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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10820/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 10820/2021 promossa da (c.f. / p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Nicola Parte_1 P.IVA_1
Marconcini e dell'avv. Davide Chieffo elettivamente domiciliata presso il primo avvocato attrice contro (c.f. e RT C.F._1 CP_2
(c.f. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv.
[...] C.F._2
Alberto Luppi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati convenuti e (c.f. / p.iva , (c.f. / p.iva Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
) e (c.f. tutte con il P.IVA_3 Controparte_5 C.F._3 patrocinio dell'Avv. Nicolò Manzini, elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo terze chiamate Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza in trattazione scritta del 9.01.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni
1 normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2. Con decreto ingiuntivo n. 2764/2021 del 9 luglio 2021, su ricorso di
[...]
e , questo Tribunale ha ingiunto a RT Controparte_2 Pt_1
(d'ora in poi per comodità espositiva), il pagamento dell'importo di
[...] Pt_1 euro 280.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di finanziamento erogato alla società, giusta convenzione privata sottoscritta il 2 novembre 2018 contenente ricognizione di debito (doc. 1 del procedimento monitorio). ha proposto opposizione avverso il titolo monitorio chiedendo, in via Pt_1 preliminare, il rigetto di eventuale domanda dalla controparte volta a ottenere la concessione della provvisoria esecuzione dello stesso, nonché la chiamata in Con Con causa di (di seguito, per brevità, “ ), (di Controparte_3 CP_4 seguito, per brevità, “ ) e CP_4 Controparte_5
Nel merito e in via principale, disconosciuta la convenzione privata sottoscritta il 2 novembre 2018, ha formulato istanza di revoca e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, eccependo l'inesistenza ovvero l'estinzione del credito vantato dalla controparte.
In via subordinata e anche riconvenzionale, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la simulazione parziale, in relazione al prezzo, dell'atto di “cessioni di quote di società semplice e trasformazione da società semplice in società in accomandita semplice” del 31.10.2018 ad autentica di firma del Notaio di Brescia (Rep. Persona_1
n. 61441 – Racc. n. 23409) di cui al doc. n. 2), per essere il prezzo pari a euro
400.000,00 e non a euro 120.000,00 come dichiarato dalle parti contraenti
[...]
, , e e, RT Controparte_2 Controparte_3 CP_4 per l'effetto, accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e/o il difetto/carenza di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio in capo a e/o in ogni caso accertarsi e dichiararsi che non è dovuto da Pt_1 Pt_2
[...
[...] [
quanto ex adverso preteso e richiesto, con conseguente revoca e/o
[...] annullamento e/o declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Nei confronti delle terze chiamate, infine, l'opponente ha domandato nel merito e in via subordinata, di essere manlevata da ogni eventuale obbligo di pagamento con la conseguente loro condanna in solido alla corresponsione della somma eventualmente dovuta o ritenuta di giustizia sul presupposto che le stesse abbiano autonomamente e integralmente assunto il debito nei confronti degli opposti.
Si sono costituiti in giudizio e che, RT Controparte_2 anzitutto, hanno chiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda di chiamata in causa delle terze;
nel merito, il rigetto delle domande avversarie con conseguente condanna al pagamento in loro favore della somma indicata in decreto, maggiorata di interessi moratori.
A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa delle terze parti e del Con conseguente rinvio dell'udienza, si sono costituite in giudizio e CP_4 CP_5 che, preliminarmente, hanno avanzato istanza di l'estromissione di CP_4 rilevando come nei suoi confronti non fosse stata proposta alcuna domanda.
