd. PEFA, unico per tutti i Comuni interessati, nonostante la previsione del disciplinare di gara (art. 17), secondo la quale gli operatori economici erano tenuti ad allegare alla loro offerta un PEFA distinto per ciascun Comune.
Anche per tale ragione, l’ATI controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura.
Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con l’art. 17 del disciplinare di gara, rubricato “Busta digitale offerta economica” - Violazione e falsa applicazione dell’art. 70, comma 4, lett. a) e 110 del Dl.vo n. 36/2023 e s.m.i., nonché eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con l’art. 21 del disciplinare di gara.
Parte ricorrente, infine, ha contestato la congruità dell’offerta dell’ATI aggiudicataria.
Sia l’art. 13 dello schema di contratto normativo, sia l’art. 6 dello schema di contratto attuativo avrebbero precisato che i proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra il Comune ed i Consorzi di filiera o recuperatori privati, spettano al Comune. L’aggiudicataria invece avrebbe computato tale voce tra i ricavi, con l’effetto di aumentare indebitamente il margine di lucro.
Si sono costituiti, chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, ES s.r.l. e la società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti “Palermo Area Metropolitana”.
Con atto dell’8 settembre 2025, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 4 novembre 2025, il Presidente del collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., della questione relativa all’eventuale inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse; la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il collegio ritiene di dover preliminarmente scrutinare la fondatezza dei motivi aggiunti, proposti avverso il provvedimento di ammissione in gara dell’ATI ES s.p.a. – EC s.p.a. ed il conseguenziale provvedimento di aggiudicazione; dal rigetto di tale impugnazione, invero, discenderebbe l’assenza di interesse all’annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara; invero, in quest’ipotesi, Multiecoplast s.r.l. non potrebbe ricavare alcuna concreta utilità dalla riammissione in gara, atteso che il servizio verrebbe comunque affidato alla controinteressata.
Quest’ultima, infatti, stando alla ricostruzione operata dalla stessa ricorrente, occuperebbe in ogni caso in graduatoria una posizione – la prima - poziore rispetto a quella della ricorrente stessa.
I motivi aggiunti risultano infondati, alla luce delle seguenti considerazioni.
Non trova riscontro nella legge di gara la prima doglianza, relativa alla mancata allegazione alla domanda di partecipazione alla gara, avanzata dalla controinteressata, dell’atto d’impegno al rilascio della polizza definitiva.
L’art. 10 del disciplinare di gara – di cui è stata denunciata la violazione - infatti, stabilisce: “L’offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo del lotto e, precisamente, di importo pari a: per il lotto 1 di € 964.195,62; per il lotto 2 di € 837.985,37; per il lotto 3 di € 244.885,27; per il lotto 4 di € 713.471,61. Nel caso di partecipazione a più lotti, l’operatore economico presta tante e distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare”.
Il chiaro tenore della disposizione di gara, dunque, riconduce la sanzione espulsiva soltanto alla mancata allegazione della garanzia provvisoria.
Una diversa opzione interpretativa – che facesse discendere l’esclusione anche dalla sola mancata produzione dell’impegno al rilascio della definitiva – ad avviso del collegio, non sarebbe percorribile, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui le cause di esclusione fissate dalla legge di gara in relazione alle dichiarazioni a cui è tenuto un operatore economico devono essere interpretate in senso restrittivo, dando prevalenza al significato letterale delle espressioni in esse contenute e con preclusione di ogni forma di estensione analogica (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2021, n. 3481).
Le successive doglianze – pure attinenti alla produzione della polizza provvisoria (segnatamente, alla forma del documento ed alla capacità rappresentativa del sottoscrittore) – non hanno fondamento.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, invero, “l’insufficienza o l’invalidità della garanzia provvisoria costituisce mera irregolarità sanabile attraverso il soccorso istruttorio” (Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2024, n. 9404; cfr. anche Cons. Stato, n. 10274/2022 e 366/ 2021).
Quanto al profilo relativo alla presunta assenza di poteri di rappresentanza negoziale in capo al procurator della compagnia assicuratrice emittente, dalla documentazione prodotta in giudizio da ES s.r.l. – mai contestata dalla ricorrente – è possibile evincere che, a far data dal 3 novembre 2015, il soggetto in questione è stato iscritto nel Registro unico degli intermediari finanziari quale responsabile dell’attività di intermediazione della Siciliana Credito e Cauzioni s.r.l., la quale ultima, a sua volta, è iscritta come agente della Atradius Crèdito y Caución S.A. De Seguros y Reaseguros , ossia il soggetto che ha rilasciato la fideiussione prodotta in gara dalla controinteressata.
Neppure la successiva doglianza risulta fondata.
L’art. 17, lett. d) del disciplinare indicava, tra i documenti che dovevano accompagnare l’offerta economica, “per ogni singolo comune il Piano Economico e Finanziario di affidamento complessivo del lotto” .
