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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 7587/2023 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
, rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Andrea Rosafio,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Laura Minosi,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 7587/2023
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta decreto di omologazione del
Tribunale di Lecce pubblicato in data 27/06/2014, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione sono nate le figlie Persona_1
(05/09/1997) e , 23/11/2000). Persona_2 Per_3
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato di percepire l'assegno di invalidità civile ed il reddito di cittadinanza, nonché di essere proprietaria dell'abitazione sita a Lequile, via G. Vittorio n. 67.
Ha domandato: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della figlia Per_2 pari ad € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie (ricorso depositato il 10/11/2023).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non opponendosi Controparte_1 alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando di essere invalido al 100% e di necessitare di assistenza continua.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) un contributo mensile al mantenimento della figlia Per_2 pari ad € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie (comparsa di risposta depositata il 30/05/2024).
1.4.- In occasione dell'udienza di comparizione delle parti del
09/07/2024, il giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti a norma dell'art. 473 bis.22 c.p.c., confermando le statuizioni regolanti lo stato di separazione.
1.5.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 08/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa
2 R.G. 7587/2023
secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
1) I Sigg. e provvederanno Parte_1 Controparte_1 esclusivamente al proprio mantenimento personale con rinuncia reciproca ad ogni istanza economica o patrimoniale;
2) Il Sig. , con la sottoscrizione del presente Controparte_1 accordo, assume l'obbligo a trasferire alle proprie figlie
, nata il [...], infermiera, e Persona_1
, nata il [...], attualmente Persona_2 studentessa di Medicina presso l'Università degli Studi di Bari, la nuda proprietà e riservando a sé stesso l'usufrutto dell'abitazione sita in San Donato di Lecce, alla via Serra
Piccola, n. 16-18, identificata nel Catasto Fabbricati del
Comune di San Donato di Lecce, al Foglio 6, Particella 269,
Cat. A/3;
3) Dichiara che tale immobile è libero e franco da pignoramenti, ipoteche, trascrizioni, iscrizioni e pregiudizi anche fiscali;
4) Il rogito notarile per la stipula di detto trasferimento dovrà effettuarsi entro e non oltre 31/12/24 da Notaio scelto da
e con le relative spese a carico dello stesso;
Controparte_1
5) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1 la somma mensile di € 150,00 (centocinquanta/00)
[...] con adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo di mantenimento della figlia;
inoltre il Per_2
Sig. rimborserà alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1 le spese straordinarie necessarie nella misura del 50% sostenute nell'interesse della figlia;
6) Le spese di lite si intendono interamente compensate tra le parti con espressa rinuncia al privilegio della solidarietà professionale.
3 R.G. 7587/2023
Il giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.6.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 12/12/2024).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data
27/06/2014, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi alla Presidente, avvenuta all'udienza del 27/06/2014;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 04/10/2024.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7587/2023 introdotto con ricorso del
10/11/2023 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lequile in data 19/04/1997 tra (San Cesario Di Parte_1
Lecce (LE), 01/02/1979) e (Lecce (LE), 13/04/1972) Controparte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte II, serie A, anno 1997;
4 R.G. 7587/2023
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data
04/10/2024;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Lequile per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 08/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 7587/2023 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
, rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Andrea Rosafio,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. Controparte_1 C.F._2
Laura Minosi,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 7587/2023
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta decreto di omologazione del
Tribunale di Lecce pubblicato in data 27/06/2014, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione sono nate le figlie Persona_1
(05/09/1997) e , 23/11/2000). Persona_2 Per_3
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato di percepire l'assegno di invalidità civile ed il reddito di cittadinanza, nonché di essere proprietaria dell'abitazione sita a Lequile, via G. Vittorio n. 67.
Ha domandato: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della figlia Per_2 pari ad € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie (ricorso depositato il 10/11/2023).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte si è costituita in giudizio non opponendosi Controparte_1 alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando di essere invalido al 100% e di necessitare di assistenza continua.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) un contributo mensile al mantenimento della figlia Per_2 pari ad € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie (comparsa di risposta depositata il 30/05/2024).
1.4.- In occasione dell'udienza di comparizione delle parti del
09/07/2024, il giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti a norma dell'art. 473 bis.22 c.p.c., confermando le statuizioni regolanti lo stato di separazione.
1.5.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 08/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa
2 R.G. 7587/2023
secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
1) I Sigg. e provvederanno Parte_1 Controparte_1 esclusivamente al proprio mantenimento personale con rinuncia reciproca ad ogni istanza economica o patrimoniale;
2) Il Sig. , con la sottoscrizione del presente Controparte_1 accordo, assume l'obbligo a trasferire alle proprie figlie
, nata il [...], infermiera, e Persona_1
, nata il [...], attualmente Persona_2 studentessa di Medicina presso l'Università degli Studi di Bari, la nuda proprietà e riservando a sé stesso l'usufrutto dell'abitazione sita in San Donato di Lecce, alla via Serra
Piccola, n. 16-18, identificata nel Catasto Fabbricati del
Comune di San Donato di Lecce, al Foglio 6, Particella 269,
Cat. A/3;
3) Dichiara che tale immobile è libero e franco da pignoramenti, ipoteche, trascrizioni, iscrizioni e pregiudizi anche fiscali;
4) Il rogito notarile per la stipula di detto trasferimento dovrà effettuarsi entro e non oltre 31/12/24 da Notaio scelto da
e con le relative spese a carico dello stesso;
Controparte_1
5) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1 la somma mensile di € 150,00 (centocinquanta/00)
[...] con adeguamento automatico secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo di mantenimento della figlia;
inoltre il Per_2
Sig. rimborserà alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1 le spese straordinarie necessarie nella misura del 50% sostenute nell'interesse della figlia;
6) Le spese di lite si intendono interamente compensate tra le parti con espressa rinuncia al privilegio della solidarietà professionale.
3 R.G. 7587/2023
Il giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.6.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 12/12/2024).
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data
27/06/2014, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi alla Presidente, avvenuta all'udienza del 27/06/2014;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
2.1.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 04/10/2024.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7587/2023 introdotto con ricorso del
10/11/2023 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lequile in data 19/04/1997 tra (San Cesario Di Parte_1
Lecce (LE), 01/02/1979) e (Lecce (LE), 13/04/1972) Controparte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte II, serie A, anno 1997;
4 R.G. 7587/2023
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data
04/10/2024;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Lequile per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 08/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
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