Nel merito, i terzi chiamati hanno chiesto il rigetto delle domande formulate dall'opponente, ritenendole infondate sia in fatto che in diritto, evidenziando l'irrilevanza della dedotta simulazione intercorsa tra i venditori (opposti) e le acquirenti (GS e Giase) rispetto alla posizione dell'opponente, la mancanza di qualsiasi atto di accollo liberatorio o assunzione del debito da parte di GS o
Chiecchi, nonché l'assenza di prova circa un eventuale occultamento del debito al momento della cessione delle quote.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 5.07.2023, la causa è stata istruita mediante prova orale per interrogatorio formale e per testimoni e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti per l'udienza in trattazione scritta del 9.01.2025, è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3
3. e hanno fondato la pretesa Controparte_2 CP_1 RT creditoria azionata in monitorio sulla “convenzione privata del 2 novembre 2018”, Con con cui la C. S.a.s. (poi si CP_6 Controparte_7 Pt_1 riconosceva nei loro confronti debitrice della somma di euro 280.000, come corrispettivo per “finanziamenti e altri titoli” pregressi (doc. 1 del fascicolo monitorio).
L'opponente ha disconosciuto detta scrittura per difetto dei poteri rappresentativi in capo alla sottoscrittrice, mancanza di data certa e carenza di conformità all'originale assumendo l'insussistenza del credito, previa ricostruzione in fatto delle vicende societarie di cui sono stati protagoniste le parti in causa (compresi i terzi chiamati).
In particolare, ha allegato e documentato che prima di Parte_1 CP_6
GS Immobiliare S.r.l. e C. S.a.s., prima ancora, era stata Società Agricola
Sirmionese S.S. (doc. n. 7 prod. parte attrice). Quest'ultima, costituita il 19 aprile
2006, con capitale sociale interamente rappresentato da beni immobili siti in
Desenzano del Garda (BS), vedeva quali soci originari (per quota Persona_2 nominale euro 136.000), e Controparte_2 RT ciascuno titolare di quota nominale pari a euro 132.000) (doc. 7 prod. di parte attrice).
Con atto notarile del 25 giugno 2018, cedeva la propria quota a , Per_2 CP_2 il quale diveniva socio di maggioranza e legale rappresentante, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (doc. 1 prod. di parte attrice).
Con atto del 31 ottobre 2018, e cedevano integralmente le loro CP_2 CP_1 quote alla G.S.e alla società entrambe rappresentate dalla dott.ssa CP_4
Con il medesimo atto notarile, la società veniva trasformata in Controparte_5 accomandita semplice, assumendo la denominazione “ CP_6 [...]
, con quale socio accomandatario (95%) e Controparte_8 CP_3 CP_4 quale accomandante (5%) (doc. 2 produzione di parte attrice).
4 A novembre 2019, le società e già socie della Sirmionese di G.S. CP_4 CP_3
Immobiliare & C. S.a.s., cedevano tutte le loro quote a Controparte_9 attuale legale rappresentante di Contestualmente a tale cessione avveniva Pt_1
“passaggio di consegne” della contabilità aziendale, al nuovo titolare, tra cui una situazione contabile datata 21 novembre 2019 (doc. 4 prod. parte attrice).
Con atto di “trasformazione di società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata” del 06.03.2020 (doc. n. 5 parte attrice), la CP_6 veniva trasformata in “ Parte_1
4. Debitamente ricondotta l'odierna contesa nel suesposto contesto fattuale, in via preliminare, la scrivente Giudice ribadisce che, per i motivi enucleati in senso all'ordinanza del 5 luglio 2023, non è utilizzabile ai fini della decisione la
“convenzione privata del 2.11.2018”, contenente il riconoscimento da parte di Pt_1 del debito pari a euro 280.000,00 in favore di e
[...] RT
, come corrispettivo per “finanziamenti e altri titoli”. Controparte_2
Ne discende che, dalla stessa non è dato ricavare la prova documentale dell'esistenza del credito per cui è causa e del relativo riconoscimento da parte della società opposta.
Si accerterà, pertanto, se la pretesa creditoria rivendicata dagli opposti azionando la predetta scrittura sia comunque provata all'esito dell'attività istruttoria espletata in corso di causa, partendo dal fatto storico della redazione della
“convenzione”, la cui dimostrazione (diversamente opinando rispetto agli assunti di parte convenuta) non è in conflitto con la dichiarata inutilizzabilità del documento, stante l'assenza di accertamenti sulla falsità del documento.