Stante la non univocità della formulazione della previsione in esame, in pendenza del termine per la presentazione delle domande, è stato formulato il seguente quesito: “in riferimento alla redazione del PEFA di gara da riferire a singolo ambito territoriale, che nel caso specifico, qualora quest’ultimo sia composto da tre Comuni differenti aventi PEF diversi pur facendo parte dello stesso lotto messo a bando di gara, si richiede se il PEFA che ciascun operatore dovrà redigere deve essere unico per ambito territoriale (Lotto posto a bando di gara), o unico per comune in riferimento al PEF di riferimento?”.
La stazione appaltante ha, quindi, reso la seguente risposta (FAQ n. 31): “considerato che lo scopo principale della richiesta del PEFA è quello di evidenziare le migliori condizioni organizzative offerte delle ditte partecipanti sulla base delle ipotesi di sviluppo attese dal nuovo affidamento a partire dalle risultanze della precedente gestione e costituisce la proiezione per tutti il periodo di affidamento dei costi di gestione e di investimento. Conseguentemente, a parità di valore complessivo del contratto per l’intero lotto, occorre evidenziare la previsione delle economie di scala nelle proposte tecnico economiche. Per quanto sopra il PEFA DEVE ESSERE DIMENSIONATO PER L’INTERO LOTTO. Al fine di garantire la valutazione della proiezione, per tutti il periodo di affidamento, dei costi di gestione e di investimento, il PEFA deve essere unico per l’eventuale RTI partecipante alla gara”.
Deve, dunque, darsi applicazione al consolidato principio per il quale le risposte date alle FAQ, pur non avendo un valore vincolante, “contribuiscono senz’altro a fornire un’utile indicazione di carattere applicativo sulle modalità di presentazione della domanda” (Cons. Stato, sez. III, 28 marzo 2023, n. 3171).
Nel caso in esame, il contestuale riferimento al “singolo comune” ed al “complessivo lotto” (comprendente più comuni) rendeva infatti la clausola ambigua, con la conseguenza che l’interpretazione autentica della stessa fornita dalla stazione appaltante deve ritenersi tale da ingenerare nei partecipanti alla gara un legittimo affidamento (cfr. Cons. Stato, cit.).
Va ulteriormente aggiunto che, “a fronte di una clausola dal contenuto non univoco, ma alla quale si riconnette una portata escludente, l'interprete deve privilegiare il criterio del favor partecipationis, assecondando l'applicazione della disposizione che consenta la massima partecipazione possibile alla procedura (ex plurimis, v. Cons. Stato, sez. III, n. 10932/2022), nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non estraneità rispetto all'oggetto di gara (v. Cons. Stato, sez. VI, n. 6826/2023; sez. V, n. 7649/2023)” (Cons. Stato, sez. III, 17 giugno 2025, n. 5294).
Di nessun rilievo è, poi, la circostanza, pure dedotta dalla ricorrente, che sia stato indicato un unico ribasso per l’intero lotto, non risultando alcuna previsione di gara di segno opposto.
Anche l’ultimo motivo di ricorso – relativo ad una pretesa incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria - è privo di pregio.
La legge di gara, in realtà, prevedeva lo storno parziale del contributo CONAI a favore dell’aggiudicataria. Nei progetti sull’erogazione del servizio d’igiene ambientale, allegati al bando di gara, era stato infatti previsto espressamente che “I ricavi dalla cessione del rifiuto al sistema CONAI o dalla vendita sul mercato rimarranno in capo all’amministrazione comunale nella misura stabilita dalla Delibera ARERA n. 363/2021”.
Peraltro, con risposta alla FAQ n. 23 (versata in atti), è stata data risposta positiva al seguente quesito: “Si chiede conferma che, come indicato nei Piani di servizio allegati al CSA, i ricavi dalla cessione del rifiuto al sistema CONAI o dalla vendita sul mercato rimarranno in capo all’amministrazione comunale nella misura stabilita dalla Delibera ARERA n.363/2021 e s.m.i. secondo i fattori di sharing approvati nei PEF”.
È dunque corretta l’operazione di storno di una quota del contributo CONAI, effettuata dall’aggiudicataria.
Infine, il limitato importo degli oneri interferenziali – che non è tale da incidere sul margine di utile calcolato dall’ATI guidata da ES s.p.a. – rende privo di concreto rilievo, ai fini della valutazione della congruità dell’offerta, l’ulteriore profilo di censura sollevato dalla ricorrente.
L’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti – che risulta dalle appena esposte considerazioni - come si è anticipato, rende il ricorso introduttivo inammissibile per difetto di interesse.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
Solo nei rapporti tra la società ricorrente e l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana – U.R.C. - Ufficio Regionale di Committenza, il collegio ritiene di dover disporre la compensazione delle spese di lite, stante la natura puramente processuale delle difese svolte dall’amministrazione regionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, previa estromissione dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana – U.R.C. - Ufficio Regionale di Committenza, rigetta i secondi e dichiara inammissibile il primo.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA in favore di ciascuna delle controparti costituite, con esclusione del menzionato Assessorato; dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra la società ricorrente e l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana – U.R.C. - Ufficio Regionale di Committenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER AL, Presidente
FF SA SS, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FF SA SS | ER AL |
IL SEGRETARIO