Alla stregua dei principi che sovraintendono al riparto dell'onere della prova, in forza dei quali in materia di obbligazioni l'onere di allegare e provare il rapporto sostanziale sottostante grava sulla parte che intende far valere il preteso credito, si procederà dunque ad esaminare le deposizioni rese dai testimoni citati a prova diretta dai convenuti opposti (attori in senso sostanziale).
5 Anzitutto, va dichiarata l'incapacità a testimoniare di , in quanto Testimone_1 amministratore unico delle due società chiamate in causa dall'opponente, CP_4
e nonché coniuge della terza chiamata ,
[...] CP_3 Controparte_5 dunque, parte in causa ai sensi e per gli effetti degli artt. 230 c.p.c. 2730, 2731
c.c., come correttamente eccepito dalla società attrice nell'immediatezza dell'assunzione della prova (udienza del 6.10.2023).
Quanto alle deposizioni degli altri due testimoni citati dalla parte opposta,
e rispettivamente figli di e Testimone_2 Testimone_3 Controparte_2
, si osservi come entrambi abbiano dichiarato di aver RT presenziato alla redazione della scrittura privata del 2.11.2018 nello studio del notaio di Desenzano nonché ad alcuni incontri in cui si erano protratte le Per_1 trattative intercorse tra le parti alla scadenza del biennio dal 2018 per l'estinzione del debito, nonché di aver appreso dai rispettivi padri dell'ulteriore corso della vicenda.
Sebbene convergenti sulle circostanze della sottoscrizione della scrittura del
2.11.2018, contenente il riconoscimento del debito da parte di in favore Pt_1 dei convenuti, e delle trattative intavolate tra le parti per ottenerne il pagamento, le propalazioni di entrambi i testi, tuttavia, si sono rivelate irrilevanti ai fini del decidere.
Sfornite di riferimenti utili a collocare nello spazio e nel tempo i fatti dai quali sarebbe originato il debito oggetto di ricognizione, le stesse, sono prive di valenza probatoria laddove riferiscono degli incontri nel corso dei quali sarebbe stata portata avanti la trattativa per il pagamento del debito, trattandosi di dichiarazioni de relato ex parte. Entrambi i testimoni, infatti, hanno dichiarato di averne avuto conoscenza attraverso i racconti dei rispettivi padri.
Quanto riportato in merito alla stesura della scrittura del 2.11.2018, inoltre, non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dell'altro testimone citato a prova diretta dalla difesa dei convenuti, collaboratore del Notaio a Testimone_4 Per_1
Desenzano, che sul punto nulla ha saputo riferire, sebbene fosse conoscitore delle
6 vicende della società tanto da aver ben ricordato “che era stata CP_6 stipulata una cessione di quote della società agricola ”. CP_6
Le testimonianze in esame, peraltro, non superano l'attento vaglio di affidabilità, cui necessariamente devono sottoporsi essendo i testimoni figli/eredi degli opposti, dunque portatori di un interesse personale di natura economica indiretto all'esito della causa (favorevole ai genitori), in quanto non riscontrate da dati oggettivi evincibili da altre fonti di prova.
Esse, pertanto, non si reputano idonee a dimostrare l'esistenza del credito per cui
è causa.
Non va sottaciuta, inoltre, la lacuna probatoria (ancor prima assertiva) in merito alle “pregresse erogazioni” e/o “finanziamenti” richiamati nella scrittura privata del 2.11.2018.
Non è stato specificato dai convenuti su quale conto corrente sarebbero stati versati gli importi finanziati, visto che la società opponente risulta sfornita di un conto corrente sino a maggio 2020, (docc. 8, 9, 10 prod. parte attrice), con quali strumenti di pagamento (bonifici, assegni, ecc.) sarebbero stati effettati i pagamenti, nè in quali circostanze di tempo e di luogo sarebbero avvenuti tali trasferimenti di denaro.
Di contro, l'opponente ha documentato una serie di evenienze fattuali confliggenti con la tesi di pregresse erogazioni in favore della società attrice.
In particolare, la “Situazione contabile al 21 novembre 2019” consegnata da
[...]
(al momento della cessione, accomandataria e legale rappresentante CP_3 della e dalla Sig.ra non riportava il (contestato) CP_6 Controparte_5 credito/debito di cui trattasi (benché in ipotesi antecedente).
Il “passaggio di consegne” sopra accennato, inoltre, non contemplava alcuna documentazione bancaria e ciò perché, sino al 15.05.2020 la non era CP_6 intestataria di alcun conto corrente.
All'atto della “trasformazione di società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata” del 06.03.2020 (doc. n. 5 parte attrice), la CP_6 veniva trasformata in “ , “in base alle risultanze della relazione di Parte_1
7 stima del patrimonio sociale redatta a norma degli artt. 2465 e 2500 ter del C.C. dall'esperto Rag. ” (doc. n. 6 parte attrice) nella quale il perito Persona_3 estimatore Rag. , dopo aver “acquisito la documentazione e gli RT0 elaborati contabili occorrenti” nonché “preso in esame la seguente documentazione della società che ha tenuto la contabilità in forma semplificata: Libro beni ammortizzabili, Atto notarile di compravendita società”, dava atto, che “tra le passività al 31.01.2020 della (oggi ) non c'è il debito verso i CP_6 Pt_1 sigg.ri e per cui è causa (benché in ipotesi antecedente). CP_2 CP_1
Dette circostanza hanno trovato conferma nella deposizione testimoniale del commercialista di il quale premesso che alla data dell'atto di compravendita, Pt_1
“presumo sia quella del 27.11.2019, la dottoressa mi ha Controparte_5 consegnato, alla presenza del dottor , presso lo studio del Notaio Persona_4 non solo una situazione contabile di ma il Persona_5 CP_6 bilancio con stato patrimoniale e conto economico, ha poi riferito che “Era un bilancio molto esiguo tant'è che a me era rimasto impresso che non erano stati evidenziati né un conto corrente né una cassa.
Alla stregua del compendio probatorio apprezzato, in definitiva, non si ritiene raggiunta la prova della fondatezza della pretesa creditoria rivendicata dai convenuti.
Va accolta, dunque, l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e assorbimento delle ulteriori domande avanzate in subordine dall'attrice.
5. Seguendo la soccombenza, i convenuti dovranno rifondere all'attrice le spese di lite nella misura calcolata applicando i parametri vigenti approssimati ai valori minimi, tenuto conto del valore della causa (di poco superiore al minimo previsto per lo scaglione di riferimento -da euro 260.001,00 a 520.000,00) e dell'assenza di questioni di particolare rilievo giuridico, nella misura, di euro 2000,00 per fase studio, euro 1900.000 per fase introduttiva, euro 5300,00 per fase istruttoria e di
8 trattazione, euro 4000,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro
13.200,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
In egual misura, infine, i convenuti dovranno rifondere le spese di lite ai terzi chiamati in causa in applicazione dei principi di soccombenza e di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così decide:
- Accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
n. 2764/2021 emesso dal Tribunale di Brescia in data 9 luglio 2021, opposto da e , e, per l'effetto, revoca il predetto RT Controparte_2 titolo monitorio.
- Condanna e alla rifusione delle RT Controparte_2 spese di lite sostenute da che liquida in complessivi euro 13.200,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre spese generali CPA e IVA in misura legale.
- Condanna e alla rifusione delle RT Controparte_2 spese di lite sostenute da e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 che liquida in complessivi euro 13.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, lì 23 maggio 2025.
Il Giudice
Giovanna Faraone
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il Gop dott. Federica
Maggioni.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 10820/2021 promossa da (c.f. / p.iva ), con il patrocinio dell'avv. Nicola Parte_1 P.IVA_1
Marconcini e dell'avv. Davide Chieffo elettivamente domiciliata presso il primo avvocato attrice contro (c.f. e RT C.F._1 CP_2
(c.f. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv.
[...] C.F._2
Alberto Luppi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati convenuti e (c.f. / p.iva , (c.f. / p.iva Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
) e (c.f. tutte con il P.IVA_3 Controparte_5 C.F._3 patrocinio dell'Avv. Nicolò Manzini, elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo terze chiamate Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza in trattazione scritta del 9.01.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni
1 normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2. Con decreto ingiuntivo n. 2764/2021 del 9 luglio 2021, su ricorso di
[...]
e , questo Tribunale ha ingiunto a RT Controparte_2 Pt_1
(d'ora in poi per comodità espositiva), il pagamento dell'importo di
[...] Pt_1 euro 280.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di finanziamento erogato alla società, giusta convenzione privata sottoscritta il 2 novembre 2018 contenente ricognizione di debito (doc. 1 del procedimento monitorio). ha proposto opposizione avverso il titolo monitorio chiedendo, in via Pt_1 preliminare, il rigetto di eventuale domanda dalla controparte volta a ottenere la concessione della provvisoria esecuzione dello stesso, nonché la chiamata in Con Con causa di (di seguito, per brevità, “ ), (di Controparte_3 CP_4 seguito, per brevità, “ ) e CP_4 Controparte_5
Nel merito e in via principale, disconosciuta la convenzione privata sottoscritta il 2 novembre 2018, ha formulato istanza di revoca e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, eccependo l'inesistenza ovvero l'estinzione del credito vantato dalla controparte.
In via subordinata e anche riconvenzionale, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la simulazione parziale, in relazione al prezzo, dell'atto di “cessioni di quote di società semplice e trasformazione da società semplice in società in accomandita semplice” del 31.10.2018 ad autentica di firma del Notaio di Brescia (Rep. Persona_1
n. 61441 – Racc. n. 23409) di cui al doc. n. 2), per essere il prezzo pari a euro
400.000,00 e non a euro 120.000,00 come dichiarato dalle parti contraenti
[...]
, , e e, RT Controparte_2 Controparte_3 CP_4 per l'effetto, accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e/o il difetto/carenza di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio in capo a e/o in ogni caso accertarsi e dichiararsi che non è dovuto da Pt_1 Pt_2
[...
[...] [
quanto ex adverso preteso e richiesto, con conseguente revoca e/o
[...] annullamento e/o declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Nei confronti delle terze chiamate, infine, l'opponente ha domandato nel merito e in via subordinata, di essere manlevata da ogni eventuale obbligo di pagamento con la conseguente loro condanna in solido alla corresponsione della somma eventualmente dovuta o ritenuta di giustizia sul presupposto che le stesse abbiano autonomamente e integralmente assunto il debito nei confronti degli opposti.
Si sono costituiti in giudizio e che, RT Controparte_2 anzitutto, hanno chiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda di chiamata in causa delle terze;
nel merito, il rigetto delle domande avversarie con conseguente condanna al pagamento in loro favore della somma indicata in decreto, maggiorata di interessi moratori.
A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa delle terze parti e del Con conseguente rinvio dell'udienza, si sono costituite in giudizio e CP_4 CP_5 che, preliminarmente, hanno avanzato istanza di l'estromissione di CP_4 rilevando come nei suoi confronti non fosse stata proposta alcuna domanda.
Nel merito, i terzi chiamati hanno chiesto il rigetto delle domande formulate dall'opponente, ritenendole infondate sia in fatto che in diritto, evidenziando l'irrilevanza della dedotta simulazione intercorsa tra i venditori (opposti) e le acquirenti (GS e Giase) rispetto alla posizione dell'opponente, la mancanza di qualsiasi atto di accollo liberatorio o assunzione del debito da parte di GS o
Chiecchi, nonché l'assenza di prova circa un eventuale occultamento del debito al momento della cessione delle quote.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 5.07.2023, la causa è stata istruita mediante prova orale per interrogatorio formale e per testimoni e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti per l'udienza in trattazione scritta del 9.01.2025, è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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3. e hanno fondato la pretesa Controparte_2 CP_1 RT creditoria azionata in monitorio sulla “convenzione privata del 2 novembre 2018”, Con con cui la C. S.a.s. (poi si CP_6 Controparte_7 Pt_1 riconosceva nei loro confronti debitrice della somma di euro 280.000, come corrispettivo per “finanziamenti e altri titoli” pregressi (doc. 1 del fascicolo monitorio).
L'opponente ha disconosciuto detta scrittura per difetto dei poteri rappresentativi in capo alla sottoscrittrice, mancanza di data certa e carenza di conformità all'originale assumendo l'insussistenza del credito, previa ricostruzione in fatto delle vicende societarie di cui sono stati protagoniste le parti in causa (compresi i terzi chiamati).
In particolare, ha allegato e documentato che prima di Parte_1 CP_6
GS Immobiliare S.r.l. e C. S.a.s., prima ancora, era stata Società Agricola
Sirmionese S.S. (doc. n. 7 prod. parte attrice). Quest'ultima, costituita il 19 aprile
2006, con capitale sociale interamente rappresentato da beni immobili siti in
Desenzano del Garda (BS), vedeva quali soci originari (per quota Persona_2 nominale euro 136.000), e Controparte_2 RT ciascuno titolare di quota nominale pari a euro 132.000) (doc. 7 prod. di parte attrice).
Con atto notarile del 25 giugno 2018, cedeva la propria quota a , Per_2 CP_2 il quale diveniva socio di maggioranza e legale rappresentante, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (doc. 1 prod. di parte attrice).
Con atto del 31 ottobre 2018, e cedevano integralmente le loro CP_2 CP_1 quote alla G.S.e alla società entrambe rappresentate dalla dott.ssa CP_4
Con il medesimo atto notarile, la società veniva trasformata in Controparte_5 accomandita semplice, assumendo la denominazione “ CP_6 [...]
, con quale socio accomandatario (95%) e Controparte_8 CP_3 CP_4 quale accomandante (5%) (doc. 2 produzione di parte attrice).
4 A novembre 2019, le società e già socie della Sirmionese di G.S. CP_4 CP_3
Immobiliare & C. S.a.s., cedevano tutte le loro quote a Controparte_9 attuale legale rappresentante di Contestualmente a tale cessione avveniva Pt_1
“passaggio di consegne” della contabilità aziendale, al nuovo titolare, tra cui una situazione contabile datata 21 novembre 2019 (doc. 4 prod. parte attrice).
Con atto di “trasformazione di società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata” del 06.03.2020 (doc. n. 5 parte attrice), la CP_6 veniva trasformata in “ Parte_1
4. Debitamente ricondotta l'odierna contesa nel suesposto contesto fattuale, in via preliminare, la scrivente Giudice ribadisce che, per i motivi enucleati in senso all'ordinanza del 5 luglio 2023, non è utilizzabile ai fini della decisione la
“convenzione privata del 2.11.2018”, contenente il riconoscimento da parte di Pt_1 del debito pari a euro 280.000,00 in favore di e
[...] RT
, come corrispettivo per “finanziamenti e altri titoli”. Controparte_2
Ne discende che, dalla stessa non è dato ricavare la prova documentale dell'esistenza del credito per cui è causa e del relativo riconoscimento da parte della società opposta.
Si accerterà, pertanto, se la pretesa creditoria rivendicata dagli opposti azionando la predetta scrittura sia comunque provata all'esito dell'attività istruttoria espletata in corso di causa, partendo dal fatto storico della redazione della
“convenzione”, la cui dimostrazione (diversamente opinando rispetto agli assunti di parte convenuta) non è in conflitto con la dichiarata inutilizzabilità del documento, stante l'assenza di accertamenti sulla falsità del documento.
Alla stregua dei principi che sovraintendono al riparto dell'onere della prova, in forza dei quali in materia di obbligazioni l'onere di allegare e provare il rapporto sostanziale sottostante grava sulla parte che intende far valere il preteso credito, si procederà dunque ad esaminare le deposizioni rese dai testimoni citati a prova diretta dai convenuti opposti (attori in senso sostanziale).
5 Anzitutto, va dichiarata l'incapacità a testimoniare di , in quanto Testimone_1 amministratore unico delle due società chiamate in causa dall'opponente, CP_4
e nonché coniuge della terza chiamata ,
[...] CP_3 Controparte_5 dunque, parte in causa ai sensi e per gli effetti degli artt. 230 c.p.c. 2730, 2731
c.c., come correttamente eccepito dalla società attrice nell'immediatezza dell'assunzione della prova (udienza del 6.10.2023).
Quanto alle deposizioni degli altri due testimoni citati dalla parte opposta,
e rispettivamente figli di e Testimone_2 Testimone_3 Controparte_2
, si osservi come entrambi abbiano dichiarato di aver RT presenziato alla redazione della scrittura privata del 2.11.2018 nello studio del notaio di Desenzano nonché ad alcuni incontri in cui si erano protratte le Per_1 trattative intercorse tra le parti alla scadenza del biennio dal 2018 per l'estinzione del debito, nonché di aver appreso dai rispettivi padri dell'ulteriore corso della vicenda.
Sebbene convergenti sulle circostanze della sottoscrizione della scrittura del
2.11.2018, contenente il riconoscimento del debito da parte di in favore Pt_1 dei convenuti, e delle trattative intavolate tra le parti per ottenerne il pagamento, le propalazioni di entrambi i testi, tuttavia, si sono rivelate irrilevanti ai fini del decidere.
Sfornite di riferimenti utili a collocare nello spazio e nel tempo i fatti dai quali sarebbe originato il debito oggetto di ricognizione, le stesse, sono prive di valenza probatoria laddove riferiscono degli incontri nel corso dei quali sarebbe stata portata avanti la trattativa per il pagamento del debito, trattandosi di dichiarazioni de relato ex parte. Entrambi i testimoni, infatti, hanno dichiarato di averne avuto conoscenza attraverso i racconti dei rispettivi padri.
Quanto riportato in merito alla stesura della scrittura del 2.11.2018, inoltre, non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dell'altro testimone citato a prova diretta dalla difesa dei convenuti, collaboratore del Notaio a Testimone_4 Per_1
Desenzano, che sul punto nulla ha saputo riferire, sebbene fosse conoscitore delle
6 vicende della società tanto da aver ben ricordato “che era stata CP_6 stipulata una cessione di quote della società agricola ”. CP_6
Le testimonianze in esame, peraltro, non superano l'attento vaglio di affidabilità, cui necessariamente devono sottoporsi essendo i testimoni figli/eredi degli opposti, dunque portatori di un interesse personale di natura economica indiretto all'esito della causa (favorevole ai genitori), in quanto non riscontrate da dati oggettivi evincibili da altre fonti di prova.
Esse, pertanto, non si reputano idonee a dimostrare l'esistenza del credito per cui
è causa.
Non va sottaciuta, inoltre, la lacuna probatoria (ancor prima assertiva) in merito alle “pregresse erogazioni” e/o “finanziamenti” richiamati nella scrittura privata del 2.11.2018.
Non è stato specificato dai convenuti su quale conto corrente sarebbero stati versati gli importi finanziati, visto che la società opponente risulta sfornita di un conto corrente sino a maggio 2020, (docc. 8, 9, 10 prod. parte attrice), con quali strumenti di pagamento (bonifici, assegni, ecc.) sarebbero stati effettati i pagamenti, nè in quali circostanze di tempo e di luogo sarebbero avvenuti tali trasferimenti di denaro.
Di contro, l'opponente ha documentato una serie di evenienze fattuali confliggenti con la tesi di pregresse erogazioni in favore della società attrice.
In particolare, la “Situazione contabile al 21 novembre 2019” consegnata da
[...]
(al momento della cessione, accomandataria e legale rappresentante CP_3 della e dalla Sig.ra non riportava il (contestato) CP_6 Controparte_5 credito/debito di cui trattasi (benché in ipotesi antecedente).
Il “passaggio di consegne” sopra accennato, inoltre, non contemplava alcuna documentazione bancaria e ciò perché, sino al 15.05.2020 la non era CP_6 intestataria di alcun conto corrente.
All'atto della “trasformazione di società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata” del 06.03.2020 (doc. n. 5 parte attrice), la CP_6 veniva trasformata in “ , “in base alle risultanze della relazione di Parte_1
7 stima del patrimonio sociale redatta a norma degli artt. 2465 e 2500 ter del C.C. dall'esperto Rag. ” (doc. n. 6 parte attrice) nella quale il perito Persona_3 estimatore Rag. , dopo aver “acquisito la documentazione e gli RT0 elaborati contabili occorrenti” nonché “preso in esame la seguente documentazione della società che ha tenuto la contabilità in forma semplificata: Libro beni ammortizzabili, Atto notarile di compravendita società”, dava atto, che “tra le passività al 31.01.2020 della (oggi ) non c'è il debito verso i CP_6 Pt_1 sigg.ri e per cui è causa (benché in ipotesi antecedente). CP_2 CP_1
Dette circostanza hanno trovato conferma nella deposizione testimoniale del commercialista di il quale premesso che alla data dell'atto di compravendita, Pt_1
“presumo sia quella del 27.11.2019, la dottoressa mi ha Controparte_5 consegnato, alla presenza del dottor , presso lo studio del Notaio Persona_4 non solo una situazione contabile di ma il Persona_5 CP_6 bilancio con stato patrimoniale e conto economico, ha poi riferito che “Era un bilancio molto esiguo tant'è che a me era rimasto impresso che non erano stati evidenziati né un conto corrente né una cassa.
Alla stregua del compendio probatorio apprezzato, in definitiva, non si ritiene raggiunta la prova della fondatezza della pretesa creditoria rivendicata dai convenuti.
Va accolta, dunque, l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e assorbimento delle ulteriori domande avanzate in subordine dall'attrice.
5. Seguendo la soccombenza, i convenuti dovranno rifondere all'attrice le spese di lite nella misura calcolata applicando i parametri vigenti approssimati ai valori minimi, tenuto conto del valore della causa (di poco superiore al minimo previsto per lo scaglione di riferimento -da euro 260.001,00 a 520.000,00) e dell'assenza di questioni di particolare rilievo giuridico, nella misura, di euro 2000,00 per fase studio, euro 1900.000 per fase introduttiva, euro 5300,00 per fase istruttoria e di
8 trattazione, euro 4000,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro
13.200,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
In egual misura, infine, i convenuti dovranno rifondere le spese di lite ai terzi chiamati in causa in applicazione dei principi di soccombenza e di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così decide:
- Accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
n. 2764/2021 emesso dal Tribunale di Brescia in data 9 luglio 2021, opposto da e , e, per l'effetto, revoca il predetto RT Controparte_2 titolo monitorio.
- Condanna e alla rifusione delle RT Controparte_2 spese di lite sostenute da che liquida in complessivi euro 13.200,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre spese generali CPA e IVA in misura legale.
- Condanna e alla rifusione delle RT Controparte_2 spese di lite sostenute da e Controparte_3 CP_4 Controparte_5 che liquida in complessivi euro 13.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, lì 23 maggio 2025.
Il Giudice
Giovanna Faraone
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il Gop dott. Federica
Maggioni.
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